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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2269/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10318/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250002082590000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2476/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 05 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione
Campania, il sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 028 2025 00020825 90/000 notificata in data 19 marzo 2025, avente per oggetto il seguente tributo la tassa automobilistica dell'anno 2019 per complessivi euro 875,48.
Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 03 giugno 2025.
In data 05 giugno 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le attività di competenza dell'Ente creditore. Eccepisce inoltre la correttezza della motivazione della cartella di pagamento.
In data 20 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania precisando di avere emesso provvedimento di sgravio totale della pretesa. Conclude con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 20 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative precisando che la Regione Campania ha trasmesso provvedimento di sgravio. Conclude il ricorrente insistendo sulla condanna al pagamento delle spese di lite
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale
(in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte di Cassazione che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità di un atto ormai non più esistente.
Osserva ulteriormente la Corte che l'annullamento d'Ufficio dell'atto impugnato non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'annullamento, in sede di autotutela del provvedimento impugnato effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite. Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore e che ritira l'atto impositivo a seguito del riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Non può pertanto codesta Corte esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite anche nei confronti dell'Agente della Riscossione che ha spiegato le proprie difese chiedendo il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vengono quindi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento;
condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10318/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250002082590000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2476/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 05 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione
Campania, il sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 028 2025 00020825 90/000 notificata in data 19 marzo 2025, avente per oggetto il seguente tributo la tassa automobilistica dell'anno 2019 per complessivi euro 875,48.
Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 03 giugno 2025.
In data 05 giugno 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le attività di competenza dell'Ente creditore. Eccepisce inoltre la correttezza della motivazione della cartella di pagamento.
In data 20 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania precisando di avere emesso provvedimento di sgravio totale della pretesa. Conclude con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 20 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative precisando che la Regione Campania ha trasmesso provvedimento di sgravio. Conclude il ricorrente insistendo sulla condanna al pagamento delle spese di lite
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale
(in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte di Cassazione che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità di un atto ormai non più esistente.
Osserva ulteriormente la Corte che l'annullamento d'Ufficio dell'atto impugnato non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'annullamento, in sede di autotutela del provvedimento impugnato effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite. Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore e che ritira l'atto impositivo a seguito del riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Non può pertanto codesta Corte esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite anche nei confronti dell'Agente della Riscossione che ha spiegato le proprie difese chiedendo il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vengono quindi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento;
condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice