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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4706 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Ganci Rosalia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e dife- Controparte_1 sa per mandato in atti dall'Avv. Madonia Manlio;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_2 mandato in atti dall'Avv. Pietro Sammartano;
, nata a [...] il [...]; , nata a Controparte_3 Controparte_4
Palermo il 30.03.2005; , nato a [...] il [...]; Controparte_5
, nata il [...]; nato a Palermo in [...] CP_6 CP_7
04.06.2003, rappresentati e difesi per mandato in atti dall'Avv. Rosalia Gan- ci;
-intervenienti -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: all'udienza del 23/06/2025 le parti e il Pubblico Ministero concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/04/2025 ha chiesto di Parte_1 dichiarare l'interdizione della figlia , nata a [...] il Controparte_1
2/12/1999, affetta da “ritardo mentale di grado medio e disturbo delle fun- zioni del pensiero in soggetto con assottigliamento del corpo calloso”, patologia per la quale è stata riconosciuta soggetto invalido in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 (vedasi verbale accertamento inva- lidità INPS, allegato al ricorso introduttivo).
La ricorrente, a sostegno della domanda avanzata, ha dedotto che tali pa- tologie hanno determinato in capo all'interdicenda l'incapacità di attendere autonomamente alle ordinarie necessità della vita quotidiana e di provvedere alla cura dei propri interessi, difficoltà che hanno necessaria la costante pre- senza e il supporto della madre e degli altri familiari, almeno sino all'improvviso e preoccupante allontanamento della figlia dal nucleo familiare d'origine per effetto della relazione sentimentale intrapresa con il sig.
[...]
nei cui confronti l'odierna deducente ha presentato formale de- Pt_2 nuncia per il reato di circonvenzione di incapace (si vedano all.ti nn. 6 e 7 al ricorso introduttivo).
Con successiva istanza depositata il 23.4.2025 la ricorrente ha, inoltre, chiesto di trasmettere con urgenza gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 85 comma 2 c.c. per sospendere la celebrazione del matrimonio tra il sig. nato in [...] il [...], e l'interdicenda a segui- Parte_2 to delle pubblicazioni matrimoniali, affisse in pari data all'albo del Comune di Monreale. Con provvedimento del 28/04/2025 il P.M. ha chiesto la sospensione della celebrazione del matrimonio.
2. Il 13/05/2025 si sono costituiti in giudizio i prossimi congiunti della in- terdicenda: , , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e si sono associati alle richieste formulate dalla ricorrente, CP_7 analogamente al padre della resistente.
3. , costituitasi in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
13/06/2025, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di interdizione e ha sollecitato il rigetto di tutte le domande formulate da controparte.
4. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'audizione dell'interdicenda Controparte_1 all'udienza del 23/06/2025.
Alla medesima udienza le parti hanno reiterato le richieste formulate nei rispettivi atti, il Pubblico Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso in difetto delle condizioni per pronunciare l'interdizione della resistente e di trasmette- re gli atti al Giudice Tutelare, per valutare la sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno esterno sia al nucleo familiare di origine che dell'attuale convivente.
Il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Orbene, anzitutto mette conto osservare in punto di diritto che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro or- dinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significa- tivamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e del- la inabilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orienta- ta al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed inelutta- bilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presup- posti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all'infermo «adeguata protezione».
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga ri- spetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di prote- zione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospet- tiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello stru- mento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limita- zione possibile della capacità di agire».
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta qua- le sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da pro- teggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficarlo dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche par- ziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro isti- tuto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va appli- cato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai pro- pri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poi- ché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del sog- getto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concreta- mente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quanti- tativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414
c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata prote- zione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infer- mità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente in- fermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia ga- rantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez.
I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Si tratta di un orientamento ermeneutico ormai consolidato nella giuri- sprudenza di legittimità, che ha posto in rilievo, infatti, al riguardo che nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condi- zioni a mente dell'art. 418 cod.civ. per nominare l'amministratore di soste- gno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministra- zione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno in- tenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficia- rio dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e
4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sè pregiudizievole (cfr. Cass. n. 9628 del
22/04/2009, conf. n. 22332 del 26/10/2011, n. 6079 del 04/03/2020).
4. Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto all'esame del Collegio.
, in occasione della sua audizione all'udienza del Controparte_1
23/06/2025, ha dichiarato: “Mia madre vuole chiedere la mia interdizione, per me significa chiudermi, comandare su di me come se io fossi una sua pro- prietà. Io non sono proprietà di nessuno, sono una persona comune come tutte le altre.
Io vivo con il mio compagno che si chiama conviviamo da Parte_2 circa 3 mesi a Monreale via Pietro novelli 240. Ci conosciamo da un anno e ci vogliamo sposare. Ci siamo conosciuti perché lavorava in un negozio come frut- tivendolo e io andavo li a fare la spesa, la sera stessa l'ho contattato io la pri- ma volta. Io mi trovo bene con lui, non mi fa mancare nulla.
Io mi occupo della casa e mi aiuta il mio compagno, lui lavorava come frutti- vendolo, attualmente non lavora e percepisce l'assegno di inclusione e sta cer- cando lavoro.
Io percepisco una pensione di 300 euro mensili. Io ho un libretto alle poste dove viene accreditata la mia pensione e io prelevo con il bancomat. Io da sola vado a comprare il pane, per la spesa grossa vado con i miei suoceri perché il mio compagno non ha la macchina. Io per fare i calcoli mi aiuto con la calcola- trice, in quanto ho difficoltà senza.”
Ha, inoltre, riconosciuto due banconote di 20 e 5 euro che le sono state esibite dal Giudice Delegato e ha poi riferito: “io ho una sorella più piccola, io ho 25 anni. Io non ho più rapporti con la mia famiglia perché loro hanno de- nunciato il mio compagno, domenica 30 marzo mia madre mi ha chiesto di re- carci in caserma per denunciare lo smarrimento dei miei documenti che lei aveva smarrito. Mia madre è entrata nell'ufficio del Maresciallo, e poi il mio compagno è stato denunciato. Domenica 30 marzo, di pomeriggio, il mio com- pagno mi è venuto a prendere per fare una passeggiata, mia madre mi ha chiamato per chiedermi di tornare alle 5, io ho detto al mio fidanzato che sa- remmo dovuti andare noi in caserma, e parlare con il . Lui mi ha Parte_3 detto che mia madre si preoccupa per me, io gli ho detto che nella realtà mia madre mi vede come una fonte di reddito perché percepisco la pensione di in- validità e poi per ottenere l'assegno di inclusione. Voglio aggiungere che hanno detto a mia madre che mio cognato era stato arrestato ma non è vero. Quel giorno davanti la Caserma i miei parenti oggi presenti mi hanno attaccato ver- balmente. A.D.R. dott.ssa : “Quando abitavo con mia madre lei non Per_1 mi portava mai a fare visite mediche, si occupava sempre del suo fidanzato, con il quale non convive. Attualmente se ho bisogno di fare una visita medica mi accompagnano i miei suoceri, quando io ho degli appuntamenti per le visite mediche me lo segno sul cellulare e ci vado. Mi sono recata dalla dott.ssa
[...]
, una psicologa. Poi ho fatto una visita con un altro dottore in caserma. Io Per_2
e il mio compagno gestiamo insieme i nostri soldi, uniamo la mia pensione di invalidità e le somme dell'assegno di inclusione e li usiamo per fare la spesa, comprare le nostre cose. Prima la mia pensione veniva totalmente gestita da mia madre, che teneva i miei documenti e la mia carta bancomat. Lui percepi- sce da maggio l'assegno di inclusione e credo che ammonta a 1000,00 euro se non sbaglio, io so che viene erogato se ci sono figli a carico o disabili. Lui ha smesso di lavorare perché veniva pagato poco, il suo datore di lavoro lo sfrut- tava, tornava a casa dal lavoro alle 8 o alle 9. Quando sono andata in caser- ma ho raccontato che mia madre mi metteva dei paletti quando uscivo con il mio compagno, mi dava degli orari, ci pedinava e criticava la famiglia del mio compagno. Io sono stanca di vivere sotto i soprusi di mia madre, mia madre non si prendeva cura di me, io dovevo chiedere sempre il permesso per qual- siasi cosa, pure per prendere delle medicine per il mal di testa. Quando sono andata in caserma ho raccontato che mia mia madre non mi dava un euro e mi occupavo io della mia salute.” A.D.R. Avv. Madonia: “Io non voglio che venga nominato mio tutore o amministratore di sostegno un componente della mia famiglia” (cfr. verbale d'ud. citato).
Orbene, reputa il Collegio che all'esito dell'audizione dell'interdicenda, te- nuto conto del tenore delle risposte dalla medesima fornite a tutte le doman- de che sono state formulate e in considerazione dei principi, ormai consoli- dati, in ordine al discrimen nel nostro ordinamento giuridico tra l'interdizione e l'istituto dell'amministrazione di sostegno, debbano integral- mente condividersi le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero in ordi- ne alla insussistenza nello specifico dei presupposti di cui all'art. 414 cod. civ. onde assicurare alla predetta la sua adeguata protezione, senza che, pe- raltro, sia necessario disporre all'uopo la consulenza tecnica d'ufficio solleci- tata dalla difesa della ricorrente.
Ed invero, sotto il profilo degli interessi economici e patrimoniali, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'interdicenda non risulta titolare di cespiti patrimoniali né dispone di risorse economiche da investire o di cui evitare la dispersione così rilevanti da rendere indispensabile l'adozione della misura dell'interdizione, atteso che la stessa in atto percepisce unicamente la pensione di invalidità.
Del resto, sotto il profilo personale è sufficiente osservare che, a tenore dell'ultimo comma dell'art. 411 cod. civ., il giudice tutelare, nel provvedimen- to con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposi- zioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni, proprio in considerazione del fatto che l'amministrazione di sostegno è diretta a valorizzare le residue ca- pacità del soggetto debole, mentre l'interdizione è volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo pa- trimonio nell'interesse dei suoi familiari (cfr. Cass. n. 11536 del 2017; Cass.
n. 18634 del 2012).
Pertanto, ai sensi dell'art. 418, ultimo comma, cod. civ. si rende necessa- rio provvedere con separato provvedimento alla trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare.
5. In considerazione, infatti, dell'oggetto, dell'esito del giudizio e delle ra- gioni della decisione, si ravvisano fondati motivi per disporre l'integrale com- pensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. rigetta l'istanza di interdizione di;
Controparte_1
2. provvede come da separata ordinanza alla trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare competente;
3. dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4706 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Ganci Rosalia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e dife- Controparte_1 sa per mandato in atti dall'Avv. Madonia Manlio;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_2 mandato in atti dall'Avv. Pietro Sammartano;
, nata a [...] il [...]; , nata a Controparte_3 Controparte_4
Palermo il 30.03.2005; , nato a [...] il [...]; Controparte_5
, nata il [...]; nato a Palermo in [...] CP_6 CP_7
04.06.2003, rappresentati e difesi per mandato in atti dall'Avv. Rosalia Gan- ci;
-intervenienti -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: all'udienza del 23/06/2025 le parti e il Pubblico Ministero concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/04/2025 ha chiesto di Parte_1 dichiarare l'interdizione della figlia , nata a [...] il Controparte_1
2/12/1999, affetta da “ritardo mentale di grado medio e disturbo delle fun- zioni del pensiero in soggetto con assottigliamento del corpo calloso”, patologia per la quale è stata riconosciuta soggetto invalido in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 (vedasi verbale accertamento inva- lidità INPS, allegato al ricorso introduttivo).
La ricorrente, a sostegno della domanda avanzata, ha dedotto che tali pa- tologie hanno determinato in capo all'interdicenda l'incapacità di attendere autonomamente alle ordinarie necessità della vita quotidiana e di provvedere alla cura dei propri interessi, difficoltà che hanno necessaria la costante pre- senza e il supporto della madre e degli altri familiari, almeno sino all'improvviso e preoccupante allontanamento della figlia dal nucleo familiare d'origine per effetto della relazione sentimentale intrapresa con il sig.
[...]
nei cui confronti l'odierna deducente ha presentato formale de- Pt_2 nuncia per il reato di circonvenzione di incapace (si vedano all.ti nn. 6 e 7 al ricorso introduttivo).
Con successiva istanza depositata il 23.4.2025 la ricorrente ha, inoltre, chiesto di trasmettere con urgenza gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 85 comma 2 c.c. per sospendere la celebrazione del matrimonio tra il sig. nato in [...] il [...], e l'interdicenda a segui- Parte_2 to delle pubblicazioni matrimoniali, affisse in pari data all'albo del Comune di Monreale. Con provvedimento del 28/04/2025 il P.M. ha chiesto la sospensione della celebrazione del matrimonio.
2. Il 13/05/2025 si sono costituiti in giudizio i prossimi congiunti della in- terdicenda: , , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e si sono associati alle richieste formulate dalla ricorrente, CP_7 analogamente al padre della resistente.
3. , costituitasi in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
13/06/2025, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di interdizione e ha sollecitato il rigetto di tutte le domande formulate da controparte.
4. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'audizione dell'interdicenda Controparte_1 all'udienza del 23/06/2025.
Alla medesima udienza le parti hanno reiterato le richieste formulate nei rispettivi atti, il Pubblico Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso in difetto delle condizioni per pronunciare l'interdizione della resistente e di trasmette- re gli atti al Giudice Tutelare, per valutare la sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno esterno sia al nucleo familiare di origine che dell'attuale convivente.
Il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Orbene, anzitutto mette conto osservare in punto di diritto che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro or- dinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significa- tivamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e del- la inabilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orienta- ta al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed inelutta- bilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presup- posti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all'infermo «adeguata protezione».
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga ri- spetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di prote- zione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospet- tiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello stru- mento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della «minore limita- zione possibile della capacità di agire».
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta qua- le sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da pro- teggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficarlo dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche par- ziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro isti- tuto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va appli- cato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai pro- pri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poi- ché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del sog- getto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concreta- mente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quanti- tativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414
c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata prote- zione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infer- mità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente in- fermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia ga- rantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez.
I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Si tratta di un orientamento ermeneutico ormai consolidato nella giuri- sprudenza di legittimità, che ha posto in rilievo, infatti, al riguardo che nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condi- zioni a mente dell'art. 418 cod.civ. per nominare l'amministratore di soste- gno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministra- zione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno in- tenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficia- rio dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e
4, cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sè pregiudizievole (cfr. Cass. n. 9628 del
22/04/2009, conf. n. 22332 del 26/10/2011, n. 6079 del 04/03/2020).
4. Poste tali premesse, può passarsi all'esame nel merito del caso concreto all'esame del Collegio.
, in occasione della sua audizione all'udienza del Controparte_1
23/06/2025, ha dichiarato: “Mia madre vuole chiedere la mia interdizione, per me significa chiudermi, comandare su di me come se io fossi una sua pro- prietà. Io non sono proprietà di nessuno, sono una persona comune come tutte le altre.
Io vivo con il mio compagno che si chiama conviviamo da Parte_2 circa 3 mesi a Monreale via Pietro novelli 240. Ci conosciamo da un anno e ci vogliamo sposare. Ci siamo conosciuti perché lavorava in un negozio come frut- tivendolo e io andavo li a fare la spesa, la sera stessa l'ho contattato io la pri- ma volta. Io mi trovo bene con lui, non mi fa mancare nulla.
Io mi occupo della casa e mi aiuta il mio compagno, lui lavorava come frutti- vendolo, attualmente non lavora e percepisce l'assegno di inclusione e sta cer- cando lavoro.
Io percepisco una pensione di 300 euro mensili. Io ho un libretto alle poste dove viene accreditata la mia pensione e io prelevo con il bancomat. Io da sola vado a comprare il pane, per la spesa grossa vado con i miei suoceri perché il mio compagno non ha la macchina. Io per fare i calcoli mi aiuto con la calcola- trice, in quanto ho difficoltà senza.”
Ha, inoltre, riconosciuto due banconote di 20 e 5 euro che le sono state esibite dal Giudice Delegato e ha poi riferito: “io ho una sorella più piccola, io ho 25 anni. Io non ho più rapporti con la mia famiglia perché loro hanno de- nunciato il mio compagno, domenica 30 marzo mia madre mi ha chiesto di re- carci in caserma per denunciare lo smarrimento dei miei documenti che lei aveva smarrito. Mia madre è entrata nell'ufficio del Maresciallo, e poi il mio compagno è stato denunciato. Domenica 30 marzo, di pomeriggio, il mio com- pagno mi è venuto a prendere per fare una passeggiata, mia madre mi ha chiamato per chiedermi di tornare alle 5, io ho detto al mio fidanzato che sa- remmo dovuti andare noi in caserma, e parlare con il . Lui mi ha Parte_3 detto che mia madre si preoccupa per me, io gli ho detto che nella realtà mia madre mi vede come una fonte di reddito perché percepisco la pensione di in- validità e poi per ottenere l'assegno di inclusione. Voglio aggiungere che hanno detto a mia madre che mio cognato era stato arrestato ma non è vero. Quel giorno davanti la Caserma i miei parenti oggi presenti mi hanno attaccato ver- balmente. A.D.R. dott.ssa : “Quando abitavo con mia madre lei non Per_1 mi portava mai a fare visite mediche, si occupava sempre del suo fidanzato, con il quale non convive. Attualmente se ho bisogno di fare una visita medica mi accompagnano i miei suoceri, quando io ho degli appuntamenti per le visite mediche me lo segno sul cellulare e ci vado. Mi sono recata dalla dott.ssa
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, una psicologa. Poi ho fatto una visita con un altro dottore in caserma. Io Per_2
e il mio compagno gestiamo insieme i nostri soldi, uniamo la mia pensione di invalidità e le somme dell'assegno di inclusione e li usiamo per fare la spesa, comprare le nostre cose. Prima la mia pensione veniva totalmente gestita da mia madre, che teneva i miei documenti e la mia carta bancomat. Lui percepi- sce da maggio l'assegno di inclusione e credo che ammonta a 1000,00 euro se non sbaglio, io so che viene erogato se ci sono figli a carico o disabili. Lui ha smesso di lavorare perché veniva pagato poco, il suo datore di lavoro lo sfrut- tava, tornava a casa dal lavoro alle 8 o alle 9. Quando sono andata in caser- ma ho raccontato che mia madre mi metteva dei paletti quando uscivo con il mio compagno, mi dava degli orari, ci pedinava e criticava la famiglia del mio compagno. Io sono stanca di vivere sotto i soprusi di mia madre, mia madre non si prendeva cura di me, io dovevo chiedere sempre il permesso per qual- siasi cosa, pure per prendere delle medicine per il mal di testa. Quando sono andata in caserma ho raccontato che mia mia madre non mi dava un euro e mi occupavo io della mia salute.” A.D.R. Avv. Madonia: “Io non voglio che venga nominato mio tutore o amministratore di sostegno un componente della mia famiglia” (cfr. verbale d'ud. citato).
Orbene, reputa il Collegio che all'esito dell'audizione dell'interdicenda, te- nuto conto del tenore delle risposte dalla medesima fornite a tutte le doman- de che sono state formulate e in considerazione dei principi, ormai consoli- dati, in ordine al discrimen nel nostro ordinamento giuridico tra l'interdizione e l'istituto dell'amministrazione di sostegno, debbano integral- mente condividersi le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero in ordi- ne alla insussistenza nello specifico dei presupposti di cui all'art. 414 cod. civ. onde assicurare alla predetta la sua adeguata protezione, senza che, pe- raltro, sia necessario disporre all'uopo la consulenza tecnica d'ufficio solleci- tata dalla difesa della ricorrente.
Ed invero, sotto il profilo degli interessi economici e patrimoniali, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'interdicenda non risulta titolare di cespiti patrimoniali né dispone di risorse economiche da investire o di cui evitare la dispersione così rilevanti da rendere indispensabile l'adozione della misura dell'interdizione, atteso che la stessa in atto percepisce unicamente la pensione di invalidità.
Del resto, sotto il profilo personale è sufficiente osservare che, a tenore dell'ultimo comma dell'art. 411 cod. civ., il giudice tutelare, nel provvedimen- to con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposi- zioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni, proprio in considerazione del fatto che l'amministrazione di sostegno è diretta a valorizzare le residue ca- pacità del soggetto debole, mentre l'interdizione è volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo pa- trimonio nell'interesse dei suoi familiari (cfr. Cass. n. 11536 del 2017; Cass.
n. 18634 del 2012).
Pertanto, ai sensi dell'art. 418, ultimo comma, cod. civ. si rende necessa- rio provvedere con separato provvedimento alla trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare.
5. In considerazione, infatti, dell'oggetto, dell'esito del giudizio e delle ra- gioni della decisione, si ravvisano fondati motivi per disporre l'integrale com- pensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. rigetta l'istanza di interdizione di;
Controparte_1
2. provvede come da separata ordinanza alla trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare competente;
3. dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.