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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9998 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa
DA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Eller Vai- Parte_1 Parte_2 nicher
- RICORRENTI -
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'avv. Elìa Ceriani Controparte_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 2 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I coniugi e convenivano in giudizio l'architetto Parte_1 Parte_2 CP_1 esponendo:
[...]
- di essere proprietari di un'unità immobiliare facente parte del Condominio 'La Stecca' in Assa- go, via Duccio Buoninsegna n. 7;
1 - che il 03.08.2021 l'assemblea del condominio Stecca deliberava di eseguire opere di manuten- zione straordinaria relative ai c.d. “bonus facciate 90%”, “efficientamento energetico bonus
110%” e “bonus 50%”;
- che per tali lavori essi avrebbero dovuto sostenere una spesa pari a euro 4.218,60;
- che l'assemblea condominiale deliberava di incaricare l'architetto quale diret- Controparte_1 tore dei lavori;
- che l'arch. si rendeva responsabile di gravi inadempienze, autorizzando la posa dei CP_1 ponteggi in anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto d'appalto e senza provvedere alla messa in sicurezza dei ponteggi, che procuravano dei “sovraconsumi alle proprietà individuali, da- to che mancava illuminazione naturale”, ed errando nella predisposizione e trasmissione a Banca
Reale dei documenti necessari per poter fruire del beneficio fiscale (bonus facciate - 90 %), che diveniva pertanto inaccessibile;
- che gli errori commessi dall'arch. avevano comportato un aumento esponenziale dei CP_1 costi imputabile alla perdita del bonus facciate e all'installazione anticipata dei ponteggi nonché alla “necessità di finanziamento ponte per la copertura dei SAL, le modifiche contrattuali e la riduzione dei vari benefici”.
Sulla scorta di tali elementi i ricorrenti chiedevano di accertare la responsabilità professionale dell'arch. e di condannare quest'ultimo a tenerli “indenni da tutte le conseguenze pregiudizievoli CP_1 che ne sono derivate e che ne deriveranno, cifra ad oggi ammontante a circa € 80.000”.
Costituitosi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoria- Controparte_1 le del Tribunale di Milano e il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e, nel merito, invocava il rigetto della domanda in quanto infondata.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 02.12.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa che veniva quindi trattenuta in decisione.
2. – In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano.
Sostiene parte convenuta che la competenza a conoscere e decidere la controversia spetterebbe al
Tribunale di Monza in virtù del fatto che la sua residenza si trova nel comune di Villasanta, rien- trante nel circondario dell'ufficio brianzolo.
Per giurisprudenza costante, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno
2 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire
l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e
20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenu- ti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficace- mente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (cfr. Cass. n. 2548/2022; Cass.
n. 17374/2020; Cass. n. 17020/2011).
Parte convenuta aveva pertanto l'onere di contestare, in maniera specifica e puntuale, la sussi- stenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio deroga- bile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo l'eccezione di incompetenza formulata in modo incompleto reputarsi tamquam non esset.
Nel caso in esame, l'arch. non ha assolto a tale onere, sicché l'eccezione sollevata è da CP_1 ritenersi come non proposta.
Ad ogni modo va osservato che le obbligazioni contrattuali del cui inadempimento si discute in questa sede dovevano eseguirsi (e di fatto sono state eseguite) ad Assago, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano, onde quest'ultimo è senz'altro competente in base all'art. 20
c.p.c., a mente del quale “[p]er le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
3. – Va parimenti respinta l'eccezione di difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti ad agire in giudizio per far valere la responsabilità professionale del convenuto.
La legittimazione attiva, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata in base alla sem- plice prospettazione dell'attore e alla mera corrispondenza tra colui che agisce in giudizio e colui che nell'atto introduttivo viene indicato come titolare dal lato attivo del rapporto giuridico o del diritto sostanziale azionato (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Nel caso in esame, gli odierni ricorrenti affermano di agire in quanto direttamente danneggiati dalla condotta negligente del convenuto e, sulla scorta di tale assunto, chiedono il ristoro di pre- giudizi inerenti alla propria sfera giuridica patrimoniale.
3 In base alla prospettazione svolta sin dall'atto introduttivo vi è pertanto coincidenza tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto azionato.
Le contestazioni svolte dal convenuto, che riguardano la (non) configurabilità in concreto degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno richiesto, attengono piuttosto al merito della controversia e in tale ambito devono essere quindi affrontate e risolte.
4. – Nel merito, i ricorrenti muovono all'indirizzo del convenuto, quale direttore dei lavori incari- cato dal condominio, due ordini di contestazioni, ossia:
a) l'aver fatto installare i ponteggi circa due anni prima della data di inizio dei lavori, allo scopo di ottenere i benefici di legge che successivamente non erano stati però riconosciu- ti;
b) l'aver fornito a Banca Reale, con colpevole ritardo, la documentazione indispensabile per poter fruire del bonus facciate, provocando così la definitiva perdita del beneficio.
4.1. – Partendo dalla seconda censura, sin dalla comparsa di costituzione la difesa di parte conve- nuta ha negato che all'arch. fosse stato conferito l'incarico di gestire gli aspetti contabili CP_1
e finanziari dei lavori di ristrutturazione e di cessione dei crediti di imposta per eventuali bonus.
Sul punto, il convenuto ha richiamato, trascrivendone integralmente il contenuto, il disciplinare di incarico sottoscritto il 02.11.2021 dall'amministratore del condominio e dallo stesso arch. Per_1
[... (pag. 10-12 della comparsa) da cui si evince l'assenza di un mandato professionale per la ge- stione degli adempimenti strumentali all'ottenimento dei bonus fiscali, aspetti in realtà affidati alle cure di altro soggetto (la società ASSITREA, oggi Trea s.r.l.) incaricato della “gestione della pratica con Italiana Assicurazioni e/o Banca Reale” (pag. 13 della comparsa).
In linea generale, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'attore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostra- re di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni dedotte nel contratto ovvero che l'inadempimento o l'inesatto adempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., per tutte, Cass. sez. un. n. 13533/2001).
Pertanto, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e del contenuto dello stesso, quando il convenuto contesta i limiti dell'oggetto del contratto, come nella specie, non può che gravare sull'attore.
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito la prova del contenuto del contratto d'opera professionale concluso con l'arch. e, per quel che qui interessa, non hanno dimostrato CP_1
4 che la gestione degli aspetti contabili e finanziari relativi alla cessione dei crediti di imposta per i bonus previsti dalla normativa statale fosse stata demandata proprio a quel professionista.
Per contro, l'analisi del disciplinare di incarico professionale prodotto sub all. 3 fasc. convenuto consente di affermare che il mandato aveva ad oggetto lo svolgimento di una “Consulenza energetica ai fini dell'ottenimento del CREDITO DI IMPOSTA - 90% bonus facciate [e] 50% bonus m.s.” in favore del condominio, consulenza da espletarsi attraverso una serie di prestazioni sinteticamente de- scritte come “A) diagnosi energetica;
B) fase esecutiva;
C) progettazione esecutiva;
D) direzione lavori architet- tonica;
E) coordinamento per la sicurezza;
F) richiesta agibilità e fine lavori, G) assistenza tecnica generale e H) progettazione esecutiva impiantistica”, con la precisazione che le prestazioni di cui sopra “si riferi[vano] ad una progettazione integrata inerente opere architettoniche, civil-edili ed impiantistiche” e che “[r]esta[vano] escluse dal presente disciplinare di incarico tutte le prestazioni non esplicitamente concordate e descritte”.
