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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 25/02/2026, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2919/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3324/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roiate - Via Ostiense 131/l 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21908 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1367/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica n. 219108 per parziale versamento IMU, per l'anno imposta 2022, per l'importo di €. 1.328,46, notificatole in data 05.11.2024 dal Comune di Roma.
Ha premesso: che la rettifica è stata effettuata dal Comune di Roma, poiché risultava versata parzialmente l'imposta per €. 967,00, a fronte di un'imposizione annuale pari ad €. 1.928,78; che la ricorrente, in data
16.06.2022, nell'effettuare il pagamento a mezzo modello F24, aveva indicato quale Anno d'imposta il 2021.
La ricorrente, in data 16.06.2022, ha versato in merito all' IMU 2022 l'importo di € 2.012,00, oltretutto in eccedenza di €. 83,22, errando nell'indicazione dell'anno d'imposta, indicato nel 2021.
Ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento a tavolino;
la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per difetto di prova.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e ha chiesto, inoltre, dichiararsi la nullità delle sanzioni e il rimborso del credito in eccedenza pari a euro 83,22.
Il Comune di Roma, pur ritualmente citato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Al riguardo, va rilevato che l'avviso di accertamento fa riferimento al mancato pagamento dell'intero importo dovuto per l'IMU relativa al 2022, riguardante l'unico immobile della Ricorrente_1 a Luogo_1, sito in Indirizzo_1.
Risulta versata, secondo l'avviso di accertamento, solo la somma di 967,00 euro, mentre l'importo richiesto ammontava, complessivamente a 1928,70 euro.
Al riguardo va rilevato che i due motivi di ricorso appaiono infondati.
Invero, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha in più occasioni ribadito che l'ambito di applicabilità dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, chiarendo che «in tema di tributi cd. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (Cass. SS.UU. n. 24833 del 2015; per la successiva giurisprudenza si veda: Cass. n. 2875 del 2017; Cass. n. 10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass.
n. 2873 del 2018).
Atteso che in tema di IMU, tributo non armonizzato, il legislatore non ha stabilito uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le critiche non hanno pregio.
Ugualmente infondato è il vizio di carenza di motivazione dell'atto impositivo. Esso, infatti, è sorretto da una congrua motivazione dell'atto impositivo, che ha evidenziato la corretta determinazione della base imponibile
IMU da parte del Comune, alla stregua in particolare della categoria e della rendita.
La difesa ha anche lamentato il difetto di prova. La ricorrente ha depositato due quietanze mediante F 24, una versata in data 17 giugno 2021, di euro 964,00, relativa (per quanto riguardo l'IMU dell'immobile di
Roma di proprietà della ricorrente) all'anno 2021, ed una, versata in data 16 giugno 2022, (riguardante il medesimo immobile) dell'importo di 2012,00 euro, in cui era indicato come riferimento “l'anno 2021”.
Tanto premesso, parte ricorrente assume che la somma versata in data 16 giugno 2022 corrispondeva a quella dovuta per l'intero anno 2022, anzi era stata versata in eccesso di 83,00 euro. Vi sarebbe stato un errore materiale concernente l'anno che doveva intendersi 2022, invece che 2021.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
Al fine di sostenere la tesi dell'errore materiale, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, innanzitutto, di aver versato l'intero importo dovuto a titolo di IMU per l'anno 2021, sì che la somma versata nel 2022 doveva imputarsi per intero all'anno 2022, in maniera tale da avvalorare l'esistenza di un mero errore circa l'imputazione. E' noto che a giugno di ogni anno viene pagato l'acconto IMU, nella misura di circa la metà del dovuto, e la restante parte viene versata alla fine dell'anno. Dunque, l'aver imputato la somma di 2.012,00 euro (maggiore di quella dovuta per l'anno 2022) al 2021, si giustificherebbe col fatto che una parte di essa riguardava effettivamente il residuo relativo a quell'anno, risultando pagata a giugno 2021, solo la metà del dovuto per quell'annualità. In sostanza, detratta la somma relativa al 2021, solo la residua parte dei 2012,00 euro, doveva essere imputata all'anno 2022, come, peraltro, contestato nell'avviso di accertamento. In esso, infatti, si imputa alla ricorrente di aver versato solo una parte dell'IMU per l'anno 2022. Poiché l'unico versamento addotto dalla parte per l'anno 2022 è quello verificatosi a giugno 2022, si deve ritenere che il
Comune di Roma abbia registrato per tale anno solo la quota in eccesso rispetto al residuo dovuto per il
2021, visto che la stessa ricorrente aveva imputato genericamente al 2021 la somma versata.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti, alla stregua della documentazione prodotta, per l'accoglimento del ricorso.
Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituito il Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 27 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3324/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roiate - Via Ostiense 131/l 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21908 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1367/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica n. 219108 per parziale versamento IMU, per l'anno imposta 2022, per l'importo di €. 1.328,46, notificatole in data 05.11.2024 dal Comune di Roma.
Ha premesso: che la rettifica è stata effettuata dal Comune di Roma, poiché risultava versata parzialmente l'imposta per €. 967,00, a fronte di un'imposizione annuale pari ad €. 1.928,78; che la ricorrente, in data
16.06.2022, nell'effettuare il pagamento a mezzo modello F24, aveva indicato quale Anno d'imposta il 2021.
La ricorrente, in data 16.06.2022, ha versato in merito all' IMU 2022 l'importo di € 2.012,00, oltretutto in eccedenza di €. 83,22, errando nell'indicazione dell'anno d'imposta, indicato nel 2021.
Ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento a tavolino;
la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per difetto di prova.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e ha chiesto, inoltre, dichiararsi la nullità delle sanzioni e il rimborso del credito in eccedenza pari a euro 83,22.
Il Comune di Roma, pur ritualmente citato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Al riguardo, va rilevato che l'avviso di accertamento fa riferimento al mancato pagamento dell'intero importo dovuto per l'IMU relativa al 2022, riguardante l'unico immobile della Ricorrente_1 a Luogo_1, sito in Indirizzo_1.
Risulta versata, secondo l'avviso di accertamento, solo la somma di 967,00 euro, mentre l'importo richiesto ammontava, complessivamente a 1928,70 euro.
Al riguardo va rilevato che i due motivi di ricorso appaiono infondati.
Invero, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha in più occasioni ribadito che l'ambito di applicabilità dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, chiarendo che «in tema di tributi cd. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (Cass. SS.UU. n. 24833 del 2015; per la successiva giurisprudenza si veda: Cass. n. 2875 del 2017; Cass. n. 10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass.
n. 2873 del 2018).
Atteso che in tema di IMU, tributo non armonizzato, il legislatore non ha stabilito uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le critiche non hanno pregio.
Ugualmente infondato è il vizio di carenza di motivazione dell'atto impositivo. Esso, infatti, è sorretto da una congrua motivazione dell'atto impositivo, che ha evidenziato la corretta determinazione della base imponibile
IMU da parte del Comune, alla stregua in particolare della categoria e della rendita.
La difesa ha anche lamentato il difetto di prova. La ricorrente ha depositato due quietanze mediante F 24, una versata in data 17 giugno 2021, di euro 964,00, relativa (per quanto riguardo l'IMU dell'immobile di
Roma di proprietà della ricorrente) all'anno 2021, ed una, versata in data 16 giugno 2022, (riguardante il medesimo immobile) dell'importo di 2012,00 euro, in cui era indicato come riferimento “l'anno 2021”.
Tanto premesso, parte ricorrente assume che la somma versata in data 16 giugno 2022 corrispondeva a quella dovuta per l'intero anno 2022, anzi era stata versata in eccesso di 83,00 euro. Vi sarebbe stato un errore materiale concernente l'anno che doveva intendersi 2022, invece che 2021.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
Al fine di sostenere la tesi dell'errore materiale, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, innanzitutto, di aver versato l'intero importo dovuto a titolo di IMU per l'anno 2021, sì che la somma versata nel 2022 doveva imputarsi per intero all'anno 2022, in maniera tale da avvalorare l'esistenza di un mero errore circa l'imputazione. E' noto che a giugno di ogni anno viene pagato l'acconto IMU, nella misura di circa la metà del dovuto, e la restante parte viene versata alla fine dell'anno. Dunque, l'aver imputato la somma di 2.012,00 euro (maggiore di quella dovuta per l'anno 2022) al 2021, si giustificherebbe col fatto che una parte di essa riguardava effettivamente il residuo relativo a quell'anno, risultando pagata a giugno 2021, solo la metà del dovuto per quell'annualità. In sostanza, detratta la somma relativa al 2021, solo la residua parte dei 2012,00 euro, doveva essere imputata all'anno 2022, come, peraltro, contestato nell'avviso di accertamento. In esso, infatti, si imputa alla ricorrente di aver versato solo una parte dell'IMU per l'anno 2022. Poiché l'unico versamento addotto dalla parte per l'anno 2022 è quello verificatosi a giugno 2022, si deve ritenere che il
Comune di Roma abbia registrato per tale anno solo la quota in eccesso rispetto al residuo dovuto per il
2021, visto che la stessa ricorrente aveva imputato genericamente al 2021 la somma versata.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti, alla stregua della documentazione prodotta, per l'accoglimento del ricorso.
Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituito il Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 27 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo