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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2545/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2545/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Celmo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa
Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver depositato presso questo Tribunale ricorso per Atp per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art 3 co.
3 della L. 104/1992, iscritto al n. RG. 9148/2020, esponeva che concluse le operazioni peritali, ed in assenza di contestazione, il giudice con decreto pubblicato il 31/12/2021 aveva omologato il requisito sanitario finalizzato all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22/10/2019 al 29/02/2020; che con PEC del 25/05/2022, aveva notificato il decreto di omologa de quo all'ente convenuto e successivamente tramite il patronato di Napoli con PEC del 21/07/2022 ma che, trascorsi CP_2
i 120 giorni previsti per legge, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Tanto premesso chiedeva condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t al pagamento CP_1 dei ratei maturati e non riscossi di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data del riconoscimento, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere in quanto nelle more del giudizio era stato disposto pagamento della prestazione, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione nel mese di dicembre 2024 (cfr. modello TE08 del 7.12.2024 e cedolino pensione in atti), abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' , tenuto conto che il pagamento della prestazione CP_1
è avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 29/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2545/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Di Celmo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa
Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver depositato presso questo Tribunale ricorso per Atp per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art 3 co.
3 della L. 104/1992, iscritto al n. RG. 9148/2020, esponeva che concluse le operazioni peritali, ed in assenza di contestazione, il giudice con decreto pubblicato il 31/12/2021 aveva omologato il requisito sanitario finalizzato all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22/10/2019 al 29/02/2020; che con PEC del 25/05/2022, aveva notificato il decreto di omologa de quo all'ente convenuto e successivamente tramite il patronato di Napoli con PEC del 21/07/2022 ma che, trascorsi CP_2
i 120 giorni previsti per legge, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Tanto premesso chiedeva condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t al pagamento CP_1 dei ratei maturati e non riscossi di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data del riconoscimento, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere in quanto nelle more del giudizio era stato disposto pagamento della prestazione, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione nel mese di dicembre 2024 (cfr. modello TE08 del 7.12.2024 e cedolino pensione in atti), abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' , tenuto conto che il pagamento della prestazione CP_1
è avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 29/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano