Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/04/2023, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 00130/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto dalla sig.ra RI NT Di AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Malcangi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; il Comando Legione dei Carabinieri Abruzzo e MO, in persona del Comandante pro tempore ; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'accertamento del diritto di accesso
al verbale, di estremi non conosciuti, elevato in danno della ricorrente ma non notificato, di contravvenzione al Codice della strada per violazione del suo art. 141;
nonché per l’annullamento
del provvedimento di c.d. silenzio – rigetto formatosi in data 12.01.22 sulla domanda di accesso presentata dall’interessata in data 13.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione dei Carabinieri Abruzzo e MO;
Vista la memoria depositata il 14.4.2023, con la quale la ricorrente ha concluso per la dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5°, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con istanza di accesso agli atti, presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Petacciato in data 13.12.2022, la sig.ra RI NT Di AR ha chiesto di poter prendere visione ed estrarre copia del verbale di contravvenzione elevato a suo carico ai sensi dell’art.141 del Codice della Strada a seguito del sinistro stradale occorso in data 13.4.2022;
- l’Amministrazione destinataria della richiesta ostensiva non ha tuttavia riscontrato l’istanza nei termini di legge;
Rilevato che:
-con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha indi contestato il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di accesso documentale, instando per la condanna dell’Amministrazione al rilascio di copia del predetto verbale di contestazione seguito all’incidente stradale del 13.4.2022;
Preso atto che:
- l’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio depositando finalmente proprio il verbale n. 265442434 del 5.6.2022, elevato a suo tempo a carico della ricorrente dai Carabinieri della Legione Abruzzo e MO, e ha concluso per la intervenuta cessazione della materia del contendere instando per la compensazione delle spese di lite;
- con memoria susseguente la sig.ra Di AR ha pertanto constatato l’avvenuto deposito del provvedimento oggetto della richiesta d’accesso, concludendo anch’essa per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, e insistendo, tuttavia, per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio del 19 aprile 2023 il legale della ricorrente ha ribadito il pieno soddisfacimento della pretesa azionata insistendo, però, per la condanna del Ministero alla rifusione degli onorari e delle spese di lite, nonché al rimborso del contributo unificato versato;
Considerato che il deposito del verbale di contravvenzione oggetto della domanda di accesso formulata dalla ricorrente è circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5°, del cod. proc. amm., atteso che la pretesa della ricorrente al positivo pronunciamento sulla propria istanza è stata da ultimo integralmente soddisfatta;
Ritenuto, infine, che l’Amministrazione resistente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite, per l’assorbente ragione risiedente nel cospicuo ritardo con cui la medesima ha provveduto a rilasciare il provvedimento richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di euro 500,00, oltre ad accessori qualora dovuti e oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO