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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1041/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
di , rappresentato e difeso dall'Avv.to LEGGIO ANTONINO Persona_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to
- resistente contumace-
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 7.11.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26/08/2021, nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale di (divenuto pienamente capace Persona_1
nel corso del giudizio) ha chiesto di dichiarare la non debenza delle somme di cui alla lettera di indebito notificatale da , relativa alla restituzione di € 2955,17, afferenti alla CP_2
prestazione indennità di frequenza percepita nel periodo 2018 -2020. A tal fine, prospettando che la pretesa restitutoria movesse dall'erronea erogazione della indennità nelle mensilità estive, senza che il minore avesse frequentato alcun istituto, ha dedotto la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989 stante la imputabilità dell'errore all'ente erogatore.
Sebbene raggiunto da regolare notifica, l'Ente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa. istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non merita accoglimento.
Oggetto del giudizio è l'accertamento della ripetibilità dei ratei della indennità di frequenza, prestazione avente natura assistenziale (in quanto corrisposta a prescindere da una provvista contributiva), intestata a , percepita nel periodo 2018 -2020. Persona_1
In linea generale, l'indebito assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla generale regola della ripetibilità dell'indebito stabilita dall'art. 2033 c.c. Ciò in ragione dell'affidamento legittimo dei percettori nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e normalmente sono destinati "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). In tale sottosistema trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento
(13916/2021, Cass n. 16080 del 2020, e n. 11921/2015, Cass. n. 1446/2008).
Ora, nel caso concreto, come desumibile dalla comunicazione di riliquidazione della prestazione (conf. doc. 1 ricorso) e confermato dallo stesso ricorrente, la pretesa restitutoria scaturisce dalla erogazione della indennità di frequenza in relazione ai mesi estivi, rispetto ai quali, pacificamente, il ricorrente non presentò formale richiesta di pagamento, né produsse il certificato di frequenza della struttura nei mesi estivi (cfr. pag. 2 ricorso).
Ciò premesso deve rammentarsi che la indennità di frequenza è una prestazione assegnabile, tra l'altro, ai minori di anni 18 che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, spettante per i periodi di frequenza (da qui la sua
Pag. 2 di 4 denominazione) di istituti specializzati in riabilitazione o di scuole di ogni ordine e grado nonché di centri di addestramento professionale, purché in possesso delle condizioni reddituali previste per la spettanza dell'assegno mensile di invalida civile (cfr. art. 1 Legge
289/1990)
Ciò posto, in disparte ogni valutazione sulla sussistenza della sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per ottenere la prestazione, della cui prova era comunque gravata parte ricorrente (ex multis Cass. 2739/2016), la questione sottoposta all'esame del giudicante richiede di stabilire se sia o meno configurabile una situazione di legittimo affidamento in capo al ricorrente, giustificabile la irripetibilità della prestazione percepita.
Ebbene, il giudicante ritiene che non sia configurabile la situazione di legittimo affidamento alla stabilità dell'erogazione in chi, come il ricorrente, abbia percepito la indennità in parola nella piena consapevolezza di non avere avanzato alcuna richiesta di pagamento per le mensilità che vengono in rilievo, non avendo consegnato all'Istituto la certificazione di frequenza necessaria per accedere alla erogazione (cfr. art. 2 legge 289/1990), così neppure prospettando quella situazione di bisogno necessaria che giustifica l'intervento del sistema assistenziale.
Ne consegue la riespansione del principio generale della piena ripetibilità della prestazione ex art. 2033 c.c., non ravvisandosi le condizioni soggettive enucleate dalla giurisprudenza per l'applicazione delle regole proprie del sottosistema dell'indebito assistenziale.
Tale conclusione appare coerente l'orientamento espresso dalla Suprema Corte laddove ha affermato la piena ripetibilità della prestazione assistenziale erogata per errore a soggetto che non l'aveva richiesta (cfr. Cass 12406/2003).
Risulta inapplicabile alla fattispecie odierna, relativa alla indebita erogazione di prestazioni assistenziale, la disposizione di cui all'articolo 52 legge n. 88/89 su cui si basa la domanda giudiziale, applicabile alla diversa ipotesi di indebito previdenziale pensionistico, dovendosi escludere, attesa la natura eccezionale della disposizione, l'estensibilità analogica oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (ex multis Cass. 19908/2004).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato
Pag. 3 di 4 Nulla sulle spese in ragione della contumacia dell'ente convenuto risultato vittorioso.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Sciacca, 04/01/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
di , rappresentato e difeso dall'Avv.to LEGGIO ANTONINO Persona_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to
- resistente contumace-
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 7.11.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26/08/2021, nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale di (divenuto pienamente capace Persona_1
nel corso del giudizio) ha chiesto di dichiarare la non debenza delle somme di cui alla lettera di indebito notificatale da , relativa alla restituzione di € 2955,17, afferenti alla CP_2
prestazione indennità di frequenza percepita nel periodo 2018 -2020. A tal fine, prospettando che la pretesa restitutoria movesse dall'erronea erogazione della indennità nelle mensilità estive, senza che il minore avesse frequentato alcun istituto, ha dedotto la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989 stante la imputabilità dell'errore all'ente erogatore.
Sebbene raggiunto da regolare notifica, l'Ente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa. istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non merita accoglimento.
Oggetto del giudizio è l'accertamento della ripetibilità dei ratei della indennità di frequenza, prestazione avente natura assistenziale (in quanto corrisposta a prescindere da una provvista contributiva), intestata a , percepita nel periodo 2018 -2020. Persona_1
In linea generale, l'indebito assistenziale presenta tratti peculiari rispetto alla generale regola della ripetibilità dell'indebito stabilita dall'art. 2033 c.c. Ciò in ragione dell'affidamento legittimo dei percettori nella stabilità di trattamenti che sono erogati da enti pubblici e normalmente sono destinati "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). In tale sottosistema trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento
(13916/2021, Cass n. 16080 del 2020, e n. 11921/2015, Cass. n. 1446/2008).
Ora, nel caso concreto, come desumibile dalla comunicazione di riliquidazione della prestazione (conf. doc. 1 ricorso) e confermato dallo stesso ricorrente, la pretesa restitutoria scaturisce dalla erogazione della indennità di frequenza in relazione ai mesi estivi, rispetto ai quali, pacificamente, il ricorrente non presentò formale richiesta di pagamento, né produsse il certificato di frequenza della struttura nei mesi estivi (cfr. pag. 2 ricorso).
Ciò premesso deve rammentarsi che la indennità di frequenza è una prestazione assegnabile, tra l'altro, ai minori di anni 18 che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, spettante per i periodi di frequenza (da qui la sua
Pag. 2 di 4 denominazione) di istituti specializzati in riabilitazione o di scuole di ogni ordine e grado nonché di centri di addestramento professionale, purché in possesso delle condizioni reddituali previste per la spettanza dell'assegno mensile di invalida civile (cfr. art. 1 Legge
289/1990)
Ciò posto, in disparte ogni valutazione sulla sussistenza della sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per ottenere la prestazione, della cui prova era comunque gravata parte ricorrente (ex multis Cass. 2739/2016), la questione sottoposta all'esame del giudicante richiede di stabilire se sia o meno configurabile una situazione di legittimo affidamento in capo al ricorrente, giustificabile la irripetibilità della prestazione percepita.
Ebbene, il giudicante ritiene che non sia configurabile la situazione di legittimo affidamento alla stabilità dell'erogazione in chi, come il ricorrente, abbia percepito la indennità in parola nella piena consapevolezza di non avere avanzato alcuna richiesta di pagamento per le mensilità che vengono in rilievo, non avendo consegnato all'Istituto la certificazione di frequenza necessaria per accedere alla erogazione (cfr. art. 2 legge 289/1990), così neppure prospettando quella situazione di bisogno necessaria che giustifica l'intervento del sistema assistenziale.
Ne consegue la riespansione del principio generale della piena ripetibilità della prestazione ex art. 2033 c.c., non ravvisandosi le condizioni soggettive enucleate dalla giurisprudenza per l'applicazione delle regole proprie del sottosistema dell'indebito assistenziale.
Tale conclusione appare coerente l'orientamento espresso dalla Suprema Corte laddove ha affermato la piena ripetibilità della prestazione assistenziale erogata per errore a soggetto che non l'aveva richiesta (cfr. Cass 12406/2003).
Risulta inapplicabile alla fattispecie odierna, relativa alla indebita erogazione di prestazioni assistenziale, la disposizione di cui all'articolo 52 legge n. 88/89 su cui si basa la domanda giudiziale, applicabile alla diversa ipotesi di indebito previdenziale pensionistico, dovendosi escludere, attesa la natura eccezionale della disposizione, l'estensibilità analogica oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (ex multis Cass. 19908/2004).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato
Pag. 3 di 4 Nulla sulle spese in ragione della contumacia dell'ente convenuto risultato vittorioso.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Sciacca, 04/01/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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