Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 97/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1856/2024 RG, promossa da: avv. C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Fichera, elettivamente domiciliato a Verona (VR), in via Abba n. 12, presso il difensore, RICORRENTE contro
C.F. , residente a [...] C.F._2
Fossacan n. 23, CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato le conclusioni, come da verbale di udienza del 24/01/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi pagina 1 di 3
che, l'odierno ricorrente ha eseguito, in favore di l'attività descritta in Controparte_1 ricorso (cfr. doc. da 3 a 9, allegati all'atto introduttivo del presente giudizio), in esecuzione dell'incarico ricevuto. Rilevato che, per quanto agli atti, parte convenuta, non ha provveduto al pagamento delle somme richieste dall'avv. per l'attività professionale da egli svolta. Pt_1
Ritenuta la congruità delle somme richieste dall'avv. in relazione all'attività Pt_1 effettivamente svolta, alla complessità della stessa e considerati i criteri di liquidazione del compenso degli avvocati in ambito penale di cui al D.M. 55/2014, liquida in favore di quest'ultimo la somma di € 3.157,00 (già comprensiva di rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a.), oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
1) condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 3.157,00 (già comprensiva di rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a.), oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, per lo svolgimento dell'attività professionale descritta in motivazione;
pagina 2 di 3 2) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite del Controparte_1 presente procedimento, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, quindi da non doversi ricalcolare), oltre iva e c.p.a. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 26/01/2025.
Il giudice
Antonio Loseto
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