Ordinanza cautelare 11 luglio 2024
Decreto presidenziale 13 settembre 2024
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/04/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2024, proposto da
NI LL e NA LL, rappresentate e difese dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casagiove, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola D'Uonnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0009412/2024 - U - 16/04/2024 dell’AREA FUNZIONALE n. 2 “TECNICA” del Comune di Casagiove (CE) avente ad oggetto “Istruttoria condono edilizio Legge n°724/1994, pratica n°223 prot. 2525 del 01/03/1995, pratica n°225 prot. 2527 del 01/03/1995 e pratica n°227 prot. 2528 del 01/03/1995. COMUNICAZIONE DI DINIEGO”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casagiove;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 16 aprile 2024 con il quale il Comune di Casagiove ha respinto le tre domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 724/1994 per carenze documentali (pratica n°223 prot. 2525 del 1° marzo 1995, pratica n°225 prot. 2527 del 1° marzo 1995 e pratica n°227 prot. 2528 del 1 marzo 1995).
Premettono le ricorrenti che:
- NI LL in qualità di comproprietario (con i sigg.ri DO LL e Anna ZA) dell’immobile sito in Casagiove alla via Appia n. 8 foglio 6, particella 171, sub 14 realizzato in assenza di titolo abilitativo, presentava in data 1° marzo 1995 (prot. n. 2529) al Comune di Casagiove domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994;
- in data 26 marzo 1996 il Comune chiedeva delle integrazioni documentali cui l’istante ottemperava in data 11 marzo 1997;
- in data 29 giugno 1998 l’amministrazione chiedeva un pagamento integrativo;
- con atti di donazione e divisione del 2005 gli immobili oggetto di sanatoria divenivano di proprietà esclusiva di DO LL il quale comunicava al Comune nel 2014 il proprio subentro al richiedente originario con riferimento alla pratica di condono edilizio;
- il subentrante comunicava nel 2007 al Comune l’avvenuto pagamento del conguaglio per l’oblazione;
- in data 24 ottobre 2014 il Comune richiedeva ulteriore documentazione integrativa;
- in data 24 maggio 2016 le ricorrenti comunicavano al Comune di Casagiove di essere divenute proprietarie degli immobili con conseguente subentro nella pratica di condono edilizio;
- in data 27 giugno 2016 veniva inoltrata al Comune l’integrazione documentale richiesta;
- dopo ulteriori richieste del Comune in data 24 febbraio 2023 le ricorrenti diffidavano il Comune a concludere il procedimento;
- nel perdurare dell’inerzia adivano il T.A.R. il quale con sentenza n. 1460/2024 accertava l’obbligo del Comune di concludere il procedimento;
- in data 25 marzo 2024 l’amministrazione chiedeva ulteriore documentazione dando un termine di soli 10 giorni per adempiere;
- in data 9 aprile 2024 chiedevano invano una proroga di detto termine;
- in data 16 aprile 2024 trasmettevano a mezzo PEC la documentazione idonea a “ricostruire” il fascicolo;
- ciò, nondimeno, il giorno stesso l’amministrazione denegava il condono sul solo presupposto della carenza documentale.
A sostegno del gravame le ricorrenti deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a. con l’ordinanza n. 1374 dell’11 luglio 2024.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui si dirà.
Preliminarmente, deve essere respinto il motivo con il quale parte ricorrente invoca a proprio favore la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono.
Dal provvedimento gravato si evince che l’immobile è situato in zona paesaggisticamente vincolata; infatti, tra la documentazione richiesta alle ricorrenti vi è quella <<utile per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica (relazione paesaggistica e tavole grafiche)>>; nelle richiamate condizioni non vi è spazio per la formazione del silenzio assenso.
Per giurisprudenza consolidata il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985 (cui la legge n. 724/1994 rinvia), unicamente in presenza del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato n. 5485/2022).
Ciò, premesso, risulta fondata e assorbente la censura di difetto di istruttoria.
Come dedotto da parte ricorrente l’amministrazione ha concesso alle istanti un termine eccessivamente breve (di soli 10 giorni) per adempiere alla richiesta di integrazione documentale in violazione di quanto stabilito dalla normativa condonistica.
A mente dell’art. 39, comma 4 della legge n. 724/1994 <<La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione>>.
Si tratta di una normativa speciale che è stata palesemente violata dall’amministrazione anche considerando il lungo tempo trascorso con le connesse difficoltà di reperire tutta la documentazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente al pagamento in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO