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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 148/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FALZEA PAOLO e dell'avv. LOLLO ANDREA
appellante e
(C.F. ), che ha assorbito il Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, contumace CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANI Controparte_3 P.IVA_2
FRANCESCO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante:
2. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità del precetto azionato dal , notificato in data 20 novembre 2017, con il quale il ha Controparte_2 CP_2 intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.558.954,31, perché nulla è dovuto, per:
3. Ancora in via principale: dichiarare la nullità del mutuo e dell'Ipoteca e conseguentemente la nullità del precetto, perché la somma mutuata è stata destinata a sanare le esposizioni debitorie dei c/c bancari accesi presso l'Agenzia di Reggio
Calabria del stesso, esposizione debitoria determinata fra l'altro dalla Controparte_2
illecita applicazione di interessi anatocistici ed usurari e di commissioni di massimo scoperto;
4. dichiarare la nullità della clausola contrattuale che fissa per relationem il tasso degli interessi corrispettivi e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi di cui all'art.117 TUB
5. dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere, ai sensi dell'art.210 cpc, la documentazione richiesta e per l'effetto ordinare a controparte l'esibizione degli estratti relativi a tutti i conti intestati a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_2
ed alla indicati analiticamente a pagina tre dell'atto di citazione e della Pt_1 Pt_3 relativa documentazione contrattuale, dall'inizio dei rapporti alla data di chiusura.
6. dichiarare il diritto del Sig. alla rideterminazione dei saldi dei conti correnti Pt_2
azionati con la citazione.
per dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto Controparte_3
dal sig. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) con atto notificato in data 24.02.2020, perché infondato in fatto C.F._1
ed in diritto, ed in ogni caso sfornito di prova, con integrale conferma della sentenza appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 6.12.2017
proponeva opposizione all'esecuzione ed al precetto, notificato da Parte_1
sulla scorta del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto per Controparte_2
notaio di Reggio Calabria del 12/12/1994, rep. n. 169.680, e del Persona_1
successivo atto di erogazione e quietanza del 10/01/1995.
L'opponente eccepiva che il mutuo sarebbe stato acceso anche a beneficio di Pt_2
(terzo datore di ipoteca) e della , per la copertura delle
[...] Pt_3 CP_4
pag. 2/8 dei debiti risultanti dai conti correnti intestati all'opponete, ad ed alla Parte_2
R. Pt_3
L'opponente eccepiva, in relazione ai rapporti di conto corrente intrattenuti con il
[...]
, l'applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto CP_2
nonché interessi in misura eccedente le soglie di cui alla legge antiusura. L'opponente contestava la nullità del mutuo, utilizzato per finalità diverse da quelle previste per il contratto di mutuo fondiario e per il pagamento di interessi non dovuti, eccepiva la nullità della clausola relativa al tasso di interesse di cui al contratto di mutuo, perché indeterminato e non determinabile, l'applicazione degli interessi moratori anche sulla componente della rata relativa agli interessi, nonché il mancato computo dei versamenti effettuati dall'opponente (il 26.10.1995 per lire 223.806.600 ed il 22.04.1996 per lire
240.376.450). Infine, l'opponente eccepiva la prescrizione per le rate scadute sino al
01.01.2005, nonché la prescrizione (quinquennale) per tutti gli interessi.
Si costituiva in giudizio il contestando tutti i motivi di Controparte_2
opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1202/2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente l'opposizione, annullando il precetto limitatamente alla somma di € 239.730,49, condannando l'opponente al pagamento della metà delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 26.02.2020, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe e deducendo l'erroneità in diritto della decisione di primo grado, per avere rigettato i motivi di opposizione, e per non avere ordinato al l'esibizione dei Controparte_2
contratti e degli estratti conto relativi a tutti i conti intestati a , Parte_1 [...]
, ed alla R., insistendo altresì nella richiesta di Pt_2 Parte_2 Pt_3
rideterminazione dei saldi dei conti correnti. L'appellante, inoltre, contestava la decisione sulle spese di lite, che doveva essere riformata in ragione della fondatezza dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio cessionaria del credito di banca Controparte_3 [...]
nella quale era confluita che eccepiva CP_5 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito concludeva per il rigetto dell'appello.
pag. 3/8 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Partendo dalla eccezione di nullità del mutuo perché utilizzato per scopo diverso da quello “fondiario”, ossia per ripianare i saldi negativi dei conti correnti dell'opponente e di altri soggetti a lui legati, la Corte osserva che la sentenza di primo grado ha correttamente inquadrato la fattispecie, escludendo la ricorrenza di nullità.
Dalla lettura dei contrati allegati, nonché dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 1998, si evince che il mutuo in questione non era legato in alcun modo ai contratti di conto corrente intestati all'opponente, al germano o alla società, ed infatti è l'atto di costituzione di ipoteca che fa riferimento a detti conti correnti.
Oltre che indimostrata, come visto, la circostanza che il mutuo sia stato contratto per fornire al correntista liquidità per sanare debiti pregressi verso la banca non costituisce motivo di illiceità del contratto. Il contratto di muto stipulato dal LL non è un contratto di scopo, ma un ordinario contratto di mutuo fondiario. Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813
c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. (Cass. Sez. 1,
05/06/2024, n. 15695, Rv. 671533 - 01). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, se anche fosse dimostrato l'eventuale utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, questa costituirebbe un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario;
tale operazione determina di regola gli effetti del pag. 4/8 "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (in questo caso, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente). (Cass. Sez. 1, 25/01/2021, n. 1517, Rv.
660370 - 01).
Infine, si deve sottolineare che è il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, perché la destinazione della somma non è elemento essenziale del contratto, né l'istituto di credito mutuante ha legato l'erogazione ad uno specifico scopo di acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile.
Non coglie nel segno anche l'ulteriore doglianza dell'appellante rispetto alla violazione della par condicio creditorum, perché come detto non vi è prova dell'utilizzo dello strumento del mutuo per il ripianamento del saldo negativo di conti correnti del , e Pt_2
perché in ogni caso si tratta di eccezione non proponibile dal debitore.
2.2. L'eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse è stata rigettata dal giudice di prime cure, che ha sottolineato come il meccanismo di determinazione del tasso di interesse fosse stato compiutamente previsto nell'art. 1 del contratto di mutuo fondiario e che l'art. 2 dell'atto di erogazione e quietanza conteneva il piano di ammortamento e precisava i tassi di interesse, ancorandoli a parametri certi e determinati, o agevolmente determinabili.
La Corte condivide detta interpretazione, posto che il rinvio si riferisce ad una fonte extracontrattuale specificata e ben determinata (media aritmetica del rendimento lordo dei titoli di Stato e del tasso Ribor a tre mesi, poi sostituito con Euribor), per cui va esclusa ogni forma di indeterminatezza.
2.3. L'eccezione di prescrizione è infondata, sia rispetto alla sorte capitale, sia con riferimento agli interessi. È infatti pacifico che nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi pag. 5/8 la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.. (ex multis, Cass. Sez. 3, 10/02/2023, n.
4232, Rv. 666773 - 01).
2.4. S deve, infine, rigettare l'appello anche rispetto all'azione di ripetizione di indebito ed alle correlate richieste istruttorie.
L'azione di ripetizione, difatti, è inammissibile per difetto di prova dell'intervenuta chiusura del conto corrente ed effettiva corresponsione di somme indebite. Anche volendo limitare la domanda alla mera azione di accertamento del saldo del conto corrente, rispetto alla quale potrebbe sussistere l'interesse del correntista, la domanda sarebbe stata rigettata in mancanza di produzione degli estratti conto.
Laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
La richiesta ex art. 119 Tub avanzata dal correntista prima della introduzione del giudizio consente al cliente di ottenere, ex art. 210 c.p.c., nel corso del giudizio i medesimi documenti che avrebbe potuto ricevere ex art. 119 Tub, ossia la documentazione relativa al decennio precedente alla richiesta e non quella esistente sin dalla costituzione del rapporto. In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022, Rv. 666451 -
01). Ne discende che il correntista avrebbe dovuto produrre i documenti a sostegno della pag. 6/8 propria domanda di ripetizione di indebiti (o di accertamento del saldo del conto corrente), ovvero chiederne il rilascio per il decennio precedente all'istituto di credito.
In difetto di una richiesta antecedente alla introduzione del giudizio, l'istanza di esibizione dei contratti e degli estratti conto avanzata da parte dell'odierno appellante è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure, e non può trovare accoglimento in questa fase del giudizio.
Giova precisare che l'azione di ripetizione o di accertamento del saldo dei conti correnti non ha ad oggetto il credito portato dall'atto di precetto, cui è diretta l'opposizione, per i motivi che già esposti nei precedenti paragrafi, per cui grava sull'opponente la prova dell'esistenza dell'indebito.
Anche la richiesta di ctu è da ritenersi superflua ed esplorativa, essendo diretta a determinare il saldo dei conti correnti “epurandoli dagli interessi anatocistici, usurari e della commissioni di massimo scoperto”, tenendo conto che non sono stati prodotti i predetti estratti conto e che – vista la data di stipula del mutuo e considerato che l'opponente afferma che già nel 1994 i conti correnti erano accesi – non è applicabile a detti contratti la disciplina di cui alla legge n. 108 del 1996.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, sulla scorta del valore del giudizio (€ 3.558.954,31) nei seguenti termini: € 22.102,00 (€ 4.822,00 per la fase di studio, € 2.804,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione, €
8.017,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1202/2019 così provvede:
1. Rigetta l'appello pag. 7/8 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 22.102,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 148/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FALZEA PAOLO e dell'avv. LOLLO ANDREA
appellante e
(C.F. ), che ha assorbito il Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, contumace CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANI Controparte_3 P.IVA_2
FRANCESCO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante:
2. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità del precetto azionato dal , notificato in data 20 novembre 2017, con il quale il ha Controparte_2 CP_2 intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.558.954,31, perché nulla è dovuto, per:
3. Ancora in via principale: dichiarare la nullità del mutuo e dell'Ipoteca e conseguentemente la nullità del precetto, perché la somma mutuata è stata destinata a sanare le esposizioni debitorie dei c/c bancari accesi presso l'Agenzia di Reggio
Calabria del stesso, esposizione debitoria determinata fra l'altro dalla Controparte_2
illecita applicazione di interessi anatocistici ed usurari e di commissioni di massimo scoperto;
4. dichiarare la nullità della clausola contrattuale che fissa per relationem il tasso degli interessi corrispettivi e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi di cui all'art.117 TUB
5. dichiarare il diritto dell'opponente ad ottenere, ai sensi dell'art.210 cpc, la documentazione richiesta e per l'effetto ordinare a controparte l'esibizione degli estratti relativi a tutti i conti intestati a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_2
ed alla indicati analiticamente a pagina tre dell'atto di citazione e della Pt_1 Pt_3 relativa documentazione contrattuale, dall'inizio dei rapporti alla data di chiusura.
6. dichiarare il diritto del Sig. alla rideterminazione dei saldi dei conti correnti Pt_2
azionati con la citazione.
per dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto Controparte_3
dal sig. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) con atto notificato in data 24.02.2020, perché infondato in fatto C.F._1
ed in diritto, ed in ogni caso sfornito di prova, con integrale conferma della sentenza appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 6.12.2017
proponeva opposizione all'esecuzione ed al precetto, notificato da Parte_1
sulla scorta del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto per Controparte_2
notaio di Reggio Calabria del 12/12/1994, rep. n. 169.680, e del Persona_1
successivo atto di erogazione e quietanza del 10/01/1995.
L'opponente eccepiva che il mutuo sarebbe stato acceso anche a beneficio di Pt_2
(terzo datore di ipoteca) e della , per la copertura delle
[...] Pt_3 CP_4
pag. 2/8 dei debiti risultanti dai conti correnti intestati all'opponete, ad ed alla Parte_2
R. Pt_3
L'opponente eccepiva, in relazione ai rapporti di conto corrente intrattenuti con il
[...]
, l'applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto CP_2
nonché interessi in misura eccedente le soglie di cui alla legge antiusura. L'opponente contestava la nullità del mutuo, utilizzato per finalità diverse da quelle previste per il contratto di mutuo fondiario e per il pagamento di interessi non dovuti, eccepiva la nullità della clausola relativa al tasso di interesse di cui al contratto di mutuo, perché indeterminato e non determinabile, l'applicazione degli interessi moratori anche sulla componente della rata relativa agli interessi, nonché il mancato computo dei versamenti effettuati dall'opponente (il 26.10.1995 per lire 223.806.600 ed il 22.04.1996 per lire
240.376.450). Infine, l'opponente eccepiva la prescrizione per le rate scadute sino al
01.01.2005, nonché la prescrizione (quinquennale) per tutti gli interessi.
Si costituiva in giudizio il contestando tutti i motivi di Controparte_2
opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1202/2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente l'opposizione, annullando il precetto limitatamente alla somma di € 239.730,49, condannando l'opponente al pagamento della metà delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 26.02.2020, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe e deducendo l'erroneità in diritto della decisione di primo grado, per avere rigettato i motivi di opposizione, e per non avere ordinato al l'esibizione dei Controparte_2
contratti e degli estratti conto relativi a tutti i conti intestati a , Parte_1 [...]
, ed alla R., insistendo altresì nella richiesta di Pt_2 Parte_2 Pt_3
rideterminazione dei saldi dei conti correnti. L'appellante, inoltre, contestava la decisione sulle spese di lite, che doveva essere riformata in ragione della fondatezza dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio cessionaria del credito di banca Controparte_3 [...]
nella quale era confluita che eccepiva CP_5 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito concludeva per il rigetto dell'appello.
pag. 3/8 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Partendo dalla eccezione di nullità del mutuo perché utilizzato per scopo diverso da quello “fondiario”, ossia per ripianare i saldi negativi dei conti correnti dell'opponente e di altri soggetti a lui legati, la Corte osserva che la sentenza di primo grado ha correttamente inquadrato la fattispecie, escludendo la ricorrenza di nullità.
Dalla lettura dei contrati allegati, nonché dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 1998, si evince che il mutuo in questione non era legato in alcun modo ai contratti di conto corrente intestati all'opponente, al germano o alla società, ed infatti è l'atto di costituzione di ipoteca che fa riferimento a detti conti correnti.
Oltre che indimostrata, come visto, la circostanza che il mutuo sia stato contratto per fornire al correntista liquidità per sanare debiti pregressi verso la banca non costituisce motivo di illiceità del contratto. Il contratto di muto stipulato dal LL non è un contratto di scopo, ma un ordinario contratto di mutuo fondiario. Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813
c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. (Cass. Sez. 1,
05/06/2024, n. 15695, Rv. 671533 - 01). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, se anche fosse dimostrato l'eventuale utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, questa costituirebbe un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario;
tale operazione determina di regola gli effetti del pag. 4/8 "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (in questo caso, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente). (Cass. Sez. 1, 25/01/2021, n. 1517, Rv.
660370 - 01).
Infine, si deve sottolineare che è il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, perché la destinazione della somma non è elemento essenziale del contratto, né l'istituto di credito mutuante ha legato l'erogazione ad uno specifico scopo di acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile.
Non coglie nel segno anche l'ulteriore doglianza dell'appellante rispetto alla violazione della par condicio creditorum, perché come detto non vi è prova dell'utilizzo dello strumento del mutuo per il ripianamento del saldo negativo di conti correnti del , e Pt_2
perché in ogni caso si tratta di eccezione non proponibile dal debitore.
2.2. L'eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse è stata rigettata dal giudice di prime cure, che ha sottolineato come il meccanismo di determinazione del tasso di interesse fosse stato compiutamente previsto nell'art. 1 del contratto di mutuo fondiario e che l'art. 2 dell'atto di erogazione e quietanza conteneva il piano di ammortamento e precisava i tassi di interesse, ancorandoli a parametri certi e determinati, o agevolmente determinabili.
La Corte condivide detta interpretazione, posto che il rinvio si riferisce ad una fonte extracontrattuale specificata e ben determinata (media aritmetica del rendimento lordo dei titoli di Stato e del tasso Ribor a tre mesi, poi sostituito con Euribor), per cui va esclusa ogni forma di indeterminatezza.
2.3. L'eccezione di prescrizione è infondata, sia rispetto alla sorte capitale, sia con riferimento agli interessi. È infatti pacifico che nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi pag. 5/8 la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.. (ex multis, Cass. Sez. 3, 10/02/2023, n.
4232, Rv. 666773 - 01).
2.4. S deve, infine, rigettare l'appello anche rispetto all'azione di ripetizione di indebito ed alle correlate richieste istruttorie.
L'azione di ripetizione, difatti, è inammissibile per difetto di prova dell'intervenuta chiusura del conto corrente ed effettiva corresponsione di somme indebite. Anche volendo limitare la domanda alla mera azione di accertamento del saldo del conto corrente, rispetto alla quale potrebbe sussistere l'interesse del correntista, la domanda sarebbe stata rigettata in mancanza di produzione degli estratti conto.
Laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
La richiesta ex art. 119 Tub avanzata dal correntista prima della introduzione del giudizio consente al cliente di ottenere, ex art. 210 c.p.c., nel corso del giudizio i medesimi documenti che avrebbe potuto ricevere ex art. 119 Tub, ossia la documentazione relativa al decennio precedente alla richiesta e non quella esistente sin dalla costituzione del rapporto. In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022, Rv. 666451 -
01). Ne discende che il correntista avrebbe dovuto produrre i documenti a sostegno della pag. 6/8 propria domanda di ripetizione di indebiti (o di accertamento del saldo del conto corrente), ovvero chiederne il rilascio per il decennio precedente all'istituto di credito.
In difetto di una richiesta antecedente alla introduzione del giudizio, l'istanza di esibizione dei contratti e degli estratti conto avanzata da parte dell'odierno appellante è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure, e non può trovare accoglimento in questa fase del giudizio.
Giova precisare che l'azione di ripetizione o di accertamento del saldo dei conti correnti non ha ad oggetto il credito portato dall'atto di precetto, cui è diretta l'opposizione, per i motivi che già esposti nei precedenti paragrafi, per cui grava sull'opponente la prova dell'esistenza dell'indebito.
Anche la richiesta di ctu è da ritenersi superflua ed esplorativa, essendo diretta a determinare il saldo dei conti correnti “epurandoli dagli interessi anatocistici, usurari e della commissioni di massimo scoperto”, tenendo conto che non sono stati prodotti i predetti estratti conto e che – vista la data di stipula del mutuo e considerato che l'opponente afferma che già nel 1994 i conti correnti erano accesi – non è applicabile a detti contratti la disciplina di cui alla legge n. 108 del 1996.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, sulla scorta del valore del giudizio (€ 3.558.954,31) nei seguenti termini: € 22.102,00 (€ 4.822,00 per la fase di studio, € 2.804,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione, €
8.017,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1202/2019 così provvede:
1. Rigetta l'appello pag. 7/8 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 22.102,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 14/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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