TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 575
TAR
Ordinanza cautelare 6 maggio 2025
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale della norma applicata

    Il Tribunale accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato in quanto basato su una norma (art. 12, comma 3, D.lgs. n. 220/2002) dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116/2025, ritenuta sproporzionata per i casi di omissioni comunicative.

  • Accolto
    Sproporzione della sanzione

    Il Tribunale considera questa censura assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'incostituzionalità della norma, ma la ritiene fondata nel merito, evidenziando la sproporzione della sanzione.

  • Improcedibile
    Violazione norme su omissioni comunicative

    Il Tribunale dichiara improcedibile questo motivo per difetto di interesse, dato che l'accoglimento del terzo motivo (incostituzionalità) è sufficiente a determinare l'annullamento dell'atto impugnato.

  • Improcedibile
    Omessa valutazione presupposti scioglimento

    Il Tribunale dichiara improcedibile questo motivo per difetto di interesse, dato che l'accoglimento del terzo motivo (incostituzionalità) è sufficiente a determinare l'annullamento dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 575
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 575
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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