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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 2143/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con l'avvocato ZAGARIA TERESA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di scioglimento del matrimonio del
14/11/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 21/11/2024, contenente le condizioni del divorzio, riproposte altresì nell'allegata convenzione di divorzio del 14/11/2024, anch'essa sottoscritta dai coniugi;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 17/11/2022;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21/11/2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 16/07/2006 in POMARICO, alle
[...] Parte_2
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di scioglimento del matrimonio del 14/11/2024, depositato il
21/11/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POMARICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, Parte I, numero 1;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 29/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco