Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1287
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione è fondata. L'ente della riscossione non ha titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria quando vengano dedotti vizi attinenti alla debenza del tributo, essendo legittimato contraddittore esclusivamente l'ente impositore.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), L.R. Calabria n. 11/2003

    Il ricorso è fondato in base al principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'.

  • Accolto
    Vizi del Piano di Classifica del Consorzio

    Il Consorzio, non costituendosi, non ha provato né allegato il piano di classifica richiamato in cartella. L'inversione dell'onere della prova opera esclusivamente in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale.

  • Accolto
    Mancanza del presupposto tributario (beneficio fondiario)

    Nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, di conseguenza non ha provato le condizioni che ne legittimano l'esercizio. Non è emersa la prova né dell'esistenza del 'piano di classifica' approvato dalla competente autorità regionale né dei benefici in favore degli immobili di proprietà del ricorrente. La cartella impugnata si limita a richiamare genericamente il BURC 54 senza fornire alcuna specifica indicazione circa le opere realizzate e i benefici conseguiti dai fondi. In presenza della mancata dimostrazione del beneficio fondiario, il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, onere che non è stato assolto.

  • Accolto
    Onere della prova gravante sul Consorzio

    Il Consorzio, non costituendosi, non ha provato né allegato il piano di classifica richiamato in cartella. L'inversione dell'onere della prova opera esclusivamente in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale. Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11238 del 29 aprile 2025, 'quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.' Nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, di conseguenza non ha provato le condizioni che ne legittimano l'esercizio.

  • Accolto
    Efficacia espansiva del giudicato esterno

    L'atto impugnato deve essere annullato in quanto privo di adeguata dimostrazione del beneficio fondiario specifico e diretto; restano così assorbiti gli altri motivi di ricorso.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione è fondata. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente della riscossione non ha titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria quando vengano dedotti vizi attinenti alla debenza del tributo, essendo legittimato contraddittore esclusivamente l'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1287
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1287
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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