Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1634
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il vizio di difetto di motivazione è infondato poiché non è necessaria l'allegazione degli atti presupposti e il rinvio per relationem alla motivazione dell'atto presupposto già notificato è sufficiente.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    Risulta dalla documentazione allegata da parte resistente la regolare notifica degli atti presupposti e di successivi atti interruttivi.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    L'omessa impugnazione di una precedente intimazione di pagamento notificata in data anteriore all'intimazione oggi impugnata preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del termine per l'impugnazione di tale precedente atto. Tra la data della precedente intimazione e quella della notifica dell'intimazione oggi impugnata non è trascorso il termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1634
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1634
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo