TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to BLASI LUCA Parte_1
.domiciliato inVIA GIORDANI, 7 61121 PESARO ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELL'ISTITUTO-VIA SAN MARTINO
23 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Pesaro, in veste di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che la ricorrente è nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971,
n.118(=invalidità civile) e, per lo effetto dichiarare l' tenuto a corrispondere la CP_1 pensione di inabilità.
Con vittoria dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, Giudice del Lavoro, respingere il ricorso;
spese come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1
di , in conseguenza degli accertamenti cui era pervenuta precedente ATP CP_1
contestata nelle conclusioni.
Nello specifico parte odierna ricorrente contesta la mancata valutazione di patologie pur evidenziate dagli atti, le valutazioni applicate dal CTU e la mancanza di anamnesi.
Di qui la richiesta di accertamento in sede giudiziale in ordine alla sussistenza del requisito sotteso al beneficio invocato.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1
rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi e presupposti alla domanda di concessione del beneficio invocato (art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.118, pensione di inabilità)
Detti requisiti non erano riconosciuti esistenti né in sede amministrativa e neppure nella seguente fase di ATP obbligatoria ex art 445 bis cpc.
Di lì l'esigenza, per la parte istante, del presente giudizio.
Sulla base dei motivi di opposizione veniva ammessa, in questa sede, nuova CTU, che conduceva a risultato ulteriormente negativo, giacchè in riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità (D.M.5 febbraio 1992), le infermità, coesistenti e concorrenti, non arrivano a produrre abolizione permanente della proficua capacità di lavoro, comportando di fatto, una invalidita' del 75%, dalla domanda.
Le conclusioni di CTU appaiono condivisibili e non presentano incongruità che possano farne supporre l'ascientificità.
Deve inoltre osservarsi, da parte del ricorrente, l'assenza di prospettazioni alternative, motivatamente contrastanti con le conclusioni di CTU, limitandosi alla mera riproposizione dei contenuti di ricorso. pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra l'intervenuta consulenza ben può essere posta a fondamento della presente decisione di accertamento negativo.
Il ricorso deve quindi essere respinto a spese compensate.
Spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico definitivamente di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda
2) compensa integralmente le spese di giudizio
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU CP_1
Pesaro, li 12-27/05/2025
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to BLASI LUCA Parte_1
.domiciliato inVIA GIORDANI, 7 61121 PESARO ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELL'ISTITUTO-VIA SAN MARTINO
23 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Pesaro, in veste di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che la ricorrente è nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971,
n.118(=invalidità civile) e, per lo effetto dichiarare l' tenuto a corrispondere la CP_1 pensione di inabilità.
Con vittoria dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, Giudice del Lavoro, respingere il ricorso;
spese come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1
di , in conseguenza degli accertamenti cui era pervenuta precedente ATP CP_1
contestata nelle conclusioni.
Nello specifico parte odierna ricorrente contesta la mancata valutazione di patologie pur evidenziate dagli atti, le valutazioni applicate dal CTU e la mancanza di anamnesi.
Di qui la richiesta di accertamento in sede giudiziale in ordine alla sussistenza del requisito sotteso al beneficio invocato.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1
rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi e presupposti alla domanda di concessione del beneficio invocato (art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.118, pensione di inabilità)
Detti requisiti non erano riconosciuti esistenti né in sede amministrativa e neppure nella seguente fase di ATP obbligatoria ex art 445 bis cpc.
Di lì l'esigenza, per la parte istante, del presente giudizio.
Sulla base dei motivi di opposizione veniva ammessa, in questa sede, nuova CTU, che conduceva a risultato ulteriormente negativo, giacchè in riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità (D.M.5 febbraio 1992), le infermità, coesistenti e concorrenti, non arrivano a produrre abolizione permanente della proficua capacità di lavoro, comportando di fatto, una invalidita' del 75%, dalla domanda.
Le conclusioni di CTU appaiono condivisibili e non presentano incongruità che possano farne supporre l'ascientificità.
Deve inoltre osservarsi, da parte del ricorrente, l'assenza di prospettazioni alternative, motivatamente contrastanti con le conclusioni di CTU, limitandosi alla mera riproposizione dei contenuti di ricorso. pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra l'intervenuta consulenza ben può essere posta a fondamento della presente decisione di accertamento negativo.
Il ricorso deve quindi essere respinto a spese compensate.
Spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico definitivamente di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda
2) compensa integralmente le spese di giudizio
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU CP_1
Pesaro, li 12-27/05/2025
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 3 di 3