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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24639/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/06/2023 da
1) Parte_1
Nato il 17/07/1989 a EL SALVADOR cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N.9 20128 MILANO ITALIA con l'Avv. COLOMBO PAOLA SILVIA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Controparte_1
Nata il 22/04/1989 a ECUADOR cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 9 20128 MILANO ITALIA con l'Avv. LAGANA' ANGELA VIVIANA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
nata a [...], il [...] residente a [...]
Giunio Columella n. 9, codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] residente a [...]
Columella n. 9; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età. CodiceFiscale_4
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, ha chiesto la modifica Parte_4 delle condizioni di cui al decreto n. 653/2018 del 05.03.2018 del Tribunale di Milano formulando le domande articolate in atti;
Con memoria difensiva del 10.10.2023 si è costituito nel Controparte_1 procedimento e ha chiesto rigettarsi le domande formulate da parte attrice;
Con istanza congiunta depositata 03.06.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
“1) le figlie minori e restano affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 Parte_3 il loro collocamento presso la mamma;
2) il padre potrà incontrare le figlie minori previo accordi diretti con la madre e nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla Dott.ssa Cova presso la quale le minori hanno intrapreso un percorso di sostegno.
I genitori si impegnano a favorire le telefonate tra padre e figlie, garantendo almeno una videochiamata alla settimana;
3) ferme per il resto le condizioni in punto mantenimento delle figlie minori di cui alle clausole n. 5 e 6 del decreto del Tribunale di Milano n. 653/2018 del 5 marzo 2018;
4) compensate le spese legali con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.”
Con provvedimento del 04.06.2025 il Giudice delegato disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
e assegnava alle stesse termine al 18.06.2025 per il deposito di note scritte.
Con le note scritte così depositate le parti confermavano il contenuto dell'accordo e chiedevano al Tribunale di pronunciarsi in conformità.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e Parte_4 Controparte_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 653/2018 del 05.03.2018 del
[...]
Tribunale di Milano:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18/06/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/06/2023 da
1) Parte_1
Nato il 17/07/1989 a EL SALVADOR cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N.9 20128 MILANO ITALIA con l'Avv. COLOMBO PAOLA SILVIA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Controparte_1
Nata il 22/04/1989 a ECUADOR cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 9 20128 MILANO ITALIA con l'Avv. LAGANA' ANGELA VIVIANA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
nata a [...], il [...] residente a [...]
Giunio Columella n. 9, codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] residente a [...]
Columella n. 9; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età. CodiceFiscale_4
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, ha chiesto la modifica Parte_4 delle condizioni di cui al decreto n. 653/2018 del 05.03.2018 del Tribunale di Milano formulando le domande articolate in atti;
Con memoria difensiva del 10.10.2023 si è costituito nel Controparte_1 procedimento e ha chiesto rigettarsi le domande formulate da parte attrice;
Con istanza congiunta depositata 03.06.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
“1) le figlie minori e restano affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 Parte_3 il loro collocamento presso la mamma;
2) il padre potrà incontrare le figlie minori previo accordi diretti con la madre e nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla Dott.ssa Cova presso la quale le minori hanno intrapreso un percorso di sostegno.
I genitori si impegnano a favorire le telefonate tra padre e figlie, garantendo almeno una videochiamata alla settimana;
3) ferme per il resto le condizioni in punto mantenimento delle figlie minori di cui alle clausole n. 5 e 6 del decreto del Tribunale di Milano n. 653/2018 del 5 marzo 2018;
4) compensate le spese legali con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.”
Con provvedimento del 04.06.2025 il Giudice delegato disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
e assegnava alle stesse termine al 18.06.2025 per il deposito di note scritte.
Con le note scritte così depositate le parti confermavano il contenuto dell'accordo e chiedevano al Tribunale di pronunciarsi in conformità.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e Parte_4 Controparte_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 653/2018 del 05.03.2018 del
[...]
Tribunale di Milano:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18/06/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato