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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9083 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G. 34612/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Mosca- Alessandro Balata
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Giuseppe Mauro – Ferdinando Mauro
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note di trattazione scritta per l'udienza del 3.6.25 depositate il 7/22.5.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Controparte_1 Parte_1 contratto in Morruzze di Baschi, in data 15 giugno 2002, in regime di comunione dei beni).
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. la casa coniugale sita in Roma, via della Sforzesca n.
1 - formalmente intestata al solo marito ma di proprietà di entrambi i coniugi nei limiti di cui alla scrittura privata del 14 febbraio 2022 (allegata quale parte integrante al presente atto) - rimarrà assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi con le figlie e Persona_1 [...] entrambe maggiorenni ma non ancora autosufficienti. Restano escluse Persona_2 dall'assegnazione alla moglie le due cantine di pertinenza dell'immobile familiare il cui uso verrà conservato dai coniugi in via paritaria e congiunta.
4. Oltre all'assegnazione della casa in ragione della collocazione delle figlie, alla Signora viene riconosciuto sino al 30 giugno 2035 il diritto Pt_1 di godimento esclusivo, personale e gratuito, dell'abitazione familiare. Il predetto diritto personale cesserà ipso jure al raggiungimento della predetta data.
5. Terminato il periodo di utilizzo esclusivo della casa familiare i coniugi sin d'ora assumono il prioritario impegno a ricercare una soluzione condivisa per l'utilizzo dell'immobile (locazione oppure vendita). Qualora non si riesca a ratificare una soluzione condivisa i coniugi si impegnano a collocare sul mercato l'abitazione familiare e, realizzata la vendita, si impegnano a ripartire il ricavato secondo i termini stabiliti nella scrittura privata del 14.02.2022.6. Il marito, nella esclusiva e dirimente considerazione delle proprie attuali condizioni reddituali ed in particolare della riscossione dell'Indennità di sistemazione estera (ISE) per il suo attuale incarico presso l'IIC di Pechino e della maggiorazione dello stesso ISE per le figlie a carico: a. Provvederà al mantenimento delle figlie attraverso il versamento di un assegno mensile di € 1800,00 (900 euro per ciascuna figlia). Il predetto assegno di mantenimento verrà versato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, e l'intero importo verrà rivalutato, come per legge, secondo i correnti indici ISTAT. Il padre avrà la facoltà di versare direttamente in favore di ciascuna figlia una quota non superiore a 400 euro del predetto mantenimento. b. Verserà alla moglie, a titolo di contributo forfettizzato per le spese straordinarie per le figlie, la cifra di euro 1.200 mensili, fermo restando che, per le spese mediche occorrenti per le ragazze, il padre manterrà attiva la polizza sanitaria, ad oggi già operativa. Tale cifra, laddove non impiegata, verrà destinata ad alimentare un fondo da utilizzarsi per agevolare un percorso di studi delle figlie il più completo possibile come ribadito dalle parti successivamente. c. provvederà al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione familiare, compreso il condominio e la rata mensile del mutuo gravante sul suddetto immobile per un importo di 805 euro. 6) Quando il sig. Controparte_1 cesserà di percepire l'Indennità di sistemazione estera (ISE) per il suo incarico presso l'IIC
[...] di Pechino, le parti si impegnano a ridiscutere tutti gli impegni economici indicati al punto 5. Ai fini della determinazione delle nuove condizioni le parti faranno riferimento ai criteri di legge (con particolare riferimento all'art. 337 ter del codice civile) vieppiù valorizzando l'assegnazione della casa familiare che resterà in favore della moglie e delle figlie e l'assunzione, da parte del marito, del pagamento del 50% della rata di mutuo e delle spese straordinarie relative all'immobile. 7) le parti si danno espressamente atto della decisione di cooperare perché il percorso di studi delle figlie sia il più completo possibile, ed a tal fine si impegnano a favorire percorsi universitari anche all'estero ed il conseguimento di eventuali specializzazioni post universitarie. 8) Le parti espressamente si danno atto di aver superato ogni precedente dissidio, e rinunciano a qualsiasi azione reciproca, di qualsivoglia natura, anche per salvaguardare la serenità delle figlie. 9) Le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità;
ritenuto che
la natura e l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(AP) il 7.7.1967 ed , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Baschi (TR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno2002, atto n.1, parte II,
Serie A);
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 3.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi