CASS
Sentenza 10 agosto 2021
Sentenza 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2021, n. 31414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31414 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sest.We le conclusioni del PG p,, IC (A efi•t• tkA...frS I tA442~.... 17.19tbj NI 40.1i) Penale Sent. Sez. 1 Num. 31414 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CAIRO ANTONIO Data Udienza: 14/07/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di MO LI, finalizzata ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Osservava l'anzidetto Tribunale di sorveglianza, innanzi al quale era stata sollevata la questione di competenza per territorio, che la questione preliminare di rito non si potesse eccepire essendo decorsi i termini di cui all'art. 21 comma 2 cod. proc. pen., con la conseguenza che anche l'affermata competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza di ZA non sarebbe stata idonea a determinare la translatio Si premette che era stato emesso il provvedimento del 17/6/2019 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Torino, cui aveva fatto seguito quello emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZA del 17/9/2020. La competenza si sarebbe radicata, pertanto, in virtù del primo provvedimento e non avrebbero avuto incidenza ulteriori titoli sopraggiunti, proprio per evitare forme di competenza ambulatoria. 2. Ricorre per cassazione MO LI, con il ministero del suo difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo osserva che nella specie la competenza per territorio, di carattere funzionale apparteneva al Tribunale di sorveglianza di ZA e, dunque, era erroneo il ragionamento del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva ritenuto di assoggettare la questione di rito al regime della cognizione, secondo lo statuto dell'art. 21 cod. proc. pen., secondo cui, essendo avvenuta la costituzione delle parti, non si sarebbe più potuta discutere questione di competenza per territorio. Questa impostazione era errata e se così si fosse inteso ragionare si sarebbe dovuto portare la questione all'attenzione delle sezioni unite della Corte di cassazione. 2.1. Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e l'erroneo richiamo al principio di perpetuatio iurisdictionis. Il principio è richiamato dalla giurisprudenza per escludere che fatti nuovi e successivi possano incidere sul procedimento. La sentenza del Tribunale di ZA era passata in giudicato il 2/6/2019 e, pertanto, prima dell'emissione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Torino. Nella specie, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., riguardando l'esecuzione più provvedimenti sarebbe stato competente il giudice che aveva emesso quello in giudicato per ultimo e, dunque, il Tribunale di sorveglianza di ZA-. 3. Il ricorso è infondato e va respinto. 2 3.1. I due motivi di ricorso strettamente collegati possono essere trattati congiuntamente per il nesso di collegamento che li unisce. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata, in generale, dall'art. 677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad un principio di semplificazione nella individuazione del giudice chiamato a decidere. In questa logica si istituisce un meccanismo distributivo fondato sul locus custodiae (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il iocus domicili/ (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà). In caso di istante detenuto, dunque, la competenza appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il soggetto "si trova", nel momento in cui il procedimento prende formalmente avvio, attraverso la presentazione dell'stanza. Una volta instaurata la procedura, in virtù del principio di perpetuati° iurisdictionis, la competenza del giudice non può subire variazioni (sull'applicazione della regola di perpetuatio: Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004 Cc. (dep. 11/01/2005 ) Rv. 230544; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009 Cc. (dep. 13/01/2010) Rv. 245948). Ciò neppure se l'interessato viene rimesso in libertà (Cass 31/1/1991, Passante, in Cass. pen., 1992, 2407; Cass. 6/7/1992, Lubrano, ivi 1993, 2557) o in caso di trasferimento presso altro istituto (Cass. 8/10/1996 conflitto in c. Tamburellaci). Del resto, la creazione di un criterio di "collegamento" per la competenza in ragione del luogo di restrizione ha lo scopo fondamentale di evitare incertezze in punto applicativo e nella individuazione del giudice chiamato a decidere e, soprattutto, assolve alla finalità di rendere "impermeabile" la competenza stessa, oramai fissatasi nel procedimento, alle successive e possibili modifiche di fatto e di diritto che si dovessero presentare e che dovessero avere nessi di collegamento con la regiudicanda. Non sarebbe, invero, ammissibile una competenza "ambulatoria", strutturalmente sensibile, cioè, alle anzidette modifiche e che dovesse subire variazioni per effetto delle trasformazioni che si generano in un momento successivo alla presentazione della domanda e nel corso del procedimento oramai in atto. Ciò vale anche per il soggetto in libertà che presenti un'istanza di applicazione di misura alternativa. Là dove sull'istanza si sia incardinato il procedimento che penda in fase istruttoria, non v'è spazio per la translatio iudicii, neppure là dove si alleghino elementi di novità in fatto e in diritto che potrebbero incidere sulla successiva ed eventuale determinazione della competenza per territorio del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza. Ciò perché, in forza della richiamata regola di "perpetuatio iurisdictionis", la competenza per territorio, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa 3 alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio Gaetano, Rv. 275317; Sez. 1 n. 57903 del 18/09/2018, Giudice di sorveglianza di Campobasso). Né induce a conclusioni diverse il richiamo all'alt 21 cod. proc. pen. Deve darsi continuità al principio secondo cui nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, mancando l'udienza preliminare, le eventuali questioni di competenza per territorio vanno proposte, a pena di decadenza, solo in apertura di udienza. Ciò in applicazione della norma di carattere generale dettata dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3850 del 26/06/1998, Anzani, Rv. 211452; Sez. 1, n. 3781 del 24/05/2000, Bindi Maria Grazia, rv. 211452; Sez. 1, n. 44388 del 14/11/2001, Incalza, Rv. 220472). 3.2. Nella specie, pertanto, essendo stato emesso il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Torino il 17/6/2019, con decreto di sospensione ed essendo avvenuta la comunicazione all'interessato della possibilità di presentare istanza ex art. 656, comma 5, cod. proc. ben. di applicazione di misure alternative, si sarebbe dovuta porre la questione di competenza per territorio in quella sede. Contrariamente, l'odierno ricorrente avanzava istanza di affidamento cd. terapeutico il 27/6/2019. Ininfluente, pertanto, ai fini che rilevano sulla decisione del Tribunale di sorveglianza era il provvedimento con cui, il 20/9/2019 la Corte d'appello di Torino, dichiarava l'incompetenza del giudice dell'esecuzione di Torino (investito di temi esecutivi diversi: revoca benefici e dichiarazione di indulto) in favore del Tribunale di ZA in forza della circostanza che l'ultima sentenza in giudicato era stata pronunciata dal Tribunale anzidetto (di ZA) il 2/6/2019. Nelle more, infatti, la Procura generale di Torino - già investita dell'istanza di affidamento terapeutico (in relazione alla sentenza emessa a Torino e in giudicato il 27/5/2019) inclusa anche quella emessa dal Tribunale di ZA (in cosa giudicata il 2/6/2019) proseguiva l'azione esecutiva e il Tribunale di sorveglianza di Torino, innanzi al quale si era incardinata litispendenza, per la domanda di affidamento presentata, rigettava la richiesta di declinatoria di competenza essendo state già costituite le parti e pendendo l'istruttoria di merito. Non sussistono, dunque, neppure le condizioni per investire della questione le Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto, non palesandosi una situazione di aperto contrasto sul punto e ritenendo questo Collegio di dover dare seguito ai principi già indicati. 4 Ant io Cairo V14#15 RI LO Ciò posto il ricorso deve essere ritenuto infondato con condanna del ricorrente - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore il Presidente t(1,
lette/sest.We le conclusioni del PG p,, IC (A efi•t• tkA...frS I tA442~.... 17.19tbj NI 40.1i) Penale Sent. Sez. 1 Num. 31414 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CAIRO ANTONIO Data Udienza: 14/07/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di MO LI, finalizzata ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Osservava l'anzidetto Tribunale di sorveglianza, innanzi al quale era stata sollevata la questione di competenza per territorio, che la questione preliminare di rito non si potesse eccepire essendo decorsi i termini di cui all'art. 21 comma 2 cod. proc. pen., con la conseguenza che anche l'affermata competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza di ZA non sarebbe stata idonea a determinare la translatio Si premette che era stato emesso il provvedimento del 17/6/2019 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Torino, cui aveva fatto seguito quello emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZA del 17/9/2020. La competenza si sarebbe radicata, pertanto, in virtù del primo provvedimento e non avrebbero avuto incidenza ulteriori titoli sopraggiunti, proprio per evitare forme di competenza ambulatoria. 2. Ricorre per cassazione MO LI, con il ministero del suo difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo osserva che nella specie la competenza per territorio, di carattere funzionale apparteneva al Tribunale di sorveglianza di ZA e, dunque, era erroneo il ragionamento del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva ritenuto di assoggettare la questione di rito al regime della cognizione, secondo lo statuto dell'art. 21 cod. proc. pen., secondo cui, essendo avvenuta la costituzione delle parti, non si sarebbe più potuta discutere questione di competenza per territorio. Questa impostazione era errata e se così si fosse inteso ragionare si sarebbe dovuto portare la questione all'attenzione delle sezioni unite della Corte di cassazione. 2.1. Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e l'erroneo richiamo al principio di perpetuatio iurisdictionis. Il principio è richiamato dalla giurisprudenza per escludere che fatti nuovi e successivi possano incidere sul procedimento. La sentenza del Tribunale di ZA era passata in giudicato il 2/6/2019 e, pertanto, prima dell'emissione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Torino. Nella specie, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., riguardando l'esecuzione più provvedimenti sarebbe stato competente il giudice che aveva emesso quello in giudicato per ultimo e, dunque, il Tribunale di sorveglianza di ZA-. 3. Il ricorso è infondato e va respinto. 2 3.1. I due motivi di ricorso strettamente collegati possono essere trattati congiuntamente per il nesso di collegamento che li unisce. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata, in generale, dall'art. 677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad un principio di semplificazione nella individuazione del giudice chiamato a decidere. In questa logica si istituisce un meccanismo distributivo fondato sul locus custodiae (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il iocus domicili/ (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà). In caso di istante detenuto, dunque, la competenza appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il soggetto "si trova", nel momento in cui il procedimento prende formalmente avvio, attraverso la presentazione dell'stanza. Una volta instaurata la procedura, in virtù del principio di perpetuati° iurisdictionis, la competenza del giudice non può subire variazioni (sull'applicazione della regola di perpetuatio: Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004 Cc. (dep. 11/01/2005 ) Rv. 230544; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009 Cc. (dep. 13/01/2010) Rv. 245948). Ciò neppure se l'interessato viene rimesso in libertà (Cass 31/1/1991, Passante, in Cass. pen., 1992, 2407; Cass. 6/7/1992, Lubrano, ivi 1993, 2557) o in caso di trasferimento presso altro istituto (Cass. 8/10/1996 conflitto in c. Tamburellaci). Del resto, la creazione di un criterio di "collegamento" per la competenza in ragione del luogo di restrizione ha lo scopo fondamentale di evitare incertezze in punto applicativo e nella individuazione del giudice chiamato a decidere e, soprattutto, assolve alla finalità di rendere "impermeabile" la competenza stessa, oramai fissatasi nel procedimento, alle successive e possibili modifiche di fatto e di diritto che si dovessero presentare e che dovessero avere nessi di collegamento con la regiudicanda. Non sarebbe, invero, ammissibile una competenza "ambulatoria", strutturalmente sensibile, cioè, alle anzidette modifiche e che dovesse subire variazioni per effetto delle trasformazioni che si generano in un momento successivo alla presentazione della domanda e nel corso del procedimento oramai in atto. Ciò vale anche per il soggetto in libertà che presenti un'istanza di applicazione di misura alternativa. Là dove sull'istanza si sia incardinato il procedimento che penda in fase istruttoria, non v'è spazio per la translatio iudicii, neppure là dove si alleghino elementi di novità in fatto e in diritto che potrebbero incidere sulla successiva ed eventuale determinazione della competenza per territorio del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza. Ciò perché, in forza della richiamata regola di "perpetuatio iurisdictionis", la competenza per territorio, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa 3 alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio Gaetano, Rv. 275317; Sez. 1 n. 57903 del 18/09/2018, Giudice di sorveglianza di Campobasso). Né induce a conclusioni diverse il richiamo all'alt 21 cod. proc. pen. Deve darsi continuità al principio secondo cui nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, mancando l'udienza preliminare, le eventuali questioni di competenza per territorio vanno proposte, a pena di decadenza, solo in apertura di udienza. Ciò in applicazione della norma di carattere generale dettata dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3850 del 26/06/1998, Anzani, Rv. 211452; Sez. 1, n. 3781 del 24/05/2000, Bindi Maria Grazia, rv. 211452; Sez. 1, n. 44388 del 14/11/2001, Incalza, Rv. 220472). 3.2. Nella specie, pertanto, essendo stato emesso il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Torino il 17/6/2019, con decreto di sospensione ed essendo avvenuta la comunicazione all'interessato della possibilità di presentare istanza ex art. 656, comma 5, cod. proc. ben. di applicazione di misure alternative, si sarebbe dovuta porre la questione di competenza per territorio in quella sede. Contrariamente, l'odierno ricorrente avanzava istanza di affidamento cd. terapeutico il 27/6/2019. Ininfluente, pertanto, ai fini che rilevano sulla decisione del Tribunale di sorveglianza era il provvedimento con cui, il 20/9/2019 la Corte d'appello di Torino, dichiarava l'incompetenza del giudice dell'esecuzione di Torino (investito di temi esecutivi diversi: revoca benefici e dichiarazione di indulto) in favore del Tribunale di ZA in forza della circostanza che l'ultima sentenza in giudicato era stata pronunciata dal Tribunale anzidetto (di ZA) il 2/6/2019. Nelle more, infatti, la Procura generale di Torino - già investita dell'istanza di affidamento terapeutico (in relazione alla sentenza emessa a Torino e in giudicato il 27/5/2019) inclusa anche quella emessa dal Tribunale di ZA (in cosa giudicata il 2/6/2019) proseguiva l'azione esecutiva e il Tribunale di sorveglianza di Torino, innanzi al quale si era incardinata litispendenza, per la domanda di affidamento presentata, rigettava la richiesta di declinatoria di competenza essendo state già costituite le parti e pendendo l'istruttoria di merito. Non sussistono, dunque, neppure le condizioni per investire della questione le Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto, non palesandosi una situazione di aperto contrasto sul punto e ritenendo questo Collegio di dover dare seguito ai principi già indicati. 4 Ant io Cairo V14#15 RI LO Ciò posto il ricorso deve essere ritenuto infondato con condanna del ricorrente - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore il Presidente t(1,