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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 162/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giammaria
appellante
contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele D'Amico
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 412/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 24 luglio 2023.
All'udienza tenutasi in data 10 giugno 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione:
NEL MERITO:
A. riformare parzialmente la sentenza n. 412/2023 pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 24 luglio 2023, in esito al giudizio n. 200/2021 R.G.A.C., per le motivazioni, in fatto ed in diritto, tutte espresse nelle premesse del presente atto, condannando per
l'effetto la IG.ra al pagamento delle spese e competenze sia del Controparte_1 sub procedimento cautelare n. 200-1/2021 R.G.A.C. sia del giudizio a plena cognitio n.
200/2021 R.G.A.C.;
B. condannare, altresì, la IG.ra al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio, con sentenza ope legis clausolata.”
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza Parte_1
pag. 2/10 n 412/2023 del 24/07/2023 emessa dal Tribunale di Chieti a definizione della causa civile n. 200/2021 R.G.
Per l'effetto, condannare parte appellante alle spese competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e CPA, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 412/2023 pubblicata in data 24.07.2023 il
Tribunale di Chieti rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita proposta dalla promissaria acquirente nei Controparte_1 confronti della promittente venditrice accogliendo la domanda Parte_1 proposta in via riconvenzionale dalla convenuta di emissione di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., relativamente al suddetto contratto, condizionata al pagamento del prezzo residuo da parte dell'attrice e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
1.
1. L'allora attrice poneva a fondamento della propria domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti in data
18.08.2020, l'inadempimento della promittente venditrice consistente nella mancata stipula del contratto definitivo entro il termine previsto del 5.12.2020.
Deduceva parte attrice che, nonostante i formali inviti, la convenuta non si fosse presentata nei termini stabiliti alla stipula del rogito fissata dinanzi al notaio rogante, con conseguente inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Chiedeva pertanto, accertato l'inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto preliminare per causa a questa imputabile e il conseguente pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 70.000,00, corrispondente al doppio della caparra versata, nonché la restituzione della somma di euro 26.745,93 a titolo di spese sostenute, con vittoria delle spese di lite.
pag. 3/10 1.2. Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed Parte_1 eccependo in particolare che la mancata stipula del contratto definitivo era dovuta al proprio legittimo impedimento derivante da ragioni di salute, nonché la non essenzialità del termine pattuito per la conclusione del contratto definitivo.
Chiedeva in via riconvenzionale l'emissione di sentenza costitutiva ex art 2932 c.c., con contestuale condanna della promissaria acquirente al pagamento del prezzo residuo, oltre che al pagamento della somma di euro 1.400,00 in adempimento del contratto di cessione di una cucina e di un armadio, intervenuto tra le parti. Chiedeva, inoltre, in caso di mancato pagamento del corrispettivo dell'acquisto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare e del suddetto contratto di cessione e la dichiarazione del proprio diritto a trattenere la somma versata a titolo di caparra, con vittoria delle spese di lite.
2. Il primo giudice rigettava la domanda attorea accogliendo le domande riconvenzionali proposte, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
2.1 In particolare, il primo giudice, accertata la natura non essenziale del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo, affermava l'inadempimento della promittente venditrice ritenendolo, tuttavia, in virtù delle motivazioni addotte e dalla brevità della dilazione del termine richiesto per l'adempimento, di scarsa importanza con conseguente rigetto dell'azione di risoluzione proposta e delle ulteriori conseguenti domande attoree.
2.2. Stante l'efficacia tra le parti del contratto preliminare concluso, accoglieva la domanda proposta dall'odierna appellante in via riconvenzionale disponendo il trasferimento in favore dell'attrice dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita, sospensivamente condizionato al versamento in favore della convenuta del corrispettivo ancora dovuto per la somma di euro 100.000,00.
Condannava altresì l'attrice al pagamento della somma di euro 1.400,00 pattuita quale corrispettivo dell'acquisto della cucina e dell'armadio.
pag. 4/10 Riteneva superflua la fissazione del termine per l'adempimento del pagamento del prezzo, sul presupposto che l'obbligo dell'adempimento dipendeva dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva emessa, rimandando pertanto ad un successivo ed eventuale accertamento in concreto l'eventuale pronuncia di risoluzione per inadempimento.
2.3. Da ultimo riteneva sussistere gravi ed eccezionali ragioni tali da consentire la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio in virtù dell'accertato inadempimento della parte convenuta nonostante la sua scarsa importanza.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 con unico motivo di gravame.
3.1 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113 e 115 c.p.c.; violazione del principio della soccombenza”.
L'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti comprensive anche del procedimento cautelare proposto dall'attrice in corso di causa.
A fondamento della propria richiesta di riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di Chieti, l'appellante ha sostenuto che avendo il giudice respinto tutte le istanze di parte attrice, compresa quella cautelare, avrebbe dovuto escludere la sussistenza di inadempimento della convenuta con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare, in considerazione della non essenzialità del termine e dell'addotto legittimo impedimento alla conclusione del contratto definitivo, avrebbe errato nel ritenere sussistente l'inadempimento della convenuta con conseguente insussistenza dei presupposti per disporre legittimamente la compensazione.
Ha dedotto, inoltre, che il primo giudice avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese sulla base della vecchia formulazione dell'art. 92 comma 2
c.p.c., modificata nel 2014 con l'eliminazione dei “gravi ed eccezionali motivi” quale causa legittima di compensazione.
pag. 5/10 Ha sostenuto che nella versione vigente del suddetto articolo siano previste in via tassativa le ipotesi in cui il giudice può disporre la compensazione, deducendo l'insussistenza di presupposti di fatto e di diritto nel caso di specie e chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza sul punto, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituita in giudizio impugnando e contestando quanto Controparte_1 dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con la conferma della sentenza impugnata la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1. Con il proposto gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza unicamente per aver compensato le spese di lite tra le parti, sostenendo che il giudice avrebbe errato in primo luogo per aver considerato comunque inadempiente la convenuta ed in secondo luogo per aver disposto la compensazione sulla base della sussistenza di tali gravi ed eccezionali ragioni, motivo non più previsto, tuttavia, nella vigente formulazione dell'art. 92 c.p.c., in violazione del principio della soccombenza.
Al riguardo giova preliminarmente chiarire che gli artt. 91 e successivi del codice di procedura civile, disciplinando la condanna da parte del giudice della parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'altra parte, enuncia il principio generale della soccombenza, il quale è volto a garantire in via generale l'effettività del diritto di difesa consentendo che la parte vittoriosa non sia gravata dalle spese sostenute per far valere i propri diritti. Tale principio è mitigato dalle successive disposizioni di legge, le quali prevedono, in particolare al secondo comma dell'art. 92, che “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La richiamata previsione, precedentemente all'abrogazione intervenuta nel 2014, prevedeva un secondo periodo, il quale disponeva “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed
pag. 6/10 eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
L'appellante sostiene che in virtù dell'abrogazione del secondo periodo suddetto,
l'elenco di causa giustificative della compensazione delle spese di lite oggi vigente sia tassativo e dunque il giudice avrebbe errato nell'applicare la normativa preesistente abrogata.
Deve tuttavia osservarsi come con sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre a quelle indicate nella disposizione quali l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ampliando così i casi in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di giustizia anche a tale ulteriore ipotesi.
Deve pertanto ritenersi che il giudice possa legittimamente operare la compensazione delle spese di lite in presenza di particolari e gravi motivi, dovendo valutare, anche in assenza di soccombenza reciproca, la loro incidenza causale relativamente alla necessità di adire l'autorità giudiziaria.
Posti tali presupposti di diritto, i quali rendono in astratto legittima la compensazione operata dal primo giudice sulla base della normativa prevista, deve valutarsi la sussistenza degli elementi di fatto nel caso di specie.
In particolare, deve essere confermata la sussistenza di inadempimento della promittente venditrice per la mancata stipula del contratto definitivo accertato dal primo giudice seppure, in virtù delle ragioni giustificatrici addotte, questo possa essere ritenuto di scarsa importanza ai fini risolutori con conseguente rigetto delle domande attoree.
Invero, la mancata stipula del rogito entro il termine previsto dovuta all'assenza della promittente venditrice costituisce comunque una violazione delle obbligazioni pag. 7/10 contrattuali pattuite, le quali stabilivano la conclusione del contratto definitivo la data del entro il 05.12.2020.
La mancata stipula entro tale termine, correttamente considerato come non essenziale dal primo giudice, costituisce in ogni caso una violazione delle norme contrattuali stabilite tra le parti in quanto l'inutile scadenza del termine non essenziale fissato per l'esecuzione dell'obbligazione comporta inadempimento del debitore quando per la sussistenza dell'inadempimento non è necessaria ovvero non sia mancata la collaborazione del creditore alla esecuzione della prestazione.
La mancata stipula del contratto nel rispetto del termine ordinatorio previsto ha, dunque, sicuramente avuto rilevanza causale nell'instaurazione del giudizio oggetto di impugnazione comportando il legittimo addebito delle spese processuali ad entrambe le parti.
L'impedimento di salute causativo della mancata stipula nel termine del contratto di vendita unitamente al breve rinvio richiesto per l'adempimento rispetto al termine previsto ha inciso meramente nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento ai fini di legittimare lo scioglimento del vincolo contrattuale, ma non integra una fattispecie di mancata esecuzione della prestazione non imputabile alla parte, sicché deve ritenersi corretta la compensazione delle spese del giudizio disposta dal primo giudice sussistendo nel caso in esame gravi ragioni che consentono di ritenere addebitabili anche alla odierna appellante le spese del giudizio.
Da ultimo deve inoltre precisarsi che la statuizione relativa alla compensazione delle spese non risulta inficiata altresì dal totale rigetto dell'istanza cautelare proposta in corso di causa dall'attrice risultando, invero, pacifico che le spese dei procedimenti cautelari in corso di causa debbano essere liquidate dal giudice contestualmente alla decisione di merito, non avendo l'esito della fase cautelare endoprocessuale un'autonoma rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte: “Il principio della soccombenza non si fraziona all'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unicamente alla decisione finale della lite” (Cass. civ. 9785/2022).
pag. 8/10 Il giudizio di valutazione circa la sussistenza di presupposti legittimanti la compensazione delle spese di lite deve quindi attenere a quanto accertato nel giudizio di merito non incidendo il rigetto del provvedimento cautelare sulla valutazione complessiva della soccombenza.
Per tali ragioni le doglianze proposte non meritano accoglimento e devono essere respinte.
5.2. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta,
l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza emessa dal
Tribunale di Chieti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della appellata come da dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 412/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 24.07.2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
pag. 9/10 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 10/10