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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.564/2025
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Maria Parte_1
DA AE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Luigi Guercio n.197- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Del Controparte_1
Priore e dall'avv. Giuseppe Avallone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo avvocato in Battipaglia (SA) alla via A.Scarlatti n.17- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.383/25
del Tribunale di Salerno pubblicata il 27/1/25 e notificata il 17/3/2025.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse stabilito a suo carico un assegno mensile di 100,00 E al mese per ciascuna delle figlie e ai fini Per_1 Per_2
della liquidazione delle competenze professionali, dichiarava di essere stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per cui rinunciava all'antistatarietà;
per l'appellata: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e nel merito che fosse rigettato per infondatezza, il tutto con vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 27 novembre 2025 e della successiva ordinanza del 4 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo Parte_1
che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 25/9/1999, dal Controparte_1
quale erano nati i figli il 7/4/2000, il 31/7/2005 e Per_3 Per_1
2 il 16/2/2007, precisando che era intervenuta tra le parti Per_2
separazione consensuale regolarmente omologata.
Chiedeva che fosse ridotto l'assegno di mantenimento dovuto per le due figlie minori e che fosse revocato l'assegno di mantenimento a favore del primogenito, ormai economicamente autosufficiente.
si costituiva e non si opponeva alla richiesta Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Nella fase presidenziale, il giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, con ordinanza depositata in data 24/1/2023, confermava l'affido condiviso delle minori, determinando in E 200,00 mensili per ciascun figlio il contributo al loro mantenimento con esclusione del primogenito il cui assegno veniva revocato.
Con sentenza non definitiva del 19/5/2023, il Tribunale
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
disponendo la prosecuzione del giudizio per l'esame delle ulteriori domande.
In sede di decisione definitiva il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
3 stabiliva l'affidamento condiviso dell'ultima figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e con la possibilità da parte del padre di poter vedere liberamente la figlia;
determinava in € 200,00 l'assegno che il ricorrente doveva corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per ciascuna delle figlie e;
Per_1 Per_2
disponeva l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per le figlie minori nella misura del 50 %;
compensava tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
ai fini della determinazione del contributo per le figlie,
richiamava l'art. 316-bis cc e l'art. 337-ter cc;
accertava che il ricorrente era assunto a tempo indeterminato presso la società con la qualifica di elettricista, Controparte_2
mentre la resistente aveva lavorato come dipendente di un esercizio
4 commerciale di ortofrutta, rassegnando le proprie dimissioni in data
31/3/2023;
dagli accertamenti fiscali era emerso che il ricorrente aveva percepito un reddito complessivo di E 412,66 per l'anno 2020, E
11.327,00 per l'anno 2021 ed E 18.192,00 per l'anno 2022, che aveva venduto un immobile, che ne aveva acquistato un altro, e che la resistente, per l'anno 2022, aveva dichiarato un reddito di E 8.552,00 e che nel 2021 aveva acquistato un immobile.
ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo il seguente motivo:
-indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione;
il Tribunale aveva violato e falsamente applicato gli artt. 147 e 156 cc, nella parte in cui aveva determinato la misura dell'assegno di mantenimento senza un'adeguata valutazione delle circostanze concrete e delle reali condizioni reddituali dell'obbligato, limitandosi a confermare le statuizioni già adottate in sede presidenziale;
era stato violato l'art. 2697 cc perché la parte non aveva assolto al suo onere probatorio e il
Giudice di primo grado aveva indebitamente rigettata le sue richieste
5 istruttorie che le avrebbero consentito di provare le sue precarie condizioni di salute tali incidere sulla sua capacità lavorativa con conseguente impossibilità di far fronte ai suoi bisogni essenziali;
secondo la giurisprudenza di legittimità più recente il diritto al mantenimento del figlio ultramaggiorenne richiedeva una valutazione rigorosa e puntuale nonché una prova specifica a carico del richiedente, in ordine all'impegno profuso nella formazione professionale o nella ricerca di un'occupazione; nel caso di specie,
l'appellata non aveva fornito alcuna prova delle circostanze idonee a giustificare l'obbligo di mantenimento in favore della figlia , Per_1
ormai maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
in ogni caso l'assegno di mantenimento doveva essere proporzionato alle mutevoli esigenze dei figli e alle effettive disponibilità del genitore obbligato, non avendo carattere fisso o immutabile e il Tribunale, ai fini della determinazione dell'assegno, doveva considerare tutte le risorse economicamente apprezzabili — anche diverse dai redditi dichiarati — e, in caso di contestazione, svolgere gli opportuni accertamenti per verificare la reale capacità contributiva di ciascun genitore.
6 si costituiva e chiedeva in via preliminare Controparte_1
che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché era stato provato che la figlia frequentasse l'università e che, quindi, fosse Per_1
impegnata nel suo percorso di studi e che non vi fossero riscontri in ordine ad una sua inerzia o ad un mancato impegno nello studio.
La quantificazione operata dal Tribunale era avvenuta in maniera proporzionata ai redditi del con conseguente Parte_1
infondatezza delle censure dell'appellante.
