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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.928/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZI GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/04/2025 ad ore 11.07 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MAZZI GIOVANNI per parte resistente l'avv. Demaestri Maria Grazia
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, così giudicare;
a) Accertare e dichiarare l'esistenza tra l'odierna ricorrente e la
[...]
,con sede legale in VIA NUOVA Controparte_2
P.IVA_ POGGIOREALE,152, NAPOLI di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo
03/01/2011 al 31/12/2019 , in qualità di impiegata di 4 liv. ex CCNL IND METALM. PRIV.
b) Accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente è rimasta creditrice a fine rapporto della somma lorda complessiva di € 11.879,00 per TFR;
c) condannare l'
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_3
tempore Presidente in [...] e sede provinciale competente in PAVIA, a pagare alla ricorrente la somma di € 11.879,00 per TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario. Il tutto previo accertamento del diritto della ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le CP_1
somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze della debitrice comprensive di rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento nella parte in cui CP_1
non riconosce gli oneri accessori sul T.F.R.. In via istruttoria si chiede, occorrendo, ex art. 421 c.p.c., che sia disposto ogni eventuale mezzo istruttorio ritenuto necessario per la soluzione della causa.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis e previa le declaratorie del caso, giudicare: 1) respingere il ricorso e le domande della ricorrente per carenza di prove ed infondatezza in fatto e diritto. 2) Spese e compensi rifusi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, a seguito di camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZI GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1
dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_2
dal 3/1/2011 al 31/12/2019 quale impiegata di quarto livello;
[...]
- che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 17/5/2021;
- di essere creditrice della somma di euro 11.879 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che la società non è soggetta alle procedure concorsuali essendo stata cancellata dal registro delle imprese;
- di avere diritto alla corresponsione della somma indicata da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' . CP_1
CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Dal tenore letterale della disposizione si evince che il lavoratore prima di poter richiedere al fondo di garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto deve esperire l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito con esito totalmente o parzialmente infruttuoso. La menzione all'esecuzione forzata presuppone, dal punto di vista logico e normativo, che il lavoratore abbia ottenuto un titolo esecutivo;
cioè che il suo credito sia stato accertato nella sua esistenza e nel suo ammontare nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.
In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità affermando che
“il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro
(cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6208 del 2022 che richiama Cass. 28 gennaio 2020, n.
1886; Cass. 19 febbraio 2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
Nel caso di specie, parte ricorrente in ordine all'esistenza del suo credito ha allegato di aver depositato la busta paga;
si deve, tuttavia, evidenziare che agli atti non risulta presente il documento indicato ma è stata depositata solo la certificazione unica dell'anno 2020 dal quale si evince l'ammontare del tfr richiesto.
L'unica iniziativa giurisdizionale, tuttavia, intrapresa dalla parte è stata indirizzata nei confronti del liquidatore della società senza alcun coinvolgimento dei soci, i quali sarebbero stati, invero, gli unici soggetti destinatari del patrimonio sociale dismesso dalla estinta datrice di lavoro;
l'iniziativa anzidetta si è conclusa con una rinuncia all'azione da parte della presente ricorrente.
La circostanza che il bilancio finale di liquidazione della società datrice di lavoro non esponga alcuna liquidazione nei confronti dei soci superstiti è irrilevante atteso che la norma menzionata presuppone per l'operatività della tutela ivi apprestata l'infruttuosità dell'esecuzione forzata.
Allo stato attuale, quindi, non avendo la ricorrente dimostrato di aver richiesto dapprima l'accertamento del proprio credito e poi il suo pagamento mediante espropriazione forzata la domanda non può essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 1.865 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZI GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/04/2025 ad ore 11.07 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MAZZI GIOVANNI per parte resistente l'avv. Demaestri Maria Grazia
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, così giudicare;
a) Accertare e dichiarare l'esistenza tra l'odierna ricorrente e la
[...]
,con sede legale in VIA NUOVA Controparte_2
P.IVA_ POGGIOREALE,152, NAPOLI di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo
03/01/2011 al 31/12/2019 , in qualità di impiegata di 4 liv. ex CCNL IND METALM. PRIV.
b) Accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente è rimasta creditrice a fine rapporto della somma lorda complessiva di € 11.879,00 per TFR;
c) condannare l'
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_3
tempore Presidente in [...] e sede provinciale competente in PAVIA, a pagare alla ricorrente la somma di € 11.879,00 per TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario. Il tutto previo accertamento del diritto della ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le CP_1
somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze della debitrice comprensive di rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento nella parte in cui CP_1
non riconosce gli oneri accessori sul T.F.R.. In via istruttoria si chiede, occorrendo, ex art. 421 c.p.c., che sia disposto ogni eventuale mezzo istruttorio ritenuto necessario per la soluzione della causa.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis e previa le declaratorie del caso, giudicare: 1) respingere il ricorso e le domande della ricorrente per carenza di prove ed infondatezza in fatto e diritto. 2) Spese e compensi rifusi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, a seguito di camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZI GIOVANNI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1
dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_2
dal 3/1/2011 al 31/12/2019 quale impiegata di quarto livello;
[...]
- che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 17/5/2021;
- di essere creditrice della somma di euro 11.879 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che la società non è soggetta alle procedure concorsuali essendo stata cancellata dal registro delle imprese;
- di avere diritto alla corresponsione della somma indicata da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' . CP_1
CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Dal tenore letterale della disposizione si evince che il lavoratore prima di poter richiedere al fondo di garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto deve esperire l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito con esito totalmente o parzialmente infruttuoso. La menzione all'esecuzione forzata presuppone, dal punto di vista logico e normativo, che il lavoratore abbia ottenuto un titolo esecutivo;
cioè che il suo credito sia stato accertato nella sua esistenza e nel suo ammontare nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.
In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità affermando che
“il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro
(cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6208 del 2022 che richiama Cass. 28 gennaio 2020, n.
1886; Cass. 19 febbraio 2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
Nel caso di specie, parte ricorrente in ordine all'esistenza del suo credito ha allegato di aver depositato la busta paga;
si deve, tuttavia, evidenziare che agli atti non risulta presente il documento indicato ma è stata depositata solo la certificazione unica dell'anno 2020 dal quale si evince l'ammontare del tfr richiesto.
L'unica iniziativa giurisdizionale, tuttavia, intrapresa dalla parte è stata indirizzata nei confronti del liquidatore della società senza alcun coinvolgimento dei soci, i quali sarebbero stati, invero, gli unici soggetti destinatari del patrimonio sociale dismesso dalla estinta datrice di lavoro;
l'iniziativa anzidetta si è conclusa con una rinuncia all'azione da parte della presente ricorrente.
La circostanza che il bilancio finale di liquidazione della società datrice di lavoro non esponga alcuna liquidazione nei confronti dei soci superstiti è irrilevante atteso che la norma menzionata presuppone per l'operatività della tutela ivi apprestata l'infruttuosità dell'esecuzione forzata.
Allo stato attuale, quindi, non avendo la ricorrente dimostrato di aver richiesto dapprima l'accertamento del proprio credito e poi il suo pagamento mediante espropriazione forzata la domanda non può essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 1.865 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina