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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/06/2024, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2842 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 04.06.2024, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.08.1962), rappresentata e difesa dall'avv. Alice Madonia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via G. Spagnolio 3/H, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: , nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
03.11.1962; -resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04.06.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva che la causa venisse decisa rinunciando ai termini ex art. 473 bis
28 c.p.c., insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
L'ufficio del P.M. in data 21.12.2023 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.11.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
-in data 27.09.1997 aveva contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria con il resistente;
-dall'unione coniugale non è nata prole;
-con sentenza parziale n. 774/2019 pubbl. il 22.05.2019 il Tribunale di
Reggio Calabria pronunciava la separazione personale giudiziale tra i coniugi, poi definita nel merito con sentenza n. 852/2020 pubbl.
l'01.10.2020.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale, e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in data 18.09.2018, e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 27.09.1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 634, Parte 2, Serie A, anno 1997, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza, senza prevedere alcuna condizione.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 04.06.2024 davanti al giudice delegato, il resistente non compariva;
il giudice, procedeva, quindi, all'audizione della sola ricorrente e, non essendo state formulate richieste istruttorie, sulle proprie conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 473 bis
28 c.p.c., avendovi la parte espressamente rinunciato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalla è fondata e appare meritevole di accoglimento, non Pt_1
essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile. Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 774/2019 con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi, i termini di cui al disposto degli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Reggio
Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 27.09.1997
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 634, Parte 2, Serie A, anno 1997.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio non è nata prole e tenuto conto che parte ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa di carattere economico.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 06.11.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27.09.1997 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Reggio Calabria, atto n. 634, Parte 2, Serie A, anno 1997, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.6.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2842 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 04.06.2024, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.08.1962), rappresentata e difesa dall'avv. Alice Madonia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via G. Spagnolio 3/H, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: , nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
03.11.1962; -resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04.06.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva che la causa venisse decisa rinunciando ai termini ex art. 473 bis
28 c.p.c., insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
L'ufficio del P.M. in data 21.12.2023 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.11.2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
-in data 27.09.1997 aveva contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria con il resistente;
-dall'unione coniugale non è nata prole;
-con sentenza parziale n. 774/2019 pubbl. il 22.05.2019 il Tribunale di
Reggio Calabria pronunciava la separazione personale giudiziale tra i coniugi, poi definita nel merito con sentenza n. 852/2020 pubbl.
l'01.10.2020.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale, e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in data 18.09.2018, e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 27.09.1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 634, Parte 2, Serie A, anno 1997, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza, senza prevedere alcuna condizione.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 04.06.2024 davanti al giudice delegato, il resistente non compariva;
il giudice, procedeva, quindi, all'audizione della sola ricorrente e, non essendo state formulate richieste istruttorie, sulle proprie conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 473 bis
28 c.p.c., avendovi la parte espressamente rinunciato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalla è fondata e appare meritevole di accoglimento, non Pt_1
essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile. Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 774/2019 con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi, i termini di cui al disposto degli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Reggio
Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 27.09.1997
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 634, Parte 2, Serie A, anno 1997.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio non è nata prole e tenuto conto che parte ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa di carattere economico.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 06.11.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 27.09.1997 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Reggio Calabria, atto n. 634, Parte 2, Serie A, anno 1997, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.6.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna