Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 247 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
GIACOMO LEOPARDI 17 95041 TA ITALIA , CF C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PALERMO GAETANA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]CP_1
CAPONETTI 51 95040 SAN CONO ITALIA CF elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio dell'avvPALERMO GAETANA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 17.4.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 e Parte_1 [...]
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio contratto in data 02/09/1998 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di ENNA al n. 86 anno 1998 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 20.4.2021 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 17.4.2024 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 10.4.2025 il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 20.4.2021
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 02/09/1998 annotato nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del comune di ENNA al n. 86 anno 1998 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo