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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro un avviso di accertamento del Comune di Roma notificato l'8.11.24 per Tari anni 2018-2023 di €.
1.175.00 per l'immobile sito in Indirizzo_1 riferendo che tra il 2018 e il 2022 si trovava lì in qualità di conduttore e pagava a nome del proprietario, come da ricevute allegate.
Chiede quindi in via preliminare la sospensione, nel merito la nullità dell'avviso con vittoria di spese da distrarsi.
Allega prova dell'avvenuta notifica del ricorso al Comune che non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre premettere che la richiesta di sospensione dell'atto impugnato appare superata e comunque assorbita nella contestuale trattazione del merito della controversia.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente. infatti, ha dimostrato che negli anni oggetto dell'imposta richiesta era residente nell'immobile in oggetto in qualità di conduttrice ed ha effettuato tutti i pagamenti a nome del proprietario, come dimostrano le ricevute allegate.
Il Comune di Roma peraltro, non costiuendosi in giudizio, non ha contribuito a fornire una diversa versione dei fatti.
Pertanto, il ricorso va accolto e le spese del giudizio poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario e liquidate in €. 500,00 ,oltre IVA Cpa e rimborso Cut.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
RA NI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449834 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro un avviso di accertamento del Comune di Roma notificato l'8.11.24 per Tari anni 2018-2023 di €.
1.175.00 per l'immobile sito in Indirizzo_1 riferendo che tra il 2018 e il 2022 si trovava lì in qualità di conduttore e pagava a nome del proprietario, come da ricevute allegate.
Chiede quindi in via preliminare la sospensione, nel merito la nullità dell'avviso con vittoria di spese da distrarsi.
Allega prova dell'avvenuta notifica del ricorso al Comune che non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, occorre premettere che la richiesta di sospensione dell'atto impugnato appare superata e comunque assorbita nella contestuale trattazione del merito della controversia.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente. infatti, ha dimostrato che negli anni oggetto dell'imposta richiesta era residente nell'immobile in oggetto in qualità di conduttrice ed ha effettuato tutti i pagamenti a nome del proprietario, come dimostrano le ricevute allegate.
Il Comune di Roma peraltro, non costiuendosi in giudizio, non ha contribuito a fornire una diversa versione dei fatti.
Pertanto, il ricorso va accolto e le spese del giudizio poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario e liquidate in €. 500,00 ,oltre IVA Cpa e rimborso Cut.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
RA NI