Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 25/02/2026, n. 2919
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento a tavolino

    Il giudice rileva che l'IMU è un tributo non armonizzato e che la legge non prevede un obbligo di contraddittorio preventivo.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per carenza di motivazione

    Il giudice ritiene che l'atto impositivo sia adeguatamente motivato, avendo evidenziato la corretta determinazione della base imponibile IMU.

  • Rigettato
    Difetto di prova

    Il giudice ritiene che la prospettazione della ricorrente circa un errore materiale nell'indicazione dell'anno d'imposta non sia condivisibile, poiché non ha dimostrato di aver versato l'intero importo dovuto per l'anno 2021, così da giustificare l'imputazione della somma versata nel 2022 all'anno 2022.

  • Rigettato
    Nullità delle sanzioni

    Poiché il ricorso è stato rigettato, anche la richiesta di nullità delle sanzioni viene respinta.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso per eccedenza di versamento

    La richiesta di rimborso è respinta in quanto il ricorso è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 25/02/2026, n. 2919
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2919
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo