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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 334/2025 avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Isola del Liri (FR) via Siracusa n. 5, presso lo studio degli avv.ti Bongarzone Antonio
RI e NZ LO, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Sora (FR) via Croce Branca 8 presso lo studio degli avv.ti Bono Rosalia e Spica
Alessandro, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 18.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.02.2025, – premesso che con sentenza n. 168 del Parte_1
pagina 1 di 3 23.02.2012, veniva pronunciato il divorzio contratto con alle condizioni concordate dalle CP_1 parti, tra cui, il collocamento dei figli e presso la madre e l'obbligo a carico del Per_1 Per_2 padre di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 1000,00; che, con successivo decreto del Tribunale di Cassino 11504/2018, a modifica delle vigenti condizioni, veniva disposto il collocamento del figlio presso il padre e posto a carico della madre Per_2
l'obbligo di mantenimento del minore di euro mensili 380,00; che, con ulteriore decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 2831/2021, il Tribunale di Cassino disponeva il ricollocamento del figlio presso la madre, e poneva a carico del padre una assegno di mantenimento a favore del figlio Per_2
di euro mensili 390,00 da versarsi alla madre;
che, con decreto del Tribunale di Cassino Per_2
11693/23, veniva revocato il mantenimento a carico del padre per la figlia divenuta Per_1 economicamente indipendente;
che il figlio , a far data dal mese di giugno 2024, risiede Per_2 nuovamente presso il padre - tanto premesso, chiedeva, a modifica del decreto del Tribunale di
Cassino n. 11693/2023, di stabilire che il contributo al mantenimento del figlio di euro mensili Per_2
390,000 venga corrisposto direttamente allo stesso.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza si costituiva , chiedendo, in CP_1 via principale, il rigetto del ricorso e di revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico a favore del figlio;
in via subordinata, confermare l'obbligo del sig. di corrispondere a suo Per_2 Parte_1 favore l'assegno di mantenimento fino alla data dell'eventuale provvedimento modificativo;
in via ulteriormente subordinata, disporre che gli effetti della revoca decorrano dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio e non retroattivamente da giugno 2024
All'udienza del 18.06.2025 le parti davano atto del raggiungimento del seguente accordo: revoca dell'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento per il Pt_1 CP_1 figlio di euro mensili 390,00 a far data dal mese di giugno 2024; è posto a carico del sig. Per_2 Pt_1
l'obbligo di mantenimento per il figlio di euro mensili 390,00, con versamento diretto allo Per_2 stesso, con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo di versare la suddetta somma alla sig.ra
CP_1
Preso atto di quanto sopra, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
2. Tanto premesso, il Tribunale, letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei coniugi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda stessa, in quanto conforme alla legge e alle esigenze della prole.
pagina 2 di 3 3. Compensa le spese di lite, stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
334/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) In parziale modifica delle condizioni di divorzio, dichiara regolato come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18.06.2025, i rapporti tra le parti.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno ) (dott. Virgilio Notari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 334/2025 avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Isola del Liri (FR) via Siracusa n. 5, presso lo studio degli avv.ti Bongarzone Antonio
RI e NZ LO, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Sora (FR) via Croce Branca 8 presso lo studio degli avv.ti Bono Rosalia e Spica
Alessandro, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 18.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.02.2025, – premesso che con sentenza n. 168 del Parte_1
pagina 1 di 3 23.02.2012, veniva pronunciato il divorzio contratto con alle condizioni concordate dalle CP_1 parti, tra cui, il collocamento dei figli e presso la madre e l'obbligo a carico del Per_1 Per_2 padre di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 1000,00; che, con successivo decreto del Tribunale di Cassino 11504/2018, a modifica delle vigenti condizioni, veniva disposto il collocamento del figlio presso il padre e posto a carico della madre Per_2
l'obbligo di mantenimento del minore di euro mensili 380,00; che, con ulteriore decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 2831/2021, il Tribunale di Cassino disponeva il ricollocamento del figlio presso la madre, e poneva a carico del padre una assegno di mantenimento a favore del figlio Per_2
di euro mensili 390,00 da versarsi alla madre;
che, con decreto del Tribunale di Cassino Per_2
11693/23, veniva revocato il mantenimento a carico del padre per la figlia divenuta Per_1 economicamente indipendente;
che il figlio , a far data dal mese di giugno 2024, risiede Per_2 nuovamente presso il padre - tanto premesso, chiedeva, a modifica del decreto del Tribunale di
Cassino n. 11693/2023, di stabilire che il contributo al mantenimento del figlio di euro mensili Per_2
390,000 venga corrisposto direttamente allo stesso.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza si costituiva , chiedendo, in CP_1 via principale, il rigetto del ricorso e di revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico a favore del figlio;
in via subordinata, confermare l'obbligo del sig. di corrispondere a suo Per_2 Parte_1 favore l'assegno di mantenimento fino alla data dell'eventuale provvedimento modificativo;
in via ulteriormente subordinata, disporre che gli effetti della revoca decorrano dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio e non retroattivamente da giugno 2024
All'udienza del 18.06.2025 le parti davano atto del raggiungimento del seguente accordo: revoca dell'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento per il Pt_1 CP_1 figlio di euro mensili 390,00 a far data dal mese di giugno 2024; è posto a carico del sig. Per_2 Pt_1
l'obbligo di mantenimento per il figlio di euro mensili 390,00, con versamento diretto allo Per_2 stesso, con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo di versare la suddetta somma alla sig.ra
CP_1
Preso atto di quanto sopra, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
2. Tanto premesso, il Tribunale, letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei coniugi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda stessa, in quanto conforme alla legge e alle esigenze della prole.
pagina 2 di 3 3. Compensa le spese di lite, stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
334/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) In parziale modifica delle condizioni di divorzio, dichiara regolato come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18.06.2025, i rapporti tra le parti.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno ) (dott. Virgilio Notari)
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