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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/02/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1312/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata con il n.1312/2019 R.G. promossa
Da
, ora , in persona del legale rappresentante p.tempore, Parte_1 Parte_2 con sede in Bologna ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n.128, presso lo studio dell'avv. Francesco Gatto, dal quale, unitamente all'avv. Vittoriano
Masciullo del Foro di Bologna, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 16 in persona del curatore pro-tempore, con sede Controparte_1 legale in Andria e , nata ad [...] il [...], ivi residente, in proprio CP_2
e quale legale rappresentante della entrambi elettivamente Controparte_1 domiciliati in Andria alla via Bonomo 51 presso lo studio dell'avv. Michele Coratella, dal qiale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellati
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1628/2019, resa dal Tribunale monocratico di
Trani in data 2/7/2019, pubblicata il successivo 3/7/2019, a definizione del giudizio
RG 91000478/2013, proposto dinanzi la sezione distaccata di Andria del predetto
Tribunale ad istanza della in bonis, cui subentrava il Fallimento Controparte_1 della stessa, in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto “accertamento negativo di credito bancario”.
Conclusioni: così rassegnate in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
17/11/2023, rinveniente da precedente udienza di p.c. dell'8/4/22 con rimessione sul ruolo per necessaria modifica del Collegio decisorio, conseguente alla sostituzione del
Consigliere a latere, per la società appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel merito ed in via principale: a)accertare e dichiarare, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del primo motivo d'appello, la legittima pattuizione ed applicazione delle CMS e delle successive Commissioni per la messa a disposizione di fondi e/o per il loro utilizzo oltre i limiti di diponibilità –delle commissioni avente diverso nome- al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, per tutti i motivi esposti in narrativa: b)accertare e dichiarare, in riforma della gravata sentenza ed i accoglimento del secondo motivo d'appello, l'assenza di qualsiasi usurarietà dei tassi d'interesse applicati al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
c)per l'effetto, accertare e dichiarare, in riforma della gravata sentenza, che nessun importo è dovuto dall'odierna appellante nei confronti del Controparte_1
e, in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione delle somme
[...]
pagina 2 di 16 eventualmente versate nel corso del presente giudizio dall'odierna appellante in forza dell'impugnata sentenza;
d)in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non vengano accolti i suddetti motivi d'appello, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza gravata ed in accoglimento del terzo motivo d'appello, che l'importo ricalcolato del saldo del conto corrente alla data del 30/6/2013 è pari ad €32.556,94 come quantificato nella relazione peritale definitiva depositata nel giudizio di primo grado in data 14/8/2015; e)dichiarare, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del quarto motivo d'appello, la legittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione degli interessi e spese così come accertato e dichiarato dal Giudice di primo grado;
f)condannare il Fallimento appellato, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del quinto motivo d'appello alla rifusione della totalità delle spese processuali, oneri ed accessori di legge, relativi al primo grado del giudzio, nonché condannare il medesimo alla restituzione in favore dell'odierna appellante delle spese processuali liquidate con la gravata sentenza e già corrisposrte in favore del difensore antistatario della controiparte, avv. Michele Coratella;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi d'appello, disporre la compensazione delle spese processuali e di CTU del primo grado del giudizio e, per l'effetto, condannare il
appellato alla restituzione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_1 processuali liquidate e già pagate in favore del difensore di controparte antistatario, avv.
Michele Coratella;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudzio;
per gli appellati si insisteva per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione del 3-17/5/2013 la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante ed amministratrice unica, , in proprio e quale garante, CP_2 convenivano dinanzi la sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, assumendo di aver chiesto ed Parte_1 ottenuto dalla stessa, dal 2005, l'apertura di un conto corrente con contestuale pagina 3 di 16 concessione di una linea di credito, senza alcuna sottoscrizione a titolo di accettazione delle clausole contrattuali.
Aggiungevano di aver riscontrato l'addebito di molteplici spese e commissioni a vario titolo, non concordate, con applicata postergazione di valute e di aver, pertanto, commissionato una perizia contabile che, a fronte di un apparente saldo a debito di
€52,92, evidenziava un saldo a credito effettivo di €47.968,80 come da allegata perizia stragiudiziale.
Sulla scorta di una contestata applicazione di clausole illegittime, quali l'addebito di interessi debitori superiori al tasso soglia via via vigente, una capitalizzazione trimestrale degli stessi, l'addebito di cms, richiedeva, pertanto accertarsi l'effettivo saldo dare-avere, con conseguente condanna della alla ripetizione di somme Pt_1 indebitamente pagate, pari ad €47.968,80 oltre ad ulteriori danni e alla refusione dlele spese di lite.
Con comparsa dell'8/10/2013, si costituiva la convenuta, eccependo, Pt_1 preliminarmente, la nullità dell'avversa citazione per genericità della stessa e, quanto al merito, l'omessa produzione di copia del contratto con le condizioni contrattuali concordate.
Assumeva, sconfessando quanto dagli attori prospettato, che l'originario contratto del
10/11/2005 esplicitava, con trasparenza, le condizioni contrattuali applicate al rapporto ed esaustivamente e chiaramente elencate in un allegato al contratto, debitamente consegnato alla correntista, come da “documento di sintesi” prodotto.
Confutava, pertanto, la contestata applicazione di clausole non concordate, adducendo di aver provveduto a capitalizzare gli interessi debitori in virtù di formale adeguamento alla delibera interministeriale del 9/2/2000, introducendo il regime di reciprocità e pari periodicità, come da formale e tempestiva comunicazione debitamente sottoscritta dalla correntista per esplicita accettazione e di aver rispettato, nella determinazione degli interessi debitori, il tasso soglia del periodo, con applicazione legittima di commissioni di massimo scoperto, invocando, pertanto, l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
pagina 4 di 16 Così radicatosi il giudizio, previa autorizzazione alla convenuta della produzione degli originali della produzione contrattuale, a seguito del disconoscimento delle copie della stessa da parte attorea, veniva disposta ed espletata una ctu contabile a mezzo della designata dott.ssa cui veniva demandata la rideterminazione del Persona_1 rapporto sulla scorta degli indicati criteri rideterminativi.
Nel corso del giudizio, il difensore delle attrice, dichiarava formalmente l'avvenuto fallimento della società correntista, con contestuale costituzione della curatela dello stesso e presa in decisione della causa.
Con successiva sentenza del 2//2019 il Tribunale di Trani, cui nelle more era stato trasferito il processo a seguito della soppressione della sezione distaccata, definiva la controversia con l'accoglinento della domanda attorea e conseguente condanna della banca convenuta al pagamento, in favore della curatela fallimentare, della somma di
€35.983,22 oltre accessori, rigettava le residue domande risarcitorie e condannava la società convenuta al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, sia pure con disposta parziale compensazione delle stesse e della espletata ctu.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In estrema sintesi, il primo giudice, riteneva di accogliere la domanda di accertamento e di ripetizione somme unicamente sulla scorta della ritenuta illegittima, applicazione ed addebito delle cms, sia precedenti che successive alla riforma legislativa del 2009, espressamente disponendo la espunzione integrale delle stesse dalla rideterminazione contabile, con conseguente parziale accoglimento, nei limiti anzidetti, del petitum richiesto in ripetizione.
Con riguardo alle altre clausole contestate, prendeva atto dell'accertato adeguamento della banca all'introdotto regime, derogatorio, della reciprocità della capitalizzazione periodica degli interessi.
Con riferimento alla contestazione di superamento degli interessi del tasso soglia, nei termini accertati dal CTU, il primo giudice ribadìva l'applicazione, anche al rapporto di pagina 5 di 16 conto corrente, del principio di irrilevanza dell'usura sopravvenuta, enunciato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione dal 2017 (salvo poi recepire una rideterminazione peritale eseguita con epurazione dei rilevati intreressi ultra soglia nel corso del rapporto e, recependo, con evidente contraddizione, il ricalcolo effettuato dal
CTU), determinando il saldo definitivo del rapporto, al 30/6/2013, con un credito a favore della società correntista, pari ad €35.893,22 oltre interessi, disattendo, per riscontrato difetto probatorio, l'ulteriore istanza risarcitoria della stessa.
Il solo parziale accoglimento della domanda attorea (con la sensibile riduzione della somma dalla stessa richiesta in ripetizione con l'atto introduttivo) induceva il Tribunale
a disporre una parziale compensazione delle spese processuali, nei limiti del 50%.
Avverso tale statuizione proponeva, la il gravame che ci occupa, Parte_1 supportando lo stesso alla stregua di molteplici censure.
In particolare, con un primo motivo, contestava la ritenuta illegittimità delle applicate commissioni di massimo scoperto per la ritenuta carenza di causa delle stesse e per la indeterminatezza del criterio di calcolo delle stesse, adducendone le prospettatae motivazioni ed evidenziando, a tale riguardo, le modifiche legisltative introdotte, in materia, a decorrere dal 2009 ed invocando, istruttoriamente, il rinnovo della ctu contabile sul punto;
con un secondo motivo, censurava la rilevata, evidente, contraddizione della sentenza, in punto di interessi usurari, tra la sua parte motiva, laddove veniva ribadìto il principio nomofilattico della irrilevanza di un'usura sopravvenuta nel corso del rapporto e quella dispositiva, con il recepimento della conclusione peritale che aveva espunto la parte di interessi accertati ultra soglia; con un terzo motivo, si doleva per un'evidenziato errore di calcolo in ordine alla rilevata sussistenza del credito in favore di parte attorea di €35.893,22 a fronte dell'effettivo importo, definitivamente accertato dal CTU di €32.556,94, avendo il Tribunale erroneamente recepito il primo calcolo effettuato dall'ausiliare nella “bozza” di relazione, successivamente rettificato, all'esito delle accolte osservazione del CTP della convenuta;
con un quarto motivo (addotto, come ammesso dall'appellante, “per mero tuziorismo difensivo”, essendo stato chiaramente superato in corso di motivazione ed in parte pagina 6 di 16 dispositiva) evidenziava un'erronea dichiarazione in punto di illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, a fronte della rilevata applicazione della stessa in regime di reciprocità ed infine, con un quinto motivo,censurava la disposta condanna, sia pure con disposta compensazione parziale, delle spese processuali, rilevando che il rigetto della domanda, in punto di applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e di capitalizzazione illegittima degli stessi, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad operare una compensazione integrale.
Con ulteriore allegazione difensiva, ribadìva l'appellante (per quanto già implicitamente riconosciuto dal Tribunale, con limitazione della condanna ripetitoria in solo favore del
) la carenza di legittimazione attiva della , in proprio, per omesso CP_1 CP_2 supporto probatorio documentale in ordine alla sua ventilata qualità di garante della società in bonis(così come per la richiesta rivalutazione monetaria sulla somma a a credito, già obliterata in dispositivo dal Tribunale), rassegnando le conclusioni come innanzi trascritte.
Si costituivano sia la curatela fallimentare della e sia, in proprio, la Controparte_1
, contestando la fondatezza delle avverse censure e, in particolare, quanto CP_2 alla questione dell'usura sopravvenuta, adducendo l'inapplicabilità del principio giurisprudenziale in ordine alla irrilevanza della stessa nei rapporti di mutuo fondiario, concludendo per l'integrale rigetto del gravame e conseguente totale conferma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado in favore di ciascuna di esse parti.
Cosi incardinatosi il giudizio di appello, lo stesso, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/19, veniva rinviato per la p.c. a quella successiva del
18/6/2021, differita, per rilevato carico, del ruolo a quella dell'8/4/22, trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale veniva introitato in decisione con cambio del relatore e concessione dei termini di rito per le difese conclusionali per essere, successivamente, rimessa sul ruolo con decreto presidenziale in atti, al fine di modificare l'originario Collegio decisorio (modifica del Consigliere a latere) per l'udienza del 17/11/2023, per essere quindi nuovamente riservata in decsione, senza concessione pagina 7 di 16 di ulteriori termini, previa acquisizione delle note di trattazione scritta (depositate solo da parte appellante, nelle more, divenuta la incorporante ). CP_3
Motivazione della decisione
Preliminarmente ritiene il Collegio irrilevante la disamina del quarto motivo d'appello
(ritenuta illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale) in quanto evidentemente superato, in disparte una prospettata erronea affermazione in parte motiva, dalla successiva rettifica pure esplicitata in motivazione e dal recepimento di una rideterminazione contabile inclusiva della predetta capitalizzazione, in ragione dell'acclarata applicazione del regime di reciprocità.
Venendo quindi ai residui quattro motivi, reputa il Collegio la prima censura, ovvero quella addotta in punto di mancato riconoscimento delle cms, in parte infondata, per le commissione ante 2009 ed in parte irrilevante, per quelle succesive alla modifica legislativa dal 2009 per il riscontrato ed ammesso mancato addebito, dall'1/1/2009 di alcuna commissione.
A tale riguardo, invero, apprezzabile e condivisibile si configura la motivazione addotta sul punto dal Tribunale (v. sub 3 della motivazione) laddove, lo stesso, previa succinta esposizione degli sviluppi giurisprudenziali di merito, optava, correttamente, per quell'orientamento prevedente la nullità radicale della relativa clausola “non trovando essa alcuna giustificazione causale, né quale corrispettivo per un servizio prestato al cliente, né quale remunerazione per il denaro prestato, essendo tale funzione già assolta dalla corresponsione degli interessi”.
Il discrimine operativo tra la ritenuta illegittimità della clausoa per carenza di causa o per indeterminatezza della stessa in ordine alla determinazione in concreto della commissione, è notoriamente rappresentato dall'entrata in vigore della L.2/2009, anteriormentre alla quale la clausola in oggetto era stata ritenuta illegittima dalla concorde giurisprudenza di legittimità, come definitivamente chiarito dall'enunciato principio di diritto delle Sezioni Unite del 20/6/2018 n.16303, secondo il quale “sino all'entrata in vigore dell'art.2 bis d.l. n.185/2008, recepito nella L.2/2009, il tasso effettivo globale praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto pagina 8 di 16 eventualmente applicata vanno comparati separatamente con il tasso soglia e con la commissione soglia, compensandosi poi l'importo dell'eventuale eccedenza della c.m.s. in concreto praticata, rispetto a quella della c.m.s. rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass.
SS.UU., 20/6/2018, n.16303), ribadendo, d'altronde, un principio già precedentemente consolidatosi secondo il quale la CMS ante 2009 andava valutata in modo ben distinto da quella successiva all'entrata in vigore della L.2/2009 di conversione del d.l. 185/2008 (v. in termini, Cass. 12965/2016), confermando il principio anche in rilevante e maggioritaria giurisprudenza di merito, secondo cui la c.m.s. in esame (ovvero antecedente alla innovazione legislativa di cui innanzi) per essere legittima deve essere disciplinata in apposita clausola, con la quale venga specificato, in modo chiaro, il tasso, la base di calcolo, il crirterio e la periodicità dell'addebito e, la mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi costituendo
“imposizione unilaterale della banca” (cfr. ex multis, Trib. Milano, 3/10/2018 n.9694;
Trib. Firenze, 26/11/2018 n.3202; Trib. Bari, 7/1/2019 n.41; C.Appello Reggio Calabria,
29/1/19 n.74).
Risulta, invero incontestabile che la commissione di massimo scoperto non sia riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicchè l'onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, quanto meno, l'indicazione specifica di tutti gli elementi concorrenti a determinarla, in assenza dei quali non può ravvisarsi un accordo delle parti su tale pattuizione, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Analoga considerazione va fatta anche per il periodo successivo alla L.2/2009, avendo il
CTU rilevato il mancato adeguamento della banca alla nuova normativa, con conseguente esclusione delle commissioni predette per tutto il periodo esaminato pagina 9 di 16 (v.risposta quesito n.6, pag.10 ctu) anche per la dirimente circostanza di un'omessa applicazione, a decorrere dall'1/1/2009, di alcuna commissione.
La seconda censura attiene ad una prospettata errata esclusione degli interessi debitori in relazione ai periodo di riscontrato superamento degli stessi dei tassi soglia via via vigenti (v.risposta al quesito n.4, pagg.7 ss. della relazione).
A tale riguardo, deve in primo luogo evidenziarsi che il quesito in esame imponeva al ctu l'integrale epurazione dell'interesse debitorio ex art.1825 c.c., nei trimestri di eventuale supero, senza alcuna distinzione tra usura c.d. “originaria” e quella “sopravvenuta” nel corso del rapporto.
All'esito di tale quesito l'ausiliare, avendo riscontrato il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri del 2008 (2° e 3°), del 2009 (2°, 3° e 4°), del 2010 (2°, 3° e 4°), del
2011 (2°, 3° e 4°) e del 1° trimestre del 2012 (la disamina atteneva dall'origine al
30/6/2012) e quindi di usura intercorsa in alcuni periodi del rapporto, escludeva del tutto l'addebito di tali interessi dai trimestri considerati e quindi dall'intero rapporto.
Con la doglianza in esame, si duole l'appellante di tale operazione contabile effettuata in aperta violazione del noto principio di legittimità in ordine alla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, enunciato, in chiave nomofilattica, con la rilevante pronuncia delle
Sezioni Unite del 19/10/2017 n.24675, sostenendo, pertanto, una più corretta rideterminazione del saldo finale comprensivo dei predetti interessi, prospettando una censura in relazione ad un'evidente discrasìa rinvenibile nella motivazione dell'impugnata sentenza laddove, da una parte (v.punto 4 della motivazione), il
Tribunale, quanto alla denunciata violazione dell'art.4 L.n.108/1996, richiamava il principio suddetto, sia pure in materia di mutuo bancario, ritenuto tuttavia estensibile anche al rapporto di conto corrente, dall'altro, con palese contraddizione del richiamato principio, confermava il criterio rideterminativo proposto all'ausiliare con la prevista eliminazione anche della predetta usura sopravvenuta.
La censura merita integrale accoglimento, ritenendo il Collegio di dare continuità al richiamato principio di legittimità, chiaramente supportato dal disposto normativo in ordine alla rilevanza del tasso usuraio al momento della sua pattuizione originale, la cui pagina 10 di 16 disapplicazione al caso di specie non può suffragarsi né con la ventilata inapplicabilità dello stesso al rapporto specifico, essendo limitato, in tesi difensiva degli appellati, al rapporto di mutuo e né, tantomeno, alla stregua di una isolata e recente contraria pronuncia della terza sezione civile della Suprema Corte (v. ordinanza 28/09/2023
n.27545).
Con riguardo al primo profilo, deve richiamarsi e valorizzarsi un consolidato orinetamento interpretativo propenso all'estensione del principio d'irrilevanza dell'usura sopravvenuta anche al rapporto di conto corrente, posto che l'art.1815 2° comma c.c. si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, estendendo la sua portata a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass.
12/5/2017n.1193), ovvero a tutti i contratti prevedenti la concessione di fido verso adeguata remunerazione (cfr. Cass. 22/6/2016 n.12965), richiamate anche dal
Tribunale in motivazione, non configurandosi plausibile procedere ad approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente (v., in termini Trib. Pistoia 25/6/2021 n.593; conf. Trib. Cremona 23/3/21 n.104).
Nel caso di specie, d'altronde, la qualificazione di usura “sopravvenuta” e non
“originaria” è confermata dall'evidende insussistenza di alcuna variazione unilaterale operata dalla banca in conformità allo jus variandi ex art.118 TUB, in tal senso deponendo sia l'acclarata limitazione temporale del superamento (limitata agli evidenziati trimestri, con presumibile rientro infra soglia nei residui periodi) e sia la mancanza di una formale comunicazione unilaterale della banca di tale modifica
(configurandosi la duplice insussistenza del presupposto formale dell'accettazione scritta e del giustificato motivo), tanto escludendo pacificamente alcuna usura “originaria”, quale valida nuova pattuizione contrattuale.
Con riguardo poi al recente (ed isolato) pronunciamento contrario innanzi evidenziato, secondo il quale gli interessi che superino, sia pure nel corso del rapporto, la soglia usuraia di cui alla L.108/96 “costituiscano in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usuraio, è contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del pagina 11 di 16 contratto per l'oggettiva sproporzione della prestazione richiesta”, ritiene il Collegio lo stesso inidoneo a contrastare il consolidato principio enunciato dal supremo organo nomofilattico nel 2017, in quanto supportato unicamente dalla pretesa illiceità per violazione di un asserito principio di buona fede oggettiva nella esecuzione contrattuale di cui all'art.1375 c.c.-
Secondo il Supremo consesso, invero, la buona fede si configura criterio d'integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'esecuione del contratto stesso, ovvero al fine della realizzazione dei diritti da esso scaturenti, sicché “la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso”.
Sulla scorta di quanto innanzi, reputa il Collegio non condivisibile il suddetto
“disallineamento” al dictum delle sezioni unite, conseguendone l'accoglimento della censura, con le conseguenze contabili di cui sopra, ovvero con l'inclusione degli interessi ultra soglia, limitati ai periodi indicati, in quanto, configurandosi un'ipotesi di usura sopravvenuta, la stessa andava qualificata irrilevante.
Il risultato contabile conseguente alla predetta irrilevanza comporta la riduzione del saldo a credito rideterminato, dovendosi sottrarre dallo stesso l'importo degli interessi predetti, pari a complessivi €6.671,21 (v. determinazione all.11 della CTU).
Condivisibile, sia pure per differente motivazione, è la terza doglianza addotta in relazione all'errato recepimento da parte del Tribunale del risultato contabile esplicitato dal CTU nella “bozza” di relazione, salvo a ridurlo in sede definitiva, in accoglimento delle corrette osservazioni pervenute da parte del CTP della Banca convenuta.
In particolare, convenendo sulla censura addotta dalla dott.ssa (C.T.P. Persona_2 della Banca), il CTU rielaborava un nuovo conteggio, riconducendo al di sotto di tali tassi quelli realmente applicati dalla Banca se superiori “in quanto dagli atti non si rilevano comunicazioni alla cleinte di variazioni di tasso”, allegando, quindi, un conteggio
“definitivo” che determinava un saldo finale al 30/6/2013, pari ad €32.556,94 a credito della società correntista, evidenziando che “tale risultato sostituisce quello determinato pagina 12 di 16 nella bozza inviata alle parti che determinava un saldo sempre a credito della società attrice pari ad €35.893,22”.
Detto dell'assorbimento del quarto motivo (erronea dichiarazione di illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi), evidentemte superato dalla acclarata reciprocità della contestata capitalizzazione, con successiva rideterminazione contabile recepita in sentenza, si passa allo scrutuinio dell'ultima censura, attinente alla disposta regolamentazione delle spese in primo grado, con cui si condannava la ad una Pt_1 parziale refusione delle stesse, sia pure nei limiti del 50% con statuizione di parziale compensazione, motivata dall'estensore “tenendo conto dell'accoglimento quantitativamente solo parziale della domanda di parte attrice, nonché del rigetto delle domande risarcirorie”.
Lamenta l'appellante un'asserita iniqua imputazione delle spese anche con la disposta compensazione parziale, invocando, implicitamente una compensazione integrale.
La censura è destituita di fondamento, apprezzandosi la correttezza della disposta regolamentazione, non potendo la risultante pur sempre soccombente nei limiti Pt_1 anzidetti, essere integralmente esonerata da qualsiasi statuizione condannatoria.
A tale riguardo, d'altronde, non è superfluo ribadìre che, sia pure limitatamente all'addebito delle commissioni di massimo scoperto, si reputava illegittima l'applicazione di tale clausola alla luce delle ridette ragioni, non potendo pertanto la stessa ritenersi esente dall'applicazione illegittima di alcuna spesa e commissione.
A nulla può rilevare, a tale fine, la reietarata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla , già implicitamente accolta dal Tribunale avendo CP_2 quest'ultimo, in dispositivo, limitato la sratuizione condannatoria, sia in linea capitale che per le spese processuali alla sola Curatela fallimentare, ovvero alle spese sostenute
“da parte attrice”, configurandosi evidentemente carente di effettiva legittimazione attiva la pretesa fideiubente, , in sede di domanda di ripetizione d'indebito, CP_2 anche in disparte l'acclarato difetto probatorio-documentale del contratto di garanzia.
pagina 13 di 16 In definitiva, il gravame merita accoglimento per quanto di ragione, limitatamente alla seconda e terza censura, con conseguente riforma parziale dell'impugnata sentenza, con riduzione della statuizione condannatoria dell'indebito oggettivo nei termini anzidetti.
Il limitato accoglimento di cui innanzi, contrapposto al rigetto della metà delle doglianze addotte, configura, con riguardo alla regolamentazione delle spese del grado, un'evidente ipotesi di reciproca soccombenza, tale da supportare una disposta compensazione integrale delle stesse.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , ora Parte_1
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza CP_3
n.1628/2019, resa dal Tribunale di Trani, in composzione monocratica, in data
2/7/2019, pubblicata in data 3/7/2019, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, che per il resto conferma
2)Condanna la già , in persona del suo legale CP_3 Parte_1 rappresentante, al pagamento, in favore del in Parte_3 persona del suo curatore, della somma di €25.885,73 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3)Compensa integralmente tra le parrti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio tenuta in data 26/1/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 14 di 16 pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata con il n.1312/2019 R.G. promossa
Da
, ora , in persona del legale rappresentante p.tempore, Parte_1 Parte_2 con sede in Bologna ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n.128, presso lo studio dell'avv. Francesco Gatto, dal quale, unitamente all'avv. Vittoriano
Masciullo del Foro di Bologna, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 16 in persona del curatore pro-tempore, con sede Controparte_1 legale in Andria e , nata ad [...] il [...], ivi residente, in proprio CP_2
e quale legale rappresentante della entrambi elettivamente Controparte_1 domiciliati in Andria alla via Bonomo 51 presso lo studio dell'avv. Michele Coratella, dal qiale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellati
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1628/2019, resa dal Tribunale monocratico di
Trani in data 2/7/2019, pubblicata il successivo 3/7/2019, a definizione del giudizio
RG 91000478/2013, proposto dinanzi la sezione distaccata di Andria del predetto
Tribunale ad istanza della in bonis, cui subentrava il Fallimento Controparte_1 della stessa, in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto “accertamento negativo di credito bancario”.
Conclusioni: così rassegnate in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
17/11/2023, rinveniente da precedente udienza di p.c. dell'8/4/22 con rimessione sul ruolo per necessaria modifica del Collegio decisorio, conseguente alla sostituzione del
Consigliere a latere, per la società appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel merito ed in via principale: a)accertare e dichiarare, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del primo motivo d'appello, la legittima pattuizione ed applicazione delle CMS e delle successive Commissioni per la messa a disposizione di fondi e/o per il loro utilizzo oltre i limiti di diponibilità –delle commissioni avente diverso nome- al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, per tutti i motivi esposti in narrativa: b)accertare e dichiarare, in riforma della gravata sentenza ed i accoglimento del secondo motivo d'appello, l'assenza di qualsiasi usurarietà dei tassi d'interesse applicati al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
c)per l'effetto, accertare e dichiarare, in riforma della gravata sentenza, che nessun importo è dovuto dall'odierna appellante nei confronti del Controparte_1
e, in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione delle somme
[...]
pagina 2 di 16 eventualmente versate nel corso del presente giudizio dall'odierna appellante in forza dell'impugnata sentenza;
d)in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non vengano accolti i suddetti motivi d'appello, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza gravata ed in accoglimento del terzo motivo d'appello, che l'importo ricalcolato del saldo del conto corrente alla data del 30/6/2013 è pari ad €32.556,94 come quantificato nella relazione peritale definitiva depositata nel giudizio di primo grado in data 14/8/2015; e)dichiarare, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del quarto motivo d'appello, la legittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione degli interessi e spese così come accertato e dichiarato dal Giudice di primo grado;
f)condannare il Fallimento appellato, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del quinto motivo d'appello alla rifusione della totalità delle spese processuali, oneri ed accessori di legge, relativi al primo grado del giudzio, nonché condannare il medesimo alla restituzione in favore dell'odierna appellante delle spese processuali liquidate con la gravata sentenza e già corrisposrte in favore del difensore antistatario della controiparte, avv. Michele Coratella;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi d'appello, disporre la compensazione delle spese processuali e di CTU del primo grado del giudizio e, per l'effetto, condannare il
appellato alla restituzione in favore dell'odierna appellante delle spese CP_1 processuali liquidate e già pagate in favore del difensore di controparte antistatario, avv.
Michele Coratella;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudzio;
per gli appellati si insisteva per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione del 3-17/5/2013 la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante ed amministratrice unica, , in proprio e quale garante, CP_2 convenivano dinanzi la sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, assumendo di aver chiesto ed Parte_1 ottenuto dalla stessa, dal 2005, l'apertura di un conto corrente con contestuale pagina 3 di 16 concessione di una linea di credito, senza alcuna sottoscrizione a titolo di accettazione delle clausole contrattuali.
Aggiungevano di aver riscontrato l'addebito di molteplici spese e commissioni a vario titolo, non concordate, con applicata postergazione di valute e di aver, pertanto, commissionato una perizia contabile che, a fronte di un apparente saldo a debito di
€52,92, evidenziava un saldo a credito effettivo di €47.968,80 come da allegata perizia stragiudiziale.
Sulla scorta di una contestata applicazione di clausole illegittime, quali l'addebito di interessi debitori superiori al tasso soglia via via vigente, una capitalizzazione trimestrale degli stessi, l'addebito di cms, richiedeva, pertanto accertarsi l'effettivo saldo dare-avere, con conseguente condanna della alla ripetizione di somme Pt_1 indebitamente pagate, pari ad €47.968,80 oltre ad ulteriori danni e alla refusione dlele spese di lite.
Con comparsa dell'8/10/2013, si costituiva la convenuta, eccependo, Pt_1 preliminarmente, la nullità dell'avversa citazione per genericità della stessa e, quanto al merito, l'omessa produzione di copia del contratto con le condizioni contrattuali concordate.
Assumeva, sconfessando quanto dagli attori prospettato, che l'originario contratto del
10/11/2005 esplicitava, con trasparenza, le condizioni contrattuali applicate al rapporto ed esaustivamente e chiaramente elencate in un allegato al contratto, debitamente consegnato alla correntista, come da “documento di sintesi” prodotto.
Confutava, pertanto, la contestata applicazione di clausole non concordate, adducendo di aver provveduto a capitalizzare gli interessi debitori in virtù di formale adeguamento alla delibera interministeriale del 9/2/2000, introducendo il regime di reciprocità e pari periodicità, come da formale e tempestiva comunicazione debitamente sottoscritta dalla correntista per esplicita accettazione e di aver rispettato, nella determinazione degli interessi debitori, il tasso soglia del periodo, con applicazione legittima di commissioni di massimo scoperto, invocando, pertanto, l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
pagina 4 di 16 Così radicatosi il giudizio, previa autorizzazione alla convenuta della produzione degli originali della produzione contrattuale, a seguito del disconoscimento delle copie della stessa da parte attorea, veniva disposta ed espletata una ctu contabile a mezzo della designata dott.ssa cui veniva demandata la rideterminazione del Persona_1 rapporto sulla scorta degli indicati criteri rideterminativi.
Nel corso del giudizio, il difensore delle attrice, dichiarava formalmente l'avvenuto fallimento della società correntista, con contestuale costituzione della curatela dello stesso e presa in decisione della causa.
Con successiva sentenza del 2//2019 il Tribunale di Trani, cui nelle more era stato trasferito il processo a seguito della soppressione della sezione distaccata, definiva la controversia con l'accoglinento della domanda attorea e conseguente condanna della banca convenuta al pagamento, in favore della curatela fallimentare, della somma di
€35.983,22 oltre accessori, rigettava le residue domande risarcitorie e condannava la società convenuta al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, sia pure con disposta parziale compensazione delle stesse e della espletata ctu.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In estrema sintesi, il primo giudice, riteneva di accogliere la domanda di accertamento e di ripetizione somme unicamente sulla scorta della ritenuta illegittima, applicazione ed addebito delle cms, sia precedenti che successive alla riforma legislativa del 2009, espressamente disponendo la espunzione integrale delle stesse dalla rideterminazione contabile, con conseguente parziale accoglimento, nei limiti anzidetti, del petitum richiesto in ripetizione.
Con riguardo alle altre clausole contestate, prendeva atto dell'accertato adeguamento della banca all'introdotto regime, derogatorio, della reciprocità della capitalizzazione periodica degli interessi.
Con riferimento alla contestazione di superamento degli interessi del tasso soglia, nei termini accertati dal CTU, il primo giudice ribadìva l'applicazione, anche al rapporto di pagina 5 di 16 conto corrente, del principio di irrilevanza dell'usura sopravvenuta, enunciato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione dal 2017 (salvo poi recepire una rideterminazione peritale eseguita con epurazione dei rilevati intreressi ultra soglia nel corso del rapporto e, recependo, con evidente contraddizione, il ricalcolo effettuato dal
CTU), determinando il saldo definitivo del rapporto, al 30/6/2013, con un credito a favore della società correntista, pari ad €35.893,22 oltre interessi, disattendo, per riscontrato difetto probatorio, l'ulteriore istanza risarcitoria della stessa.
Il solo parziale accoglimento della domanda attorea (con la sensibile riduzione della somma dalla stessa richiesta in ripetizione con l'atto introduttivo) induceva il Tribunale
a disporre una parziale compensazione delle spese processuali, nei limiti del 50%.
Avverso tale statuizione proponeva, la il gravame che ci occupa, Parte_1 supportando lo stesso alla stregua di molteplici censure.
In particolare, con un primo motivo, contestava la ritenuta illegittimità delle applicate commissioni di massimo scoperto per la ritenuta carenza di causa delle stesse e per la indeterminatezza del criterio di calcolo delle stesse, adducendone le prospettatae motivazioni ed evidenziando, a tale riguardo, le modifiche legisltative introdotte, in materia, a decorrere dal 2009 ed invocando, istruttoriamente, il rinnovo della ctu contabile sul punto;
con un secondo motivo, censurava la rilevata, evidente, contraddizione della sentenza, in punto di interessi usurari, tra la sua parte motiva, laddove veniva ribadìto il principio nomofilattico della irrilevanza di un'usura sopravvenuta nel corso del rapporto e quella dispositiva, con il recepimento della conclusione peritale che aveva espunto la parte di interessi accertati ultra soglia; con un terzo motivo, si doleva per un'evidenziato errore di calcolo in ordine alla rilevata sussistenza del credito in favore di parte attorea di €35.893,22 a fronte dell'effettivo importo, definitivamente accertato dal CTU di €32.556,94, avendo il Tribunale erroneamente recepito il primo calcolo effettuato dall'ausiliare nella “bozza” di relazione, successivamente rettificato, all'esito delle accolte osservazione del CTP della convenuta;
con un quarto motivo (addotto, come ammesso dall'appellante, “per mero tuziorismo difensivo”, essendo stato chiaramente superato in corso di motivazione ed in parte pagina 6 di 16 dispositiva) evidenziava un'erronea dichiarazione in punto di illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, a fronte della rilevata applicazione della stessa in regime di reciprocità ed infine, con un quinto motivo,censurava la disposta condanna, sia pure con disposta compensazione parziale, delle spese processuali, rilevando che il rigetto della domanda, in punto di applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e di capitalizzazione illegittima degli stessi, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad operare una compensazione integrale.
Con ulteriore allegazione difensiva, ribadìva l'appellante (per quanto già implicitamente riconosciuto dal Tribunale, con limitazione della condanna ripetitoria in solo favore del
) la carenza di legittimazione attiva della , in proprio, per omesso CP_1 CP_2 supporto probatorio documentale in ordine alla sua ventilata qualità di garante della società in bonis(così come per la richiesta rivalutazione monetaria sulla somma a a credito, già obliterata in dispositivo dal Tribunale), rassegnando le conclusioni come innanzi trascritte.
Si costituivano sia la curatela fallimentare della e sia, in proprio, la Controparte_1
, contestando la fondatezza delle avverse censure e, in particolare, quanto CP_2 alla questione dell'usura sopravvenuta, adducendo l'inapplicabilità del principio giurisprudenziale in ordine alla irrilevanza della stessa nei rapporti di mutuo fondiario, concludendo per l'integrale rigetto del gravame e conseguente totale conferma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado in favore di ciascuna di esse parti.
Cosi incardinatosi il giudizio di appello, lo stesso, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/19, veniva rinviato per la p.c. a quella successiva del
18/6/2021, differita, per rilevato carico, del ruolo a quella dell'8/4/22, trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale veniva introitato in decisione con cambio del relatore e concessione dei termini di rito per le difese conclusionali per essere, successivamente, rimessa sul ruolo con decreto presidenziale in atti, al fine di modificare l'originario Collegio decisorio (modifica del Consigliere a latere) per l'udienza del 17/11/2023, per essere quindi nuovamente riservata in decsione, senza concessione pagina 7 di 16 di ulteriori termini, previa acquisizione delle note di trattazione scritta (depositate solo da parte appellante, nelle more, divenuta la incorporante ). CP_3
Motivazione della decisione
Preliminarmente ritiene il Collegio irrilevante la disamina del quarto motivo d'appello
(ritenuta illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale) in quanto evidentemente superato, in disparte una prospettata erronea affermazione in parte motiva, dalla successiva rettifica pure esplicitata in motivazione e dal recepimento di una rideterminazione contabile inclusiva della predetta capitalizzazione, in ragione dell'acclarata applicazione del regime di reciprocità.
Venendo quindi ai residui quattro motivi, reputa il Collegio la prima censura, ovvero quella addotta in punto di mancato riconoscimento delle cms, in parte infondata, per le commissione ante 2009 ed in parte irrilevante, per quelle succesive alla modifica legislativa dal 2009 per il riscontrato ed ammesso mancato addebito, dall'1/1/2009 di alcuna commissione.
A tale riguardo, invero, apprezzabile e condivisibile si configura la motivazione addotta sul punto dal Tribunale (v. sub 3 della motivazione) laddove, lo stesso, previa succinta esposizione degli sviluppi giurisprudenziali di merito, optava, correttamente, per quell'orientamento prevedente la nullità radicale della relativa clausola “non trovando essa alcuna giustificazione causale, né quale corrispettivo per un servizio prestato al cliente, né quale remunerazione per il denaro prestato, essendo tale funzione già assolta dalla corresponsione degli interessi”.
Il discrimine operativo tra la ritenuta illegittimità della clausoa per carenza di causa o per indeterminatezza della stessa in ordine alla determinazione in concreto della commissione, è notoriamente rappresentato dall'entrata in vigore della L.2/2009, anteriormentre alla quale la clausola in oggetto era stata ritenuta illegittima dalla concorde giurisprudenza di legittimità, come definitivamente chiarito dall'enunciato principio di diritto delle Sezioni Unite del 20/6/2018 n.16303, secondo il quale “sino all'entrata in vigore dell'art.2 bis d.l. n.185/2008, recepito nella L.2/2009, il tasso effettivo globale praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto pagina 8 di 16 eventualmente applicata vanno comparati separatamente con il tasso soglia e con la commissione soglia, compensandosi poi l'importo dell'eventuale eccedenza della c.m.s. in concreto praticata, rispetto a quella della c.m.s. rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass.
SS.UU., 20/6/2018, n.16303), ribadendo, d'altronde, un principio già precedentemente consolidatosi secondo il quale la CMS ante 2009 andava valutata in modo ben distinto da quella successiva all'entrata in vigore della L.2/2009 di conversione del d.l. 185/2008 (v. in termini, Cass. 12965/2016), confermando il principio anche in rilevante e maggioritaria giurisprudenza di merito, secondo cui la c.m.s. in esame (ovvero antecedente alla innovazione legislativa di cui innanzi) per essere legittima deve essere disciplinata in apposita clausola, con la quale venga specificato, in modo chiaro, il tasso, la base di calcolo, il crirterio e la periodicità dell'addebito e, la mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi costituendo
“imposizione unilaterale della banca” (cfr. ex multis, Trib. Milano, 3/10/2018 n.9694;
Trib. Firenze, 26/11/2018 n.3202; Trib. Bari, 7/1/2019 n.41; C.Appello Reggio Calabria,
29/1/19 n.74).
Risulta, invero incontestabile che la commissione di massimo scoperto non sia riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicchè l'onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, quanto meno, l'indicazione specifica di tutti gli elementi concorrenti a determinarla, in assenza dei quali non può ravvisarsi un accordo delle parti su tale pattuizione, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Analoga considerazione va fatta anche per il periodo successivo alla L.2/2009, avendo il
CTU rilevato il mancato adeguamento della banca alla nuova normativa, con conseguente esclusione delle commissioni predette per tutto il periodo esaminato pagina 9 di 16 (v.risposta quesito n.6, pag.10 ctu) anche per la dirimente circostanza di un'omessa applicazione, a decorrere dall'1/1/2009, di alcuna commissione.
La seconda censura attiene ad una prospettata errata esclusione degli interessi debitori in relazione ai periodo di riscontrato superamento degli stessi dei tassi soglia via via vigenti (v.risposta al quesito n.4, pagg.7 ss. della relazione).
A tale riguardo, deve in primo luogo evidenziarsi che il quesito in esame imponeva al ctu l'integrale epurazione dell'interesse debitorio ex art.1825 c.c., nei trimestri di eventuale supero, senza alcuna distinzione tra usura c.d. “originaria” e quella “sopravvenuta” nel corso del rapporto.
All'esito di tale quesito l'ausiliare, avendo riscontrato il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri del 2008 (2° e 3°), del 2009 (2°, 3° e 4°), del 2010 (2°, 3° e 4°), del
2011 (2°, 3° e 4°) e del 1° trimestre del 2012 (la disamina atteneva dall'origine al
30/6/2012) e quindi di usura intercorsa in alcuni periodi del rapporto, escludeva del tutto l'addebito di tali interessi dai trimestri considerati e quindi dall'intero rapporto.
Con la doglianza in esame, si duole l'appellante di tale operazione contabile effettuata in aperta violazione del noto principio di legittimità in ordine alla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, enunciato, in chiave nomofilattica, con la rilevante pronuncia delle
Sezioni Unite del 19/10/2017 n.24675, sostenendo, pertanto, una più corretta rideterminazione del saldo finale comprensivo dei predetti interessi, prospettando una censura in relazione ad un'evidente discrasìa rinvenibile nella motivazione dell'impugnata sentenza laddove, da una parte (v.punto 4 della motivazione), il
Tribunale, quanto alla denunciata violazione dell'art.4 L.n.108/1996, richiamava il principio suddetto, sia pure in materia di mutuo bancario, ritenuto tuttavia estensibile anche al rapporto di conto corrente, dall'altro, con palese contraddizione del richiamato principio, confermava il criterio rideterminativo proposto all'ausiliare con la prevista eliminazione anche della predetta usura sopravvenuta.
La censura merita integrale accoglimento, ritenendo il Collegio di dare continuità al richiamato principio di legittimità, chiaramente supportato dal disposto normativo in ordine alla rilevanza del tasso usuraio al momento della sua pattuizione originale, la cui pagina 10 di 16 disapplicazione al caso di specie non può suffragarsi né con la ventilata inapplicabilità dello stesso al rapporto specifico, essendo limitato, in tesi difensiva degli appellati, al rapporto di mutuo e né, tantomeno, alla stregua di una isolata e recente contraria pronuncia della terza sezione civile della Suprema Corte (v. ordinanza 28/09/2023
n.27545).
Con riguardo al primo profilo, deve richiamarsi e valorizzarsi un consolidato orinetamento interpretativo propenso all'estensione del principio d'irrilevanza dell'usura sopravvenuta anche al rapporto di conto corrente, posto che l'art.1815 2° comma c.c. si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, estendendo la sua portata a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass.
12/5/2017n.1193), ovvero a tutti i contratti prevedenti la concessione di fido verso adeguata remunerazione (cfr. Cass. 22/6/2016 n.12965), richiamate anche dal
Tribunale in motivazione, non configurandosi plausibile procedere ad approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente (v., in termini Trib. Pistoia 25/6/2021 n.593; conf. Trib. Cremona 23/3/21 n.104).
Nel caso di specie, d'altronde, la qualificazione di usura “sopravvenuta” e non
“originaria” è confermata dall'evidende insussistenza di alcuna variazione unilaterale operata dalla banca in conformità allo jus variandi ex art.118 TUB, in tal senso deponendo sia l'acclarata limitazione temporale del superamento (limitata agli evidenziati trimestri, con presumibile rientro infra soglia nei residui periodi) e sia la mancanza di una formale comunicazione unilaterale della banca di tale modifica
(configurandosi la duplice insussistenza del presupposto formale dell'accettazione scritta e del giustificato motivo), tanto escludendo pacificamente alcuna usura “originaria”, quale valida nuova pattuizione contrattuale.
Con riguardo poi al recente (ed isolato) pronunciamento contrario innanzi evidenziato, secondo il quale gli interessi che superino, sia pure nel corso del rapporto, la soglia usuraia di cui alla L.108/96 “costituiscano in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usuraio, è contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del pagina 11 di 16 contratto per l'oggettiva sproporzione della prestazione richiesta”, ritiene il Collegio lo stesso inidoneo a contrastare il consolidato principio enunciato dal supremo organo nomofilattico nel 2017, in quanto supportato unicamente dalla pretesa illiceità per violazione di un asserito principio di buona fede oggettiva nella esecuzione contrattuale di cui all'art.1375 c.c.-
Secondo il Supremo consesso, invero, la buona fede si configura criterio d'integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'esecuione del contratto stesso, ovvero al fine della realizzazione dei diritti da esso scaturenti, sicché “la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso”.
Sulla scorta di quanto innanzi, reputa il Collegio non condivisibile il suddetto
“disallineamento” al dictum delle sezioni unite, conseguendone l'accoglimento della censura, con le conseguenze contabili di cui sopra, ovvero con l'inclusione degli interessi ultra soglia, limitati ai periodi indicati, in quanto, configurandosi un'ipotesi di usura sopravvenuta, la stessa andava qualificata irrilevante.
Il risultato contabile conseguente alla predetta irrilevanza comporta la riduzione del saldo a credito rideterminato, dovendosi sottrarre dallo stesso l'importo degli interessi predetti, pari a complessivi €6.671,21 (v. determinazione all.11 della CTU).
Condivisibile, sia pure per differente motivazione, è la terza doglianza addotta in relazione all'errato recepimento da parte del Tribunale del risultato contabile esplicitato dal CTU nella “bozza” di relazione, salvo a ridurlo in sede definitiva, in accoglimento delle corrette osservazioni pervenute da parte del CTP della Banca convenuta.
In particolare, convenendo sulla censura addotta dalla dott.ssa (C.T.P. Persona_2 della Banca), il CTU rielaborava un nuovo conteggio, riconducendo al di sotto di tali tassi quelli realmente applicati dalla Banca se superiori “in quanto dagli atti non si rilevano comunicazioni alla cleinte di variazioni di tasso”, allegando, quindi, un conteggio
“definitivo” che determinava un saldo finale al 30/6/2013, pari ad €32.556,94 a credito della società correntista, evidenziando che “tale risultato sostituisce quello determinato pagina 12 di 16 nella bozza inviata alle parti che determinava un saldo sempre a credito della società attrice pari ad €35.893,22”.
Detto dell'assorbimento del quarto motivo (erronea dichiarazione di illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi), evidentemte superato dalla acclarata reciprocità della contestata capitalizzazione, con successiva rideterminazione contabile recepita in sentenza, si passa allo scrutuinio dell'ultima censura, attinente alla disposta regolamentazione delle spese in primo grado, con cui si condannava la ad una Pt_1 parziale refusione delle stesse, sia pure nei limiti del 50% con statuizione di parziale compensazione, motivata dall'estensore “tenendo conto dell'accoglimento quantitativamente solo parziale della domanda di parte attrice, nonché del rigetto delle domande risarcirorie”.
Lamenta l'appellante un'asserita iniqua imputazione delle spese anche con la disposta compensazione parziale, invocando, implicitamente una compensazione integrale.
La censura è destituita di fondamento, apprezzandosi la correttezza della disposta regolamentazione, non potendo la risultante pur sempre soccombente nei limiti Pt_1 anzidetti, essere integralmente esonerata da qualsiasi statuizione condannatoria.
A tale riguardo, d'altronde, non è superfluo ribadìre che, sia pure limitatamente all'addebito delle commissioni di massimo scoperto, si reputava illegittima l'applicazione di tale clausola alla luce delle ridette ragioni, non potendo pertanto la stessa ritenersi esente dall'applicazione illegittima di alcuna spesa e commissione.
A nulla può rilevare, a tale fine, la reietarata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla , già implicitamente accolta dal Tribunale avendo CP_2 quest'ultimo, in dispositivo, limitato la sratuizione condannatoria, sia in linea capitale che per le spese processuali alla sola Curatela fallimentare, ovvero alle spese sostenute
“da parte attrice”, configurandosi evidentemente carente di effettiva legittimazione attiva la pretesa fideiubente, , in sede di domanda di ripetizione d'indebito, CP_2 anche in disparte l'acclarato difetto probatorio-documentale del contratto di garanzia.
pagina 13 di 16 In definitiva, il gravame merita accoglimento per quanto di ragione, limitatamente alla seconda e terza censura, con conseguente riforma parziale dell'impugnata sentenza, con riduzione della statuizione condannatoria dell'indebito oggettivo nei termini anzidetti.
Il limitato accoglimento di cui innanzi, contrapposto al rigetto della metà delle doglianze addotte, configura, con riguardo alla regolamentazione delle spese del grado, un'evidente ipotesi di reciproca soccombenza, tale da supportare una disposta compensazione integrale delle stesse.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , ora Parte_1
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza CP_3
n.1628/2019, resa dal Tribunale di Trani, in composzione monocratica, in data
2/7/2019, pubblicata in data 3/7/2019, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, che per il resto conferma
2)Condanna la già , in persona del suo legale CP_3 Parte_1 rappresentante, al pagamento, in favore del in Parte_3 persona del suo curatore, della somma di €25.885,73 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3)Compensa integralmente tra le parrti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio tenuta in data 26/1/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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