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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 20 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1558/2020 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Chietera ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolo Guarino, in
Potenza, alla via IV Novembre n. 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. e Controparte_1
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Salvia ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al C.so XVIII Agosto 1860 n. 2, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 05.06.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto in data
CP_ 01.04.2009 alle dipendenze dell' convenuto con mansioni di Direttore ed inquadramento nella qualifica di Dirigente, ai sensi di quanto disposto dal CCNL
Dirigenti Industriali;
che, a partire dal mese di settembre 2019, aveva subito una serie di pressioni da parte degli amministratori dell'ente affinché rassegnasse le proprie dimissioni;
che, in prima battuta, veniva riferito che il suo costo sarebbe divenuto insostenibile per le casse dell'ente, sicché si sarebbe resa necessaria o una risoluzione del rapporto di lavoro in essere ovvero una rinegoziazione del contratto di lavoro, con passaggio dalla qualifica di dirigente a quella, meno onerosa, di quadro;
che il pressing effettuato sul ricorrente diveniva quotidiano, sì da creargli evidenti problemi psicofisici, come da allegata certificazione medica;
che, dopo una serie di incontri, il ricorrente acconsentiva alle richieste fattegli, formalmente comunicando, con nota del 29.11.2019, inviata a mezzo
PEC del 30.11.2019, la sua disponibilità all'avvio di trattative per una eventuale rinegoziazione delle condizioni economico-normative del vigente contratto di lavoro, ove occorresse, anche mediante concordata risoluzione del rapporto in essere e riassunzione nella categoria di quadro a retribuzione ridotta;
che tale disponibilità del ricorrente non veniva tuttavia tenuta in alcuna considerazione e, richieste le ragioni del silenzio, gli amministratori dell'ente confessavano la verità e cioè che la decisione dell'ente di licenziarlo non era da ricondurre alle riferite esigenze aziendali di natura economica, ma nella precisa volontà di una parte del CdA (ed in particolare di un'organizzazione aziendale) di estromettere il ricorrente per non meglio precisate ragioni di antico “odio” nei suoi confronti;
che la conferma documentale di quanto sopra si ricavava dalle registrazioni allegate in atti che riguardavano un colloquio, avvenuto in data 30.11.2019 tra il ricorrente, il Presidente dell'Ente, geom. e l'ing. CP_2 Per_1
(Presidente ANCE, nonché consigliere di amministrazione EFMEA e
[...]
Presidente CPT), nel quale questi ultimi riferivano al ricorrente che le motivazioni del licenziamento risiedevano nella volontà precisa di una organizzazione sindacale facente parte del CdA, di cacciarlo senza riserve per antiche e non meglio esplicitate ragioni di odio nei suoi confronti, al fine di
2 sostituirlo con altra risorsa di maggiore gradimento;
che, a dire dei presenti, la scelta di risolvere il rapporto con il ricorrente sarebbe stata subita dalla restante parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sicché l'unico modo per evitare il licenziamento sarebbe stato quello di convincere l'organizzazione sindacale in questione, al fine di farla recedere dalla decisione assunta;
che all'esito del colloquio, il ricorrente comprendeva le reali ragioni del licenziamento, prendendo altresì atto dell'impossibilità di percorrere le “strategie di avvicinamento” consigliate dal Presidente e dal sig. ; che, con lettera Per_1
del 17.12.2019, consegnata pro manibus e ricevuta in pari data, il ricorrente veniva licenziato con effetto immediato, ritualmente impugnato con lettera del
18.12.2019.
Deduceva in diritto: la inefficacia del licenziamento, in quanto comminato da soggetti non legittimati, ossia il Presidente e Vice Presidente in luogo del
Consiglio di Amministrazione, e la sospensione dell'efficacia del licenziamento per la durata della malattia del ricorrente, ossia dal 17.12.2019 al 17.06.2020; la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, poiché intimato al solo fine di estromettere il ricorrente, odiato da un'organizzazione sindacale facente parte del
Consiglio di amministrazione, dal contesto aziendale;
la illegittimità del licenziamento per ingiustificatezza.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava in via principale, di accertare e quindi dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 17.12.2019 e, per l'effetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 co. 1 S.L., come modificato dalla legge 92/2012, ordinare all'Ente per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini per la Provincia di
Potenza, con sede in Potenza alla via dell'Edilizia snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro, nonché il pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza delle singole rate di credito sino al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In via subordinata, di accertare e dichiarare, previo, ove ritenuto,
3 mutamento di rito, l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 17.12.2019 poiché privo di giustificatezza, e per l'effetto condannare l'Ente per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini per la
Provincia di Potenza, ut supra, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore dell'indennità supplementare di cui all'art. 19 del CCNL Dirigenti Industriali compresa tra un minimo di 12 ad un massimo di 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza delle singole rate di credito sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e domandava il rigetto
[...] del ricorso, con vittoria di spese. L'Ente rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato nonché la infondatezza, la genericità e la carenza probatoria delle allegazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, assegnata alla scrivente in conseguenza dell'operata ridistribuzione delle cause vetuste, in data 20 marzo
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente - assunto nell'aprile 2009 con mansioni di Direttore ed inquadramento nella qualifica di Dirigente di cui al CCNL Dirigenti Industriali - con il presente giudizio, impugna il licenziamento del 17.12.2019, deducendone:
a) la inefficacia nonché la sospensione dell'efficacia, attesa la malattia alla data
4 della notifica della relativa comunicazione;
b) la nullità poiché ritorsivo, c) la illegittimità per ingiustificatezza.
