TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C nella causa iscritta al n. 1298/23 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero Parte_1 C.F._1
via Don Minzoni n. 25 presso lo studio dell'Avv. Michele Martinelli, (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Milena Mura (C.F.
giusta delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, Viale Controparte_1 CodiceFiscale_4
Umberto I n. 108 presso e nello studio dell'Avv. Paola (C.F. ) che lo CP_2 CodiceFiscale_5
rappresenta e difende giusta delega allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “- ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Ploaghe, Via Regina Margherita n 57, posta in essere dal sig a far data dal 13.10.2006 e fino al 09.04.2019; - per l'effetto, condannare CP_1 Controparte_1
a pagare a la somma pari ad euro 39.067,80 – o quella veriore accertanda in Parte_1
corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo – a titolo di indennità di occupazione;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 6 per parte resistente: “1) accertare e dichiarare, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di occupazione sine titulo per gli anni dal
13/10/2006 al 01/06/2018; 2) accertare e dichiarare, ex art. 1227 secondo comma c.c., il concorso colposo del Sig. nella causazione del danno e, per l'effetto, dichiarare non Parte_1 dovuta l'indennità di occupazione sine titulo per gli anni dal 14/10/2010 data in cui è stata emessa la sentenza n. 1599/2010 del Tribunale di Sassari alla data del rilascio dell'immobile avvenuto in data
09/04/2019; 3) in ogni caso, rigettare la quantificazione del danno così come operata dal ricorrente in quanto del tutto sfornita di prova. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge. Nel merito, in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento delle conclusioni sopra svolte in via principale, si chiede in via meramente subordinata, la compensazione per quantità corrispondenti, della somma di € 32.500,00 oltre interessi legali dalla data del 21/10/2008 dovuta dal Sig. a favore del Sig. Parte_1
, così come previsto dalla sentenza n. 1599/2010 del Tribunale di Sassari, con la Controparte_1 somma che verrà accertata come dovuta a favore del Sig. all'esito del presente Parte_1
giudizio. 2) Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
pagina 2 di 6 Premesso che in data 14.12.2006 le parti avevano stipulato preliminare di vendita dell'immobile di proprietà del , sito in Ploaghe, Via Regina Margherita n. 57 ( distinto al Catasto foglio 20, Parte_1
mappale 890, sub 12-13) per il prezzo di vendita di € 75.000,00 e che il era stato immesso nel CP_1
possesso dell'immobile a far data dal 13.10.2006, ha allegato che successivamente alla stipula del preliminare, il ricorrente aveva lamentato l'inadempimento del nella stipula del definitivo e CP_1
chiesto giudizialmente la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la riconsegna dell'immobile e che con sentenza n. 1599/2010 del 14.10.2010, emessa nel procedimento RG n
2443/2008, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la seguente sentenza: “ il Giudice, definitivamente decidendo: dichiara risolto per fatto e colpa di parte convenuta il contratto preliminare di vendita del
14.12.2006, e per l'effetto condanna alla restituzione dell'immobile sito in Ploaghe;
Controparte_1
condanna alla restituzione di euro 32.500,00, oltre ad interessi dalla data del Parte_1
21.10.2008 al saldo;
compensa per intero le spese fra le parti”.
Ha dedotto che il aveva proposto appello avverso la predetta sentenza e che la Corte Controparte_1
d'Appello di Cagliari – Sez Distaccata di Sassari, con la sentenza n 354/2016 del 07.05.2016, emessa nel procedimento RG n 174/2011 aveva rigettato il gravame.
Ha lamentato che nonostante diversi solleciti il non aveva liberato l'immobile detenuto sine CP_1
titulo, tanto che si era reso necessario instaurare procedura esecutiva per il rilascio dell'immobile, a mezzo Ufficiale Giudiziario il quale, con notifica di atto di precetto per il rilascio dell'immobile, aveva fissato con atto di significazione ritualmente notificato in data 26.3.2019,la data per il rilascio al
09.04.2019.
Ha quindi rappresentato di aver ripreso possesso del proprio immobile solo in data 09.04.2019 allorquando l'Ufficiale Giudiziario lo aveva immesso nel possesso mediante apertura forzata dell'immobile, stante l'assenza del . CP_1
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto all'indennità di occupazione dei crediti relativi agli anni dal 13/10/2006 al 01/06/2018 evidenziando che dalla data di risoluzione del contratto preliminare alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente non aveva mai interrotto validamente la prescrizione nei suoi confronti.
Ha quindi eccepito il concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma due c.c. rilevando che il ricorrente, pur essendo in possesso fin dalla data del 14/10/2010 della sentenza n. 1599/2010 del
Tribunale di Sassari con la quale gli veniva riconosciuto il diritto alla restituzione dell'immobile in
Ploaghe, aveva atteso ben nove anni per mettere in esecuzione la predetta sentenza e ciò in ragione del fatto che il ricorrente -sempre in forza della sentenza del Tribunale di Sassari-, era tenuto a restituire al pagina 3 di 6 la somma di € 32.500,00 oltre interessi legali a suo tempo ricevuta in forza del contratto CP_1
preliminare di compravendita dichiarato risolto dal Tribunale.
Si è poi opposto sia alla richiesta di quantificazione dell'indennità nella misura di € 350,00 mensili indicato da controparte e pari al canone di un contratto di locazione dalla stessa stipulato in epoca anteriore alla stipula del contratto preliminare intercorso tra le odierne parti, in quanto non provato da controparte sia all'applicazione dei parametri di cui alla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari richiamato da controparte ed allegato al n. 11) del ricorso.
Ha infine eccepito la compensazione per quantità corrispondenti con quanto dovesse essere accertato come dovuto a favore del e quanto dallo stesso dovuto a favore del in forza della Parte_1 CP_1 sentenza n. 1599/2010 del Tribunale di Sassari, pari ad € 32.500,00 oltre interessi legali dalla data del
21/10/2008.
La causa è stata istruita con la produzione di solo referente documentale e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 21 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. cp.c.
****
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
1) Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione merita accoglimento.
Parte resistente ha allegato che dalla data di risoluzione del contratto preliminare alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente non aveva mai interrotto validamente la prescrizione nei suoi confronti.
L'allegazione è fondata.
Risulta difatti allegata al ricorso diffida datata 26 settembre 2026 spedita ad un indirizzo che non corrisponde alla residenza anagrafica del resistente alla data della notifica (come da certificato storico prodotto dal resistente) e che è stata ritirata da soggetto diverso dal del quale non si ha CP_1
contezza di chi sia.
Quanto alla successiva diffida del 2020 non vi è la prova dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario.
Deve quindi ritenersi che il credito azionato nel presente giudizio si sia prescritto ai sensi dell'art. 2947 primo comma c.c. e del conseguente termine breve di prescrizione e che non sia dovuta alcuna somma per i 5 anni precedenti il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (3 maggio 2023) che costituisce il primo atto con il quale il ricorrente ha validamente interrotto la prescrizione.
pagina 4 di 6 2) Sul concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma due c.c.
Parte resistente ha eccepito il concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma due c.c. rilevando che il ricorrente, pur essendo in possesso fin dalla data del 14/10/2010 della sentenza n. 1599/2010 del
Tribunale di Sassari con la quale gli veniva riconosciuto il diritto alla restituzione dell'immobile in
Ploaghe, aveva atteso ben nove anni per mettere in esecuzione la predetta sentenza.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Non solo il ha interposto gravame avverso la predetta sentenza, definito solo nel maggio del CP_1
2016, ma si rileva che l'esecuzione forzata non è un atto obbligatorio dovendo il debitore adempiere spontaneamente in forza del titolo esecutivo ed avendo per contro il ricorrente dovuto ricorrere alla procedura di rilascio forzoso tramite Ufficiale Giudiziario.
In sostanza il debitore che non adempie spontaneamente in base ad un titolo esecutivo non può dolersi dell'eventuale ritardo del creditore nell'agire in via esecutiva.
3) Sulla quantificazione del credito.
Parte ricorrente ha allegato che l'occupazione sine titulo dell'immobile del da parte del Parte_1
resistente ne aveva incontestabilmente limitato le facoltà di godimento e di disposizione del bene, che costituiscono specifico contenuto del diritto di proprietà.
