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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/01/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Raffaella Brogi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1616/2021 tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Sanesi, elettivamente domiciliata in Prato (PO), via Ferrucci n. 41 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
Cavallini, elettivamente domiciliato in Prato, via B. Buozzi n. 4/5 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente: (…) in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi e nel merito riportandosi alle conclusioni precisate in memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc che di seguito, per pagina 1 di 14 comodità si trascrivono: “PRONUNCIARE la separazione personale tra i coniugi Pt_1
e ASSEGNARE la casa coniugale posta in Montemurlo (PO) Via 2
[...] Controparte_1
Giugno n. 21 alla ricorrente, con tutti i mobili che la corredano, affinché vi possa continuare a vivere insieme ai figli fino alla loro autosufficienza economica;
DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del Sig. nei confronti dei figli in forma libera in Controparte_1
considerazione dell'età degli stessi. Anche per quanto riguarda le festività religiose nonché il periodo delle ferie estive vi sarà massima libertà di organizzarsi previo congruo preavviso tra i coniugi;
DICHIARARE TENUTO e, per l'effetto, CONDANNARE, il Sig. Controparte_1
alla corresponsione di un contributo economico a titolo di mantenimento dei figli pari ad Euro
800,00 mensili, a decorrere dal momento del deposito del presente ricorso, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale e alla corresponsione del 100% delle spese straordinarie.
Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
DISPORRE che
l'assegno unico in favore dei figli sia erogato in misura intera in favore della Sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario della prole;
DICHIARARE TENUTO e, per l'effetto,
[...]
CONDANNARE, il Sig. alla corresponsione di un contributo economico a Controparte_1
titolo di mantenimento in favore della moglie, pari ad Euro 250,00 Parte_1
(decentocinquanta/00) mensili, a decorrere dal momento del deposito del presente ricorso, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10
(dieci) di ogni mese;
[con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte]; con vittoria di spese e compensi professionali, CTU e CTP.”
Convenuto: «(…) autorizzare espressamente il Sig. a rinnovare il predetto Controparte_1 passaporto non sussistendo ragioni ostative atteso che quest'ultimo versa regolarmente
l'assegno perequativo disposto dal Giudice alla moglie nell'interesse dei figli, la figlia è Per_1
maggiorenne ed il figlio ha ormai 15 anni»; «1) PRONUNCIARE con sentenza Persona_2
parziale la separazione personale tra i coniugi e nella Parte_1 Controparte_1
forma della sentenza provvisoria sullo status. 2) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 3) ASSEGNARE al sig. la casa coniugale Controparte_1
posta in Montemurlo (PO) Via 2 Giugno n. 21 affinché vi possa vivere insieme ai figli fino alla loro autosufficienza economica. 4) Affidare in modo congiunto e condiviso il figlio
[...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre. 5) DISPORRE il Per_2
diritto di visita e di frequentazione della Sig.ra nei confronti del figlio Parte_1 Per_2
in forma libera in considerazione dell'età dello stesso previo congruo preavviso tra i coniugi. 6)
pagina 2 di 14 DICHIARARE TENUTA e, per l'effetto, CONDANNARE, la sig.ra alla Parte_1
corresponsione di un contributo economico a titolo di mantenimento dei figli pari ad Euro
300,00 (trecento/00) mensili, e alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie. 7) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di assegnare l'abitazione coniugale alla sig.ra
e collocare prevalentemente presso di lei il figlio , il comparente chiede che Pt_1 Per_2
venga posto a suo carico un contributo perequativo di mantenimento per i soli figli non superiore a 300,00 (trecento) euro mensili.».
Pubblico Ministero: «Visto» del 30/10/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/06/2021, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito sposato con rito civile il 30/05/2009 ad Controparte_1
Agliana (PT), unione dalla quale erano nati prima del matrimonio i figli il 29/09/2003 e Per_1
il 17/05/2008. Ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale al fine di poterci Per_2
abitare con i figli, di disciplinare la frequentazione tra questi ultimi e il padre, di porre a carico del marito l'obbligo di versare, per il mantenimento della prole, un contributo mensile di €
800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e per il mantenimento della moglie un assegno di
€ 250,00 al mese, in entrambi i casi con decorrenza dal deposito del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio per la fase presidenziale oltre ad associarsi alla Controparte_1
domanda di separazione, ha chiesto a sua volta l'assegnazione della casa coniugale per abitarci insieme ai figli, di disciplinare la frequentazione madre/figli, di porre a carico della moglie l'obbligo di versare, per il mantenimento della prole, un contributo mensile di € 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, opponendosi alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 4/11/2021, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la madre;
ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
ha disciplinato la frequentazione padre/figlio; ha posto a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, per il mantenimento dei figli, un contributo di € 550,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha escluso un assegno di mantenimento per la moglie;
ha infine rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 709 c.p.c., le parti hanno reiterato le domande già formulate.
pagina 3 di 14 La causa è stata istruita con ordine alle parti di depositare le dichiarazioni dei redditi e gli estratti di conto corrente, carte di credito e libretti di deposito degli ultimi tre anni, mentre non sono state ammesse le prove richieste (interrogatorio formale, indagini di polizia tributaria e c.t.u. contabile).
All'udienza di precisazione delle conclusioni il convenuto ha allegato che la moglie ha opposto un ingiustificato rifiuto al rinnovo del proprio passaporto, lamentando l'impossibilità di recarsi in Marocco per fare visita alla famiglia di origine, e ha chiesto che il Tribunale voglia autorizzare tale rinnovo.
***
Separazione personale dei coniugi
Può essere accolta la domanda delle parti di separazione personale: le rispettive allegazioni e le dichiarazioni rese personalmente all'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale offrono indizi gravi, precisi e concordanti della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, presupposto, ai sensi dell'art. 151 c.c., della pronuncia di separazione. In particolare, nonostante l'affetto reciproco, è emerso che vani sono stati i diversi tentativi intrapresi dai coniugi per
«salvare il matrimonio».
Affidamento, collocazione prevalente e frequentazione del figlio minore Per_2
Va premesso che la decisione del giudice istruttore di non disporre l'ascolto del figlio minore può essere confermata. Per_2
La domanda del convenuto di collocamento dei figli presso di sé appare infatti strumentale all'assegnazione della casa coniugale, non avendo egli addotto alcun argomento a sostegno della richiesta, tanto che, nei suoi scritti difensivi, non ha neppure dedicato un paragrafo a tale questione e gli unici mezzi di prova dedotti attengono alle questioni economiche;
il sig. non ha neppure contestato che della prole si sia sempre occupata prevalentemente la CP_1
moglie. Si può quindi affermare che sul punto non vi sia neppure un reale contrasto tra le parti, così come sulla frequentazione padre/figli. Nessuna delle parti, infine, ha allegato specifici problemi legati all'esercizio della responsabilità genitoriale o disagi manifestati dai figli a causa della situazione stabilita con i provvedimenti temporanei e urgenti del Presidente del Tribunale.
Si può quindi concludere che l'ascolto del minore sia, nel caso di specie, manifestamente superfluo (art. 336-bis, comma 1, c.c.).
Nel merito, possono essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti del Presidente del
Tribunale.
pagina 4 di 14 In primo luogo, dev'essere disposto l'affidamento condiviso del figlio , ancora minorenne Per_2
al contrario della sorella , non ravvisandosi ragioni di contrasto con il superiore interesse Per_1
del minore, affinché questi possa conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
In secondo luogo, è preferibile che il collocamento prevalente del figlio resti presso la madre perché, in base alle concordi dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza ex art. 708 c.p.c., della cura della prole si è sempre occupata maggiormente la madre, sia per le attitudini e la cultura del padre, sia per il rilevante impegno di quest'ultimo nell'attività lavorativa (con turni anche di dieci ore al giorno). A ciò si aggiunga che è stato collocato presso la ricorrente con Per_2
ordinanza emessa in data 8/11/2021 e che le sue abitudini si sono consolidate nel corso del processo, ragion per cui, in assenza di fatti sopravvenuti o di nuove risultanze istruttorie, il ragazzo non dev'essere distolto dall'ambiente che si presume avere costituito, in questi anni, il centro principale dei propri affetti ed interessi.
Anche la frequentazione padre/figlio può essere disciplinata come in dispositivo in continuità con i provvedimenti presidenziali, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della volontà di , visto che oggi il ragazzo ha quindici anni. Per_2
Assegnazione della casa coniugale
Stante la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre, con la quale coabita anche la figlia maggiorenne non economicamente indipendente , pacificamente studentessa Per_1 universitaria, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. dev'essere confermata l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
Mantenimento dei figli
Per verificare la necessità di porre a carico del padre non convivente un assegno perequativo per il mantenimento della prole e quantificarne l'ammontare si deve tenere conto, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., delle attuali esigenze dei figli in ragione della loro età, del tenore di vita goduto da essi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle condizioni economiche dei genitori, nonché della permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza dei compiti domestici e di cura dagli stessi assunti.
Quanto alle condizioni economiche dei genitori, risulta che entrambi sono comproprietari della casa coniugale, per l'acquisto della quale è stato stipulato un mutuo, avente scadenza naturale pagina 5 di 14 alla fine dell'anno 2023 e una rata mensile di circa € 680,00, che non viene più rimborsata dal
2017 per motivi - pare di capire dall'audizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale - legati a dissidi tra i coniugi più che a un'impossibilità di natura oggettiva. In precedenza, il peso economico del debito era sostenuto con i redditi del marito.
è comproprietaria insieme ai propri fratelli, per la quota di 1/3, di un ulteriore Parte_1 immobile ereditato dai genitori, dal quale ricava un reddito annuo di € 3.680,00,00 (v. doc. 10 e
11 ricorrente).
all'udienza del 4/11/2021, ha dichiarato di avere ridotto le ore di lavoro Controparte_1
straordinario per motivi di salute e di percepire una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti (730/2022 per l'anno 2021) risulta tuttavia un reddito mensile netto maggiore, di circa € 1.997,00 se calcolato su dodici mesi e di € 1.844,00 se suddiviso per tredici mesi.
La busta paga di agosto 2023, prodotta dal convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni (doc. 20), espone una retribuzione netta di soli € 1.327,00. Tale riduzione del salario si spiegherebbe, secondo quando allegato nella comparsa conclusionale, con l'aggravarsi del diabete che affligge il sig. che avrebbe indotto il datore di lavoro a rideterminare le sue CP_1
mansioni, precludendogli lo svolgimento di lavoro notturno e straordinario. Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste indimostrate perché un'unica busta paga non prova la durevolezza della contrazione retributiva – le ulteriori buste paga prodotte con la comparsa conclusionale non sono esaminabili, essendo preclusa la produzione di nuovi documenti nei termini ex art. 190 c.p.c., tanto più se di formazione antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni come la busta paga di settembre 2023, emessa il 27/09/2023 - e non è stato prodotto l'ordine di servizio di con cui sarebbe stato disposto il mutamento delle mansioni del convenuto per Parte_2 motivi di salute;
non è provato, inoltre, l'aggravamento della patologia di cui il sig. CP_1 risulta soffrire quantomeno dall'anno 2010 (doc. 7 allegato alla memoria ex art. 709 c.p.c. del convenuto).
La moglie ha lavorato come operaia fino al 2011, quando è fallito il datore di lavoro e, secondo quanto dichiarato all'udienza del 4/11/2021, successivamente ha prestato attività come collaboratrice domestica irregolare tre volte a settimana, guadagnando, stando alle sue dichiarazioni, circa € 250,00 al mese.
Il convenuto sostiene che la moglie lavori tutti i giorni, ma non ha provato la circostanza: il giudice istruttore, correttamente, non ha ammesso l'interrogatorio formale dedotto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di in quanto il capitolo è formulato in modo Controparte_1
pagina 6 di 14 generico (cfr. «a tempo pieno»), talché l'eventuale conferma dello stesso non avrebbe consentito di provare il numero di ore di lavoro per settimana, eventualmente superiore a quello già dichiarato da . Ben avrebbe potuto il convenuto dedurre nei capitoli di prova le Parte_1
specifiche circostanze allegate nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. (pag. 2). Le indagini di polizia tributaria richieste nella stessa memoria sarebbero state pertanto esplorative.
Non si può tuttavia escludere che la ricorrente abbia taciuto una parte dei guadagni «in nero», approfittando dell'elevata difficoltà, se non impossibilità, di ricostruirli con esattezza, avendo un evidente interesse ad occultarli nel processo.
Dalla certificazione unica 2023 per l'anno 2022 (doc. 12 ricorrente), risulta inoltre che Pt_1
abbia prestato attività lavorativa come dipendente a tempo determinato di
[...] [...]
dal 9/05/2022, percependo redditi annui di € 983,59; la circostanza è stata allegata CP_2
dalla stessa ricorrente nella comparsa conclusionale, nella quale ha precisato che non si tratta di un'occupazione stabile.
Fatta eccezione per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, i coniugi non hanno altri debiti per finanziamenti.
Secondo quanto dichiarato dal convenuto all'udienza del 4/11/2021, una parte dei suoi redditi – per somme da € 100,00 a € 250,00 al mese – viene dirottata alla famiglia di origine residente in
Marocco. Dall'estratto conto Postpay relativo all'anno 2022 risultano, per la verità, trasferimenti di denaro mediante di importo inferiore, pari a circa € 600,00 l'anno. In ogni Org_1 caso questi esborsi non rilevano nell'accertamento delle condizioni economiche del marito in funzione della determinazione di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli perché non sono provati (e neppure allegati) lo stato di bisogno dei familiari beneficiari e l'esistenza di un obbligo giuridico di alimenti nei loro confronti, tanto più che sembrerebbe avere un CP_1
fratello e una sorella che abitano in Toscana i quali potrebbero, se del caso, a loro volta dare un aiuto economico ai parenti.
Si deve invece tenere conto dell'incidenza – positiva per la moglie e negativa per il marito – dell'assegnazione della casa coniugale.
dopo l'iniziale ospitalità dei suoi familiari presenti in Toscana, ha dovuto Controparte_1 procurarsi un appartamento in locazione a Prato, per il quale corrisponde un canone di € 500,00 al mese, oltre oneri condominiali (doc. 16 prodotto dal convenuto il 4/07/2023).
Le risultanze degli estratti conto di conto corrente e delle carte prepagate prodotti dalle parti sono compatibili con i fatti finora ricostruiti e non espongono entrate o uscite eccentriche e tali da evidenziare disponibilità finanziarie ulteriori, ma vi è da dire che la produzione della pagina 7 di 14 ricorrente è parziale: ella ha prodotto solo gli estratti conto del conto corrente bancario dei primi tre mesi degli anni 2020, 2021 e 2022 (è completo solo il rendiconto 2022 della carta Postpay) e non ha prodotto alcunché per l'anno 2023, talché è impossibile ricostruire in modo completo eventuali versamenti in contanti ulteriori rispetto a quelli che risultano nel trimestre disponibile
(es. € 240,00 nei primi tre mesi del 2021, € 195,00 nei primi tre mesi del 2022), che comunque sono inferiori ai guadagni «al nero» ammessi.
Sebbene non siano stati prodotti documenti al riguardo, è pacifico che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico per i figli, nella misura di € 175,00 al mese ciascuno (circostanza allegata dal convenuto nella comparsa conclusionale e non contestata).
I compiti domestici e di cura dei figli sono svolti prevalentemente dalla madre.
Tutto ciò considerato, il Collegio giudica equo porre a carico del convenuto un contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla moglie, di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun Org_ figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici La decorrenza dell'assegno, come richiesto dalla ricorrente, in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., n. 17570 del 20/06/2023), dev'essere stabilita dal deposito del ricorso.
Le condizioni economiche dei genitori non giustificano una ripartizione non egualitaria delle spese straordinarie, che quindi devono essere sostenute da ciascuno nella misura del 50%; tali spese sono regolate come in dispositivo secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale e il C.O.A..
Mantenimento della moglie
La ricorrente ha insistito nella domanda di pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 250,00 mensili.
Va premesso al riguardo che l'assegnamento di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., a differenza dell'assegno divorzile o post-matrimoniale, ha la funzione di fornire al coniuge separato privo di adeguati redditi propri un sostegno di carattere economico per il tempo successivo al venire meno della convivenza, con lo scopo di far mantenere allo stesso un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.
Pertanto, rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato il parametro del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, che invece non viene in considerazione ai fini dell'assegno di divorzio (v. Cass., Sez. Unite n. 18287 del
11/07/2018; da ultimo anche Cass., n. 17098 del 26/06/2019), in quanto «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pagina 8 di 14 presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.» (così la consolidata giurisprudenza di legittimità, es. Cass., n. 12196 del 16/05/2017).
Secondo la preferibile esegesi della norma, l'assegno in discorso non ha, invece, la funzione di ricompensare il coniuge dei sacrifici fatti nel corso della convivenza matrimoniale (c.d. funzione compensativa), tanto che la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo, tuttavia, siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c. allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno (Cass., n. 20638 del 22/10/2004).
È onere della parte richiedente l'assegno provare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il coniuge e l'inadeguatezza dei propri redditi a mantenere tale livello dopo la cessazione di tale convivenza. In caso di positivo accertamento di tale presupposto, è invece onore della parte destinataria della domanda di assegno dimostrare che le proprie capacità economiche non gli consentono di somministrare alla moglie i mezzi necessari a conservare tale tenore di vita. In ogni caso, è imprescindibile una valutazione comparativa della condizione economiche – patrimoniali e reddituali – dei coniugi.
In particolare, per accertare il presupposto della mancanza di adeguati redditi propri, occorre prima di tutto confrontare le condizioni economiche dei coniugi per verificare se esiste una disparità tra i due;
in secondo luogo, una volta individuato il coniuge economicamente più debole, si deve valutare se i suoi redditi sono adeguati, avendo come parametro il tenore di vita goduto (o che avrebbe potuto godere in rapporto ai redditi) durante la convivenza matrimoniale, in ossequio al principio di solidarietà morale e materiale nascente dal matrimonio, che prosegue anche nel periodo della separazione.
In questo ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive pagina 9 di 14 situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. Cass., n. 13592 del 12/06/2006).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, elementi rilevanti ai fini di questa valutazione sono le potenzialità lavorative del coniuge richiedente l'assegno, la disponibilità di redditi di qualsiasi tipo (riferibili al coniuge anche indirettamente, mediante intestazione fittizia di beni a terzi), il godimento della casa coniugale, gli investimenti di capitali, i crediti verso terzi se liquidi ed esigibili, le utilità derivanti da beni immobili di proprietà, ancorché improduttivi di reddito, i cespiti patrimoniali produttivi di reddito, le eventuali elargizioni economiche di familiari, i vantaggi economici derivanti da una convivenza more uxorio.
Con particolare riferimento all'attitudine al lavoro proficuo del coniuge beneficiario, quale potenziale capacità di guadagno, la S.C. ha precisato che il giudice deve verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 24049 del
06/09/2021) e purché il lavoro offerto sia adeguato alla qualifica professionale del richiedente l'assegno (Cass., n. 17347 del 23/07/2010). Sotto tale profilo assume rilevanza anche il fatto che i coniugi avessero concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto "per facta concludentia") che uno di essi non lavorasse perché l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, la quale instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi (Cass., n.
5555 del 19/03/2004).
Venendo al caso di specie, tenuto conto delle risorse patrimoniali e reddituali dei coniugi descritte al paragrafo precedente, anche ipotizzando che la moglie ricavi dall'attività lavorativa irregolare introiti maggiori di quelli dichiarati – il convenuto ipotizza un guadagno nell'ordine di
€ 400,00 al mese - permane una disparità economica tra i coniugi.
Si deve allora verificare se le condizioni economiche di siano adeguate rispetto Parte_1
al tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale.
Tale tenore di vita, in mancanza di specifiche allegazioni delle parti, dev'essere ricostruito a partire dalla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi esistente quando è stato introdotto il presente giudizio, dalla quale si può presumere un livello di vita non agiato, ma sufficiente a soddisfare le basilari esigenze di vita, in particolare di studio, dei figli.
pagina 10 di 14 Rispetto a questo tenore di vita, le condizioni economiche della moglie appaiono adeguate: è vero che, dai rispettivi scritti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti, è emerso che l'indirizzo familiare concordato tra i coniugi prevedesse un maggior apporto del marito sul versante lavorativo e viceversa un più ampio impegno della moglie nella cura dei figli e nei compiti domestici;
è altrettanto vero, tuttavia, che con un'età ancora appetibile sul Parte_1
mercato del lavoro, ha una certa capacità lavorativa, avendo maturato pregresse esperienze lavorative e svolgendo tutt'ora un'attività remunerata.
In ogni caso, le condizioni economiche del marito non consentirebbero a quest'ultimo di sostenere un esborso per il mantenimento della moglie, se non a costo di subire una sperequazione «al contrario».
Rinnovo del passaporto
La domanda, proposta dal convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni, volta a ottenere l'autorizzazione al rinnovo del passaporto, negata dalla moglie, è inammissibile.
L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33
c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Non è pertanto possibile il "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, di domande, come quelle relative ai rapporti di dare/avere tra i coniugi, non legate alla domanda di separazione da un vincolo di connessione c.d. forte, ma autonome e distinte dalla domanda sullo status, come tali soggette al rito ordinario (Cass., n. 3316 del 08/02/2017; Cass., n. 18870 del 08/09/2014;
Cass., n. 2155 del 29/01/2010; Cass., n. 9915 del 24/04/2007).
Analogamente, la domanda relativa al passaporto, attribuita dalla legge n. alla Numero_1
competenza del giudice tutelare e soggetta al rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., non è avvinta alla domanda di separazione da una relazione di connessione riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. e pertanto non può essere cumulata nel presente giudizio.
Spese processuali
Poiché ciascuna delle parti si è vista rigettare in tutto o in parte le domande proposte, le spese processuali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 11 di 14 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposati ad Agliana (PT) il giorno 30/05/2009, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie C, anno 2009;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Agliana di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) dispone che il figlio minore sia affidato a entrambi i genitori, in maniera Per_2
condivisa, con residenza abituale e collocazione prevalente presso la madre Pt_1
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse
[...] relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) assegna la casa coniugale posta in Montemurlo (PO), via 2 Giugno n. 21 a Pt_1
[...]
