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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4079/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
T R A
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._1
difeso, giusta procura in atti, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011,
come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Sergio Urbano (c.f.
), presso il cui studio in Caserta, via Giotto n. 43, è elettivamente C.F._2
domiciliato.
OPPONENTE
E
già , Controparte_1 Controparte_2
incorporante con sede legale in Roma alla Via Controparte_3
Giuseppe Grezar 14, iscritta nel registro delle imprese di Roma, p. iva , in P.IVA_1
persona di cf. , procuratore dell' Controparte_4 C.F._3 [...]
, giusto atto notarile 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Controparte_5
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Carlo Troianiello CF
e con il medesimo elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Santa Maria Capua Vetere alla Via A. De Gasperi n. 102 OPPOSTA
Nonché'
istituito ex art 1 e 2 D.lgs n.149/15, Controparte_6
dichiarato operativo con D.M. del , succeduto come legittimato Controparte_7
passivo alla in persona del Capo, Dottor Controparte_8
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sede CP_9
dell' i sita a Via Amerigo Vespucci 172 Controparte_6 CP_6 CP_6
rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato Luciano Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella
Santoro funzionari delegati
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
così come modificati con l. 69/2009.
2. Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione n. Parte_1
02820229001592571.000 notificata il 19.5.2022 da Controparte_1
limitatamente alla cartella n. 02820170011580365000, chiedendo: 1) la nullità
dell'intimazione per nullità delle notifiche delle cartelle sottese e per violazione degli artt.
3 e 6 dello statuto del contribuente, 2) la declaratoria di inesistenza del diritto alla riscossione in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella alla data della notifica dell'intimazione, 3) di decadenza al diritto alla riscossione.
2.1. Si è costituita in giudizio l' e l' Controparte_1 Controparte_6
, spiegando ciascuna le proprie difese.
[...]
3. Il Giudice del Lavoro disponeva la trasmissione al Presidente Coordinatore delle Sezioni
Civili per incompetenza.
Il giudizio, con il n. 4079/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, veniva assegnato a questa Sezione.
4. Giova in primis precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere, all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass. 24 settembre 1999 n. 10493; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le doglianze accorpate nel punto 1) della premessa configurano motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Così qualificate, va dunque verificata, in via preliminare, la loro tempestività, atteso che
“La decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr., ex multis, Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460; Cass. 17.12.1996 n. 11251).
Ebbene, le suindicate doglianze risultano tardivamente spiegate oltre il termine ex art. 617
c.p.c. – perentorio ed a pena di decadenza – di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, avvenuta in data 19.5.2022, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 16.06.2022.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità delle suindicate doglianze.
5. La censura con cui parte attrice deduce l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria portata alla cartella di pagamento de quo, configura invece motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: essa risulta, dunque, ammissibile, in quanto svincolata da termini di decadenza.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Va precisato che il termine di prescrizione per i diritti di credito di cui alle cartelle è quinquennale, ex art. 28 l. 689/81 e che
Ciò posto, va verificato se nel tempo intercorso dalla notifica dei singoli atti e la notifica dell'intimazione di pagamento siano intervenuti atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
Nel caso de quo trova applicazione la sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza
Covid disposta dall' art. 67 del d.l. 18 del 2020.
In merito, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 ha affermato che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (lasso temporale peraltro dilatato da ulteriori interventi normativi d'emergenza). Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_10
Осcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Si precisa che l'art. 68 citato è stato oggetto di modifiche che si sono susseguite (l.
106/2021), con allungamento del periodo di sospensione, che, complessivamente, va calcolato dal 8 marzo 2020 al 31.8.2021.
Ne consegue che la normativa sopra indicata ha validamente sospeso il termine di prescrizione, in ogni caso non maturato, per non essere neppure decorso, tra un atto e l'altro, un quinquennio, come risulta dalle seguenti notifiche:
- ordinanza ingiunzione n. 98/2014 (relativa ad accertamento del 8.5.2010, notificato in pari data) notificata il 24.1.2014 a mezzo posta, ricevuta a mani del destinatario e ordinanza ingiunzione n. 2431/2014 (relativa ad accertamento del 24.10.2012, notifica del 29.10.2012) notificata il 24.7.2014 a mezzo posta, ricevuta a mani del destinatario;
- cartella di pagamento n. 02820160001397488000 notificata a mezzo posta, in seguito a riscontrata irrepetibilità temporanea del destinatario con deposito al Comune (data
17.5.2016);
- cartella di pagamento n. 02820170011580365000 notificata a mezzo posta, in seguito a riscontrata irrepetibilità temporanea del destinatario con affissione all'albo comunale (data
9.8.2018);
- intimazione di pagamento n. 02820229001592571000 notificata a mezzo posta in data
19.5.2022 a mani del destinatario.
Onde superare la generica contestazione formulata dall'opponente di non conformità all'originale delle relate versate in atti, si osserva quanto segue: il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass.
4.04.2018 n. 8289).
Pertanto, in presenza di una generica contestazione di conformità della copia della relata all'originale il giudice non può negare l'efficacia probatoria della copia della relata, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano sia il nome che l'indirizzo del destinatario, nonché l'assenza di cancellature o abrasioni.
Analogamente, con specifico riferimento alla mancata prova della riferibilità delle relate alla cartella, non allegata alle stesse, vale quanto segue: in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre
1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data
è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. Laddove
l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, pur in assenza di certificazione di conformità all'originale, il giudice – anche se l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali - non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva (cfr. Cass. 23902/2017).
Nel caso di specie su ciascuna relata è indicato il numero della cartella, indicazione che vale fino a querela di falso.
Si aggiunge, ancora, che il perfezionamento della notifica delle cartelle non necessita, come dedotto dall'opponente, della prova della CAD, atteso che nella specie si applica l'art. 60 lett e) DPR 600/1973, che richiama si l'art. 140 c.p.c. prevedendo però la regola speciale dell'affissione all'albo del Comune con notifica che si ha per eseguita trascorsi otto giorni dalla stessa. Nel caso di specie, ancora una volta, in assenza di specifiche contestazioni sulla conformità della copia all'originale, deve riconoscersi che la copia delle relate prodotte da CP_11
(dalle quali si evince la notifica della cartella n. 02820190001846362000 in data 17.3.2022) è idonea a fornire prova della regolare notifica della cartella.
Con riferimento alla eccepita decadenza EX ART. 14 L. 689/1981, si osserva che non vi è stata specifica contestazione (cfr. note di partecipazione all'udienza del 10.11.2022) rispetto alla produzione dell' di talché può dirsi cristallizzato l'avvenuto rispetto dei CP_6 termini, attesa l'annotazione, nelle ordinanze ingiunzioni, delle avvenute notifiche degli accertamenti entro 90 giorni dal loro compimento e la notifica delle ordinanze stesse entro il quinquennio.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ponendosi a carico della parte opponente con liquidazione operata come in dispositivo, avuto riguardo al valore dichiarato in sede di iscrizione, parametri minimi relativi a tutte le fasi, in ragione della serialità delle questioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona della dott.ssa Antonella
Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4079/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per tutti i motivi indicati in parte motiva;
2) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle Parte_1 CP_11 spese sostenute per la sua costituzione e difesa che si liquidano in euro 2540, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A.;
3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 [...] delle spese sostenute per la sua costituzione e difesa che Controparte_6 si liquidano in euro 2540, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A.;
Così deciso in Aversa, il 21.7.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone