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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1055/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Susanna Zanda Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.5.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANNA Parte_1 C.F._1
ON PIETRO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, previo espletamento degli incombenti di rito, voglia: in via principale
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in Porto Controparte_1
Torres il 21.09.1996;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Torres di procedere alle annotazioni di legge;
pagina 1 di 3 3) Confermare le condizioni già stabilite nel decreto di omologa della separazione consensuale del
19.05.2004, con esclusivo riferimento a:
- l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1
- la custodia degli arredi alla sig.ra ;” Parte_1
Per parte resistente, come da:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 9.5.2025, ritualmente notificato, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Porto Torres in data 21.9.1996 (iscritto presso gli atti dello Controparte_1
Per_ Stato civile del Comune di Porto Torres – anno 1996, n. 21, P. I), dalla cui unione sono nati i figli
(4.4.1996), (15.12.1997) e (12.5.2001), dal quale si era separata con decreto di Per_2 Per_3 omologa del 19.5.2004, chiedeva a questo Tribunale lo scioglimento del matrimonio.
La parte ricorrente chiedeva altresì di confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, come disposto nelle condizioni di separazione.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto Torres Parte_1 Controparte_1 in data 21.9.1996 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres, anno 1996, N.
21, P.I).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 19.5.2004.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 Nulla può disporsi in punto di richiesta di assegnazione della casa familiare, non essendo presente prole minore, bensì essendo pacifico che i tre figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Porto Torres, in data 21.9.1996 (iscritto presso gli atti
[...] dello Stato civile del Comune di Porto Torres, anno 1996, N. 21, P.I);
2) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres, per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Susanna Zanda dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Susanna Zanda Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.5.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANNA Parte_1 C.F._1
ON PIETRO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, previo espletamento degli incombenti di rito, voglia: in via principale
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in Porto Controparte_1
Torres il 21.09.1996;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Torres di procedere alle annotazioni di legge;
pagina 1 di 3 3) Confermare le condizioni già stabilite nel decreto di omologa della separazione consensuale del
19.05.2004, con esclusivo riferimento a:
- l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1
- la custodia degli arredi alla sig.ra ;” Parte_1
Per parte resistente, come da:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 9.5.2025, ritualmente notificato, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Porto Torres in data 21.9.1996 (iscritto presso gli atti dello Controparte_1
Per_ Stato civile del Comune di Porto Torres – anno 1996, n. 21, P. I), dalla cui unione sono nati i figli
(4.4.1996), (15.12.1997) e (12.5.2001), dal quale si era separata con decreto di Per_2 Per_3 omologa del 19.5.2004, chiedeva a questo Tribunale lo scioglimento del matrimonio.
La parte ricorrente chiedeva altresì di confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, come disposto nelle condizioni di separazione.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto Torres Parte_1 Controparte_1 in data 21.9.1996 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres, anno 1996, N.
21, P.I).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 19.5.2004.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 Nulla può disporsi in punto di richiesta di assegnazione della casa familiare, non essendo presente prole minore, bensì essendo pacifico che i tre figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Porto Torres, in data 21.9.1996 (iscritto presso gli atti
[...] dello Stato civile del Comune di Porto Torres, anno 1996, N. 21, P.I);
2) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres, per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Susanna Zanda dott.ssa Elisa Remonti
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