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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AB LA ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7869/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/06/1991 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PRETE SOSSIO e dall'avv. Nicola Giaccio
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OC AMODIO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di indennità disoccupazione SP in data 18/09/2021, ha dedotto: che, in data 27.11.2023, gli era stata notificata, da parte dell' CP_1 accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI
DISOCCUPAZIONE/NASPI n. 950256/2021; che, con la suddetta intimazione, era stato richiesto al ricorrente la restituzione della complessiva somma di €8.809.14, indebitamente versata a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 20/10/2021 al
15/11/2022, con il seguente motivo: “è stata corrisposta indennità di disoccupazione
NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”; che il ricorrente, sig. Pt_1
1 Pasquale, risultava, al contrario, in possesso dei requisiti previsti ex lege ai fini della erogazione della prestazione NASpI. T
Tanto premesso, l'istante ha chiesto al Tribunale adito di: “1. accertare e dichiarare il diritto del sig. alla erogazione della prestazione disoccupazione NASPI per il Parte_1 periodo 20/10/2021 al 15/11/2022 ed accertare il diritto di quest'ultimo alla percezione della somma pari ad € 8.809.14; 2. per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza e/o la proditorietà della intimazione/accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONENASPI del sig.
n. 950256/2021 pari ad € 8.809.14 e della relativa somma”; il tutto con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. CP_ L' si costituiva e precisava che: “Il ricorrente presentava domanda naspi n.
950256/2021 in data 18/9/2021 omettendo di comunicare i redditi presunti derivanti dalla ditta individuale , p. iva (aperta in data 30/3/2021 e Parte_1 P.IVA_1 cessata in data 1/12/2023 doc. 1) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda come previsto dalla normativa vigente e compendiato dalla circolare n. 94/2015 doc. 2, la quale recita: <<in caso di svolgimento attività lavorativa in forma autonoma, impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l entro mese dall'inizio dell'attività, domanda cp_1
NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività … Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.>> Ciò detto, essendo l'apertura della p. iva precedente la presentazione della naspi, il ricorrente è tenuto a restituire tutto quanto percepito a titolo di naspi n.
950256/2021”.
Assegnata la causa alla scrivente in data 17.09.205, in virtù di decreto presidenziale
125/2025, in sostituzione della collega , in congedo per maternità, e disposta la CP_2 sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
La disciplina della indennità di disoccupazione, cd. SP, contenuta nella legge n.
92/2012, all'art. 2 co. 17 prevede che: “In caso di svolgimento di attività̀ lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione
2 dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività̀. Il predetto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità̀ di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività̀ e la data di fine dell'indennità̀ o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi...”. I successivi commi 40 e 41 stabiliscono che si decade dalla fruizione della SP in caso di (art. 40 lett. b) “inizio di un'attività̀ in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17” e che “La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità̀ che eventualmente si sia continuato a percepire” (comma 41).
In attuazione dei principi di fonte legislativa è stato emanato il D.Lgs. 22/2015. L'art. 10 del
D.lgs. 22/2015 cit., intitolato “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, prevede (comma 1): “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la SP intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La SP è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la SP percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. Il successivo art. 11 nel disciplinare le cause di decadenza prevede che: «Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della
3 SP nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e
3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la
SP.».
All'uopo, va richiamata la recente sentenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord del 09/01/2024, n. 846) che ha affrontato la questione relativa alla NASPI e all'obbligo di comunicare le attività lavorative autonome avviate in precedenza o successivamente al percepimento del beneficio, indipendentemente dal reddito prodotto.
Secondo la Corte, infatti, «[..] la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione [..] e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa». Ciò in quanto «[..]
Dal tenore testuale dell'art. 10 D. Lgs. n. 22 del 2015 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della SP. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si
“intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della SP, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art. 14 delle
Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di SP. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art. 10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da eadem ratio.
Del resto, che l'art. 10, co.1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di SP e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di SP, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art. 10, co. 1 alla luce del precedente art. 9, co. 3 D. Lgs. n. 22 del 2015.
Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di SP,
4 e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. Il successivo art. 11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese» (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2025, n. 4742).
In buona sostanza, tale obbligo di comunicazione del reddito presunto (anche pari a zero) rispondendo ad un principio di trasparenza, grava esclusivamente sul richiedente la prestazione, non potendosi ipotizzare che esso possa essere sostituito «dall'iniziativa dell'ente previdenziale attraverso la consultazione del casellario di assistenza o altri strumenti di accertamento d'ufficio». CP_ Pertanto, per consentire all' di verificare la permanenza o no del diritto alla SP e nel primo caso di quantificare la prestazione spettante, vi è a carico dell'interessato l'obbligo di CP_ dare comunicazione all' della attività autonoma svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero, se l'attività autonoma
è preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di SP.
Questa comunicazione ha quindi una duplice finalità: per un verso, informa l'ente previdenziale dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo;
per l'altro, rende palese all'istituto la percezione o no di un reddito derivante da detta attività. CP_ Queste informazioni sono necessarie all' – come già rilevato – sia per verificare la permanenza del diritto alla indennità di disoccupazione (che si perde in caso di superamento di determinati valori soglia), sia per definire l'entità della prestazione da erogare, che va riproporzionata all'eventuale altro reddito dichiarato (qualora quest'ultimo non comporti la perdita dello stato di disoccupazione).
Dalla ratio descritta si desume che l'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario prevede di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro autonomo svolta (cfr., a conferma, anche la lettera dell'art. 10 del D.lgs. 22 del 2010 che prescrive, in caso di svolgimento di una attività di lavoro autonomo, di informare l'ente). In tal caso, CP_ l'interessato dovrà comunque comunicare all' l'attività autonoma esercitata, specificando che prevede di trarne un reddito pari a zero.
5 Tenuto conto dei succitati arresti giurisprudenziali e sulla scorta della documentazione versata in atti, va rilevato che il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dagli artt. 10
e 11 del D. Lgs. n. 22/2015.
È, infatti, principio consolidato che, in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del
30/06/2021) chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sul ricorrente non è stato sufficientemente assolto.
E' pur vero che la Circolare n. 174 del 23.11.2017 chiarisce, in conformità a quanto sostenuto dal ricorrente, che il possesso della IVA non implica necessariamente l'inizio dell'attività autonoma, sicché occorre accertare se detta attività sia effettivamente iniziata. CP_ Ma nel caso che ci occupa si può ritenere che l' abbia sufficientemente documentato l'inizio dell'attività di impresa dell'istante nel periodo oggetto di contestazione, impresa che risultava regolarmente attiva in tale periodo (v. visura camerale, in atti) e detta circostanza non è stata neppure specificamente contestata dal ricorrente, nelle successive note di trattazione scritta, con la conseguenza che può ritenersi pacifica.
Peraltro, la documentazione fornita dal sig. non appare idonea a smentire tale Pt_1
CP_ risultanza documentale fornita dall . E, invero, a fronte di tale dato documentale, il ricorrente si è limitato a dichiarare nelle successive note di trattazione scritta che, “seppur titolare di partita iva, non ha mai svolto attività autonoma, come emerge dalle dichiarazioni allegate”.
Ebbene, risulta in atti unicamente il modello unico relativo all'anno d'imposta 2021, dal quale risulta reddito d'impresa pari a zero. Oltre a tale documento (che peraltro copre soltanto il periodo d'imposta 2021), non è stata prodotta altra documentazione (es. attestazione di inattività dell'Impresa o assenza di fatturato) che possa dimostrare la effettiva inattività dell'impresa nell'intero periodo oggetto di contestazione (impresa, peraltro, neppure menzionata dall'istante nel ricorso introduttivo). CP_ In definitiva, il ricorrente, a fronte del dato documentale offerto dall - che integra un indizio di prova di quanto allegato dall - si è limitato a dichiarare di non aver mai CP_3 svolto attività autonoma, non producendo alcuna documentazione idonea a dimostrare la circostanza (nemmeno allegata) dell'inattività dell'impresa (assenza di fatturato,
6 sospensione etc) e limitandosi a richiamare un Modello Unico - peraltro parziale - e la dichiarazione generica di aver aperto la sola partita IVA, senza mai svolgere attività autonoma.
Tale condotta non consente di superare la presunzione di attività di impresa nel periodo oggetto di contestazione né di escludere l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10 cit., previsto – si ripete – anche nel caso di comunicazione del reddito presunto pari a zero.
Appurato, dunque, il carattere indebito della prestazione, è appena il caso di ricordare che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. lav. Sent n. 11659 del 30 aprile 2024) ha ritenuto, con specifico riferimento all'indennità di disoccupazione, che (anche se percepita in buona fede ma non dovuta) vada restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. non operando né «[..]le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274)» né «[..]i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38
Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).» CP_ In sostanza, alla luce della contestazione dell , che deduce la mancata comunicazione di cui all'art. 10 cit., e comunque la carenza di prova in ordine ai requisiti per l'erogazione della prestazione, il ricorso deve essere rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Spese compensate, tenuto conto del recente approdo giurisprudenziale citato.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 19.11.2025
Il giudice
AB LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa AB LA ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7869/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/06/1991 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PRETE SOSSIO e dall'avv. Nicola Giaccio
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OC AMODIO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di indennità disoccupazione SP in data 18/09/2021, ha dedotto: che, in data 27.11.2023, gli era stata notificata, da parte dell' CP_1 accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI
DISOCCUPAZIONE/NASPI n. 950256/2021; che, con la suddetta intimazione, era stato richiesto al ricorrente la restituzione della complessiva somma di €8.809.14, indebitamente versata a titolo di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 20/10/2021 al
15/11/2022, con il seguente motivo: “è stata corrisposta indennità di disoccupazione
NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”; che il ricorrente, sig. Pt_1
1 Pasquale, risultava, al contrario, in possesso dei requisiti previsti ex lege ai fini della erogazione della prestazione NASpI. T
Tanto premesso, l'istante ha chiesto al Tribunale adito di: “1. accertare e dichiarare il diritto del sig. alla erogazione della prestazione disoccupazione NASPI per il Parte_1 periodo 20/10/2021 al 15/11/2022 ed accertare il diritto di quest'ultimo alla percezione della somma pari ad € 8.809.14; 2. per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza e/o la proditorietà della intimazione/accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONENASPI del sig.
n. 950256/2021 pari ad € 8.809.14 e della relativa somma”; il tutto con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. CP_ L' si costituiva e precisava che: “Il ricorrente presentava domanda naspi n.
950256/2021 in data 18/9/2021 omettendo di comunicare i redditi presunti derivanti dalla ditta individuale , p. iva (aperta in data 30/3/2021 e Parte_1 P.IVA_1 cessata in data 1/12/2023 doc. 1) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda come previsto dalla normativa vigente e compendiato dalla circolare n. 94/2015 doc. 2, la quale recita: <<in caso di svolgimento attività lavorativa in forma autonoma, impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l entro mese dall'inizio dell'attività, domanda cp_1
NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività … Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.>> Ciò detto, essendo l'apertura della p. iva precedente la presentazione della naspi, il ricorrente è tenuto a restituire tutto quanto percepito a titolo di naspi n.
950256/2021”.
Assegnata la causa alla scrivente in data 17.09.205, in virtù di decreto presidenziale
125/2025, in sostituzione della collega , in congedo per maternità, e disposta la CP_2 sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
La disciplina della indennità di disoccupazione, cd. SP, contenuta nella legge n.
92/2012, all'art. 2 co. 17 prevede che: “In caso di svolgimento di attività̀ lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione
2 dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività̀. Il predetto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità̀ di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività̀ e la data di fine dell'indennità̀ o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi...”. I successivi commi 40 e 41 stabiliscono che si decade dalla fruizione della SP in caso di (art. 40 lett. b) “inizio di un'attività̀ in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17” e che “La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità̀ che eventualmente si sia continuato a percepire” (comma 41).
In attuazione dei principi di fonte legislativa è stato emanato il D.Lgs. 22/2015. L'art. 10 del
D.lgs. 22/2015 cit., intitolato “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, prevede (comma 1): “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la SP intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La SP è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la SP percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. Il successivo art. 11 nel disciplinare le cause di decadenza prevede che: «Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della
3 SP nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e
3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la
SP.».
All'uopo, va richiamata la recente sentenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord del 09/01/2024, n. 846) che ha affrontato la questione relativa alla NASPI e all'obbligo di comunicare le attività lavorative autonome avviate in precedenza o successivamente al percepimento del beneficio, indipendentemente dal reddito prodotto.
Secondo la Corte, infatti, «[..] la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione [..] e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa». Ciò in quanto «[..]
Dal tenore testuale dell'art. 10 D. Lgs. n. 22 del 2015 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della SP. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si
“intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della SP, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art. 14 delle
Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di SP. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art. 10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da eadem ratio.
Del resto, che l'art. 10, co.1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di SP e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di SP, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art. 10, co. 1 alla luce del precedente art. 9, co. 3 D. Lgs. n. 22 del 2015.
Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di SP,
4 e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. Il successivo art. 11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese» (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2025, n. 4742).
In buona sostanza, tale obbligo di comunicazione del reddito presunto (anche pari a zero) rispondendo ad un principio di trasparenza, grava esclusivamente sul richiedente la prestazione, non potendosi ipotizzare che esso possa essere sostituito «dall'iniziativa dell'ente previdenziale attraverso la consultazione del casellario di assistenza o altri strumenti di accertamento d'ufficio». CP_ Pertanto, per consentire all' di verificare la permanenza o no del diritto alla SP e nel primo caso di quantificare la prestazione spettante, vi è a carico dell'interessato l'obbligo di CP_ dare comunicazione all' della attività autonoma svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero, se l'attività autonoma
è preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di SP.
Questa comunicazione ha quindi una duplice finalità: per un verso, informa l'ente previdenziale dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo;
per l'altro, rende palese all'istituto la percezione o no di un reddito derivante da detta attività. CP_ Queste informazioni sono necessarie all' – come già rilevato – sia per verificare la permanenza del diritto alla indennità di disoccupazione (che si perde in caso di superamento di determinati valori soglia), sia per definire l'entità della prestazione da erogare, che va riproporzionata all'eventuale altro reddito dichiarato (qualora quest'ultimo non comporti la perdita dello stato di disoccupazione).
Dalla ratio descritta si desume che l'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario prevede di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro autonomo svolta (cfr., a conferma, anche la lettera dell'art. 10 del D.lgs. 22 del 2010 che prescrive, in caso di svolgimento di una attività di lavoro autonomo, di informare l'ente). In tal caso, CP_ l'interessato dovrà comunque comunicare all' l'attività autonoma esercitata, specificando che prevede di trarne un reddito pari a zero.
5 Tenuto conto dei succitati arresti giurisprudenziali e sulla scorta della documentazione versata in atti, va rilevato che il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dagli artt. 10
e 11 del D. Lgs. n. 22/2015.
È, infatti, principio consolidato che, in tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del
30/06/2021) chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sul ricorrente non è stato sufficientemente assolto.
E' pur vero che la Circolare n. 174 del 23.11.2017 chiarisce, in conformità a quanto sostenuto dal ricorrente, che il possesso della IVA non implica necessariamente l'inizio dell'attività autonoma, sicché occorre accertare se detta attività sia effettivamente iniziata. CP_ Ma nel caso che ci occupa si può ritenere che l' abbia sufficientemente documentato l'inizio dell'attività di impresa dell'istante nel periodo oggetto di contestazione, impresa che risultava regolarmente attiva in tale periodo (v. visura camerale, in atti) e detta circostanza non è stata neppure specificamente contestata dal ricorrente, nelle successive note di trattazione scritta, con la conseguenza che può ritenersi pacifica.
Peraltro, la documentazione fornita dal sig. non appare idonea a smentire tale Pt_1
CP_ risultanza documentale fornita dall . E, invero, a fronte di tale dato documentale, il ricorrente si è limitato a dichiarare nelle successive note di trattazione scritta che, “seppur titolare di partita iva, non ha mai svolto attività autonoma, come emerge dalle dichiarazioni allegate”.
Ebbene, risulta in atti unicamente il modello unico relativo all'anno d'imposta 2021, dal quale risulta reddito d'impresa pari a zero. Oltre a tale documento (che peraltro copre soltanto il periodo d'imposta 2021), non è stata prodotta altra documentazione (es. attestazione di inattività dell'Impresa o assenza di fatturato) che possa dimostrare la effettiva inattività dell'impresa nell'intero periodo oggetto di contestazione (impresa, peraltro, neppure menzionata dall'istante nel ricorso introduttivo). CP_ In definitiva, il ricorrente, a fronte del dato documentale offerto dall - che integra un indizio di prova di quanto allegato dall - si è limitato a dichiarare di non aver mai CP_3 svolto attività autonoma, non producendo alcuna documentazione idonea a dimostrare la circostanza (nemmeno allegata) dell'inattività dell'impresa (assenza di fatturato,
6 sospensione etc) e limitandosi a richiamare un Modello Unico - peraltro parziale - e la dichiarazione generica di aver aperto la sola partita IVA, senza mai svolgere attività autonoma.
Tale condotta non consente di superare la presunzione di attività di impresa nel periodo oggetto di contestazione né di escludere l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10 cit., previsto – si ripete – anche nel caso di comunicazione del reddito presunto pari a zero.
Appurato, dunque, il carattere indebito della prestazione, è appena il caso di ricordare che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. lav. Sent n. 11659 del 30 aprile 2024) ha ritenuto, con specifico riferimento all'indennità di disoccupazione, che (anche se percepita in buona fede ma non dovuta) vada restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. non operando né «[..]le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274)» né «[..]i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38
Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).» CP_ In sostanza, alla luce della contestazione dell , che deduce la mancata comunicazione di cui all'art. 10 cit., e comunque la carenza di prova in ordine ai requisiti per l'erogazione della prestazione, il ricorso deve essere rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Spese compensate, tenuto conto del recente approdo giurisprudenziale citato.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 19.11.2025
Il giudice
AB LA
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