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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2927/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300480 2025 IMPOSTA SOSTITU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che parte ricorrente ha depositato in data 6.1.2026 memoria con la quale ha comunicato che “nelle more del giudizio la controversia è stata definita mediante autotutela parziale per effetto di tale definizione è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio”. Ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv. 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della comune volontà espressa dalle parti in giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2927/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300480 2025 IMPOSTA SOSTITU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che parte ricorrente ha depositato in data 6.1.2026 memoria con la quale ha comunicato che “nelle more del giudizio la controversia è stata definita mediante autotutela parziale per effetto di tale definizione è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio”. Ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il G. M. rileva, in ragione di quanto sopra, che si è verificata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. lgv. 31.12.1992 n.546.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della comune volontà espressa dalle parti in giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa