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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7025 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/2/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 5844/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, elettivamente domiciliata alla VIA S. CROCE n. 66-68, Parte_1
CAPODRISE, presso lo studio legale dell'avv. SOSSIO COLELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, NAPOLI, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato alla VIA BOLOGNA n. 3, , presso lo studio CP_2 legale dell'avv. ANGELA CRISTOFARO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
PARTE OPPOSTA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c. avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 28/2/2022 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l'ente Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il
[...]
e la IN di AS (quali enti impositori) e spiegava Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219015178662/000 per la parte concernente i crediti di cui alle seguenti cartelle:
a) cartella n. 07120110008334458/000 per l'importo di euro 7.145,49 in favore del a titolo di canone idrico per l'anno 2006; Controparte_2
b) cartella n. 07120120115941004/000 per l'importo di euro 827,85 in favore della IN di AS a titolo di sanzioni amministrative per l'anno 2008;
c) cartella n. 07120140044747038/000 per l'importo di euro 4.011,57 in favore del a titolo di canone idrico per l'anno 2007. Controparte_2
Al riguardo, l'opponente deduceva l'omessa e/o invalida notificazione delle cartelle e degli atti di accertamento presupposti e postulava l'estinzione dei crediti in essa consacrati per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
in via subordinata e qualora dimostrata la regolare notificazione delle cartelle, invocava il decorso del termine di prescrizione dei crediti anche nel periodo compreso tra le pretese date di notificazione delle cartelle e quella di notificazione dell'intimazione; deduceva, altresì, l'illegittimità delle cartelle per carenza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo delle maggiorazioni applicate sugli importi già dovuti e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento ed eccepiva l'assenza di sottoscrizione da parte di quest'ultimo e, ancor prima, dei ruoli esattoriali.
Si costituiva , la quale deduceva, innanzitutto, il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze relative alla presunta omessa notificazione degli atti di accertamento presupposti ed alla conseguente formazione e sottoscrizione dei ruoli in quanto attività di esclusiva competenza degli enti impositori;
nel merito contestava la pretesa prescrizione del credito relativo alla cartella di pagamento n. 07120120115941004/000 risultando regolarmente notificata in data 8/2/2013 ed avendo successivamente notificato sia l'intimazione di pagamento n. 07120169034856141/000 in data 16/12/2016, che l'intimazione di pagamento poi opposta;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'azione spiegata.
Si costituiva, inoltre, l'ente impositore il quale Controparte_2 deduceva l'infondatezza dell'opposizione spiegata avendo regolarmente notificato in data 23/11/2011 il decreto di ingiunzione n. 467 del 15/11/2011 relativo al mancato pagamento del canone idrico per gli anni 2007-2008, nonché di aver tempestivamente formato e tramesso il relativo ruolo;
rappresentava, quindi, che non risultava maturata alcuna prescrizione del credito ed eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze involgenti la regolare notificazione della successiva cartella di pagamento n. 07120140044747038/000 o dell'intimazione opposta poiché attività di competenza esclusiva dell'agente per la riscossione;
concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione spiegata.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia della parte opposta IN di AS.
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione.
§ 3. Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
Al riguardo, giova ricordare come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, quindi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica pur sempre della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Orbene, è noto come il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Ne discende che l'opposizione inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Peraltro, tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore).
Nel contempo, la titolarità del credito in capo all'ente impositore giustifica la partecipazione al giudizio anche dello stesso, ferme le valutazioni da compiersi in ordine al regolamento delle spese di lite in base al principio di causalità.
§ 4. Nel merito ed in via assorbente, deve essere accolta la doglianza relativa all'estinzione dei crediti per prescrizione (che ha carattere pregiudiziale in quanto investe il diritto di agire esecutivamente ed integra un'opposizione ex art. 615 c.p.c.).
A ben vedere, a fronte della contestazione circa la regolare notificazione delle cartelle l'agente della riscossione ha del tutto omesso di fornire prova di tale circostanza: invero, alcun documento è stato prodotto.
Né può ritenersi validamente provata la notificazione della cartella n.
07120120115941004/000 in ordine alla quale è stato depositato un avviso di ricevimento dell'8/2/2013, atteso che il documento in questione non contiene alcun elemento che consenta di ricollegarlo al procedimento notificatorio della predetta cartella.
Ne discende che – a fronte di crediti risalenti tutti agli anni 2006, 2007 e 2008 – al momento della notificazione dell'intimazione (28/1/2022) risultava elasso il termine di prescrizione finanche decennale.
§ 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi alle cartelle n. 0712011
0008334458/000, n. 07120120115941004/000 e n.07120140044747038/000, con conseguente inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di esse e, altresì, l'inefficacia in parte qua dell'intimazione n. 07120219015178662/000.
§ 6. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti con e si liquidano in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.00,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione in ragione della ridotta attività difensiva.
Nei rapporti con gli enti impositori sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse, tenuto conto del fatto che l'accoglimento dell'opposizione ha avuto luogo sulla scorta di un fatto causalmente imputabile all'agente della riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte opposta IN di AS.
ACCOGLIE l'opposizione proposta da con citazione Parte_1 notificata in data 28/2/2022 e per l'effetto:
DICHIARA l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero dei crediti di cui alle cartelle n. 071 2011
0008334458/000, n. 071 2012 0115941004/000 e n. 071 2014
0044747038/000;
DICHIARA conseguentemente l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
071 2021 9015178662/000 limitatamente ed esclusivamente con riguardo ai crediti relativi alle cartelle sopra indicate.
CONDANNA parte opposta al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 237,00 + euro 27,00 per esborsi
(contributo unificato e marca da bollo) ed in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra indicate in favore dell'avv. Sossio
Colella per dichiarazione di anticipo.
COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti con le parti opposte e IN di AS. Controparte_2
Napoli, 11/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 25/2/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 5844/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, elettivamente domiciliata alla VIA S. CROCE n. 66-68, Parte_1
CAPODRISE, presso lo studio legale dell'avv. SOSSIO COLELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, NAPOLI, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato alla VIA BOLOGNA n. 3, , presso lo studio CP_2 legale dell'avv. ANGELA CRISTOFARO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
PARTE OPPOSTA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c. avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 28/2/2022 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l'ente Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il
[...]
e la IN di AS (quali enti impositori) e spiegava Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219015178662/000 per la parte concernente i crediti di cui alle seguenti cartelle:
a) cartella n. 07120110008334458/000 per l'importo di euro 7.145,49 in favore del a titolo di canone idrico per l'anno 2006; Controparte_2
b) cartella n. 07120120115941004/000 per l'importo di euro 827,85 in favore della IN di AS a titolo di sanzioni amministrative per l'anno 2008;
c) cartella n. 07120140044747038/000 per l'importo di euro 4.011,57 in favore del a titolo di canone idrico per l'anno 2007. Controparte_2
Al riguardo, l'opponente deduceva l'omessa e/o invalida notificazione delle cartelle e degli atti di accertamento presupposti e postulava l'estinzione dei crediti in essa consacrati per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
in via subordinata e qualora dimostrata la regolare notificazione delle cartelle, invocava il decorso del termine di prescrizione dei crediti anche nel periodo compreso tra le pretese date di notificazione delle cartelle e quella di notificazione dell'intimazione; deduceva, altresì, l'illegittimità delle cartelle per carenza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo delle maggiorazioni applicate sugli importi già dovuti e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento ed eccepiva l'assenza di sottoscrizione da parte di quest'ultimo e, ancor prima, dei ruoli esattoriali.
Si costituiva , la quale deduceva, innanzitutto, il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze relative alla presunta omessa notificazione degli atti di accertamento presupposti ed alla conseguente formazione e sottoscrizione dei ruoli in quanto attività di esclusiva competenza degli enti impositori;
nel merito contestava la pretesa prescrizione del credito relativo alla cartella di pagamento n. 07120120115941004/000 risultando regolarmente notificata in data 8/2/2013 ed avendo successivamente notificato sia l'intimazione di pagamento n. 07120169034856141/000 in data 16/12/2016, che l'intimazione di pagamento poi opposta;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'azione spiegata.
Si costituiva, inoltre, l'ente impositore il quale Controparte_2 deduceva l'infondatezza dell'opposizione spiegata avendo regolarmente notificato in data 23/11/2011 il decreto di ingiunzione n. 467 del 15/11/2011 relativo al mancato pagamento del canone idrico per gli anni 2007-2008, nonché di aver tempestivamente formato e tramesso il relativo ruolo;
rappresentava, quindi, che non risultava maturata alcuna prescrizione del credito ed eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze involgenti la regolare notificazione della successiva cartella di pagamento n. 07120140044747038/000 o dell'intimazione opposta poiché attività di competenza esclusiva dell'agente per la riscossione;
concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione spiegata.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia della parte opposta IN di AS.
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione.
§ 3. Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
Al riguardo, giova ricordare come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, quindi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica pur sempre della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Orbene, è noto come il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R.
n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Ne discende che l'opposizione inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Peraltro, tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore).
Nel contempo, la titolarità del credito in capo all'ente impositore giustifica la partecipazione al giudizio anche dello stesso, ferme le valutazioni da compiersi in ordine al regolamento delle spese di lite in base al principio di causalità.
§ 4. Nel merito ed in via assorbente, deve essere accolta la doglianza relativa all'estinzione dei crediti per prescrizione (che ha carattere pregiudiziale in quanto investe il diritto di agire esecutivamente ed integra un'opposizione ex art. 615 c.p.c.).
A ben vedere, a fronte della contestazione circa la regolare notificazione delle cartelle l'agente della riscossione ha del tutto omesso di fornire prova di tale circostanza: invero, alcun documento è stato prodotto.
Né può ritenersi validamente provata la notificazione della cartella n.
07120120115941004/000 in ordine alla quale è stato depositato un avviso di ricevimento dell'8/2/2013, atteso che il documento in questione non contiene alcun elemento che consenta di ricollegarlo al procedimento notificatorio della predetta cartella.
Ne discende che – a fronte di crediti risalenti tutti agli anni 2006, 2007 e 2008 – al momento della notificazione dell'intimazione (28/1/2022) risultava elasso il termine di prescrizione finanche decennale.
§ 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi alle cartelle n. 0712011
0008334458/000, n. 07120120115941004/000 e n.07120140044747038/000, con conseguente inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di esse e, altresì, l'inefficacia in parte qua dell'intimazione n. 07120219015178662/000.
§ 6. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti con e si liquidano in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.00,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione in ragione della ridotta attività difensiva.
Nei rapporti con gli enti impositori sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse, tenuto conto del fatto che l'accoglimento dell'opposizione ha avuto luogo sulla scorta di un fatto causalmente imputabile all'agente della riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte opposta IN di AS.
ACCOGLIE l'opposizione proposta da con citazione Parte_1 notificata in data 28/2/2022 e per l'effetto:
DICHIARA l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il recupero dei crediti di cui alle cartelle n. 071 2011
0008334458/000, n. 071 2012 0115941004/000 e n. 071 2014
0044747038/000;
DICHIARA conseguentemente l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
071 2021 9015178662/000 limitatamente ed esclusivamente con riguardo ai crediti relativi alle cartelle sopra indicate.
CONDANNA parte opposta al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 237,00 + euro 27,00 per esborsi
(contributo unificato e marca da bollo) ed in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra indicate in favore dell'avv. Sossio
Colella per dichiarazione di anticipo.
COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti con le parti opposte e IN di AS. Controparte_2
Napoli, 11/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea