Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/07/2025, n. 6502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6502 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06502/2025REG.PROV.COLL.
N. 05397/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5397 del 2024, proposto da
Elettro Esco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Piccinni, Alessandro Singetta, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Piccinni in Roma, via G.G. Belli, n. 39.
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso lo studio Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza, n. 56;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata Arpab, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 325 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata Arpab;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Elettro Esco s.r.l. ha presentato alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia, in data 12/08/2019, un’istanza per ottenere il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) relativa al “Progetto definitivo di un Parco Eolico da 25,8 MW, delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili e opere di connessione alla rete elettrica, da ubicare in EN (PZ) e CH (PZ)” (acquisita e registrata in data 12 agosto 2019 al prot. dipart. n. 0134994/23AB).
La Regione ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi mediante delibera della Giunta Regionale della Basilicata n.202300891 del 15 dicembre 2023, denegando il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi del 24 marzo 2022.
La società istante ha impugnato la predetta sentenza innanzi al T.a.r. per la Basilicata che, con sentenza n. 325 del 2024, ha accolto il ricorso solo in relazione alla violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990.
2. Con l’odierno atto di appello, la società appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando: illegittimità della sentenza nella parte in cui (pag. 8, la sentenza non è suddivisa in capi) ha respinto i primi due motivi di ricorso con evidente travisamento dei fatti e con palese genericità, insufficienza ed erroneità della motivazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.a. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 116 e 277 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia con riferimento al motivo 1.2. del ricorso in merito alla maturazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e art. 14 ter L. 241/90 sull’istanza di rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Unico Regionale (P.A.U.R.) (cfr. pag. 8 ss. della sentenza
del Tar) ;
II. Error in iudicando: illegittimità della sentenza nella parte in cui (pag. 8, la sentenza non è suddivisa in capi) ha respinto il secondo motivo di ricorso (pag. 11 ss. del ricorso) con evidente travisamento dei fatti e genericità ed erroneità della motivazione, tanto da comportare un’omessa
pronuncia - Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.a. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 116 e 277 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia con riferimento al motivo 2 del ricorso in merito al vizio di violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Regionali, par. 6.3. ss. (all.15 fasc.1°) con cui vengono indicate le modalità di convocazione e di espressione dei pareri nelle tre sedute della conferenza dei servizi – Assenza di pareri negativi tra la prima seduta di conferenza dei servizi e la seconda seduta – Acquisizione ope legis dei pareri di Arpab, Ufficio Geologico Regionale e Dipartimento Ambiente e Dipartimento Energia per non essersi tempestivamente pronunciati, in applicazione dell’art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90. Illegittimità del diniego – Difetto assoluto di istruttoria – Violazione del principio del giusto procedimento ;
III. Error in iudicando: violazione dell’articolo 112 c.p.a. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) in base al quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa – Violazione art. 99 c.p.a. e dell’art. 2907 c.c. – Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha introdotto un motivo nuovo (ed infondato) di contestazione non presente nel provvedimento di diniego della Regione costituito dalla richiesta di approfondimenti geologici da parte dell’Autorità di Bacino ;
IV. Sui motivi di ricorso assorbiti ex art. 101, 2 co. cpa: eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter della L. 241/90 – Violazione dell’art. 14 bis della L. 241/90 – Violazione e falsa applicazione par. 1.2.1.3 ss del P.I.E.A.R. – Omesso bilanciamento in concreto della prevalenza dei pareri – violazione dell’art. 21 nonies L. 241/90 in quanto il diniego di autorizzazione unica si configura, stante l’intervenuta maturazione del silenzio assenso in data 12/09/2021, come annullamento d’ufficio che interviene a distanza di oltre 3 anni in violazione del termine perentorio dei 12 mesi .
La Regione Basilicata e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata Arpab si sono costituite regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con un primo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza di primo grado che sarebbe incorsa in un’omessa pronuncia in merito al motivo n. 1.2. del ricorso di primo grado (che non sarebbe stato esaminato). In particolare, deduce l’appellante che l’impugnata delibera della Regione sarebbe inefficace perché si sarebbe formato il silenzio assenso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 bis del d.lgs. 152/06 e 14 ter l. 241/90, sull’istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), per l’oggettivo decorso del termine perentorio di 90 gg decorrente dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi indetta dalla Regione, svolta in data 31 marzo 2021 rispetto alla data di adozione della determina conclusiva della conferenza dei servizi (emanata il 15 dicembre 2023).
4. Il motivo è infondato.
Ad avviso del collegio, non si può ricondurre il caso di specie (conclusione della conferenza di servizi con provvedimento espresso, nell’ambito della procedura P.A.U.R.) a quelli previsti dalla legge come ipotesi di silenzio assenso.
4.1. L’art. 14 ter , invocato dall’appellante, al comma 7 distingue chiaramente la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che viene emessa all’esito dell’ultima riunione entro il termine di cui al comma 2 (primo periodo del comma 7), dall’assenso delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi (secondo periodo del comma 7).
Tale secondo tipo di assenso si considera acquisito senza condizioni: i) in relazione alle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero, ii) pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero ancora, iii) abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Questo meccanismo rappresenta – al pari di quello disciplinato dall’art. 17 bis l. n. 241 del 1990, ma con qualche adattamento in più, poiché la conferenza reca una disciplina specifica e per certi versi anche più stringente, in quanto contrasta non solo la mancata partecipazione, e dunque il silenzio, ma anche l’atteggiamento dilatorio o incerto delle amministrazioni partecipanti – un silenzio assenso cd. “orizzontale”, che consente all’autorità che deve adottare il provvedimento conclusivo del procedimento (o della conferenza di servizi, come nella fattispecie) di prescindere dal provvedimento espresso di carattere endoprocedimentale che spetta a una determinata autorità.
Solo in relazione a questi assensi “orizzontali”, interni al meccanismo della conferenza di servizi, ad avviso della Sezione, si può perfezionare il silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter , comma 7.
4.2. A conclusioni diverse, invece, bisogna pervenire in relazione alla determinazione conclusiva della conferenza, per la quale, secondo questa Sezione, la disciplina del silenzio assenso non si può ritenere applicabile.
In primo luogo, esso viene espressamente escluso dall’art. 20, comma 1, secondo cui “[…] nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda , senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 prevede che “ L'amministrazione competente può indire , entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati”.
La connessione logica e sistematica dei due commi (art. 20, commi 1 e 2) dimostra che, quando l’amministrazione decide di indire una conferenza di servizi per definire un’istanza presentata ai sensi del comma 1, il meccanismo del silenzio assenso viene disinnescato per attivare quello della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e continua ad operare soltanto, come si è detto, in relazione agli apporti endoprocedimentali delle altre amministrazioni all’interno della stessa conferenza (in applicazione del secondo periodo dell’art. 14 ter , comma 7).
4.3. L’esito dell’esame della lettera della norma è confortato dall’analisi dei profili sistematici della conferenza di servizi.
La conclusione è, infatti, coerente con il grado di maggiore complessità che caratterizza l’istituto.
Innanzitutto, la disciplina prevede un provvedimento complesso, di bilanciamento di interessi caso per caso, che risulta incompatibile con una soluzione “secca”, predeterminata dalla legge: difatti, la determinazione conclusiva deve tener conto delle “posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti” (art. 14 ter , comma 1).
In altri termini, il provvedimento che conclude la conferenza di servizi, che si fonda sulla base delle posizioni prevalenti espresse in conferenza, sconta il più elevato tasso di complessità decisionale insita nella conferenza di servizi ed è difficilmente compatibile con l’automatismo insito, invece, nel meccanismo del silenzio assenso.
A conferma di ciò, confrontando la conferenza con gli altri istituti di semplificazione della legge n. 241, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, nel parere n. 890 del 2016, che la conferenza di servizi si colloca, rispetto alla Scia, “ dal lato opposto della scala delle complessità da gestire, e si riferisce alle attività che richiedono provvedimenti di assenso, comunque denominati, più complessi, sia per la presenza di più ampia discrezionalità amministrativa (a fronte di funzioni totalmente vincolate per la SCIA), sia per la più pregnante esigenza istruttoria sulle attività da autorizzare, sia per la presenza di molteplici amministrazioni coinvolte, con interessi pubblici spesso in dialettica tra loro ”.
Pertanto, la conferenza di servizi, pur con tutte le semplificazioni possibili (ed efficaci) introdotte dalla normativa che si è via via succeduta, si fonda su quello che potrebbe essere definito un “principio della decisione” che tiene conto delle “posizioni prevalenti”, e poiché “la legge non riesce a definire la priorità tra gli interessi pubblici in gioco, allora tale compito ricade sull’amministrazione procedente”.
4.4. Alla stregua di quanto esposto, emerge che il meccanismo di gestione delle procedure complesse costruito dalla disciplina della conferenza di servizi è strutturato – e al tempo stesso semplificato, per quanto possibile – concentrando tutto sulla capacità di gestione della conferenza e, soprattutto, di decisione finale da parte dell’amministrazione procedente. Essa riacquista un ampio spazio di discrezionalità – rectius , di gestione della “discrezionalità collettiva” dei partecipanti – e deve farsene carico, senza “paura della firma” ma consapevolmente.
Come si legge nel citato parere del Consiglio di Stato, il “ meccanismo costruito dalla legge non è sufficiente senza il ‘fattore umano’ ”, perché l’amministrazione procedente “ deve infatti anche essere ‘capace’, da un punto di vista organizzativo-procedimentale, di condurre la conferenza di servizi verso la tempestiva assunzione della decisione finale – positiva o negativa che sia – conoscendo nel dettaglio e utilizzando tutti gli strumenti procedimentali che la legge gli offre ”. Essa deve “ essere ‘capace’, da un punto di vista professionale, di preferire, alla ricerca del compromesso tra amministrazioni, la soluzione – positiva o negativa che sia – del problema dei cittadini (soluzione che passa attraverso una efficace sintesi degli interessi pubblici in ciascuna fattispecie); deve essere, inoltre, ‘capace’, da un punto di vista giuridico, di assumersi le sue responsabilità senza timori piuttosto che preferire soluzioni più prudenti, ma meno efficaci o addirittura inutili” e deve, infine, “essere ‘capace’, da un punto di vista tecnico, di non limitarsi all’analisi dei profili giuridico-amministrativi nella valutazione dei diversi interessi pubblici, ma di considerare anche gli aspetti economici delle problematiche all’esame, misurando e quantificando l’impatto delle misure amministrative da adottare ”.
Conclude il Consiglio di Stato che “ Tale opera di ‘capacitazione’ delle amministrazioni ( rectius , degli amministratori) procedenti appare indispensabile ”.
Tutto ciò conferma la conclusione della Sezione secondo cui per il provvedimento “strutturato” di conclusione della conferenza di servizi non può essere sostituito ex lege dal silenzio assenso, come invocato nel caso di specie.
4.5. Sotto un ulteriore profilo, con motivazione a contrario , non si può sostenere che, scaduti i termini per la conclusione della conferenza, si formi il silenzio assenso per una sorta di “estensione” del meccanismo previsto per gli apporti endoprocedientali.
Conviene precisare, infatti, che il secondo periodo del comma 7 dell’art. 14 ter , che trova il suo referente generale nell’art. 17 bis della l. n. 241 del 1990, prima citato, introduce un meccanismo di silenzio assenso che si riferisce al distinto caso degli “assensi, concerti o nulla osta comunque denominati”, e quindi a un procedimento (o a una sua parte) “a scorrimento lineare”, fase per fase, non a quello “a scorrimento contemporaneo”, riunendo assieme tutti i partecipanti, che è proprio della conferenza di servizi e che si conclude con la determinazione finale di cui all’art. 14 quater , che spetta all’amministrazione procedente, tenuta, ai fini dell’applicabilità della citata norma, a trasmettere lo “schema di provvedimento” alle autorità competenti.
4.6. Ne consegue, alla stregua della ricostruzione appena operata, che il provvedimento conclusivo della conferenza non può che constare in un provvedimento espresso e motivato (specie nel caso in cui debba dar conto delle “posizioni prevalenti” che hanno condotto a quella scelta finale).
5. Alla stregua di quanto affermato, va applicato ora l’art. 2, comma 8 bis , l. n. 241 del 1990 (richiamato più volte da parte appellante), nella parte in cui richiama l’art. 14 ter , comma 7.
Ad avviso della Sezione, il comma 8 bis può essere riferito solo alla previsione del secondo periodo del comma 7 dell’art. 14 ter , e dunque ai pareri endoprocedimentali emessi successivamente alla conclusione della conferenza stessa.
5.1. Anche in questo caso, milita innanzitutto a favore di tale ricostruzione il dato letterale della norma.
Il comma 8 bis , nel caso della conferenza di servizi, a differenza rispetto agli altri riferimenti normativi ivi contenuti, non riguarda le determinazioni “ adottate dopo la scadenza dei termini ”, bensì quelle adottate “ successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14- ter , comma 7 ”, con la logica conseguenza che – con riferimento alla conferenza di servizi, e solo ad essa – la lettera dell’art. 2, comma 8 bis , considera “inefficaci” (non gli atti di conclusione della conferenza oltre il termine di legge, come negli altri casi richiamati dallo stesso comma 8 bis , ma solamente) gli apporti pervenuti dopo l’ultima riunione.
Tali apporti, nella logica strutturata di condivisione di tutte le questioni, che è tipica della conferenza, devono pervenire durante la fase di condivisione e non dopo: la violazione del rispetto del meccanismo partecipato viene sanzionata – appunto – dalla irrilevanza ( rectius , dalla assoluta inefficacia) degli apporti giunti “ successivamente all’ultima riunione ”, quando la fase di condivisione si è conclusa.
5.2. Tale lettura è coerente con l’altro riferimento effettuato, dal comma 8 bis , alla conferenza di servizi, laddove sanziona con l’inefficacia le determinazioni “adottate dopo la scadenza dei termini” – alla stregua di tutte le altre e con la sola eccezione di quelle di cui all’art. 14 ter , comma 7 – di cui all’art. 14 bis , comma 2, lettera c).
La disposizione fa riferimento a: “ c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni ”.
Anche in questo caso, dunque, il comma 8 bis opera in presenza della violazione di un termine (“ perentorio ”) per gli apporti endoprocedimentali, in pieno allineamento con il riferimento al secondo periodo (e non al primo) del comma 7 dell’art. 14 ter .
5.3. Un ulteriore elemento che si rinviene dal dettato del comma 8 bis è, infine, il riferimento alla “inefficacia” degli atti emanati dopo la scadenza del termine (o dopo l’ultima riunione, nel caso della conferenza di servizi).
La dottrina si è già soffermata sul ricorso a tale figura, in luogo di quelle, più usuali, della annullabilità e della nullità. Ciò che rileva ai fini della decisione è che il riferimento alla “inefficacia” – alla luce della ratio di semplificazione sottesa all’art. 2, comma 8 bis – può colpire soltanto un provvedimento emanato dopo che la legge abbia già determinato l’esito della procedura conseguente al decorso del tempo.
In altri termini, il riferimento all’inefficacia (a differenza di nullità e annullabilità) non può lasciare spazi vuoti nel meccanismo decisionale “semplificato”, ma al contrario serve a evitare che un esito ormai raggiunto ex lege a seguito del decorso del tempo, come la formazione del silenzio assenso, venga inciso e reso incerto da un intervento tardivo (e quindi, appunto, “inefficace”) dell’amministrazione.
Ma nel caso di conclusione della conferenza, come si è dimostrato al punto 4., allo scadere del termine non si può formare alcun silenzio assenso sulla decisione finale, ma solo sugli apporti endoprocedimentali.
6. In conclusione, si può affermare che nel meccanismo della conferenza di servizi:
- il silenzio assenso è applicabile in via generale ai rapporti fra le amministrazioni, in coerenza con quanto accade per l’art. 17 bis , ma con qualche adattamento in più (poiché, come detto, la conferenza reca una disciplina specifica e per certi versi anche più stringente, in quanto contrasta non solo la mancata partecipazione – e dunque il silenzio – ma anche l’atteggiamento dilatorio o incerto delle amministrazioni partecipanti);
- il silenzio assenso non è applicabile alla decisione finale, in quanto è necessario che l’amministrazione procedente si faccia carico – in modo espresso e consapevole – della decisione finale (sulla necessità della “capacitazione” delle amministrazioni, cfr. retro , il punto 4.4.)
- il decorso del termine per l’adozione della conclusione finale della conferenza, anche se non determina la perdita del potere di provvedere (non vi sono ragioni per considerare perentorio tale termine) o l’inefficacia della determinazione conclusiva, non è tuttavia privo di conseguenze. Da un lato, la parte interessata può ben attivare le tutele relativa all’obbligo di provvedere sul silenzio inadempimento, e può dimostrare l’insorgenza di un danno da ritardo. Dall’altro, come detto, l’amministrazione procedente, pur se potrà ancora provvedere tardivamente (assumendosene tutte le conseguenze sopra indicate), non potrà comunque tener conto degli apporti endoprocedimentali tardivi, poiché un eventuale provvedimento conclusivo che si fondasse su determinazioni “inefficaci” sarebbe, esso sì, sindacabile per un possibile vizio di eccesso di potere nell’ordinario giudizio di legittimità. Difatti, come detto, tali pareri tardivi, ancorché autorevoli, “sono inefficaci” e non possono indurre a una modificazione delle conclusioni della conferenza (salva ovviamente l’esperibilità dell’autotutela ai sensi e nei limiti dell’art. 14 quater , comma 2).
7. Sono infondati anche i restanti motivi di appello che tendono a contestare nel merito i pareri resi dalle autorità amministrative intervenute durante la conferenza di servizi, nonché il provvedimento di diniego della Regione Basilicata.
Come già ampiamente chiarito, il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, si fonda sulle posizioni prevalenti espresse dalle autorità amministrative e può essere sindacato solo per palese irragionevolezza e illogicità, nel caso di specie non sussistenti.
Inoltre, il provvedimento di diniego della Regione Basilicata è fondato su una pluralità di motivazioni, non tutte contestate efficacemente dall’odierno appello (si vedano, ad esempio, i successivi punti 8.3. e 9).
8. In particolare, non è fondato il secondo motivo di appello, con cui parte appellante contesta la violazione delle tempistiche per la conclusione del procedimento stabilite dal par. 6.3 delle Linee Guida adottate dalla Regione Basilicata, con conseguente formazione del silenzio assenso per mancata espressione di pareri negativi, da parte dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata, dell’Arpab, dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata e dell’Ufficio Energia, nel periodo intercorrente tra la 1° seduta e la 2° seduta.
La dedotta violazione delle tempistiche delle linee guida non comporta, infatti, la formazione del silenzio assenso, in caso di mancata espressione dei pareri nella prima seduta, perché, come già ampiamente evidenziato, il combinato disposto degli artt. 2, comma 8, bis , 14 bis , comma 2, lettera c) e 14 ter , comma 7, prevede che il silenzio assenso si forma solo alle condizioni e con i limiti previsti dalla legge n. 241 del 1990 e non certo in relazione a quanto prevedono le linee guida emanate dalla Regione Basilicata che possono rilevare ai fini organizzativi, ma non ai fini della formazione del silenzio assenso.
8.1. Nel caso di specie, tutti i pareri, oltre ad essere intervenuti entro i termini perentori previsti dalla l. n. 241 del 1990, unica norma a doversi applicare ai fini della formazione dell’eventuale silenzio assenso, sono stati resti all’interno della conferenza di servizi (e non al di fuori come erroneamente sostiene parte appellante) all’esito di un complesso dibattito e di un’approfondita istruttoria che ha condotto l’amministrazione procedente ad una serie di reiterate richieste di integrazione documentali e correzioni progettuali non tutte, peraltro, ottemperate da parte appellante, come ha evidenziato correttamente la Regione nel provvedimento impugnato.
8.2. Va, inoltre, solo precisato che il parere ben può essere emesso, come ha fatto Arpab, con un rinvio ad altra nota poi regolarmente acquisita; irrilevante è la circostanza che la stessa nota sia stata acquisita dopo le ore 12,00, orario in cui si è chiusa la conferenza di servizi, in quanto, comunque, il parere è stato reso nei termini di legge.
8.3. Inoltre, anche le contestazioni mosse da parte appellante in relazione a quanto espresso dall’Ufficio Geologico Regionale non conducono ad una diversa soluzione, perché il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi si fonda, come già detto, su una pluralità di motivazioni ciascuna idonea a sorreggere il provvedimento medesimo.
9. Per le stesse ragioni è infondato anche il terzo motivo di appello, con cui parte appellante contesta il riferimento, contenuto nel provvedimento, al parere dell’Autorità di Bacino, in quanto il provvedimento di diniego definitivo si fonda su plurime ragioni, che prescindono dal parere dell’Autorità di Bacino.
10. Infondato è, infine, il quarto e ultimo motivo di appello, in quanto il provvedimento di diniego definitivo, espressione di ampia discrezionalità, è stato reso all’esito di un complesso procedimento in cui sono state esaminate tutte le criticità relative all’intervento da autorizzare e in cui la Regione ha dato conto delle posizione prevalenti della amministrazioni coinvolte che hanno indotto l’amministrazione procedente a non assentire l’intervento, con motivazione non irragionevole né illogica.
I contestati profili delle distanze tra aerogeneratori, strade e fabbricati, nonché, ad esempio, le perplessità sulla reale possibilità di installazione delle gru” o di “eccessiva movimentazione di terreno”, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, possono costituire il presupposto di un diniego di natura ambientale, se logicamente motivati, come nel caso di specie, e non smentiti efficacemente da parte appellante. Peraltro l’amministrazione ha dato conto nel provvedimento di aver chiesto una correzione del progetto che non è stata effettuata da parte appellante (pag. 4 del provvedimento impugnato).
11. Alla stregua delle esposte considerazioni, l’appello è infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 30 gennaio 2025 e 17 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO