Sentenza 19 maggio 1979
Massime • 2
I dipendenti di un'Agenzia generale dell'INA - sia essa concessa ad imprenditori autonomi (agenzie generali cosiddette libere) sia essa gestita in economia con preposizione di un funzionario dell'INA, nella veste, peraltro, di reggente di un'Agenzia organizzata, per il resto, come Agenzia generale a gestione libera - che si trovino nella condizione di appartenenti alla categoria di ex combattenti ed assimilati di cui alla legge 24 maggio 1970 n 336, in tanto possono godere dei benefici combattentistici previsti dalla legge citata, in quanto risulti che tale Agenzia sia stata organizzata dall'INA come propria Agenzia speciale ai sensi dell'art 15 dello statuto approvato con RD 20 maggio 1926 n 933, con la conseguenza, quindi, della equiparazione agli impiegati della direzione generale dell'INA degli uffici periferici costituiti dalle agenzie speciali, nonche degli speciali agenti e produttori di cui tratta il citato art 15.*
In base all'art 4 legge 9 ottobre 1971 n 824 che ha modificato la legge 24 maggio 1970 n 336, gli enti pubblici e di diritto pubblico e gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, sono stati, ai fini dell'attribuzione dei benefici combattentistici, presi in considerazione dal legislatore, nel complesso dei loro uffici centrali e periferici, e non pure con riguardo a quegli organismi ausiliari che collaborano con i detti uffici, ma senza un loro inquadramento nelle organizzazioni degli uffici stessi o senza una espressa previsione normativa di equiparazione del personale di tali organismi al personale degli uffici dell'ente pubblico o di diritto pubblico.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1979, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1979 |
Testo completo
In base all'art 4 legge 9 ottobre 1971 n 824 che ha modificato la legge 24 maggio 1970 n 336, gli enti pubblici e di diritto pubblico e gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, sono stati, ai fini dell'attribuzione dei benefici combattentistici, presi in considerazione dal legislatore, nel complesso dei loro uffici centrali e periferici, e non pure con riguardo a quegli organismi ausiliari che collaborano con i detti uffici, ma senza un loro inquadramento nelle organizzazioni degli uffici stessi o senza una espressa previsione normativa di equiparazione del personale di tali organismi al personale degli uffici dell'ente pubblico o di diritto pubblico.*