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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1125/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 21/02/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Marco DI PAOLO Parte_1 C.F._1
e TA LL, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
ALBRIZIO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per ed congiuntamente, come da verbale d'udienza del 18 Parte_1 Controparte_1
novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio civile a IS (BG) il 2 Parte_1 Controparte_1 giugno 2007. Dalla loro unione sono nati maggiorenne ma non economicamente autonoma, e Per_1 Per_2 minorenne.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto con la moglie, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, la ripresa graduale dei rapporti coi figli, la quantificazione del contributo da lui dovuto per il mantenimento della prole in 250 euro mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente aderiva alla domanda sullo status, chiedendo l'affido esclusivo dei figli con collocamento preso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di 300 euro ciascuno, oltre al
70% delle spese straordinarie e all'integrale importo dell'assegno unico, nonché una somma a titolo di assegno divorzile pari a 100 euro mensili.
Il Giudice relatore, col decreto di fissazione di udienza, applicava la normativa speciale prevista per i procedimenti di famiglia con allegazioni di violenza, domandava informazioni alla Procura in merito ai procedimenti penali pendenti o definiti tra le parti e/o nei confronti della prole minorenne e incaricava i servizi sociali di aggiornare il Tribunale sulla situazione del nucleo familiare.
Dalle informazioni acquisite dalla Procura è emerso che è stata richiesta l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del signor per il reato di maltrattamenti (v. richiesta di Pt_1 archiviazione trasmessa dal P.M.), mentre è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini per il delitto di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 577, co. 1 c.p., perché nel corso di una discussione
(risalente al 17 agosto 2022 e oggetto del narrato del figlio) spingeva contro la libreria e contro la scala in metallo del letto a castello il figlio cagionandogli in tal modo lesioni personali consistiti Per_2 in “percosse”, giudicate guaribili come da referto medico n. 2022033107 rilasciato da A.S.S.T.
Bergamo Est – Ospedale Bolognini di Seriate in data 17.8.22 (doc. 36 ricorrente).
All'udienza del 6 giugno 2024, le parti, comparse personalmente, sono state liberamente interrogate sui fatti di causa dal Giudice relatore che, con ordinanza riservata, ha disposto l'audizione dei figli.
Con decreto presidenziale del 4 marzo 2025, la causa è stata assegnata alla scrivente giudice, in sostituzione della precedente titolare dott.ssa Maria Carla Daga, e ha disposto dinanzi a sé l'audizione del minore dando atto del raggiungimento della maggiore età della figlia Per_2 Per_1
All'udienza del 25 marzo 2025, il Giudice relatore ha sentito direttamente il minore, il quale ha motivatamente spiegato il proprio sentimento verso il papà, dimostrando di non aver ancora rielaborato il proprio vissuto doloroso, correlato agli episodi di violenza che lo hanno direttamente coinvolto, e dichiarando di non voler riprendere i rapporti col genitore (v. verbale 25.03.2025). All'esito dell'ascolto, sono stati dunque adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa, reputata matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e la rimessione in decisione.
All'udienza del 18 novembre 2025, i difensori delle parti hanno dato atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 12 gennaio 2023, omologato con decreto del 19 gennaio 2023.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ma che, anzi, rispondano al preminente interesse del minore, risultando conformi ai provvedimenti già assunti in via temporanea ed urgente dal Giudice relatore e in linea con le indicazioni dei servizi sociali.
In particolare, i servizi, nel corso dell'indagine svolta, hanno osservato: “alla luce degli elementi psicosociali, e la mamma hanno ritrovato una maggiore serenità e benessere psicologico Per_3
che consente a ciascuno di concentrarsi sulle proprie progettualità di vita. I minori si rifiutano di incontrare il padre e data l'età e la fermezza della loro posizione, non si intravedono interventi che possano far evolvere la situazione” (v. relazione psicologica 22.05.2024).
Alla luce di tali considerazioni, dei fatti di violenza accertati in corso di causa (ordinanza 4.4.25) e della posizione espressa da dell'età di 17 anni, si ritiene che il modello dell'affido esclusivo del Per_2
minore alla madre corrisponda al regime più rispondente all'interesse del minore. Può dunque decidersi in conformità alle istanze avanzate, risultando adeguate a salvaguardare il benessere del minore e conformi al volere di Per_2
Nell'esclusivo interesse del figlio, i servizi sociali vengono onerati di comunicare alla Procura
Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per il minore.
Si precisa che le condizioni sulla responsabilità genitoriale verranno assunte nei soli confronti del minore, essendo maggiorenne, benché non economicamente autonoma. Per_1
Passando poi ai provvedimenti di contenuto economici, si reputano siano idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 CP_1
a IS (Bg) il 2 giugno 2007;
[...]
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IS di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 3, parte I, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: disporre che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla madre;
disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Costa di Mezzate, Strada consortile della Conta
n. 38, alla Sig.ra quale genitore collocatario;
CP_1
disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento Pt_1 dell'importo mensile di € 250,00 cadauno;
Incaricare i servizi sociali, in collaborazione con l'ASST, di attivare un percorso psicologico che possa sostenere il minore nell'elaborare il proprio vissuto, ove egli lo richieda e comunque se ne ravvisino le necessità e i presupposti, tenuto conto in ogni caso della sua volontà, dando eventualmente comunicazione a quest'Ufficio mediante il deposito di una nota;
disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre;
disporre che il Sig. contribuisca al 60%, alle spese extra mantenimento, con Parte_1 applicazione dei criteri e delle modalità indicati nel Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che propone la spesa dovrà formulare una richiesta scritta all'altro anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp) avendo cura di rispettare un congruo anticipo e quantificando gli oneri con un congruo anticipo derivanti dalla attività proposta;
Il genitore che riceve la richiesta dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivandolo poiché, in mancanza, trascorsi 7 giorni dalla richiesta la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, il genitore che riceve la richiesta potrà produrre eventuali diversi preventivi di spesa a parità di condizioni. I conguagli dare-avere tra le parti degli esborsi anticipati nell'interesse dei minori a titolo di spese straordinarie verranno effettuati entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei relativi documenti giustificativi o unitamente al primo bonifico del mantenimento mensile per i minori successivi all'esborso. Nel caso di ingenti esborsi le somme verranno richieste anticipatamente, previa esibizione del preventivo di spesa;
dichiarare che la Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile;
Controparte_1 dichiarare la rinuncia reciproca al deposito della documentazione di cui al terzo comma dell'art.
473 bis 12; dispone che i servizi sociali incaricati provvedano alla tempestiva segnalazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio anche solo potenziale che dovessero sorgere per il minore;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale competenti (Agenzia Tutela Minori dell'ambito di Seriate).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 21/02/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Marco DI PAOLO Parte_1 C.F._1
e TA LL, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
ALBRIZIO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per ed congiuntamente, come da verbale d'udienza del 18 Parte_1 Controparte_1
novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio civile a IS (BG) il 2 Parte_1 Controparte_1 giugno 2007. Dalla loro unione sono nati maggiorenne ma non economicamente autonoma, e Per_1 Per_2 minorenne.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto con la moglie, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, la ripresa graduale dei rapporti coi figli, la quantificazione del contributo da lui dovuto per il mantenimento della prole in 250 euro mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente aderiva alla domanda sullo status, chiedendo l'affido esclusivo dei figli con collocamento preso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di 300 euro ciascuno, oltre al
70% delle spese straordinarie e all'integrale importo dell'assegno unico, nonché una somma a titolo di assegno divorzile pari a 100 euro mensili.
Il Giudice relatore, col decreto di fissazione di udienza, applicava la normativa speciale prevista per i procedimenti di famiglia con allegazioni di violenza, domandava informazioni alla Procura in merito ai procedimenti penali pendenti o definiti tra le parti e/o nei confronti della prole minorenne e incaricava i servizi sociali di aggiornare il Tribunale sulla situazione del nucleo familiare.
Dalle informazioni acquisite dalla Procura è emerso che è stata richiesta l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del signor per il reato di maltrattamenti (v. richiesta di Pt_1 archiviazione trasmessa dal P.M.), mentre è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini per il delitto di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 577, co. 1 c.p., perché nel corso di una discussione
(risalente al 17 agosto 2022 e oggetto del narrato del figlio) spingeva contro la libreria e contro la scala in metallo del letto a castello il figlio cagionandogli in tal modo lesioni personali consistiti Per_2 in “percosse”, giudicate guaribili come da referto medico n. 2022033107 rilasciato da A.S.S.T.
Bergamo Est – Ospedale Bolognini di Seriate in data 17.8.22 (doc. 36 ricorrente).
All'udienza del 6 giugno 2024, le parti, comparse personalmente, sono state liberamente interrogate sui fatti di causa dal Giudice relatore che, con ordinanza riservata, ha disposto l'audizione dei figli.
Con decreto presidenziale del 4 marzo 2025, la causa è stata assegnata alla scrivente giudice, in sostituzione della precedente titolare dott.ssa Maria Carla Daga, e ha disposto dinanzi a sé l'audizione del minore dando atto del raggiungimento della maggiore età della figlia Per_2 Per_1
All'udienza del 25 marzo 2025, il Giudice relatore ha sentito direttamente il minore, il quale ha motivatamente spiegato il proprio sentimento verso il papà, dimostrando di non aver ancora rielaborato il proprio vissuto doloroso, correlato agli episodi di violenza che lo hanno direttamente coinvolto, e dichiarando di non voler riprendere i rapporti col genitore (v. verbale 25.03.2025). All'esito dell'ascolto, sono stati dunque adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa, reputata matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e la rimessione in decisione.
All'udienza del 18 novembre 2025, i difensori delle parti hanno dato atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 12 gennaio 2023, omologato con decreto del 19 gennaio 2023.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ma che, anzi, rispondano al preminente interesse del minore, risultando conformi ai provvedimenti già assunti in via temporanea ed urgente dal Giudice relatore e in linea con le indicazioni dei servizi sociali.
In particolare, i servizi, nel corso dell'indagine svolta, hanno osservato: “alla luce degli elementi psicosociali, e la mamma hanno ritrovato una maggiore serenità e benessere psicologico Per_3
che consente a ciascuno di concentrarsi sulle proprie progettualità di vita. I minori si rifiutano di incontrare il padre e data l'età e la fermezza della loro posizione, non si intravedono interventi che possano far evolvere la situazione” (v. relazione psicologica 22.05.2024).
Alla luce di tali considerazioni, dei fatti di violenza accertati in corso di causa (ordinanza 4.4.25) e della posizione espressa da dell'età di 17 anni, si ritiene che il modello dell'affido esclusivo del Per_2
minore alla madre corrisponda al regime più rispondente all'interesse del minore. Può dunque decidersi in conformità alle istanze avanzate, risultando adeguate a salvaguardare il benessere del minore e conformi al volere di Per_2
Nell'esclusivo interesse del figlio, i servizi sociali vengono onerati di comunicare alla Procura
Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per il minore.
Si precisa che le condizioni sulla responsabilità genitoriale verranno assunte nei soli confronti del minore, essendo maggiorenne, benché non economicamente autonoma. Per_1
Passando poi ai provvedimenti di contenuto economici, si reputano siano idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 CP_1
a IS (Bg) il 2 giugno 2007;
[...]
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IS di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, n. 3, parte I, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: disporre che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla madre;
disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Costa di Mezzate, Strada consortile della Conta
n. 38, alla Sig.ra quale genitore collocatario;
CP_1
disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento Pt_1 dell'importo mensile di € 250,00 cadauno;
Incaricare i servizi sociali, in collaborazione con l'ASST, di attivare un percorso psicologico che possa sostenere il minore nell'elaborare il proprio vissuto, ove egli lo richieda e comunque se ne ravvisino le necessità e i presupposti, tenuto conto in ogni caso della sua volontà, dando eventualmente comunicazione a quest'Ufficio mediante il deposito di una nota;
disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre;
disporre che il Sig. contribuisca al 60%, alle spese extra mantenimento, con Parte_1 applicazione dei criteri e delle modalità indicati nel Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che propone la spesa dovrà formulare una richiesta scritta all'altro anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp) avendo cura di rispettare un congruo anticipo e quantificando gli oneri con un congruo anticipo derivanti dalla attività proposta;
Il genitore che riceve la richiesta dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivandolo poiché, in mancanza, trascorsi 7 giorni dalla richiesta la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, il genitore che riceve la richiesta potrà produrre eventuali diversi preventivi di spesa a parità di condizioni. I conguagli dare-avere tra le parti degli esborsi anticipati nell'interesse dei minori a titolo di spese straordinarie verranno effettuati entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei relativi documenti giustificativi o unitamente al primo bonifico del mantenimento mensile per i minori successivi all'esborso. Nel caso di ingenti esborsi le somme verranno richieste anticipatamente, previa esibizione del preventivo di spesa;
dichiarare che la Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile;
Controparte_1 dichiarare la rinuncia reciproca al deposito della documentazione di cui al terzo comma dell'art.
473 bis 12; dispone che i servizi sociali incaricati provvedano alla tempestiva segnalazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio anche solo potenziale che dovessero sorgere per il minore;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale competenti (Agenzia Tutela Minori dell'ambito di Seriate).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo