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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
SAMPERI RI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3951/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000062921000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4823/2025 depositato il
05/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ricorre avverso l'intimazione in epigrafe notificata il 25.2.2025 emessa in relazione ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 295 2023 0018984522000 (in relazione al ruolo emesso dall'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Messina riferita all'anno d'imposta 2018, per IRPEF -€. 57.377,00-, Addizionale
Comunale -€. 1.167,00- ed Addizionale Regionale -€. 3.549,00-, oltre sanzioni -€. 18.627,90-, interessi -
€.11.994,61- ed accessori -€.5,88-) – data di notifica 29/05/2024 – importo dovuto €. 92.721,39;
2) avviso di addebito n. 595 2019 0003175288000 (in relazione al ruolo emesso dall'INPS di Messina per l'anno 2015) – data di notifica 11/10/2019 – importo dovuto €. 15.514,47 (di cui €. 12.031,90 per contributi
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre sanzioni, interessi, e spese di notifica anno 2019).
Il ricorso viene proposto solo in ordine alla pretesa portata dalla cartella n. 295 2023 0018984522000, di competenza di questa Corte, deducendo trattarsi di atto annullato con sentenza di questa Corte del 10/2/2025.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate IS contestando la fondatezza del ricorso del quale viene chiesto il rigetto, asserendo che fino alla data di deposito della motivazione il dispositivo potrebbe essere modificato. Rileva la tardività del ricorso avente ad oggetto la cartella presupposta e l'insussistenza della prescrizione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
L'intimazione opposta, per effetto della sentenza di questa Corte, prima citata, n. 666/2025, ha perso il presupposto esclusivo su cui si basava, per cui va annullata.
È privo di pregio l'argomento difensivo dell'ufficio secondo cui, prima del deposito della motivazione, il dispositivo sarebbe suscettibile di modifica giacché lo stesso è reso pubblico in modalità autonoma sicché un'eventuale modifica del contenuto essenziale sarebbe in contrasto con la normativa vigente dettata in materia di processo tributario.
L'intimazione opposta, quindi, deve essere annullata e le spese vengono regolate in base al principio della soccombenza. Nella misura di euro 3962,00, di cui euro 1276,00 per la fase studio, euro 601,00 per la fase introduttiva ed euro 2085,00 per la fase decisionale oltre contributo unificato se versato, spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale, sezione 10, accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. 29520230018984522000 e annulla l'atto in ordine alla pretesa erariale.
Condanna parte resistente al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente liquidate in euro
3962,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore. Messina 04/09/2025
L'estensore
IO PE
Il Presidente
LO LE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
SAMPERI RI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3951/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000062921000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4823/2025 depositato il
05/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ricorre avverso l'intimazione in epigrafe notificata il 25.2.2025 emessa in relazione ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 295 2023 0018984522000 (in relazione al ruolo emesso dall'Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Messina riferita all'anno d'imposta 2018, per IRPEF -€. 57.377,00-, Addizionale
Comunale -€. 1.167,00- ed Addizionale Regionale -€. 3.549,00-, oltre sanzioni -€. 18.627,90-, interessi -
€.11.994,61- ed accessori -€.5,88-) – data di notifica 29/05/2024 – importo dovuto €. 92.721,39;
2) avviso di addebito n. 595 2019 0003175288000 (in relazione al ruolo emesso dall'INPS di Messina per l'anno 2015) – data di notifica 11/10/2019 – importo dovuto €. 15.514,47 (di cui €. 12.031,90 per contributi
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre sanzioni, interessi, e spese di notifica anno 2019).
Il ricorso viene proposto solo in ordine alla pretesa portata dalla cartella n. 295 2023 0018984522000, di competenza di questa Corte, deducendo trattarsi di atto annullato con sentenza di questa Corte del 10/2/2025.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate IS contestando la fondatezza del ricorso del quale viene chiesto il rigetto, asserendo che fino alla data di deposito della motivazione il dispositivo potrebbe essere modificato. Rileva la tardività del ricorso avente ad oggetto la cartella presupposta e l'insussistenza della prescrizione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
L'intimazione opposta, per effetto della sentenza di questa Corte, prima citata, n. 666/2025, ha perso il presupposto esclusivo su cui si basava, per cui va annullata.
È privo di pregio l'argomento difensivo dell'ufficio secondo cui, prima del deposito della motivazione, il dispositivo sarebbe suscettibile di modifica giacché lo stesso è reso pubblico in modalità autonoma sicché un'eventuale modifica del contenuto essenziale sarebbe in contrasto con la normativa vigente dettata in materia di processo tributario.
L'intimazione opposta, quindi, deve essere annullata e le spese vengono regolate in base al principio della soccombenza. Nella misura di euro 3962,00, di cui euro 1276,00 per la fase studio, euro 601,00 per la fase introduttiva ed euro 2085,00 per la fase decisionale oltre contributo unificato se versato, spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale, sezione 10, accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. 29520230018984522000 e annulla l'atto in ordine alla pretesa erariale.
Condanna parte resistente al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente liquidate in euro
3962,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore. Messina 04/09/2025
L'estensore
IO PE
Il Presidente
LO LE