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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1109/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Santo Dalmazio Parte_1
Tarantino e Fabiana Vigna
-RICORRENTE-
contro n persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone
-RESISTENTE –
e nei confronti di in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e Marcello Carnovale
oggetto: retribuzione professionale docenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 24.07.2023, ritualmente notificato, parte ricorrente, insegnante, al momento di proposizione del ricorso in servizio presso l'Istituto Comprensivo IC di
Belmonte Calabro (CS), ha convenuto in giudizio il Controparte_1
CP_ e l' e, premesso di avere svolto - in qualità di docente - supplenze brevi negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha dedotto di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001, essendo predetta retribuzione riconosciuta solo limitatamente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Ha lamentato, quindi, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, ha concluso chiedendo l'accertamento e la condanna del convenuto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per CP_1 gli anni in contestazione, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al versamento delle differenze contributive maturate in correlazione alla maggiorazione retributiva riconosciuta. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Il si è costituito in giudizio, contestando il ricorso Controparte_1 di cui ha chiesto il rigetto per infondatezza.
CP_ Si è costituito, inoltre, l' al solo fine di evidenziare la sua disponibilità - in caso di dedotta inadempienza previdenziale del - a ricevere dallo stesso il versamento CP_1 dei contributi evasi/omessi oltre le sanzioni di legge, ai fini della regolarità contributiva.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Ai sensi dell'art 7 Ccnl: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
2 servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma
1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999.”.
Secondo recente giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal , il CP_1 richiamo all'art 25 CCNI vale ai fini del calcolo della predetta indennità e non anche in relazione ai soggetti legittimati al suo pagamento (personale assunto in ruolo ed a quello a tempo determinato con incarico annuale, con termine al 31 agosto o 30 giugno).
Sul punto la questione è stata già oggetto di esame della Suprema Corte che ha affermato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass 20015/15).
Da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione
3 accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. Ord
6293/2020).
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata. Di contro il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31/8/1999” riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono
i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge. Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”. Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
4 2.2. Alla luce dei principi sopra esposti, allegato l'inadempimento del , che non CP_1 ha fornito alcuna prova in senso contrario, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del
15/03/2001 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in ricorso e non oggetto di contestazione e per l'effetto si condanna il al CP_1 pagamento delle differenze retributive - da determinarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 - in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del CP_1 convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), dell'assenza di una fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione
1.101 -5.200) e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle relative differenze retributive, oltre Controparte_1 interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento delle differenze contributive maturate in correlazione alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
2) Condanna il a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori antistatari.
Si comunichi.
Paola, 12.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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