Orbene, se è vero che come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. Civ. SS. UU. Sent. n. 33645/22) pur tuttavia parte ricorrente allegando di aver in precedenza locato l'immobile per il canone mensile di € 300,00 ha formulato una allegazione implicita ma chiara anche alla luce delle conclusioni spiegate, relativamente all'utilizzo che del bene occupato avrebbe fatto in ipotesi di restituzione.
Posto che la liquidazione dell'indennità di occupazione può essere effettuata equitativamente dal
Giudice, considerato il Comune in cui è ubicato l'immobile (Ploaghe) e il corrispettivo pattuito per la pagina 5 di 6 vendita di € 75.000,00, deve ritenersi equo stimare il danno da illegittima occupazione in € 200,00 mensili per un importo annuo di € 2.400,00 e così per € 12.000,00 (dal 03.05.18 al 03.05.23) oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
4) Sull'eccezione di compensazione.
Parte resistente ha eccepito in compensazione il credito riconosciuto con la sentenza n. 1599/2010 del
14.10.2010, emessa nel procedimento RG n 2443/2008 con cui è stato Parte_1
condannato alla restituzione in favore del della somma di euro 32.500,00, oltre ad interessi CP_1
dalla data del 21.10.2008 al saldo.
Trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili l'eccezione di compensazione è fondata.
Essendo il credito vantato dal maggiore di quello dovuto al in forza CP_1 Parte_1
dell'accoglimento del ricorso nulla è dovuto dal resistente.
5) Sulle spese di lite.
L'accoglimento solo parziale della domanda e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la detenzione sine titulo dell'immobile sito in
Ploaghe, Via Regina Margherita n 57, posta in essere dal a far data dal Controparte_1
13.10.2006 e fino al 09.04.2019;
2) in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dichiara prescritto il credito azionato per il periodo anteriore al 03.05.18;
3) in accoglimento dell'eccezione di compensazione spiegata dal resistente dichiara che nulla è dovuto dal al;
CP_1 Parte_1
4) spese compensate.
Sassari, 5 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C nella causa iscritta al n. 1298/23 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero Parte_1 C.F._1
via Don Minzoni n. 25 presso lo studio dell'Avv. Michele Martinelli, (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Milena Mura (C.F.
giusta delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, Viale Controparte_1 CodiceFiscale_4
Umberto I n. 108 presso e nello studio dell'Avv. Paola (C.F. ) che lo CP_2 CodiceFiscale_5
rappresenta e difende giusta delega allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “- ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Ploaghe, Via Regina Margherita n 57, posta in essere dal sig a far data dal 13.10.2006 e fino al 09.04.2019; - per l'effetto, condannare CP_1 Controparte_1
a pagare a la somma pari ad euro 39.067,80 – o quella veriore accertanda in Parte_1
corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo – a titolo di indennità di occupazione;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 6 per parte resistente: “1) accertare e dichiarare, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di occupazione sine titulo per gli anni dal
13/10/2006 al 01/06/2018; 2) accertare e dichiarare, ex art. 1227 secondo comma c.c., il concorso colposo del Sig. nella causazione del danno e, per l'effetto, dichiarare non Parte_1 dovuta l'indennità di occupazione sine titulo per gli anni dal 14/10/2010 data in cui è stata emessa la sentenza n. 1599/2010 del Tribunale di Sassari alla data del rilascio dell'immobile avvenuto in data
09/04/2019; 3) in ogni caso, rigettare la quantificazione del danno così come operata dal ricorrente in quanto del tutto sfornita di prova. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge. Nel merito, in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento delle conclusioni sopra svolte in via principale, si chiede in via meramente subordinata, la compensazione per quantità corrispondenti, della somma di € 32.500,00 oltre interessi legali dalla data del 21/10/2008 dovuta dal Sig. a favore del Sig. Parte_1
, così come previsto dalla sentenza n. 1599/2010 del Tribunale di Sassari, con la Controparte_1 somma che verrà accertata come dovuta a favore del Sig. all'esito del presente Parte_1
giudizio. 2) Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
pagina 2 di 6 Premesso che in data 14.12.2006 le parti avevano stipulato preliminare di vendita dell'immobile di proprietà del , sito in Ploaghe, Via Regina Margherita n. 57 ( distinto al Catasto foglio 20, Parte_1
mappale 890, sub 12-13) per il prezzo di vendita di € 75.000,00 e che il era stato immesso nel CP_1
possesso dell'immobile a far data dal 13.10.2006, ha allegato che successivamente alla stipula del preliminare, il ricorrente aveva lamentato l'inadempimento del nella stipula del definitivo e CP_1
chiesto giudizialmente la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la riconsegna dell'immobile e che con sentenza n. 1599/2010 del 14.10.2010, emessa nel procedimento RG n
2443/2008, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la seguente sentenza: “ il Giudice, definitivamente decidendo: dichiara risolto per fatto e colpa di parte convenuta il contratto preliminare di vendita del
14.12.2006, e per l'effetto condanna alla restituzione dell'immobile sito in Ploaghe;
Controparte_1
condanna alla restituzione di euro 32.500,00, oltre ad interessi dalla data del Parte_1
21.10.2008 al saldo;
compensa per intero le spese fra le parti”.
Ha dedotto che il aveva proposto appello avverso la predetta sentenza e che la Corte Controparte_1
d'Appello di Cagliari – Sez Distaccata di Sassari, con la sentenza n 354/2016 del 07.05.2016, emessa nel procedimento RG n 174/2011 aveva rigettato il gravame.
Ha lamentato che nonostante diversi solleciti il non aveva liberato l'immobile detenuto sine CP_1
titulo, tanto che si era reso necessario instaurare procedura esecutiva per il rilascio dell'immobile, a mezzo Ufficiale Giudiziario il quale, con notifica di atto di precetto per il rilascio dell'immobile, aveva fissato con atto di significazione ritualmente notificato in data 26.3.2019,la data per il rilascio al
09.04.2019.
Ha quindi rappresentato di aver ripreso possesso del proprio immobile solo in data 09.04.2019 allorquando l'Ufficiale Giudiziario lo aveva immesso nel possesso mediante apertura forzata dell'immobile, stante l'assenza del . CP_1
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto all'indennità di occupazione dei crediti relativi agli anni dal 13/10/2006 al 01/06/2018 evidenziando che dalla data di risoluzione del contratto preliminare alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente non aveva mai interrotto validamente la prescrizione nei suoi confronti.
Ha quindi eccepito il concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma due c.c. rilevando che il ricorrente, pur essendo in possesso fin dalla data del 14/10/2010 della sentenza n. 1599/2010 del
Tribunale di Sassari con la quale gli veniva riconosciuto il diritto alla restituzione dell'immobile in
Ploaghe, aveva atteso ben nove anni per mettere in esecuzione la predetta sentenza e ciò in ragione del fatto che il ricorrente -sempre in forza della sentenza del Tribunale di Sassari-, era tenuto a restituire al pagina 3 di 6 la somma di € 32.500,00 oltre interessi legali a suo tempo ricevuta in forza del contratto CP_1
preliminare di compravendita dichiarato risolto dal Tribunale.
Si è poi opposto sia alla richiesta di quantificazione dell'indennità nella misura di € 350,00 mensili indicato da controparte e pari al canone di un contratto di locazione dalla stessa stipulato in epoca anteriore alla stipula del contratto preliminare intercorso tra le odierne parti, in quanto non provato da controparte sia all'applicazione dei parametri di cui alla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari richiamato da controparte ed allegato al n. 11) del ricorso.
Ha infine eccepito la compensazione per quantità corrispondenti con quanto dovesse essere accertato come dovuto a favore del e quanto dallo stesso dovuto a favore del in forza della Parte_1 CP_1 sentenza n. 1599/2010 del Tribunale di Sassari, pari ad € 32.500,00 oltre interessi legali dalla data del
21/10/2008.
La causa è stata istruita con la produzione di solo referente documentale e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 21 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. cp.c.
****
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
1) Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione merita accoglimento.
Parte resistente ha allegato che dalla data di risoluzione del contratto preliminare alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente non aveva mai interrotto validamente la prescrizione nei suoi confronti.
L'allegazione è fondata.
Risulta difatti allegata al ricorso diffida datata 26 settembre 2026 spedita ad un indirizzo che non corrisponde alla residenza anagrafica del resistente alla data della notifica (come da certificato storico prodotto dal resistente) e che è stata ritirata da soggetto diverso dal del quale non si ha CP_1
contezza di chi sia.
Quanto alla successiva diffida del 2020 non vi è la prova dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario.
Deve quindi ritenersi che il credito azionato nel presente giudizio si sia prescritto ai sensi dell'art. 2947 primo comma c.c. e del conseguente termine breve di prescrizione e che non sia dovuta alcuna somma per i 5 anni precedenti il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (3 maggio 2023) che costituisce il primo atto con il quale il ricorrente ha validamente interrotto la prescrizione.
pagina 4 di 6 2) Sul concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma due c.c.
Parte resistente ha eccepito il concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma due c.c. rilevando che il ricorrente, pur essendo in possesso fin dalla data del 14/10/2010 della sentenza n. 1599/2010 del
Tribunale di Sassari con la quale gli veniva riconosciuto il diritto alla restituzione dell'immobile in
Ploaghe, aveva atteso ben nove anni per mettere in esecuzione la predetta sentenza.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Non solo il ha interposto gravame avverso la predetta sentenza, definito solo nel maggio del CP_1
2016, ma si rileva che l'esecuzione forzata non è un atto obbligatorio dovendo il debitore adempiere spontaneamente in forza del titolo esecutivo ed avendo per contro il ricorrente dovuto ricorrere alla procedura di rilascio forzoso tramite Ufficiale Giudiziario.
In sostanza il debitore che non adempie spontaneamente in base ad un titolo esecutivo non può dolersi dell'eventuale ritardo del creditore nell'agire in via esecutiva.
3) Sulla quantificazione del credito.
Parte ricorrente ha allegato che l'occupazione sine titulo dell'immobile del da parte del Parte_1
resistente ne aveva incontestabilmente limitato le facoltà di godimento e di disposizione del bene, che costituiscono specifico contenuto del diritto di proprietà.
Orbene, se è vero che come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. Civ. SS. UU. Sent. n. 33645/22) pur tuttavia parte ricorrente allegando di aver in precedenza locato l'immobile per il canone mensile di € 300,00 ha formulato una allegazione implicita ma chiara anche alla luce delle conclusioni spiegate, relativamente all'utilizzo che del bene occupato avrebbe fatto in ipotesi di restituzione.
Posto che la liquidazione dell'indennità di occupazione può essere effettuata equitativamente dal
Giudice, considerato il Comune in cui è ubicato l'immobile (Ploaghe) e il corrispettivo pattuito per la pagina 5 di 6 vendita di € 75.000,00, deve ritenersi equo stimare il danno da illegittima occupazione in € 200,00 mensili per un importo annuo di € 2.400,00 e così per € 12.000,00 (dal 03.05.18 al 03.05.23) oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
4) Sull'eccezione di compensazione.
Parte resistente ha eccepito in compensazione il credito riconosciuto con la sentenza n. 1599/2010 del
14.10.2010, emessa nel procedimento RG n 2443/2008 con cui è stato Parte_1
condannato alla restituzione in favore del della somma di euro 32.500,00, oltre ad interessi CP_1
dalla data del 21.10.2008 al saldo.
Trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili l'eccezione di compensazione è fondata.
Essendo il credito vantato dal maggiore di quello dovuto al in forza CP_1 Parte_1
dell'accoglimento del ricorso nulla è dovuto dal resistente.
5) Sulle spese di lite.
L'accoglimento solo parziale della domanda e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la detenzione sine titulo dell'immobile sito in
Ploaghe, Via Regina Margherita n 57, posta in essere dal a far data dal Controparte_1
13.10.2006 e fino al 09.04.2019;
2) in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dichiara prescritto il credito azionato per il periodo anteriore al 03.05.18;
3) in accoglimento dell'eccezione di compensazione spiegata dal resistente dichiara che nulla è dovuto dal al;
CP_1 Parte_1
4) spese compensate.
Sassari, 5 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6