Aggiungeva che l'ex coniuge non era stato regolare nei versamenti e che aveva sostenuto, in via esclusiva, le spese universitarie e di trasporto della figlia, oltre a quelle familiari,
arrivando a dismettere la propria abitazione per fronteggiare gli oneri connessi al mantenimento dei figli quando erano ancora minorenni.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
Sotto tale profilo l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
7 alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. n. 13535 del
30/05/2018 della Corte di Cassazione).
Ne consegue che l'appello non è inammissibile.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con un unico motivo l'appellante ha censurato la decisione affermando che in relazione alla figlia non era stato assolto Per_1
l'onere probatorio in quanto non era dimostrato che la stessa avesse un percorso di studi in atto e che, quindi, non fosse inerte in relazione alla sua sistemazione .
Prima di tutto va evidenziato che l'appellante ha argomentato la sua censura affermando che l'assegno di mantenimento non dovesse essere proprio riconosciuto a favore della secondogenita nata nel Per_1
2005, ma, poi, nelle conclusioni ha chiesto, invece, la riduzione a
100,00 E dell'assegno di mantenimento a favore sia di che di Per_1
Per_2
Sulla base delle modalità di prospettazione del motivo di appello la censura relativa al riconoscimento a favore della figlia non è Per_1
8 proprio ammissibile in assenza di una corrispondente richiesta di revoca in sede di conclusioni.
In ogni caso la Corte rileva che ai sensi dell'art.337 septies cc introdotto dal dlvo 154/2013 il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Il problema riguarda i tempi di questo riconoscimento perchè
occorre valutare caso per caso fino a quando i genitori sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni.
Tale valutazione deve necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari,
in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad oltranza si possa tradurre in una sorta di parassitismo ai danni dei genitori sempre più anziani ( sent.Cass.n.12477/2004;
sent Cass. n.12952/ 2016).
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma che si protrae, qualora questi,
9 senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (cfr.sent Cass.sent.n.32529/2018).
Sicuramente importanti sono sia il principio dell'autoresponsabilità che la funzione educativa del mantenimento,
(cfr.sent.Cass.n.17183/2020) che consentono di contemperare gli interessi del figlio con quelli del genitore e che consentono di circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio maggiorenne nella società (cfr. sent Cass n.18076/2014)
Altrettanto significativo è considerare che in via prioritaria il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni,
deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr sent.Cass.n.18076/ 2014; sent Cass. n. 10207/2019) e che, quanto all'attività di studio, che è del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali
10 (articoli 9, 30, 33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Quanto ai tempi del mantenimento occorrerà, poi, valutare che,
trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà piu' affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto;
invero tale diritto verrà meno certamente dopo che,
raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio (diploma superiore, laurea triennale,
laurea quinquennale, ecc.), di un eventuale ulteriore periodo di specializzazione e di formazione e di un ulteriore lasso di tempo utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Coerentemente a tale ragionamento meriterà una maggiore tutela il figlio che prosegua negli studi con diligenza, come pure a livello probatorio il relativo onere sarà più gravoso a mano a mano che il figlio si allontani dalla maggiore età.
Nel caso di specie la figlia ha 20 anni e, come del resto Per_1
affermato in sede di ascolto in primo grado nel momento in cui la ragazza ha espressamente indicato di voler proseguire gli studi dopo il
11 diploma e come documentato in appello, si è iscritta e frequenta l'università.
La documentazione esibita è datata 16 maggio 2025 ed essendo sopravvenuta al contenzioso in primo grado è ammissibile ex art.345
cpc.
Non vi è, quindi, alcun dubbio in ordine al fatto che l'appellante sia tenuto a mantenerla.
In ordine alla quantificazione dell'assegno a favore anche dell'altra figlia, le censure non sono accoglibili.
I problemi di salute dell'appellante che avrebbero giustificato le sue dimissioni non hanno determinato una sua incapacità lavorativa tanto è vero che il ha ricominciato a lavorare dopo le Parte_1
dedotte dimissioni come dimostrato dalle certificazioni uniche allegate agli atti.
Non risulta, poi, dimostrato che i prestiti documentati agli atti siano giustificati da esigenze familiari e non piuttosto da esigenze personali.
L'appellante ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.
12 Il Tribunale con ordinanza del 10 novembre 2023 ha rigettato la richiesta in quanto la prova afferiva a circostanze provate documentalmente, i capitoli contenevano valutazioni non consentite e/o irrilevanti ai fini della decisione.
Avverso tale rigetto in primo grado il non ha Parte_1
sollevato alcuna contestazione specifica, ha reiterato la richiesta genericamente in sede di precisazioni delle conclusioni e in appello in modo del tutto inammissibile ha solo riproposto
(cfr.sent.Cass.n.1532/2018)la medesima istanza senza articolare, a pena di inammissibilità, alcun motivo specifico.
Le spese seguono la soccombenza (scaglione di riferimento per
2400,00 E ovvero 100,00 per due annualità ex art.13 Ic cpc- 1101,00
E-5200,00 E- valori minimi - fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
13 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellato,
spese che liquida in E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 11 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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