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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15421 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa AM Pellettieri nella causa N.R.G. 10237/2020 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Laura Russo Controparte_1
Botticelli
ATTORE
E
nata Roma il 24.11.1986 e nata a [...] il [...] , Controparte_2 CP_3
contumaci
CONVENUTE
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Controparte_4 P.IVA_1
Notar del 2.7.2019 dall'Avv. Francesco Federici Persona_1
CONVENUTA
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , CP_5 Controparte_6 difesi giusta delega in atti dall'Avv. Fabrizio Amore
CONVENUTI
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Federico Controparte_7 P.IVA_2
IA BÒ
CONVENUTA
OGGETTO: RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute costituite , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio , , la Controparte_1 CP_5 Controparte_6 [...]
, e , Controparte_7 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
chiedendone la condanna al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 28 giugno 2017 in Roma, allorquando il , di professione CP_1
avvocato , alla guida della propria autovettura VW Touareg tg R0 , nel percorrere Via
Nomentana Nuova in direzione Piazza Sempione , era stato attinto dalla AT PU tg CH787TD, di proprietà di e condotta da (assicurata per la RCA con la Controparte_6 CP_5 [...]
, il quale procedeva su Via Nomentana Nuova , in direzione opposta a quella Controparte_7 percorsa dall'attore , ed entrava in collisione dapprima con l'autovettura MA tg DG472NX, di proprietà di e condotta da (assicurata per la RCA con CP_3 Controparte_2 [...]
) , e successivamente invadeva la opposta corsia di marcia percorsa in quel Controparte_4 momento dal veicolo attoreo , il quale a seguito dell'urto impattava contro un albero posto al lato del marciapiede , riportando lesioni (v. documentazione sanitaria in atti) nonché la completa distruzione dell'autovettura (v. rapporto della Polizia Municipale in atti) .
Ha dedotto l'attore che la responsabilità del sinistro era da ascriversi in via esclusiva al conducente della AT PU , come poteva evincersi dalle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza da
[...]
, conducente della MA (unica a non essere condotta in ospedale dopo il sinistro) , la CP_2
quale riferiva ai verbalizzanti di essersi fermata prima di superare un taxi in sosta al bordo della propria carreggiata per consentire il sorpasso ad una AT PU che sopraggiungeva in apparente accelerazione , ma veniva urtata dalla stessa AT PU in modo lieve sul parafango laterale sinistro e sulla sua fiancata sinistra;
la AT PU a seguito della collisione con la MA invadeva la corsia di marcia opposta percorsa in quale momento dall'attore , andando ad urtare frontalmente il veicolo attoreo;
che l'impatto era stato devastante ed aveva cagionato importanti lesioni fisiche che si erano riverberate sulla capacità lavorativa specifica;
che il conducente della AT PU , imputato del reato ex art. 590 bis c.p., aveva definito la propria posizione nel parallelo procedimento penale con sentenza di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; che i danni fisici riportati avevano condotto al riconoscimento di handicap grave ai sensi della legge 104/1992 ; che era interesse di esso attore conseguire il ristoro del danno biologico, del danno morale soggettivo , del danno esistenziale , del danno all'autovettura , del danno da mancato guadagno , tenuto conto rispetto a tale ultima voce di danno che esso attore aveva maturato la pensione di vecchiaia a far data dal 1° agosto 2014 e che aveva regolarmente proseguito la propria attività di libero professionista;
che era stato inviato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, invito rimasto senza esito;
tanto premesso, ha convenuto in giudizio
[...]
, la , , e la CP_2 CP_3 Controparte_8 CP_5 Controparte_6
, chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva del conducente Controparte_9
della AT PU nella determinazione del sinistro e , in subordine, la concorrente responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. del conducente della AT PU e della conducente della MA con la condanna in via solidale delle parti coinvolte al risarcimento dei danni .