I ricorrenti, oltre a non avere offerto prova scritta di quanto sostenuto, non hanno poi neppure formulato idonee richieste di prova orale finalizzate a ricostruire il contenuto esatto dell'incarico professionale in senso conforme alle proprie tesi, essendosi limitati ad articolare capitoli irrilevanti a tale fine (cap. da 1 a 3 e 5) ovvero pertinenti (cap. 4) ma inammissibili a causa di una formula- zione poco chiara e soprattutto generica, stante l'assenza delle necessarie coordinate minime di tempo, di luogo e di soggetti intervenuti atte ad inquadrare il contesto in cui il fatto sarebbe avve- nuto (Cass. n. 9547/2009 e Cass. n. 20997/2011).
Le lacune probatorie sopra evidenziate portano ad escludere che, con riferimento alle contesta- zioni qui esaminate, vi sia stato un inadempimento imputabile al convenuto foriero di danni per i ricorrenti.
4.2. – Con riferimento, invece, all'installazione anticipata dei ponteggi, il Tribunale ritiene che non sia del tutto chiaro quale è il danno di cui si chiede il ristoro in questa sede.
Nelle note autorizzate del 23.05.2025 i ricorrenti sembrerebbero individuare il pregiudizio nelle spese sostenute per l'affitto dei ponteggi, nell' “enorme sovrastress, dovuto all'essere stati costretti a vivere all'ombra di un ponteggio, non illuminato e non allarmato” e nella “variazione, purtroppo non quantificabile, dei costi di illuminazione, tenuto conto del fatto che il ponteggio copre le finestre dell'abitazione, impedendo alla luce naturale di arrivare in casa” (pag. 2).
Sennonché, i ricorrenti omettono di indicare con esattezza sia l'ammontare dell'esborso legato al noleggio (asseritamente inutile) dei ponteggi – e la relativa quota gravante su di loro –, sia l'entità dei maggiori costi di illuminazione, cui si correla il danno richiesto, e omettono altresì di indicare
5 quali siano i documenti eventualmente prodotti da cui ricavare simili dati. La domanda è pertanto carente sia sotto il profilo dell'allegazione che sotto il profilo della prova, senza possibilità per il giudice di andare alla ricerca di elementi utili all'interno dell'intera produzione della parte: compi- to del giudice è, infatti, soltanto “quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano”, né di colmare le lacune assertive attraverso un'autonoma attività di ricerca e selezione del materiale versato in atti, di cui la parte non abbia esplicitato il contenuto e la rilevanza nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 19006/2022; Cass. n. 11617/2011).
Analoghe lacune affliggono la domanda di risarcimento del danno correlato allo stress da carenza di luce naturale.
Perché il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona sia risarcibile è ne- cessario non solo che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarie- tà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza di un danno in re ipsa (cfr. Cass., n. 29206/2019 e Cass., n. 2203/2024) che si identifichi, cioè, nella lesione del di- ritto in sé.
Colui che agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale è in altri termini tenuto a fornire in modo specifico e circostanziato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass. S.U. n. 3677/2009), mentre non può limitarsi a mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche giacché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviola- bili, costituisce pur sempre un danno-conseguenza che, in quanto tale, deve essere descritto e provato da chi ne chiede la riparazione (Cass. n. 21865/2013, Cass. n. 7211/2009 e Cass. n.
2226/2012).
Ciò detto, le deduzioni svolte sul punto appaiono estremamente vaghe e sintetiche e non rag- giungono quel livello minimo di dettaglio sufficiente per poter ritenere l'allegazione idonea a sup- portare una richiesta risarcitoria.
5. – In conclusione, la domanda proposta dai signori e nei confronti dell'arch. Parte_1 Parte_2 deve ritenersi infondata e va conseguentemente respinta, con assorbimento di ogni altra CP_1 questione sollevata in questa sede.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa (pari a euro 80.000,00: cfr. pag. 2 del ricorso) e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della modesta complessità delle questioni giuridiche trattate.
Non si ritiene, invece, di dover accogliere la richiesta di condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella loro condotta processuale i tratti della grave negligenza nella va- lutazione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed ec- cezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
b) condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio che li- quida in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa
DA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Eller Vai- Parte_1 Parte_2 nicher
- RICORRENTI -
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'avv. Elìa Ceriani Controparte_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 2 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I coniugi e convenivano in giudizio l'architetto Parte_1 Parte_2 CP_1 esponendo:
[...]
- di essere proprietari di un'unità immobiliare facente parte del Condominio 'La Stecca' in Assa- go, via Duccio Buoninsegna n. 7;
1 - che il 03.08.2021 l'assemblea del condominio Stecca deliberava di eseguire opere di manuten- zione straordinaria relative ai c.d. “bonus facciate 90%”, “efficientamento energetico bonus
110%” e “bonus 50%”;
- che per tali lavori essi avrebbero dovuto sostenere una spesa pari a euro 4.218,60;
- che l'assemblea condominiale deliberava di incaricare l'architetto quale diret- Controparte_1 tore dei lavori;
- che l'arch. si rendeva responsabile di gravi inadempienze, autorizzando la posa dei CP_1 ponteggi in anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto d'appalto e senza provvedere alla messa in sicurezza dei ponteggi, che procuravano dei “sovraconsumi alle proprietà individuali, da- to che mancava illuminazione naturale”, ed errando nella predisposizione e trasmissione a Banca
Reale dei documenti necessari per poter fruire del beneficio fiscale (bonus facciate - 90 %), che diveniva pertanto inaccessibile;
- che gli errori commessi dall'arch. avevano comportato un aumento esponenziale dei CP_1 costi imputabile alla perdita del bonus facciate e all'installazione anticipata dei ponteggi nonché alla “necessità di finanziamento ponte per la copertura dei SAL, le modifiche contrattuali e la riduzione dei vari benefici”.
Sulla scorta di tali elementi i ricorrenti chiedevano di accertare la responsabilità professionale dell'arch. e di condannare quest'ultimo a tenerli “indenni da tutte le conseguenze pregiudizievoli CP_1 che ne sono derivate e che ne deriveranno, cifra ad oggi ammontante a circa € 80.000”.
Costituitosi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoria- Controparte_1 le del Tribunale di Milano e il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e, nel merito, invocava il rigetto della domanda in quanto infondata.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 02.12.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa che veniva quindi trattenuta in decisione.
2. – In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano.
Sostiene parte convenuta che la competenza a conoscere e decidere la controversia spetterebbe al
Tribunale di Monza in virtù del fatto che la sua residenza si trova nel comune di Villasanta, rien- trante nel circondario dell'ufficio brianzolo.
Per giurisprudenza costante, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno
2 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire
l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e
20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenu- ti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficace- mente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (cfr. Cass. n. 2548/2022; Cass.
n. 17374/2020; Cass. n. 17020/2011).
Parte convenuta aveva pertanto l'onere di contestare, in maniera specifica e puntuale, la sussi- stenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio deroga- bile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo l'eccezione di incompetenza formulata in modo incompleto reputarsi tamquam non esset.
Nel caso in esame, l'arch. non ha assolto a tale onere, sicché l'eccezione sollevata è da CP_1 ritenersi come non proposta.
Ad ogni modo va osservato che le obbligazioni contrattuali del cui inadempimento si discute in questa sede dovevano eseguirsi (e di fatto sono state eseguite) ad Assago, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano, onde quest'ultimo è senz'altro competente in base all'art. 20
c.p.c., a mente del quale “[p]er le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
3. – Va parimenti respinta l'eccezione di difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti ad agire in giudizio per far valere la responsabilità professionale del convenuto.
La legittimazione attiva, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata in base alla sem- plice prospettazione dell'attore e alla mera corrispondenza tra colui che agisce in giudizio e colui che nell'atto introduttivo viene indicato come titolare dal lato attivo del rapporto giuridico o del diritto sostanziale azionato (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Nel caso in esame, gli odierni ricorrenti affermano di agire in quanto direttamente danneggiati dalla condotta negligente del convenuto e, sulla scorta di tale assunto, chiedono il ristoro di pre- giudizi inerenti alla propria sfera giuridica patrimoniale.
3 In base alla prospettazione svolta sin dall'atto introduttivo vi è pertanto coincidenza tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto azionato.
Le contestazioni svolte dal convenuto, che riguardano la (non) configurabilità in concreto degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno richiesto, attengono piuttosto al merito della controversia e in tale ambito devono essere quindi affrontate e risolte.
4. – Nel merito, i ricorrenti muovono all'indirizzo del convenuto, quale direttore dei lavori incari- cato dal condominio, due ordini di contestazioni, ossia:
a) l'aver fatto installare i ponteggi circa due anni prima della data di inizio dei lavori, allo scopo di ottenere i benefici di legge che successivamente non erano stati però riconosciu- ti;
b) l'aver fornito a Banca Reale, con colpevole ritardo, la documentazione indispensabile per poter fruire del bonus facciate, provocando così la definitiva perdita del beneficio.
4.1. – Partendo dalla seconda censura, sin dalla comparsa di costituzione la difesa di parte conve- nuta ha negato che all'arch. fosse stato conferito l'incarico di gestire gli aspetti contabili CP_1
e finanziari dei lavori di ristrutturazione e di cessione dei crediti di imposta per eventuali bonus.
Sul punto, il convenuto ha richiamato, trascrivendone integralmente il contenuto, il disciplinare di incarico sottoscritto il 02.11.2021 dall'amministratore del condominio e dallo stesso arch. Per_1
[... (pag. 10-12 della comparsa) da cui si evince l'assenza di un mandato professionale per la ge- stione degli adempimenti strumentali all'ottenimento dei bonus fiscali, aspetti in realtà affidati alle cure di altro soggetto (la società ASSITREA, oggi Trea s.r.l.) incaricato della “gestione della pratica con Italiana Assicurazioni e/o Banca Reale” (pag. 13 della comparsa).
In linea generale, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'attore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostra- re di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni dedotte nel contratto ovvero che l'inadempimento o l'inesatto adempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., per tutte, Cass. sez. un. n. 13533/2001).
Pertanto, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e del contenuto dello stesso, quando il convenuto contesta i limiti dell'oggetto del contratto, come nella specie, non può che gravare sull'attore.
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito la prova del contenuto del contratto d'opera professionale concluso con l'arch. e, per quel che qui interessa, non hanno dimostrato CP_1
4 che la gestione degli aspetti contabili e finanziari relativi alla cessione dei crediti di imposta per i bonus previsti dalla normativa statale fosse stata demandata proprio a quel professionista.
Per contro, l'analisi del disciplinare di incarico professionale prodotto sub all. 3 fasc. convenuto consente di affermare che il mandato aveva ad oggetto lo svolgimento di una “Consulenza energetica ai fini dell'ottenimento del CREDITO DI IMPOSTA - 90% bonus facciate [e] 50% bonus m.s.” in favore del condominio, consulenza da espletarsi attraverso una serie di prestazioni sinteticamente de- scritte come “A) diagnosi energetica;
B) fase esecutiva;
C) progettazione esecutiva;
D) direzione lavori architet- tonica;
E) coordinamento per la sicurezza;
F) richiesta agibilità e fine lavori, G) assistenza tecnica generale e H) progettazione esecutiva impiantistica”, con la precisazione che le prestazioni di cui sopra “si riferi[vano] ad una progettazione integrata inerente opere architettoniche, civil-edili ed impiantistiche” e che “[r]esta[vano] escluse dal presente disciplinare di incarico tutte le prestazioni non esplicitamente concordate e descritte”.
I ricorrenti, oltre a non avere offerto prova scritta di quanto sostenuto, non hanno poi neppure formulato idonee richieste di prova orale finalizzate a ricostruire il contenuto esatto dell'incarico professionale in senso conforme alle proprie tesi, essendosi limitati ad articolare capitoli irrilevanti a tale fine (cap. da 1 a 3 e 5) ovvero pertinenti (cap. 4) ma inammissibili a causa di una formula- zione poco chiara e soprattutto generica, stante l'assenza delle necessarie coordinate minime di tempo, di luogo e di soggetti intervenuti atte ad inquadrare il contesto in cui il fatto sarebbe avve- nuto (Cass. n. 9547/2009 e Cass. n. 20997/2011).
Le lacune probatorie sopra evidenziate portano ad escludere che, con riferimento alle contesta- zioni qui esaminate, vi sia stato un inadempimento imputabile al convenuto foriero di danni per i ricorrenti.
4.2. – Con riferimento, invece, all'installazione anticipata dei ponteggi, il Tribunale ritiene che non sia del tutto chiaro quale è il danno di cui si chiede il ristoro in questa sede.
Nelle note autorizzate del 23.05.2025 i ricorrenti sembrerebbero individuare il pregiudizio nelle spese sostenute per l'affitto dei ponteggi, nell' “enorme sovrastress, dovuto all'essere stati costretti a vivere all'ombra di un ponteggio, non illuminato e non allarmato” e nella “variazione, purtroppo non quantificabile, dei costi di illuminazione, tenuto conto del fatto che il ponteggio copre le finestre dell'abitazione, impedendo alla luce naturale di arrivare in casa” (pag. 2).
Sennonché, i ricorrenti omettono di indicare con esattezza sia l'ammontare dell'esborso legato al noleggio (asseritamente inutile) dei ponteggi – e la relativa quota gravante su di loro –, sia l'entità dei maggiori costi di illuminazione, cui si correla il danno richiesto, e omettono altresì di indicare
5 quali siano i documenti eventualmente prodotti da cui ricavare simili dati. La domanda è pertanto carente sia sotto il profilo dell'allegazione che sotto il profilo della prova, senza possibilità per il giudice di andare alla ricerca di elementi utili all'interno dell'intera produzione della parte: compi- to del giudice è, infatti, soltanto “quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano”, né di colmare le lacune assertive attraverso un'autonoma attività di ricerca e selezione del materiale versato in atti, di cui la parte non abbia esplicitato il contenuto e la rilevanza nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 19006/2022; Cass. n. 11617/2011).
Analoghe lacune affliggono la domanda di risarcimento del danno correlato allo stress da carenza di luce naturale.
Perché il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona sia risarcibile è ne- cessario non solo che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarie- tà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza di un danno in re ipsa (cfr. Cass., n. 29206/2019 e Cass., n. 2203/2024) che si identifichi, cioè, nella lesione del di- ritto in sé.
Colui che agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale è in altri termini tenuto a fornire in modo specifico e circostanziato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass. S.U. n. 3677/2009), mentre non può limitarsi a mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche giacché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviola- bili, costituisce pur sempre un danno-conseguenza che, in quanto tale, deve essere descritto e provato da chi ne chiede la riparazione (Cass. n. 21865/2013, Cass. n. 7211/2009 e Cass. n.
2226/2012).
Ciò detto, le deduzioni svolte sul punto appaiono estremamente vaghe e sintetiche e non rag- giungono quel livello minimo di dettaglio sufficiente per poter ritenere l'allegazione idonea a sup- portare una richiesta risarcitoria.
5. – In conclusione, la domanda proposta dai signori e nei confronti dell'arch. Parte_1 Parte_2 deve ritenersi infondata e va conseguentemente respinta, con assorbimento di ogni altra CP_1 questione sollevata in questa sede.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa (pari a euro 80.000,00: cfr. pag. 2 del ricorso) e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della modesta complessità delle questioni giuridiche trattate.
Non si ritiene, invece, di dover accogliere la richiesta di condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella loro condotta processuale i tratti della grave negligenza nella va- lutazione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed ec- cezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
b) condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio che li- quida in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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