Preliminarmente va disattesa la eccepita inefficacia che parte ricorrente fa discendere dal fatto che la misura espulsiva sia stata intimata dal Presidente e dal
Vicepresidente invece che dal Consiglio di Amministrazione, quale organo deputato dallo statuto dell'ente all'esercizio del potere di licenziare.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, “Il licenziamento di un dipendente, intimato da un organo dell'ente pubblico economico datore di lavoro che sia privo del relativo potere, realizza una situazione soggettivamente complessa a formazione successiva, destinata a perfezionarsi con la ratifica del dominus, in mancanza della quale l'atto di recesso non è ne' nullo, ne' annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e soltanto nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato: questo è l'unico soggetto dal quale tale temporanea inefficacia è rilevabile, finché non intervenga la ratifica, che il giudice del merito (con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici) può ravvisare anche nell'atto con cui l'ente si costituisce nel giudizio promosso dal lavoratore licenziato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1399 cod. civ., ha efficacia retroattiva nei confronti dello stesso dipendente, senza - però - comportarne la remissione in termini ai fini della impugnativa del licenziamento.
(V 1250/85, mass n 439354; (V 591/84, mass n 432734; (V 4601/83, mass n
429470)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 855 del 29.01.1987, nonché
Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 17461 del 18.11.2003: “La disciplina dettata dall'art. 1399 cod. civ. - che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso da soggetto privo del potere di rappresentanza - è applicabile, in virtù dell'art.
1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento. Tuttavia, la illegittimità dell'atto di licenziamento per carenza di potere dell'organo societario che l'ha emanato, rende l'atto inefficace fino all'eventuale ratifica da parte dell'organo legittimamente deliberante, che ha effetto retroattivo sino alla
5 data di emanazione del provvedimento illegittimo, salvo che nel frattempo non sia intervenuta autonoma causa di estinzione del rapporto di lavoro”).
Dalla documentazione in atti si evince che alla lettera di licenziamento del
17.12.2019, sottoscritta dal Presidente e dal Vicepresidente dell'ente, ai quali in data 03.12.2019 era stato conferito mandato di procedere all'interruzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, seguiva, in data 21.12.2019, la riunione del
Consiglio di Amministrazione che ratificava e confermava all'unanimità il provvedimento di risoluzione del rapporto per cui è causa (si vedano doc. n. 10 e
12 fascicolo parte resistente).
Orbene, la operatività ex tunc della sopravvenuta ratifica da parte dell'organo munito del relativo potere rende il licenziamento intimato efficace dalla data di notifica della lettera del 17.12.2019, da qui il rigetto della relativa eccezione.
Né appare fondata la deduzione attorea incentrata sulla temporanea sospensione dell'efficacia atteso che il recesso risulta intimato e comunicato anteriormente alla certificazione attestante la malattia del lavoratore (si vedano doc. 13, 14 e 15 fascicolo parte ricorrente).
Passando al merito, giova riportare il contenuto della nota del 17.12.2019 di risoluzione del rapporto di lavoro di rilievo per la presente indagine “Come è a sua conoscenza, a seguito dei numerosi colloqui intercorsi, è in atto un piano di razionalizzazione aziendale di questo Ente in attuazione delle intese raggiunte dalle parti sociali con il protocollo sugli Enti Bilaterali di cui all'allegato 2 del
c.c.n.l. del 18 luglio 2018.
La profonda crisi dell'edilizia e il conseguente abbassamento della massa salari del settore, sulla quale vengono parametrate le entrate della Parte_2 dell'EFMEA e del CPT, impone l'accorpamento tramite fusione di questo Ente con il CPT provinciale, in prospettiva della costituzione di un unico ente regionale, con funzioni più precise e più rispondenti alle necessità delle imprese
e dei lavoratori e con la rimodulazione dell'assetto aziendale in linea con i costi gestionali stabiliti dal citato protocollo nazionale.
In tale nuovo assetto la figura del direttore di questo Ente avrà un inquadramento di natura non dirigenziale rapportata alle diverse responsabilità
6 e funzioni, che saranno in parte ridistribuite tra gli organi di rappresentanza e di amministrazione previsti nel nuovo statuto.
Per le ragioni sopra dette ci vediamo costretti ad intimarle il licenziamento con effetto immediato, ringraziandola per il lavoro fino ad oggi svolto.
Le verranno accreditate tutte le spettanze maturate comprensive dell'indennità per mancato preavviso…”.
In tema di licenziamento del dirigente intimato in funzione di una riorganizzazione aziendale, fattispecie nella quale va sussunto il caso in esame, la Suprema Corte – ritenutane l'ammissibilità ove le scelte imprenditoriali non siano arbitrarie, pretestuose o persecutorie (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21748 del 22.10.2010), ha statuito, con riguardo alla nozione di giustificatezza
(la cui prova è in capo al datore di lavoro – Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
16263 del 19.08.2004) e all'ambito del sindacato del giudice che: “Nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, cui, ai sensi dell'art. 10 della
l. n. 604 del 1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile "marketing")” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 9665 del
05.04.2019), precisando, in relazione alla portata della locuzione “ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale”, che le stesse “ … non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede,
7 che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art.
41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva giudicato non pretestuoso, né arbitrario, ma rispondente ad una genuina volontà di razionalizzazione aziendale, il licenziamento intimato al dirigente da una impresa con tasso quadriennale di perdita del fatturato pari al
9,4%)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3628 del 08.03.2012), con esclusione della possibilità di repechage (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 2895 del
31.01.2023 “In caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro”).
Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, parte datoriale ha dimostrato la sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento.
Risulta documentata l'esistenza di un piano di riorganizzazione e razionalizzazione da parte dell'Ente convenuto, in attuazione delle intese raggiunte dalle parti sociali con il protocollo sugli Enti Bilaterali di cui all'allegato 2 del c.c.n.l. del 18 luglio 2018, nonché le cause che l'hanno generato, analiticamente descritto anche nella memoria difensiva, ove è stato precisato, tra l'altro, la riduzione del 50% dei contributi percepiti nonché un costo del personale in relazione agli anni 2017, 2018 e fino al 30 settembre 2019 superiore al contributo ricevuto dalla e la necessità, in ottemperanza Parte_2
del citato protocollo, di procedere alla riduzione dello stesso.
In particolare, dalla documentazione acquisita e dall'esito dell'attività istruttoria espletata è emerso in modo inequivoco che: a) le ragioni addotte per
"giustificare" il licenziamento del sig. così come riportate nella missiva Pt_1
del 17.12.2019, dimostravano che effettivamente il piano di riorganizzazione e razionalizzazione, in ottemperanza al citato protocollo, era inteso ad un drastico ridimensionamento dell'organico (attraverso la soppressione della figura del dirigente - le cui funzioni venivano assegnate all'impiegato rimasto, ad eccezione delle attività a lui non delegabili invece espletate gratuitamente dal
8 direttore della – oltre che delle categorie inferiori, in particolare, Parte_2 attraverso la cessazione del rapporto con l'impiegata Persona_2
attraverso la rinuncia alla qualifica di quadro e l'accettazione della riduzione dello stipendio parificata all'impiegato di 7° livello da parte dell'unica dipendente, come da accordo sindacale in atti, e attraverso la stipula di una convenzione per consulenza ed incarichi professionali relativi alle attività statutarie con compenso pari ad euro 800,00 stipulata con l'ing. CP_3
); b) che detta riorganizzazione e razionalizzazione era necessitata dalla
[...] profonda crisi che aveva colpito il settore dell'edilizia, dalla riduzione del 50% rispetto agli anni precedenti dei contributi percepiti dall'ente convenuto e finalizzati al finanziamento dell'organizzazione e delle attività formative delegate e ad un costo del personale in relazione agli anni 2017, 2018 e fino al 30 settembre 2019 superiore al contributo percepito dalla c) le Parte_2
circostanze allegate nella suddetta missiva erano del tutto veritiere;
d) che, quindi, nessun motivo ritorsivo era individuabile nel licenziamento intimato;
e) che l'attribuzione di alcune funzioni del sig. ad altro dirigente, ossia al Pt_1
direttore della e a titolo gratuito, era più che giustificata dalla Parte_2
ampiamente dimostrata esigenza di riduzione del personale (dirigenziale e non).
Per quanto sopra può ritenersi quindi che il licenziamento in esame sia sorretto da motivi ragionevoli e seri costituiti dal processo di riorganizzazione e razionalizzazione dell'ente che ha comportato la soppressione del posto di lavoro occupato dal sig. né può assumere rilievo la disponibilità da questi Pt_1
manifestata ad una rinegoziazione del contratto e/o stipula di un nuovo contratto con inquadramento in altra categoria, atteso che l'eventualità di repéchage di un dirigente licenziato per esigenze di ristrutturazione aziendale appare inconciliabile con la posizione dirigenziale, che, invece, giustifica la libera recedibilità del datore di lavoro.
Quanto alla dedotta ritorsività, è costante l'orientamento secondo cui “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente
9 nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9468 del
4.04.2019).
Orbene, atteso che il licenziamento appare giustificato in quanto sorretto dal solo intento di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'ente di riorganizzare le risorse umane in modo da assicurare una gestione non in perdita;
atteso che per accordare la tutela prevista dall'art. 18, comma 1, della legge
300/1970, come modificato dalle legge 92/2012, occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente dal motivo illecito determinate, ne consegue che la dedotta nullità del licenziamento vada esclusa in quanto il motivo che parte ricorrente deduce come ritorsivo concorre con il motivo oggettivo lecito, come sopra argomentato.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 05.06.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 20 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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