Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2269
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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    Prescrizione della pretesa

    La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte della Regione Campania. Le spese di lite vengono compensate, ma la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione vengono condannate in solido al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2269
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2269
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo