Ordinanza cautelare 6 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché del sig. -OMISSIS- in qualità di socio della suddetta Cooperativa, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
dell'avv. -OMISSIS-, nella qualità di Commissario Liquidatore del -OMISSIS-e della dott.ssa -OMISSIS-, nella qualità di Revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per la revisione ordinaria del citato ente, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) in principalità:
- del decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 4/2/2025, prot. -OMISSIS-, con il quale la-OMISSIS-ricorrente è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies cod. civ. con contestuale nomina del Commissario Liquidatore;
- della nota ministerial-OMISSIS-on la quale è stato comunicato il suddetto decreto direttoriale -OMISSIS--OMISSIS-;
B) dei seguenti atti presupposti:
- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2023 n. -OMISSIS-, con la quale la dott.ssa -OMISSIS- è stata incaricata di effettuare la revisione ordinaria alla -OMISSIS- ricorrente (non conosciuta);
- della nota 31/10/2023 a firma della dott.ssa -OMISSIS-, quale revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto "-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-– -OMISSIS-- -OMISSIS-";
- della nota 29/11/2023 a firma della dott.ssa -OMISSIS-, revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale -OMISSIS- ricorrente è stata diffidata a "prendere immediati contatti per permettere il regolare svolgimento" della revisione ordinaria della stessa-OMISSIS- (ns. doc. 4);
- della nota a mezzo p.e.c. -OMISSIS- a firma della dott.ssa -OMISSIS-, con la 2 quale la-OMISSIS- Cooperativa ricorrente è stata sollecitata all'inoltro della documentazione richiesta (ns. doc. -OMISSIS-);
- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/1/2024, recante la "Relazione di mancata revisione" (ns. doc. 6);
- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 21/6/2024, avente ad oggetto "-OMISSIS- “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS- - -OMISSIS-- - Comunicazione, ai sensi dell’art. 7 Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di scioglimento per atto d’autorità, ex art. 12, comma 3, D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla Legge 205/17, con nomina di commissario liquidatore";
- parere del -OMISSIS- 25/9/2024 (citato nel decreto direttoriale 4/2/2025 e non meglio conosciuto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. AR NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT e TO
1) La ricorrente, -OMISSIS-, gestisce un impianto sportivo costituito da tre campi da tennis e dalle strutture pertinenziali.
2) In data 31.10.2023 il revisore incaricato dal Ministero resistente (d’ora in poi Ministero), ha inviato alla ricorrente società la richiesta di inoltro entro 7 giorni di una serie di documenti attinenti alla costituzione e gestione dell'attività sociale al fine di " effettuare la revisione ordinaria alla-OMISSIS- ".
3) La ricorrente, tuttavia, per un asserito disguido organizzativo, non è riuscita a dare riscontro alla predetta comunicazione nei termini assegnati, neppure in seguito ai solleciti inviati, sicché il revisore suddetto, in data 9.1.2024, ha inviato al Ministero una relazione di mancata revisione.
4) In data 29.1.2024 la ricorrente, superando la precedente inerzia, ha chiesto al Ministero di riesaminare la questione.
5) Il Ministero, tuttavia, con decreto direttoriale in data -OMISSIS-ha disposto lo scioglimento d’autorità della società ricorrente ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 220/2002 che, a sua volta richiama l'art. 2545 septiesdecies cod. civ., in ragione della sottrazione alla vigilanza.
6) La società, con il ricorso oggetto del presente giudizio, ha impugnato gli atti ministeriali suddetti deducendo tre vizi-motivi:
- con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 12, d.lgs. n. 220/2002 e dell’art. 2545 septiesdecies lamentando applicazione di tali norme anche al caso di omesse comunicazioni colpose non impeditive della revisione;
- con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme suddette sotto l’ulteriore profilo dell’omessa valutazione da parte del Ministero in ordine alla non idoneità dei presupposti per lo scioglimento indicati nella relazione di mancata revisione del 9.1.2024;
- con il terzo ha lamentato la sproporzione della misura estrema dello scioglimento in relazione all’irregolarità formale contestata, anche in relazione alla incostituzionalità della normativa applicata (art. 12, comma 3, D.lgs. n. 220/2002), anche in relazione al fatto che il Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-aveva rimesso degli atti alla Corte Costituzionale ed era imminente la pronuncia di quest’ultima.
7) Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con richiesta di rigetto del gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale.
8) La Corte Costituzionale si è finalmente pronunciata con sentenza -OMISSIS- dichiarando illegittimo l'art. 12, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 2/8/2002 n. 220, talché la ricorrente, con istanza del 15.9.2025, ha chiesto al Ministero di essere rimessa "in bonis", segnalando di avere provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi ai rilievi indicati nella relazione del revisore del 9.1.2024.
9) Poiché, peraltro, il Ministero resistente non ha ritenuto di ritirare il provvedimento impugnato, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso che, all’udienza del 10.4.2026, è stato trattenuto in decisione.
10) Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
11) Per ragioni di logica processuale deve essere scrutinato prioritariamente il TERZO MOTIVO di ricorso con cui è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 220/2002 e dell’art 2545-septiesdecies cod. civ. in ragione della sproporzione tra la misura sanzionatoria adottata (lo scioglimento d’imperio della società) e la mera irregolarità comunicativa contestata, anche in relazione alla questione di costituzionalità del citato art. 12 del D.lgs. n. 220/2002 sollevata in altro giudizio dal Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-
Ebbene nelle more del giudizio la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza -OMISSIS-, dichiarando illegittimo l'art. 12, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 2/8/2002 n. 220 " nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223 septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ".
Tale decisione esplica effetti anche nell'odierno giudizio in quanto il provvedimento impugnato in principalità è stato emanato in applicazione del medesimo art. 12 D.lgs. 220/02 dichiarato incostituzionale.
La giurisprudenza - condivisa dal Collegio - ha precisato che la sentenza dichiarativa d'incostituzionalità di una norma non comporta la caducazione automatica del provvedimento amministrativo emanato sulla base di tale norma, ma ne determina l’invalidità sopravvenuta per violazione della norma dichiarata incostituzionale, sempre che il provvedimento si riferisca ad un rapporto non ancora esaurito e che esso, in ossequio al principio della domanda, sia stato tempestivamente impugnato e nel ricorso sia stato dedotto il vizio di incostituzionalità della norma, poi accolto dal Giudice delle leggi (cfr. ex aliis : Cons. Stato, Sez. II, 7.4.2026 n. 2754; Cons. Stato, sez. I, parere del 12.4.2024, n. 470; TRGA Trento, sez. I, 4/2/2022, n. 29; T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 14/3/2018, n. 1625).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Collegio rileva:
- che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza del 21.7.2025 n. 116, ha dichiarato incostituzionale il citato art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 220/2002 ritenendo sproporzionata la conseguenza dello scioglimento d’autorità dell’ente, anziché prevedere misure più adeguate all’entità dell’infrazione nei casi di omissioni comunicative (come nel caso in esame);
- che la ricorrente, con il ricorso oggetto del presente giudizio, ha tempestivamente impugnato il provvedimento ministeriale del 4.2.2025 di scioglimento e lo ha censurato anche sotto il citato profilo di incostituzionalità della norma applicata.
Pertanto il motivo in esame dev’essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento ministeriale del 4.2.2025 portante lo scioglimento d’imperio della società ricorrente.
12) Le restanti censure (il primo e il secondo motivo) devono essere dichiarate improcedibili per difetto di interesse del ricorrente, atteso che l’accoglimento del terzo motivo è idoneo a determinare l’annullamento dell’atto lesivo impugnato e il conseguimento del bene della vita anelato con il ricorso.
13) Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento ministeriale del 4.2.2025 e degli atti ad esso conseguenti.
Resta, comunque, salva la potestà del Ministero di riesercitare il potere in applicazione del quadro normativo risultante dalla pronuncia del Giudice delle leggi.
24) La recente evoluzione normativa conseguente alla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, pertanto, annulla i provvedimenti impugnati ai sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente
AR NE, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR NE | UC LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.