Contumaci e benché ritualmente evocate in giudizio, si sono Controparte_2 CP_3
costituiti e nonché la , i quali hanno CP_5 Controparte_6 Controparte_7 contestato la domanda avversaria sia nell'an che nel quantum;
in particolare i convenuti hanno dedotto che l'incidente si era verificato per la imprudente manovra posta in essere dalla conducente della MA (“…giunta all'altezza del civico 111 di Via Nomentana Nuova , la Signora non si CP_2
avvedeva che il taxi che la precedeva si accostava a bordo della carreggiata tant'è che la medesima per evitare la collisione con il taxi frenava di colpo spostandosi repentinamente verso sinistra, senza segnalare tale manovra;
il conducente della AT PU … che seguiva la MA a fronte della repentina e imprevedibile manovra della Sig.ra si vedeva costretto ad una CP_2 manovra di emergenza che tuttavia non impediva l'urto con la MA;
a causa dell'urto il conducente della AT PU andava ad invadere la corsia opposta andando a collidere con il veicolo EG …” , vedi pag. 4 comparsa di costituzione di;
che l'attore inoltre CP_10
non aveva tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non aveva indossato le cinture di sicurezza , tenuto conto degli ingenti danni fisici riportati;
hanno quindi contestato la quantificazione dei danni compiuta da parte attrice;
hanno infine concluso per il rigetto della domanda , in va principale, e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa in relazione alla condotta di guida tenuta dalla conducente della MA.
Si è costituita ,la quale ha dedotto che la responsabilità del sinistro Controparte_4
fosse da addebitare in maniera esclusiva o comunque preponderante al conducente della AT PU ,
e ha concluso per il rigetto della domanda o , in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa del conducente della PU e della conducente della MA. Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. , è stato espletato interrogatorio formale dell'attore.
La causa è stata quindi assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio, stante la necessità di completare l'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale e con l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore .
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (in atti) ; si osserva ancora che la domanda è proponibile tenuto conto delle missive di costituzione in mora come allegate in atti .
Ciò premesso , venendo al merito della domanda risarcitoria, esaminando l'an debeatur, si osserva che del sinistro è stato redatto rapporto da parte dell'Autorità intervenuta;
i verbalizzanti tuttavia non hanno potuto ricostruire la (presumibile) dinamica del sinistro come peraltro indicato chiaramente nel rapporto , sicchè la dinamica dell'incidente deve essere necessariamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dalla conducente della MA, sulla base delle dichiarazioni rilasciate successivamente ai verbalizzanti dal conducente della AT
PU ed infine sulle risultanze delle prove costituende assunte nel presente giudizio .
EN , se questo è il quadro probatorio di riferimento , indubbia e incontrovertibile è l'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del conducente della AT PU dopo che detta vettura entrò in collisione con la MA .
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale ud. 3.3.2022 : “…ho visto una macchina che era la AT PU , che stava percorrendo Via
Nomentana in direzione opposta alla mia , che si lanciava sulla corsia che stavo percorrendo io in accelerazione;
l'impatto con la mia vettura è stato inevitabile…”) nonché le dichiarazioni rese dal teste , il cui nominativo figura nel rapporto di incidente ma che non Testimone_1 risulta sentito dai verbalizzanti nell'immediatezza (cfr. verbale ud. 16.11.2023 : “…io ero dietro un'altra macchina che a sua volta era dietro la AT PU;
io ero incolonnato sulla corsia di sinistra e ad un certo punto tutti davanti a me hanno frenato , sia il taxi che la MA e la AT
PU , credo per evitare l'incidente, è uscita sulla corsia opposta…; il taxi si era accostato alla carreggiata , la MA ha frenato , non erano incolonnati correttamente …; ho visto la PU che usciva dalla carreggiata e urtava il EG …che finiva la corsa contro un albero…”). L'invasione dell'opposta corsia di marcia, quando anche posta in essere per compiere una manovra di emergenza , costituisce comportamento imprudente ed avventato , tenuto conto del fatto che la carreggiata di Via Nomentana Nuova è caratterizzata dalla presenza di doppia striscia longitudinale continua .
A fronte di un dato certo quale quello della invasione della opposta corsia di marcia da parte della
AT PU non è possibile stabilire con certezza il contributo causale della conducente della MA nella determinazione del sinistro;
unica certezza è data dalla circostanza che il taxi che precedeva la
MA si fermò probabilmente per far scendere o far salire clienti , e che a seguito della repentina fermata del taxi non venne adottato un comportamento prudente da parte della conducente della
MA , la quale , nel decidere di sorpassare a sinistra il veicolo fermo, avrebbe comunque dovuto accertarsi che non sopraggiungessero da tergo veicoli sulla corsia di sinistra , accertamento che nel caso di specie è mancato , tenuto conto dell'impatto tra i due veicoli che ha a sua volta cagionato il coinvolgimento del veicolo atteoreo nel sinistro.
Non essendo quindi possibile stabilire in che percentuale la condotta di guida della conducente della
MA abbia contribuito alla determinazione del sinistro , si ritiene sussistere la presunzione di concorrente responsabilità dei due conducenti e ai sensi dell'art. Controparte_2 CP_5
2054 comma 2 c.c. , con l'ulteriore corollario della condanna in via solidale dei rispettivi proprietari- responsabili civili con le rispettive Compagnie garanti per la RCA al risarcimento dei danni in favore dell'attore .
Quanto inoltre alla condotta di guida tenuta dall'attore non sono emersi all'esito della espletata istruttoria elementi che possano condurre alla affermazione di un condotto del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. , idoneo a diminuire proporzionalmente l'entità del risarcimento a lui dovuto .
Va infatti evidenziato che non risulta dal rapporto in atti che l'attore sia stato contravvenzionato per eccesso di velocità , per aver marciato non in prossimità del margine destro della carreggiata o per non aver indossato le cinture di sicurezza .
Venendo ora al quantum debeatur , va evidenziato che ha corrisposto Controparte_4 all'attore nella fase stragiudiziale la somma di € 2400,00 a titolo di ristoro del danno auto e di refusione delle spese legali (doc. 14 fasc. parte attrice) nonché la somma di € 83.698,97 a titolo di ristoro del danno fisico (docc. 17 e 18 fasc. parte attrice) , importi che sono stati accettati dall'attore in acconto sul maggior avere.
Ciò posto , la CTU a firma del Dott. , medico legale e ortopedico, redatta con Persona_2
professionalità e con esaustive e coerenti risposte alle osservazioni critiche dei consulenti di parte nonchè immune da vizi logici e/o di altra natura , tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal Tribunale , ha evidenziato che a seguito del sinistro per cui è causa CP_1
ha riportato un evento biologico, inteso come lesione della struttura complessa
[...] dell'organismo umano dal punto di vista psicofisico, di natura areddituale (“Politrauma con in particolare prevalenza delle fratture costali IV, V, VI e VII bilaterali con bifocalità IV e V sinistra, frattura pluriframmentaria scomposta acetabolo destro , osso iliaco, ala sacrale, branca ischiopubica destra, ematoma pelvico”) , valutato nel modo che segue :
IT pari a gg 129;
ITP al 50% pari a gg 45;
I P pari al 47% .
Pertanto , facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma elaborate nel 2025 per la liquidazione del danno non patrimoniale , all'attore (69 aa al momento del sinistro), vanno riconosciuti i seguenti importi :
- euro 247.239,64 attuali per il ristoro della danno da invalidità permanente (valore del punto danno biologico € 7970,33);
- € 16.802,25 attuali per il ristoro da IT (importo ottenuto moltiplicando l'importo di €
130,25 , pari alla liquidazione per un giorno di IT , per 129 gg);
- € 2930,63 attuali per il ristoro del danno da ITP al 50%.
Si perviene al complessivo importo di € 266.972,52 attuali a titolo di ristoro del danno biologico, comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione .
Va inoltre riconosciuto il danno morale soggettivo pari ad un terzo della somma liquidata a titolo di ristoro del d. biologico per € 88.990,84 attuali.
Il c.t.u. ha poi evidenziato che i postumi permanenti incidono sulla capacità lavorativa specifica .
A tale proposito osserva il Tribunale che il danno da mancato guadagno non è stato adeguatamente provato dall'attore, di professione avvocato , il quale per sua stessa ammissione ha già raggiunto l'età pensionabile e non ha indicato quale o quali occasione di guadagno sarebbero state perdute per effetto del sinistro , non essendo sufficiente allegare semplicemente la generica incidenza dell'evento sulla capacità di produrre reddito;
ed inoltre la accertata mal tollerabilità della posizione ortostatica da parte dell'attore, come indicato nella CTU, non costituisce elemento preclusivo dell'esercizio della professione forense che non si esplicita (solo) nella partecipazione alle udienze in posizione ortostatica ma soprattutto nel concepimento e stesura di atti difensivi della posizione del cliente .
