Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 548 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli avv.ti FORESTA GIOVANNI e ALLEGRINI FABRIZIO, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. CACCAVARI GIUSEPPE, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 459/2022, pubblicata in data 25/05/2022; malattia professionale.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 21.7.20 al Giudice del Lavoro di Crotone, Controparte_1
premetteva di aver lavorato, dal 1976 al 1979, come apprendista e, successivamente, dal 1984, come lavoratore dipendente- presso la ditta Metalcarpenteria S.r.l. di Crotone, sita in via Avogadro, con la qualifica di operaio molatore-saldatore; di aver fatto uso continuato e ripetitivo di strumenti fortemente rumorosi, quali molatori;
di aver lavorato sempre al chiuso, in capannoni industriali, rispettando l'orario giornaliero 7/12, 13/17; di essere stato esposto quotidianamente ad un forte
1
di aver contratto la patologia indicata in atti (“ipoacusia percettuiva da rumore otolosivo”), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, rappresentava che l' , con comunicazione del 12.7.19, aveva ingiustamente Pt_1
disconosciuto la natura professionale della patologia denunciata, pertanto concludeva affinché
l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere l'indennizzo nella misura da accertarsi in corso di causa.
2.Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il Pt_1
rigetto.
3. Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'udienza del
25.05.22, la causa veniva decisa con sentenza di accoglimento che così statuiva: <il ricorso fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.>E' documentalmente provato che il sig. svolga, sin dall'anno 1979, l'attività Controparte_1
di operaio molatore -saldatore presso la ditta Metalcarpenteria S.r.l. di Crotone, sita in via
Avogadro ( cfr. estratto conto previdenziale in atti).
Anche i testi sigg.ri e , entrambi escussi all' udienza del 21.2.21 Testimone_1 Testimone_2
( cfr. verbale in atti), colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato lo svolgimento, da parte del sig. , dell' attività lavorativa di operaio -molatore-saldatore da oltre quarant'anni CP_1
alle dipendenze della ditta Metalcarpenteria S.r.l, con orario di lavoro dalle 7:00-alle 12:00 e dalle
13:00 alle 17:00; del continuo e ripetitivo utilizzo, al chiuso all'interno di capannoni industriali, di strumenti rumorosi quali molatori, con conseguente esposizione quotidiana a forti traumi e stress uditivi.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott. , specialista in Persona_1
Otorinolaringoiatria, all'esito dell'esame di tutta la documentazione agli atti, ha accertato che l'odierno ricorrente è affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 22.3.22, qui da intendersi integralmente trascritta), riconoscendo la natura professionale di tale patologia ed accertando un danno biologico a carico dall'istante nella misura complessiva del 9%.
Più in particolare, il CTU rilevava come “L'assicurato, per circa 44 anni (dal 1976 al 2020), è sempre stato impegnato con le mansioni di “OPERATORE MOLATORE SALDATORE DI PEZZI
METALLICI”. Dall'analisi della documentazione in atti risulta che il suo turno di lavoro era di
2 otto ore lavorative e ha altresì precisato che la sua attività, sia per la rumorosità degli attrezzi usati, sia per l'utilizzo di strumenti e la presenza continua di mezzi meccanici, è sempre stata espletata in ambiente fortemente rumoroso. Agli atti sono allegati audiogrammi, eseguiti il
25/02/2019 e quindi alla fine dell'attività: “Ipoacusia bilaterale di media entità bilateralmente più accentuata sui toni acuti”. In occasione dell'attuale controllo è stato comunque eseguito un nuovo esame audiometrico, che ha evidenziato una curva, audiometrica bilaterale con i caratteri dell'ipoacusia da rumore. Pertanto, l'esame a cui si è proceduto e che ha evidenziato i seguenti valori […..] Dalla comparazione dei due esami emerge un grafico con caratteristiche similari;
in entrambi i tracciati, la perdita uditiva presenta delle curve con andamento “in discesa” con compromissione più accentuata dei toni acuti. Passando alla quantificazione del danno, si prende a riferimento la Tabella di cui al D.M. 12/7/2000 e si fanno gli opportuni calcoli con la specifica formula: I.P. (4 x orecchio migliore) + orecchio peggiore x 0.5, 5 . Sulla base dei risultati ottenuti, non può non essere riconosciuto un danno biologico almeno del 9 %”. Circa la decorrenza, essendo l'attuale quadro audiometrico similare a quelli allegati al fascicolo, la si può far risalire all'epoca della presentazione della domanda”.
Il CTU dava compiuto riscontro anche alle controdeduzioni presentate dall' , ribadendo Pt_1 quanto già argomentato in sede di prima stesura: “non vi è alcun dubbio che la lavorazione svolta dal ricorrente non sia tabellata ma che comunque dalle prove testimoniali emerge che il lavoro svolto dal lavoratore avveniva in ambiente oltremodo rumoroso, se è vero che lo stesso lavorava in azienda metalmeccanica.
2. i caratteri audiometrici del soggetto sono indubbiamente per aspetto e tipo di ipoacusia sovrapponibili ad ipoacusia da rumore (curva audiometrica tipica con aspetto a
“cucchiaio”) 3. i nostri giudizi si basano quasi esclusivamente sugli esami che il sottoscritto esegue personalmente “con finalità medico-legali” (l'esame audiometrico è allegato al fascicolo), e sulla storia clinica e l'anamnesi lavorativa del soggetto. Pertanto, si resta fermi sulle considerazioni sviluppate in prima stesura”. Pertanto, così concludeva: “In base alla documentazione medica esaminata ed ai risultati dell'attuale controllo si può affermare che il sig. CP_1
sia affetto da una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, la cui origine è
[...]
sicuramente professionale in quanto sembrano essere soddisfatti i criteri cronologico, topografico, idoneità qualitativa e quantitativa, il criterio della continuità fenomenica e il criterio di esclusione.
Trattasi, quindi, di malattia professionale, con inabilità del 9 (NOVE) %, con decorrenza dall'epoca della presentazione della domanda (25/02/2019)”.
3 Come noto, secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass. 6105/2015 “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Ebbene ritiene questo giudice che il ricorrente abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando l' eziologia professionale della patologia sofferta.
Di contro, l' ha contrastato genericamente siffatto accertamento, non fornendo adeguata Pt_1 prova contraria ed, in particolare, della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extra -lavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, per alcune sue intrinseche caratteristiche non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia.
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia sopra riportata ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire il corrispondente indennizzo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000, sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 9 %, che può farsi discendere sin dalla data della domanda amministrativa del
25.2.2019 ( come accertato dal CTU) , con condanna dell' al pagamento della prestazione Pt_1
predetta, aumentata degli interessi legali come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' .>> Pt_1
4.Avverso la suindicata pronuncia l' ha interposto appello, lamentando l'erroneità della Pt_1
perizia posta a fondamento della gravata decisione.
In particolare, parte appellante ha evidenziato che:
4 a) il CTU non avrebbe considerato il Questionario Ditta per ipoacusia da rumore con DVR e visite del medico competente, da cui avrebbe potuto evincere che la lavorazione svolta dal ricorrente non fosse tabellata e che i TLV per rumore fossero stati rispettati;
b) il CTU non avrebbe considerato neppure gli esami otoiatrici eseguiti presso il di CP_2
Lamezia Terme, accertativi di una ipoacusia prevalentemente trasmissiva, con componente neurosensoriale con caduta sulle alte frequenze solo a sx, non quantizzabile in termine di D.B. e molto difformi dall'esame audiometrico esibito dall'assicurato in data 25.10.19;
c) il CTU, nell'integrazione peritale, avrebbe allegato, poi, un esame audiometrico eseguito dal medesimo: quest'ultimo accertamento mancherebbe dell'esame audiometrico vocale, dei riflessi stapediali e dell'esame impedenzometrico, fondamentali per eseguire diagnosi differenziale con altre tipologie di ipoacusie neurosensoriali non da rumore.
Pertanto, a detta dell'appellante, l'esame audiometrico eseguito dal CTU sarebbe inidoneo a stabilire la percentuale di invalidità del 9% del CP_1
Ha rilevato peraltro: <inoltre nel tracciato non indica il deficit neurosensoriale sulla via ossea indicato con le frecce in orecchio dx alla frequenza dei e hz ai nemmeno trasmissivo aerea i cerchietti ma solo sui quindi fini del calcolo si intuito che sia uguale a quello deve essere comunque tale caso devono coincidere mentre au sx stato considerato avendolo anche per l defict ritenuto pertanto al della>>.
5. Nella resistenza il sig. richiamata tutta la documentazione contenuta nel CP_1
fascicolo di primo grado, considerando la perizia posta alla base della sentenza esente di censura, ha chiesto la conferma integrale della gravata pronuncia.
6. Disposta la rinnovazione delle indagini peritali, all'udienza del 13.3.25, la Corte, sulle conclusioni dele parti che si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
5 8.L'accertamento medico-legale effettuato nel presente grado ha dato atto che:
è affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma sonoro Controparte_1 cronico.”;
-I tracciati audiometrici presenti agli atti dimostrano un danno di tipo percettivo, bilaterale e simmetrico, con le caratteristiche dell'ipoacusia da rumore. Per tutto ciò possiamo senz'altro definire tecnopatia da rumore l'ipoacusia da cui è affetto il sig. e stabilire quindi che CP_1 esiste un nesso di causalità tra la patologia e l'attività lavorativa svolta che lo ha esposto al rischio rumore, si tratta ora di quantificare la conseguente inabilità.>;
-Per tale patologia presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
9%.>.
9.Va ricordato che il consulente ha puntualmente motivato le sue conclusioni, dopo avere sottoposto ad una scrupolosa visita medica il periziando e dopo avere puntualmente esaminato i documenti sanitari in atti.
Esse sono pienamente condivisibili perché sorrette da argomentazioni razionali e coerenti, improntate ad una corretta applicazione della scienza medica, basate su un metodo scientifico ineccepibile e peraltro incontestate dalle parti.
10. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
11.Le spese del grado, incluse quelle di ctu seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui dm.n.55/2014 e succ.modif. per le cause di valore fino a euro 26.000 per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
12.Si dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co.
1- quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1
il 06/06/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 459/2022 , pubblicata in data 25/05/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
-pone le spese di CTU a carico dell' nella misura liquidata come da separato decreto;
Pt_1
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Catanzaro, 13/03/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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