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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1634/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3813/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014623313 REGISTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014623313 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente espone che in data 29.1.2024 le è stata notificata a cura della Agenzia delle Entrate -
Riscossione l'intimazione di pagamento in oggetto che impugna limitatamente alle cartelle di pagamento
29320110054119427000 e 29320160058043833000 per:
difetto di motivazione,
mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione dei crediti riferiti ad imposta di registro locazione 2004 e IRAP 2012.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito la regolarità del proprio operato la sufficienza della motivazione e l'esistenza di regolare notifiche e atti interruttivi.
In particolare, per quanto riguarda la cartella 29320110054119427000 notificata il 28/11/2011, deduce che i termini prescrizionali sono di 10 anni. Inoltre è stata oggetto di rateizzazione ad opera di controparte che ha quindi riconosciuto il proprio debito ed ha interrotto la prescrizione.) Deduce l'esistenza di atti interruttivi di ER prima della notifica con la Avi INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2022 90001569 74/000 ritualmente noti cata il 16.5.2022 non opposta. 3) Invoca la Legge stabilità del 2014 evidenziando che, ai sensi della L.
n. 147 del 2013 co. 623 (legge di Stabilità 2014), “al fine di consentire il versamento - in forma agevolata - delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014” la riscossione ed il termine di prescrizione delle somme iscritte sono rimasti sospesi fino al 15 marzo 2014 (termine prorogato dapprima al 31.03.2014 - D.L. n. 16/2014 - poi al 31.05.2014 - L. di conversione n. 68/2014). Per effetto di tale disposizione, dunque, nel 2014 il termine prescrizionale è rimasto sospeso per circa sei mesi, di talché è di tutta evidenza come il credito azionato mediante la notifica delle cartelle opposte. 4) Da ultimo riochioma il Regime Covid di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta dalla documentazione allegata da parte resistente la regolare notifica degli atti presupposti e di successivi atti interrutivi, e in specie di precedente intimazione in data 16.5.2022, mai impugnata.
A tal riguardo La S.C con sentenza n. 6436 del 11/03/2025 ha puntualizzato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua omessa impugnazione preclude poi al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Da tale data a quella di notifica della intimazione oggi impugnata non è trascorso il termine di prescrizione.
Quanto al presunto vizio di nullità per difetto di motivazione lo stesso è infondato, non essendo necessaria da un lato l'allegazione degli atti presupposti e essendo dll'altro sufficiente il rinvio per relationem alla motivazione di quello presupposto già notificato.
Va dunque rigettato il ricorso con condanna alle spee in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il rocorso e condanna parte riocorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00.
Catania 13.2.2026
Il Giudice
NC AN
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3813/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014623313 REGISTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014623313 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente espone che in data 29.1.2024 le è stata notificata a cura della Agenzia delle Entrate -
Riscossione l'intimazione di pagamento in oggetto che impugna limitatamente alle cartelle di pagamento
29320110054119427000 e 29320160058043833000 per:
difetto di motivazione,
mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione dei crediti riferiti ad imposta di registro locazione 2004 e IRAP 2012.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito la regolarità del proprio operato la sufficienza della motivazione e l'esistenza di regolare notifiche e atti interruttivi.
In particolare, per quanto riguarda la cartella 29320110054119427000 notificata il 28/11/2011, deduce che i termini prescrizionali sono di 10 anni. Inoltre è stata oggetto di rateizzazione ad opera di controparte che ha quindi riconosciuto il proprio debito ed ha interrotto la prescrizione.) Deduce l'esistenza di atti interruttivi di ER prima della notifica con la Avi INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2022 90001569 74/000 ritualmente noti cata il 16.5.2022 non opposta. 3) Invoca la Legge stabilità del 2014 evidenziando che, ai sensi della L.
n. 147 del 2013 co. 623 (legge di Stabilità 2014), “al fine di consentire il versamento - in forma agevolata - delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014” la riscossione ed il termine di prescrizione delle somme iscritte sono rimasti sospesi fino al 15 marzo 2014 (termine prorogato dapprima al 31.03.2014 - D.L. n. 16/2014 - poi al 31.05.2014 - L. di conversione n. 68/2014). Per effetto di tale disposizione, dunque, nel 2014 il termine prescrizionale è rimasto sospeso per circa sei mesi, di talché è di tutta evidenza come il credito azionato mediante la notifica delle cartelle opposte. 4) Da ultimo riochioma il Regime Covid di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta dalla documentazione allegata da parte resistente la regolare notifica degli atti presupposti e di successivi atti interrutivi, e in specie di precedente intimazione in data 16.5.2022, mai impugnata.
A tal riguardo La S.C con sentenza n. 6436 del 11/03/2025 ha puntualizzato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua omessa impugnazione preclude poi al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Da tale data a quella di notifica della intimazione oggi impugnata non è trascorso il termine di prescrizione.
Quanto al presunto vizio di nullità per difetto di motivazione lo stesso è infondato, non essendo necessaria da un lato l'allegazione degli atti presupposti e essendo dll'altro sufficiente il rinvio per relationem alla motivazione di quello presupposto già notificato.
Va dunque rigettato il ricorso con condanna alle spee in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il rocorso e condanna parte riocorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00.
Catania 13.2.2026
Il Giudice
NC AN