Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1750/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GENNARI MARCELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e con obbligo di tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione di residenza.
2) La casa familiare di proprietà esclusiva del marito rimane al medesimo assegnata, con tutti gli arredi ivi esistenti.
3) Disporsi l'affido condiviso delle figlie minori ed ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I coniugi, considerati i rispettivi impegni ed orari lavorativi e le abitudini invalse alle minori medesime, pattuiscono che il padre abbia facoltà di vedere le figlie ogni qualvolta lo desideri e di tenerle con sé, salvo diverso accordo dei medesimi genitori e
- nelle vacanze estive, quindici giorni, anche consecutivi, in periodo da concordarsi e reciprocamente comunicarsi entro il 31 marzo di ogni anno nonché eventuali ulteriori quindici giorni, durante l'anno, previo accordo con la madre.
4) Considerata la loro situazione economica-patrimoniale complessiva e le concrete modalità di gestione delle figlie minori, i coniugi pattuiscono di provvedere al mantenimento delle figlie, in via diretta, ciascuno per il tempo in cui le ha con sé, pattuendo di contribuire paritariamente anche alle spese straordinarie delle medesime nei seguenti termini: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) spese per il conseguimento della patente di guida;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
d) spese di abbigliamento, compreso quello sportivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) corsi di lingua straniera. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata,
a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5) Le Parti convengono che l'assegno unico universale per le figlie venga percepito integralmente ed esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
6) I coniugi si impegnano reciprocamente ad evitare frequentazioni delle figlie con eventuali propri nuovi partner per il tempo ritenuto congruo ed opportuno.
7) Spese e compenso professionale del procedimento integralmente compensate fra le parti.
2 8) I coniugi dichiarano di essere reciprocamente economicamente indipendenti e che la regolamentazione sopra esposta dei loro rapporti economici-patrimoniali
è esaustiva e la migliore possibile, nell'interesse principale delle figlie, con contestuale dichiarazione reciproca di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra, per alcun motivo e/o ragione e di rinunciare, reciprocamente, al deposito della rispettiva documentazione bancaria. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) in data 26/06/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 17, Parte II,
Serie A, Anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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