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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 1 luglio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2137/2025 r.g. e vertente tra
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso il proprio ufficio legale dal cui direttore, avv. Antonino Comunale, è rappresentata e difesa per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Controparte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Oreste Puglisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – impiego pubblico privatizzato – risarcimento per demansionamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 l' ha proposto Parte_1 opposizione (proc. n. 2086/2024 r.g.) avverso il precetto notificatole il 30 marzo 2024 da
[...]
per la complessiva somma di 58.273,03 euro al lordo di interessi legali e da Oreste CP_1
Puglisi, quale distrattario, per 3.319,50 euro, in esecuzione della sentenza n. 1971/2022 resa da questo ufficio e confermata in appello, che l'ha condannata ad adibire il lavoratore in modo prevalente e assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D, e a risarcirgli il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 settembre 2009 al 30 marzo 2018, oltre interessi legali e spese processuali con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025 il , alla luce della controvertibilità della CP_1 questione relativa alla natura di titolo esecutivo delle suindicate pronunce, ha chiesto ingiungersi nei confronti della datrice di lavoro il pagamento in proprio favore della somma di 52.437,02 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, a titolo di risarcimento del danno già genericamente liquidato, precisando di non aver potuto quantificare tutte le somme allo stesso spettanti in mancanza delle buste paga della tredicesima mensilità 2009-2018, di cui ha fatto contestualmente istanza di immediata consegna.
La domanda è stata accolta da questo giudice con decreto provvisoriamente esecutivo n.
46/2025 del 14 gennaio 2025, opposto dall'intimata con ricorso del 14 aprile 2025 (proc. n.
2137/2025 r.g.) sull'assunto che le sentenze poste a suo fondamento non indicano un ammontare esatto né un credito che, con una mera operazione aritmetica, può definirsi certo e liquido, atteso che i calcoli sono stati eseguiti in maniera arbitraria, senza considerare i giorni di effettiva presenza nel periodo di riferimento. L' ha eccepito, altresì, il vizio di ultrapetizione nella Pt_1 parte in cui è stata intimata la consegna dei documenti, in quanto la sentenza presupposta nulla ha disposto in tal senso.
Nella resistenza del dipendente, deciso nelle more il giudizio di opposizione a precetto con sentenza n. 1301/2025 del 14 maggio 2025, divenuta definitiva, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi alla scrivente viene trattenuta in decisione.
2.- Si premette che, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Ebbene, nella fattispecie delibata non è in contestazione l'esistenza del debito dell' Pt_1 nei confronti del lavoratore per il risarcimento del danno conseguente all'accertato demansionamento.
Tant'è che la menzionata sentenza n. 1301/2025, dopo aver annullato il precetto - in virtù del fatto che la pronuncia di primo grado n. 1971/2022, confermata in appello con sentenza n.
2 955/2023, passata in giudicato (costituenti il titolo esecutivo sulla cui base era stato notificato l'atto), non aveva determinato l'esatto importo spettante al , né conteneva elementi che CP_1 consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico - in accoglimento della riconvenzionale ha condannato l' al pagamento dell'importo di Parte_1
56.196,97 euro, al lordo di 52.427,73 ove già corrisposti in esecuzione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, in esecuzione della stessa sentenza n. 955/2023.
Ciò premesso, avendo il ormai ottenuto la piena soddisfazione del credito e non CP_1 avendo le parti interesse ad una pronuncia di merito, su istanza congiunta delle stesse deve dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre il decreto ingiuntivo resta automaticamente caducato senza che sia necessario disporre expressis verbis in tal senso (v. Cass. n. 15378/2000).
3.- Valutata la questione ai fini della regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non risultava fondata.
Invero, con il ricorso monitorio il lavoratore ha determinato (in parte) le somme risarcitorie, già genericamente liquidate, tramite dettagliate tabelle di calcolo (identiche a quelle inserite nel precetto) che sono state elaborate secondo i criteri determinati in sentenza e i dati emergenti dai documenti predisposti dalla stessa datrice di lavoro. E detti conteggi non risultano specificamente contestati (cfr. Cass. n. 20998/2018 e n. 5949/2018, secondo cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.”).
Com'è noto nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posto a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v.
Cass. ordinanza n. 13240/2019; Cass. n. 2421/2006). Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al primo (v. Cass. n. 21101/2015 e n. 17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. n. 5915/2011 e n. 5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte del secondo del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (v. Cass. n. 25516/2010): a
3 tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanza incompatibile con il disconoscimento (v. Cass.
n. 17371/2003).
3.1.- Anche la doglianza inerente all'ordine di consegna delle buste paga non meritava accoglimento, trattandosi di atti che la datrice di lavoro aveva l'obbligo di consegnare al dipendente al momento del pagamento, ex artt. 1 e 3 della legge n. 4/1953 (al fine di consentire il controllo sulla regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro: cfr. Cass. n. 17421/2007).
3.2.- Neppure poteva configurarsi nella fattispecie una illegittima duplicazione di titoli esecutivi azionati, essendo stato escluso che le sentenze poste a fondamento del precedente precetto avessero tale natura e fossero quindi suscettibili di esecuzione diretta – e ciò a differenza del caso esaminato nel precedente allegato dall' (sent. n. 1286/2024 di questo ufficio). Pt_1
In definitiva le spese vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore, applicati i minimi per la serialità e la breve attività svolta, in 6.697,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna all' a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in 6.697,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Oreste Puglisi.
Messina, 1.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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