Nulla è dovuto quindi a titolo di ristoro del danno da mancato guadagno . Si perviene dunque al complessivo importo di € 355.963,36 attuali quale somma liquidata a titolo di ristoro del danno (danno biologico + danno morale soggettivo) .
Dalla somma di cui sopra vanno detratti gli importi di € 2400,00 (ristoro danno auto) e di €
83.698,97 (ristoro del danno fisico) dall'attore accettati in acconto sul maggiore avere: si perviene all'importo finale di € 269.864,39 attuali.
e , e Controparte_6 Controparte_7 CP_3 Controparte_4
vanno dunque condannati in via solidale al pagamento in favore di
[...] CP_1
, della somma di € 269.864,39 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo
[...]
indicato, devalutato al 28.6.2017 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno .
Le spese di lite, ivi comprese quelle della CTU medico legale (per la quale si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico peritale) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio e alla somma liquidata a titolo di risarcimento) .
Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati da parte attrice nei confronti di
[...]
Controparte_7
Sentenza a debito .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) dichiara che il sinistro del 28 giugno 2017 si è verificato per presunta concorrente responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. dei conducenti e;
Controparte_2 CP_5
b) condanna e , e Controparte_6 Controparte_7 CP_3 [...]
in solido al pagamento in favore di della Controparte_4 Controparte_1 somma di € 269.864,39 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 28.6.2017 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
c) pone in via definitiva a carico dei convenuti sub b) in solido le spese della CTU medico legale;
d) condanna i convenuti sub b) in via solidale alla refusione delle spese di causa in favore dell' attore , che si liquidano in € 22.457,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso delle spese di contributo unificato e di negoziazione assistita;
e) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore nei confronti di
[...]
; Controparte_7
f) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa AM Pellettieri nella causa N.R.G. 10237/2020 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Laura Russo Controparte_1
Botticelli
ATTORE
E
nata Roma il 24.11.1986 e nata a [...] il [...] , Controparte_2 CP_3
contumaci
CONVENUTE
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Controparte_4 P.IVA_1
Notar del 2.7.2019 dall'Avv. Francesco Federici Persona_1
CONVENUTA
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , CP_5 Controparte_6 difesi giusta delega in atti dall'Avv. Fabrizio Amore
CONVENUTI
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Federico Controparte_7 P.IVA_2
IA BÒ
CONVENUTA
OGGETTO: RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute costituite , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio , , la Controparte_1 CP_5 Controparte_6 [...]
, e , Controparte_7 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
chiedendone la condanna al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 28 giugno 2017 in Roma, allorquando il , di professione CP_1
avvocato , alla guida della propria autovettura VW Touareg tg R0 , nel percorrere Via
Nomentana Nuova in direzione Piazza Sempione , era stato attinto dalla AT PU tg CH787TD, di proprietà di e condotta da (assicurata per la RCA con la Controparte_6 CP_5 [...]
, il quale procedeva su Via Nomentana Nuova , in direzione opposta a quella Controparte_7 percorsa dall'attore , ed entrava in collisione dapprima con l'autovettura MA tg DG472NX, di proprietà di e condotta da (assicurata per la RCA con CP_3 Controparte_2 [...]
) , e successivamente invadeva la opposta corsia di marcia percorsa in quel Controparte_4 momento dal veicolo attoreo , il quale a seguito dell'urto impattava contro un albero posto al lato del marciapiede , riportando lesioni (v. documentazione sanitaria in atti) nonché la completa distruzione dell'autovettura (v. rapporto della Polizia Municipale in atti) .
Ha dedotto l'attore che la responsabilità del sinistro era da ascriversi in via esclusiva al conducente della AT PU , come poteva evincersi dalle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza da
[...]
, conducente della MA (unica a non essere condotta in ospedale dopo il sinistro) , la CP_2
quale riferiva ai verbalizzanti di essersi fermata prima di superare un taxi in sosta al bordo della propria carreggiata per consentire il sorpasso ad una AT PU che sopraggiungeva in apparente accelerazione , ma veniva urtata dalla stessa AT PU in modo lieve sul parafango laterale sinistro e sulla sua fiancata sinistra;
la AT PU a seguito della collisione con la MA invadeva la corsia di marcia opposta percorsa in quale momento dall'attore , andando ad urtare frontalmente il veicolo attoreo;
che l'impatto era stato devastante ed aveva cagionato importanti lesioni fisiche che si erano riverberate sulla capacità lavorativa specifica;
che il conducente della AT PU , imputato del reato ex art. 590 bis c.p., aveva definito la propria posizione nel parallelo procedimento penale con sentenza di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; che i danni fisici riportati avevano condotto al riconoscimento di handicap grave ai sensi della legge 104/1992 ; che era interesse di esso attore conseguire il ristoro del danno biologico, del danno morale soggettivo , del danno esistenziale , del danno all'autovettura , del danno da mancato guadagno , tenuto conto rispetto a tale ultima voce di danno che esso attore aveva maturato la pensione di vecchiaia a far data dal 1° agosto 2014 e che aveva regolarmente proseguito la propria attività di libero professionista;
che era stato inviato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, invito rimasto senza esito;
tanto premesso, ha convenuto in giudizio
[...]
, la , , e la CP_2 CP_3 Controparte_8 CP_5 Controparte_6
, chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva del conducente Controparte_9
della AT PU nella determinazione del sinistro e , in subordine, la concorrente responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. del conducente della AT PU e della conducente della MA con la condanna in via solidale delle parti coinvolte al risarcimento dei danni .
Contumaci e benché ritualmente evocate in giudizio, si sono Controparte_2 CP_3
costituiti e nonché la , i quali hanno CP_5 Controparte_6 Controparte_7 contestato la domanda avversaria sia nell'an che nel quantum;
in particolare i convenuti hanno dedotto che l'incidente si era verificato per la imprudente manovra posta in essere dalla conducente della MA (“…giunta all'altezza del civico 111 di Via Nomentana Nuova , la Signora non si CP_2
avvedeva che il taxi che la precedeva si accostava a bordo della carreggiata tant'è che la medesima per evitare la collisione con il taxi frenava di colpo spostandosi repentinamente verso sinistra, senza segnalare tale manovra;
il conducente della AT PU … che seguiva la MA a fronte della repentina e imprevedibile manovra della Sig.ra si vedeva costretto ad una CP_2 manovra di emergenza che tuttavia non impediva l'urto con la MA;
a causa dell'urto il conducente della AT PU andava ad invadere la corsia opposta andando a collidere con il veicolo EG …” , vedi pag. 4 comparsa di costituzione di;
che l'attore inoltre CP_10
non aveva tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non aveva indossato le cinture di sicurezza , tenuto conto degli ingenti danni fisici riportati;
hanno quindi contestato la quantificazione dei danni compiuta da parte attrice;
hanno infine concluso per il rigetto della domanda , in va principale, e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa in relazione alla condotta di guida tenuta dalla conducente della MA.
Si è costituita ,la quale ha dedotto che la responsabilità del sinistro Controparte_4
fosse da addebitare in maniera esclusiva o comunque preponderante al conducente della AT PU ,
e ha concluso per il rigetto della domanda o , in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa del conducente della PU e della conducente della MA. Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. , è stato espletato interrogatorio formale dell'attore.
La causa è stata quindi assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio, stante la necessità di completare l'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale e con l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore .
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito (in atti) ; si osserva ancora che la domanda è proponibile tenuto conto delle missive di costituzione in mora come allegate in atti .
Ciò premesso , venendo al merito della domanda risarcitoria, esaminando l'an debeatur, si osserva che del sinistro è stato redatto rapporto da parte dell'Autorità intervenuta;
i verbalizzanti tuttavia non hanno potuto ricostruire la (presumibile) dinamica del sinistro come peraltro indicato chiaramente nel rapporto , sicchè la dinamica dell'incidente deve essere necessariamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dalla conducente della MA, sulla base delle dichiarazioni rilasciate successivamente ai verbalizzanti dal conducente della AT
PU ed infine sulle risultanze delle prove costituende assunte nel presente giudizio .
EN , se questo è il quadro probatorio di riferimento , indubbia e incontrovertibile è l'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del conducente della AT PU dopo che detta vettura entrò in collisione con la MA .
Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale ud. 3.3.2022 : “…ho visto una macchina che era la AT PU , che stava percorrendo Via
Nomentana in direzione opposta alla mia , che si lanciava sulla corsia che stavo percorrendo io in accelerazione;
l'impatto con la mia vettura è stato inevitabile…”) nonché le dichiarazioni rese dal teste , il cui nominativo figura nel rapporto di incidente ma che non Testimone_1 risulta sentito dai verbalizzanti nell'immediatezza (cfr. verbale ud. 16.11.2023 : “…io ero dietro un'altra macchina che a sua volta era dietro la AT PU;
io ero incolonnato sulla corsia di sinistra e ad un certo punto tutti davanti a me hanno frenato , sia il taxi che la MA e la AT
PU , credo per evitare l'incidente, è uscita sulla corsia opposta…; il taxi si era accostato alla carreggiata , la MA ha frenato , non erano incolonnati correttamente …; ho visto la PU che usciva dalla carreggiata e urtava il EG …che finiva la corsa contro un albero…”). L'invasione dell'opposta corsia di marcia, quando anche posta in essere per compiere una manovra di emergenza , costituisce comportamento imprudente ed avventato , tenuto conto del fatto che la carreggiata di Via Nomentana Nuova è caratterizzata dalla presenza di doppia striscia longitudinale continua .
A fronte di un dato certo quale quello della invasione della opposta corsia di marcia da parte della
AT PU non è possibile stabilire con certezza il contributo causale della conducente della MA nella determinazione del sinistro;
unica certezza è data dalla circostanza che il taxi che precedeva la
MA si fermò probabilmente per far scendere o far salire clienti , e che a seguito della repentina fermata del taxi non venne adottato un comportamento prudente da parte della conducente della
MA , la quale , nel decidere di sorpassare a sinistra il veicolo fermo, avrebbe comunque dovuto accertarsi che non sopraggiungessero da tergo veicoli sulla corsia di sinistra , accertamento che nel caso di specie è mancato , tenuto conto dell'impatto tra i due veicoli che ha a sua volta cagionato il coinvolgimento del veicolo atteoreo nel sinistro.
Non essendo quindi possibile stabilire in che percentuale la condotta di guida della conducente della
MA abbia contribuito alla determinazione del sinistro , si ritiene sussistere la presunzione di concorrente responsabilità dei due conducenti e ai sensi dell'art. Controparte_2 CP_5
2054 comma 2 c.c. , con l'ulteriore corollario della condanna in via solidale dei rispettivi proprietari- responsabili civili con le rispettive Compagnie garanti per la RCA al risarcimento dei danni in favore dell'attore .
Quanto inoltre alla condotta di guida tenuta dall'attore non sono emersi all'esito della espletata istruttoria elementi che possano condurre alla affermazione di un condotto del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. , idoneo a diminuire proporzionalmente l'entità del risarcimento a lui dovuto .
Va infatti evidenziato che non risulta dal rapporto in atti che l'attore sia stato contravvenzionato per eccesso di velocità , per aver marciato non in prossimità del margine destro della carreggiata o per non aver indossato le cinture di sicurezza .
Venendo ora al quantum debeatur , va evidenziato che ha corrisposto Controparte_4 all'attore nella fase stragiudiziale la somma di € 2400,00 a titolo di ristoro del danno auto e di refusione delle spese legali (doc. 14 fasc. parte attrice) nonché la somma di € 83.698,97 a titolo di ristoro del danno fisico (docc. 17 e 18 fasc. parte attrice) , importi che sono stati accettati dall'attore in acconto sul maggior avere.
Ciò posto , la CTU a firma del Dott. , medico legale e ortopedico, redatta con Persona_2
professionalità e con esaustive e coerenti risposte alle osservazioni critiche dei consulenti di parte nonchè immune da vizi logici e/o di altra natura , tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal Tribunale , ha evidenziato che a seguito del sinistro per cui è causa CP_1
ha riportato un evento biologico, inteso come lesione della struttura complessa
[...] dell'organismo umano dal punto di vista psicofisico, di natura areddituale (“Politrauma con in particolare prevalenza delle fratture costali IV, V, VI e VII bilaterali con bifocalità IV e V sinistra, frattura pluriframmentaria scomposta acetabolo destro , osso iliaco, ala sacrale, branca ischiopubica destra, ematoma pelvico”) , valutato nel modo che segue :
IT pari a gg 129;
ITP al 50% pari a gg 45;
I P pari al 47% .
Pertanto , facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma elaborate nel 2025 per la liquidazione del danno non patrimoniale , all'attore (69 aa al momento del sinistro), vanno riconosciuti i seguenti importi :
- euro 247.239,64 attuali per il ristoro della danno da invalidità permanente (valore del punto danno biologico € 7970,33);
- € 16.802,25 attuali per il ristoro da IT (importo ottenuto moltiplicando l'importo di €
130,25 , pari alla liquidazione per un giorno di IT , per 129 gg);
- € 2930,63 attuali per il ristoro del danno da ITP al 50%.
Si perviene al complessivo importo di € 266.972,52 attuali a titolo di ristoro del danno biologico, comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione .
Va inoltre riconosciuto il danno morale soggettivo pari ad un terzo della somma liquidata a titolo di ristoro del d. biologico per € 88.990,84 attuali.
Il c.t.u. ha poi evidenziato che i postumi permanenti incidono sulla capacità lavorativa specifica .
A tale proposito osserva il Tribunale che il danno da mancato guadagno non è stato adeguatamente provato dall'attore, di professione avvocato , il quale per sua stessa ammissione ha già raggiunto l'età pensionabile e non ha indicato quale o quali occasione di guadagno sarebbero state perdute per effetto del sinistro , non essendo sufficiente allegare semplicemente la generica incidenza dell'evento sulla capacità di produrre reddito;
ed inoltre la accertata mal tollerabilità della posizione ortostatica da parte dell'attore, come indicato nella CTU, non costituisce elemento preclusivo dell'esercizio della professione forense che non si esplicita (solo) nella partecipazione alle udienze in posizione ortostatica ma soprattutto nel concepimento e stesura di atti difensivi della posizione del cliente .
Nulla è dovuto quindi a titolo di ristoro del danno da mancato guadagno . Si perviene dunque al complessivo importo di € 355.963,36 attuali quale somma liquidata a titolo di ristoro del danno (danno biologico + danno morale soggettivo) .
Dalla somma di cui sopra vanno detratti gli importi di € 2400,00 (ristoro danno auto) e di €
83.698,97 (ristoro del danno fisico) dall'attore accettati in acconto sul maggiore avere: si perviene all'importo finale di € 269.864,39 attuali.
e , e Controparte_6 Controparte_7 CP_3 Controparte_4
vanno dunque condannati in via solidale al pagamento in favore di
[...] CP_1
, della somma di € 269.864,39 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo
[...]
indicato, devalutato al 28.6.2017 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno .
Le spese di lite, ivi comprese quelle della CTU medico legale (per la quale si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico peritale) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio e alla somma liquidata a titolo di risarcimento) .
Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati da parte attrice nei confronti di
[...]
Controparte_7
Sentenza a debito .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) dichiara che il sinistro del 28 giugno 2017 si è verificato per presunta concorrente responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. dei conducenti e;
Controparte_2 CP_5
b) condanna e , e Controparte_6 Controparte_7 CP_3 [...]
in solido al pagamento in favore di della Controparte_4 Controparte_1 somma di € 269.864,39 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 28.6.2017 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
c) pone in via definitiva a carico dei convenuti sub b) in solido le spese della CTU medico legale;
d) condanna i convenuti sub b) in via solidale alla refusione delle spese di causa in favore dell' attore , che si liquidano in € 22.457,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso delle spese di contributo unificato e di negoziazione assistita;
e) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore nei confronti di
[...]
; Controparte_7
f) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri