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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 278/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritto al n. 278 /2025 promosso da:
(C.F. – P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Genova, Via Felicita Noli, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Incardona appellante contro
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Viale Monza 347, domiciliata presso l'Avv. Enrico Toso (C.F. indirizzo pec CodiceFiscale_1
i Email_1
appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
rilevato che all'esito del decorso del termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione del 1/10/2025 nessuna delle parti costituite depositava note scritte;
rilevato che la parte appellata non si costituiva all'esito della notificazione a mezzo
PEC dell'atto di citazione in appello al domicilio eletto dovendone essere dichiarata la contumacia;
rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza innanzi il collegio, ritualmente comunicata alle parti costituite, cui la causa è stata rinviata;
ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione; considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181 co.1 c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia di visti gli artt. 181 e 309 cpc così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 278/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritto al n. 278 /2025 promosso da:
(C.F. – P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Genova, Via Felicita Noli, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Incardona appellante contro
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Viale Monza 347, domiciliata presso l'Avv. Enrico Toso (C.F. indirizzo pec CodiceFiscale_1
i Email_1
appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
rilevato che all'esito del decorso del termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione del 1/10/2025 nessuna delle parti costituite depositava note scritte;
rilevato che la parte appellata non si costituiva all'esito della notificazione a mezzo
PEC dell'atto di citazione in appello al domicilio eletto dovendone essere dichiarata la contumacia;
rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza innanzi il collegio, ritualmente comunicata alle parti costituite, cui la causa è stata rinviata;
ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione; considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181 co.1 c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia di visti gli artt. 181 e 309 cpc così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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