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_2
secondo quanto concordato con la moglie, in considerazione delle esigenze del minore nonché degli impegni lavorativi dei genitori, e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: il week-end, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola o dall'orario concordato con la madre fino al lunedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola;
due giorni infrasettimanali durante la settimana in cui il minore non trascorrerà con il padre il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportare a scuola;
un giorno infrasettimanale Per_2
durante la settimana in cui il figlio trascorrerà con il padre anche il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportarlo presso l'istituto scolastico. I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il figlio trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito); il giorno di Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con pagina 12 di 14 l'uno e l'altro genitore. Inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che corrisponda a , entro il giorno 10 (dieci) Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della Per_2
figlia maggiorenne , non economicamente indipendente, la somma mensile Per_1
complessiva pari a € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso;
7) dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli siano ripartite tra i genitori al
50%, secondo la disciplina prevista dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Prato e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
a tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre- scuola e doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
pagina 13 di 14 c) rientrano tra le rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno), avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) rigetta la domanda di di versamento, da parte del marito, di un assegno per il Parte_1
proprio mantenimento;
8) dichiara inammissibile la domanda di per l'autorizzazione al rinnovo del Controparte_1
passaporto;
9) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/01/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Raffaella Brogi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1616/2021 tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Sanesi, elettivamente domiciliata in Prato (PO), via Ferrucci n. 41 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
Cavallini, elettivamente domiciliato in Prato, via B. Buozzi n. 4/5 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente: (…) in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi e nel merito riportandosi alle conclusioni precisate in memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc che di seguito, per pagina 1 di 14 comodità si trascrivono: “PRONUNCIARE la separazione personale tra i coniugi Pt_1
e ASSEGNARE la casa coniugale posta in Montemurlo (PO) Via 2
[...] Controparte_1
Giugno n. 21 alla ricorrente, con tutti i mobili che la corredano, affinché vi possa continuare a vivere insieme ai figli fino alla loro autosufficienza economica;
DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del Sig. nei confronti dei figli in forma libera in Controparte_1
considerazione dell'età degli stessi. Anche per quanto riguarda le festività religiose nonché il periodo delle ferie estive vi sarà massima libertà di organizzarsi previo congruo preavviso tra i coniugi;
DICHIARARE TENUTO e, per l'effetto, CONDANNARE, il Sig. Controparte_1
alla corresponsione di un contributo economico a titolo di mantenimento dei figli pari ad Euro
800,00 mensili, a decorrere dal momento del deposito del presente ricorso, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale e alla corresponsione del 100% delle spese straordinarie.
Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
DISPORRE che
l'assegno unico in favore dei figli sia erogato in misura intera in favore della Sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario della prole;
DICHIARARE TENUTO e, per l'effetto,
[...]
CONDANNARE, il Sig. alla corresponsione di un contributo economico a Controparte_1
titolo di mantenimento in favore della moglie, pari ad Euro 250,00 Parte_1
(decentocinquanta/00) mensili, a decorrere dal momento del deposito del presente ricorso, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10
(dieci) di ogni mese;
[con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte]; con vittoria di spese e compensi professionali, CTU e CTP.”
Convenuto: «(…) autorizzare espressamente il Sig. a rinnovare il predetto Controparte_1 passaporto non sussistendo ragioni ostative atteso che quest'ultimo versa regolarmente
l'assegno perequativo disposto dal Giudice alla moglie nell'interesse dei figli, la figlia è Per_1
maggiorenne ed il figlio ha ormai 15 anni»; «1) PRONUNCIARE con sentenza Persona_2
parziale la separazione personale tra i coniugi e nella Parte_1 Controparte_1
forma della sentenza provvisoria sullo status. 2) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto. 3) ASSEGNARE al sig. la casa coniugale Controparte_1
posta in Montemurlo (PO) Via 2 Giugno n. 21 affinché vi possa vivere insieme ai figli fino alla loro autosufficienza economica. 4) Affidare in modo congiunto e condiviso il figlio
[...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre. 5) DISPORRE il Per_2
diritto di visita e di frequentazione della Sig.ra nei confronti del figlio Parte_1 Per_2
in forma libera in considerazione dell'età dello stesso previo congruo preavviso tra i coniugi. 6)
pagina 2 di 14 DICHIARARE TENUTA e, per l'effetto, CONDANNARE, la sig.ra alla Parte_1
corresponsione di un contributo economico a titolo di mantenimento dei figli pari ad Euro
300,00 (trecento/00) mensili, e alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie. 7) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di assegnare l'abitazione coniugale alla sig.ra
e collocare prevalentemente presso di lei il figlio , il comparente chiede che Pt_1 Per_2
venga posto a suo carico un contributo perequativo di mantenimento per i soli figli non superiore a 300,00 (trecento) euro mensili.».
Pubblico Ministero: «Visto» del 30/10/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/06/2021, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito sposato con rito civile il 30/05/2009 ad Controparte_1
Agliana (PT), unione dalla quale erano nati prima del matrimonio i figli il 29/09/2003 e Per_1
il 17/05/2008. Ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale al fine di poterci Per_2
abitare con i figli, di disciplinare la frequentazione tra questi ultimi e il padre, di porre a carico del marito l'obbligo di versare, per il mantenimento della prole, un contributo mensile di €
800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e per il mantenimento della moglie un assegno di
€ 250,00 al mese, in entrambi i casi con decorrenza dal deposito del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio per la fase presidenziale oltre ad associarsi alla Controparte_1
domanda di separazione, ha chiesto a sua volta l'assegnazione della casa coniugale per abitarci insieme ai figli, di disciplinare la frequentazione madre/figli, di porre a carico della moglie l'obbligo di versare, per il mantenimento della prole, un contributo mensile di € 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, opponendosi alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 4/11/2021, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la madre;
ha assegnato a quest'ultima la casa coniugale;
ha disciplinato la frequentazione padre/figlio; ha posto a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, per il mantenimento dei figli, un contributo di € 550,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha escluso un assegno di mantenimento per la moglie;
ha infine rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 709 c.p.c., le parti hanno reiterato le domande già formulate.
pagina 3 di 14 La causa è stata istruita con ordine alle parti di depositare le dichiarazioni dei redditi e gli estratti di conto corrente, carte di credito e libretti di deposito degli ultimi tre anni, mentre non sono state ammesse le prove richieste (interrogatorio formale, indagini di polizia tributaria e c.t.u. contabile).
All'udienza di precisazione delle conclusioni il convenuto ha allegato che la moglie ha opposto un ingiustificato rifiuto al rinnovo del proprio passaporto, lamentando l'impossibilità di recarsi in Marocco per fare visita alla famiglia di origine, e ha chiesto che il Tribunale voglia autorizzare tale rinnovo.
***
Separazione personale dei coniugi
Può essere accolta la domanda delle parti di separazione personale: le rispettive allegazioni e le dichiarazioni rese personalmente all'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale offrono indizi gravi, precisi e concordanti della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, presupposto, ai sensi dell'art. 151 c.c., della pronuncia di separazione. In particolare, nonostante l'affetto reciproco, è emerso che vani sono stati i diversi tentativi intrapresi dai coniugi per
«salvare il matrimonio».
Affidamento, collocazione prevalente e frequentazione del figlio minore Per_2
Va premesso che la decisione del giudice istruttore di non disporre l'ascolto del figlio minore può essere confermata. Per_2
La domanda del convenuto di collocamento dei figli presso di sé appare infatti strumentale all'assegnazione della casa coniugale, non avendo egli addotto alcun argomento a sostegno della richiesta, tanto che, nei suoi scritti difensivi, non ha neppure dedicato un paragrafo a tale questione e gli unici mezzi di prova dedotti attengono alle questioni economiche;
il sig. non ha neppure contestato che della prole si sia sempre occupata prevalentemente la CP_1
moglie. Si può quindi affermare che sul punto non vi sia neppure un reale contrasto tra le parti, così come sulla frequentazione padre/figli. Nessuna delle parti, infine, ha allegato specifici problemi legati all'esercizio della responsabilità genitoriale o disagi manifestati dai figli a causa della situazione stabilita con i provvedimenti temporanei e urgenti del Presidente del Tribunale.
Si può quindi concludere che l'ascolto del minore sia, nel caso di specie, manifestamente superfluo (art. 336-bis, comma 1, c.c.).
Nel merito, possono essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti del Presidente del
Tribunale.
pagina 4 di 14 In primo luogo, dev'essere disposto l'affidamento condiviso del figlio , ancora minorenne Per_2
al contrario della sorella , non ravvisandosi ragioni di contrasto con il superiore interesse Per_1
del minore, affinché questi possa conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
In secondo luogo, è preferibile che il collocamento prevalente del figlio resti presso la madre perché, in base alle concordi dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza ex art. 708 c.p.c., della cura della prole si è sempre occupata maggiormente la madre, sia per le attitudini e la cultura del padre, sia per il rilevante impegno di quest'ultimo nell'attività lavorativa (con turni anche di dieci ore al giorno). A ciò si aggiunga che è stato collocato presso la ricorrente con Per_2
ordinanza emessa in data 8/11/2021 e che le sue abitudini si sono consolidate nel corso del processo, ragion per cui, in assenza di fatti sopravvenuti o di nuove risultanze istruttorie, il ragazzo non dev'essere distolto dall'ambiente che si presume avere costituito, in questi anni, il centro principale dei propri affetti ed interessi.
Anche la frequentazione padre/figlio può essere disciplinata come in dispositivo in continuità con i provvedimenti presidenziali, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della volontà di , visto che oggi il ragazzo ha quindici anni. Per_2
Assegnazione della casa coniugale
Stante la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre, con la quale coabita anche la figlia maggiorenne non economicamente indipendente , pacificamente studentessa Per_1 universitaria, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. dev'essere confermata l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
Mantenimento dei figli
Per verificare la necessità di porre a carico del padre non convivente un assegno perequativo per il mantenimento della prole e quantificarne l'ammontare si deve tenere conto, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., delle attuali esigenze dei figli in ragione della loro età, del tenore di vita goduto da essi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle condizioni economiche dei genitori, nonché della permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza dei compiti domestici e di cura dagli stessi assunti.
Quanto alle condizioni economiche dei genitori, risulta che entrambi sono comproprietari della casa coniugale, per l'acquisto della quale è stato stipulato un mutuo, avente scadenza naturale pagina 5 di 14 alla fine dell'anno 2023 e una rata mensile di circa € 680,00, che non viene più rimborsata dal
2017 per motivi - pare di capire dall'audizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale - legati a dissidi tra i coniugi più che a un'impossibilità di natura oggettiva. In precedenza, il peso economico del debito era sostenuto con i redditi del marito.
è comproprietaria insieme ai propri fratelli, per la quota di 1/3, di un ulteriore Parte_1 immobile ereditato dai genitori, dal quale ricava un reddito annuo di € 3.680,00,00 (v. doc. 10 e
11 ricorrente).
all'udienza del 4/11/2021, ha dichiarato di avere ridotto le ore di lavoro Controparte_1
straordinario per motivi di salute e di percepire una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti (730/2022 per l'anno 2021) risulta tuttavia un reddito mensile netto maggiore, di circa € 1.997,00 se calcolato su dodici mesi e di € 1.844,00 se suddiviso per tredici mesi.
La busta paga di agosto 2023, prodotta dal convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni (doc. 20), espone una retribuzione netta di soli € 1.327,00. Tale riduzione del salario si spiegherebbe, secondo quando allegato nella comparsa conclusionale, con l'aggravarsi del diabete che affligge il sig. che avrebbe indotto il datore di lavoro a rideterminare le sue CP_1
mansioni, precludendogli lo svolgimento di lavoro notturno e straordinario. Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste indimostrate perché un'unica busta paga non prova la durevolezza della contrazione retributiva – le ulteriori buste paga prodotte con la comparsa conclusionale non sono esaminabili, essendo preclusa la produzione di nuovi documenti nei termini ex art. 190 c.p.c., tanto più se di formazione antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni come la busta paga di settembre 2023, emessa il 27/09/2023 - e non è stato prodotto l'ordine di servizio di con cui sarebbe stato disposto il mutamento delle mansioni del convenuto per Parte_2 motivi di salute;
non è provato, inoltre, l'aggravamento della patologia di cui il sig. CP_1 risulta soffrire quantomeno dall'anno 2010 (doc. 7 allegato alla memoria ex art. 709 c.p.c. del convenuto).
La moglie ha lavorato come operaia fino al 2011, quando è fallito il datore di lavoro e, secondo quanto dichiarato all'udienza del 4/11/2021, successivamente ha prestato attività come collaboratrice domestica irregolare tre volte a settimana, guadagnando, stando alle sue dichiarazioni, circa € 250,00 al mese.
Il convenuto sostiene che la moglie lavori tutti i giorni, ma non ha provato la circostanza: il giudice istruttore, correttamente, non ha ammesso l'interrogatorio formale dedotto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di in quanto il capitolo è formulato in modo Controparte_1
pagina 6 di 14 generico (cfr. «a tempo pieno»), talché l'eventuale conferma dello stesso non avrebbe consentito di provare il numero di ore di lavoro per settimana, eventualmente superiore a quello già dichiarato da . Ben avrebbe potuto il convenuto dedurre nei capitoli di prova le Parte_1
specifiche circostanze allegate nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. (pag. 2). Le indagini di polizia tributaria richieste nella stessa memoria sarebbero state pertanto esplorative.
Non si può tuttavia escludere che la ricorrente abbia taciuto una parte dei guadagni «in nero», approfittando dell'elevata difficoltà, se non impossibilità, di ricostruirli con esattezza, avendo un evidente interesse ad occultarli nel processo.
Dalla certificazione unica 2023 per l'anno 2022 (doc. 12 ricorrente), risulta inoltre che Pt_1
abbia prestato attività lavorativa come dipendente a tempo determinato di
[...] [...]
dal 9/05/2022, percependo redditi annui di € 983,59; la circostanza è stata allegata CP_2
dalla stessa ricorrente nella comparsa conclusionale, nella quale ha precisato che non si tratta di un'occupazione stabile.
Fatta eccezione per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, i coniugi non hanno altri debiti per finanziamenti.
Secondo quanto dichiarato dal convenuto all'udienza del 4/11/2021, una parte dei suoi redditi – per somme da € 100,00 a € 250,00 al mese – viene dirottata alla famiglia di origine residente in
Marocco. Dall'estratto conto Postpay relativo all'anno 2022 risultano, per la verità, trasferimenti di denaro mediante di importo inferiore, pari a circa € 600,00 l'anno. In ogni Org_1 caso questi esborsi non rilevano nell'accertamento delle condizioni economiche del marito in funzione della determinazione di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli perché non sono provati (e neppure allegati) lo stato di bisogno dei familiari beneficiari e l'esistenza di un obbligo giuridico di alimenti nei loro confronti, tanto più che sembrerebbe avere un CP_1
fratello e una sorella che abitano in Toscana i quali potrebbero, se del caso, a loro volta dare un aiuto economico ai parenti.
Si deve invece tenere conto dell'incidenza – positiva per la moglie e negativa per il marito – dell'assegnazione della casa coniugale.
dopo l'iniziale ospitalità dei suoi familiari presenti in Toscana, ha dovuto Controparte_1 procurarsi un appartamento in locazione a Prato, per il quale corrisponde un canone di € 500,00 al mese, oltre oneri condominiali (doc. 16 prodotto dal convenuto il 4/07/2023).
Le risultanze degli estratti conto di conto corrente e delle carte prepagate prodotti dalle parti sono compatibili con i fatti finora ricostruiti e non espongono entrate o uscite eccentriche e tali da evidenziare disponibilità finanziarie ulteriori, ma vi è da dire che la produzione della pagina 7 di 14 ricorrente è parziale: ella ha prodotto solo gli estratti conto del conto corrente bancario dei primi tre mesi degli anni 2020, 2021 e 2022 (è completo solo il rendiconto 2022 della carta Postpay) e non ha prodotto alcunché per l'anno 2023, talché è impossibile ricostruire in modo completo eventuali versamenti in contanti ulteriori rispetto a quelli che risultano nel trimestre disponibile
(es. € 240,00 nei primi tre mesi del 2021, € 195,00 nei primi tre mesi del 2022), che comunque sono inferiori ai guadagni «al nero» ammessi.
Sebbene non siano stati prodotti documenti al riguardo, è pacifico che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico per i figli, nella misura di € 175,00 al mese ciascuno (circostanza allegata dal convenuto nella comparsa conclusionale e non contestata).
I compiti domestici e di cura dei figli sono svolti prevalentemente dalla madre.
Tutto ciò considerato, il Collegio giudica equo porre a carico del convenuto un contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla moglie, di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun Org_ figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici La decorrenza dell'assegno, come richiesto dalla ricorrente, in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., n. 17570 del 20/06/2023), dev'essere stabilita dal deposito del ricorso.
Le condizioni economiche dei genitori non giustificano una ripartizione non egualitaria delle spese straordinarie, che quindi devono essere sostenute da ciascuno nella misura del 50%; tali spese sono regolate come in dispositivo secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale e il C.O.A..
Mantenimento della moglie
La ricorrente ha insistito nella domanda di pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 250,00 mensili.
Va premesso al riguardo che l'assegnamento di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., a differenza dell'assegno divorzile o post-matrimoniale, ha la funzione di fornire al coniuge separato privo di adeguati redditi propri un sostegno di carattere economico per il tempo successivo al venire meno della convivenza, con lo scopo di far mantenere allo stesso un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.
Pertanto, rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato il parametro del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, che invece non viene in considerazione ai fini dell'assegno di divorzio (v. Cass., Sez. Unite n. 18287 del
11/07/2018; da ultimo anche Cass., n. 17098 del 26/06/2019), in quanto «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pagina 8 di 14 presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.» (così la consolidata giurisprudenza di legittimità, es. Cass., n. 12196 del 16/05/2017).
Secondo la preferibile esegesi della norma, l'assegno in discorso non ha, invece, la funzione di ricompensare il coniuge dei sacrifici fatti nel corso della convivenza matrimoniale (c.d. funzione compensativa), tanto che la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo, tuttavia, siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c. allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno (Cass., n. 20638 del 22/10/2004).
È onere della parte richiedente l'assegno provare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il coniuge e l'inadeguatezza dei propri redditi a mantenere tale livello dopo la cessazione di tale convivenza. In caso di positivo accertamento di tale presupposto, è invece onore della parte destinataria della domanda di assegno dimostrare che le proprie capacità economiche non gli consentono di somministrare alla moglie i mezzi necessari a conservare tale tenore di vita. In ogni caso, è imprescindibile una valutazione comparativa della condizione economiche – patrimoniali e reddituali – dei coniugi.
In particolare, per accertare il presupposto della mancanza di adeguati redditi propri, occorre prima di tutto confrontare le condizioni economiche dei coniugi per verificare se esiste una disparità tra i due;
in secondo luogo, una volta individuato il coniuge economicamente più debole, si deve valutare se i suoi redditi sono adeguati, avendo come parametro il tenore di vita goduto (o che avrebbe potuto godere in rapporto ai redditi) durante la convivenza matrimoniale, in ossequio al principio di solidarietà morale e materiale nascente dal matrimonio, che prosegue anche nel periodo della separazione.
In questo ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive pagina 9 di 14 situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. Cass., n. 13592 del 12/06/2006).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, elementi rilevanti ai fini di questa valutazione sono le potenzialità lavorative del coniuge richiedente l'assegno, la disponibilità di redditi di qualsiasi tipo (riferibili al coniuge anche indirettamente, mediante intestazione fittizia di beni a terzi), il godimento della casa coniugale, gli investimenti di capitali, i crediti verso terzi se liquidi ed esigibili, le utilità derivanti da beni immobili di proprietà, ancorché improduttivi di reddito, i cespiti patrimoniali produttivi di reddito, le eventuali elargizioni economiche di familiari, i vantaggi economici derivanti da una convivenza more uxorio.
Con particolare riferimento all'attitudine al lavoro proficuo del coniuge beneficiario, quale potenziale capacità di guadagno, la S.C. ha precisato che il giudice deve verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 24049 del
06/09/2021) e purché il lavoro offerto sia adeguato alla qualifica professionale del richiedente l'assegno (Cass., n. 17347 del 23/07/2010). Sotto tale profilo assume rilevanza anche il fatto che i coniugi avessero concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto "per facta concludentia") che uno di essi non lavorasse perché l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, la quale instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi (Cass., n.
5555 del 19/03/2004).
Venendo al caso di specie, tenuto conto delle risorse patrimoniali e reddituali dei coniugi descritte al paragrafo precedente, anche ipotizzando che la moglie ricavi dall'attività lavorativa irregolare introiti maggiori di quelli dichiarati – il convenuto ipotizza un guadagno nell'ordine di
€ 400,00 al mese - permane una disparità economica tra i coniugi.
Si deve allora verificare se le condizioni economiche di siano adeguate rispetto Parte_1
al tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale.
Tale tenore di vita, in mancanza di specifiche allegazioni delle parti, dev'essere ricostruito a partire dalla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi esistente quando è stato introdotto il presente giudizio, dalla quale si può presumere un livello di vita non agiato, ma sufficiente a soddisfare le basilari esigenze di vita, in particolare di studio, dei figli.
pagina 10 di 14 Rispetto a questo tenore di vita, le condizioni economiche della moglie appaiono adeguate: è vero che, dai rispettivi scritti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti, è emerso che l'indirizzo familiare concordato tra i coniugi prevedesse un maggior apporto del marito sul versante lavorativo e viceversa un più ampio impegno della moglie nella cura dei figli e nei compiti domestici;
è altrettanto vero, tuttavia, che con un'età ancora appetibile sul Parte_1
mercato del lavoro, ha una certa capacità lavorativa, avendo maturato pregresse esperienze lavorative e svolgendo tutt'ora un'attività remunerata.
In ogni caso, le condizioni economiche del marito non consentirebbero a quest'ultimo di sostenere un esborso per il mantenimento della moglie, se non a costo di subire una sperequazione «al contrario».
Rinnovo del passaporto
La domanda, proposta dal convenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni, volta a ottenere l'autorizzazione al rinnovo del passaporto, negata dalla moglie, è inammissibile.
L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33
c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Non è pertanto possibile il "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, di domande, come quelle relative ai rapporti di dare/avere tra i coniugi, non legate alla domanda di separazione da un vincolo di connessione c.d. forte, ma autonome e distinte dalla domanda sullo status, come tali soggette al rito ordinario (Cass., n. 3316 del 08/02/2017; Cass., n. 18870 del 08/09/2014;
Cass., n. 2155 del 29/01/2010; Cass., n. 9915 del 24/04/2007).
Analogamente, la domanda relativa al passaporto, attribuita dalla legge n. alla Numero_1
competenza del giudice tutelare e soggetta al rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., non è avvinta alla domanda di separazione da una relazione di connessione riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. e pertanto non può essere cumulata nel presente giudizio.
Spese processuali
Poiché ciascuna delle parti si è vista rigettare in tutto o in parte le domande proposte, le spese processuali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 11 di 14 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposati ad Agliana (PT) il giorno 30/05/2009, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie C, anno 2009;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Agliana di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) dispone che il figlio minore sia affidato a entrambi i genitori, in maniera Per_2
condivisa, con residenza abituale e collocazione prevalente presso la madre Pt_1
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse
[...] relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) assegna la casa coniugale posta in Montemurlo (PO), via 2 Giugno n. 21 a Pt_1
[...]
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_2
secondo quanto concordato con la moglie, in considerazione delle esigenze del minore nonché degli impegni lavorativi dei genitori, e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: il week-end, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola o dall'orario concordato con la madre fino al lunedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola;
due giorni infrasettimanali durante la settimana in cui il minore non trascorrerà con il padre il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì e nel giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportare a scuola;
un giorno infrasettimanale Per_2
durante la settimana in cui il figlio trascorrerà con il padre anche il week-end, da individuarsi, in mancanza di accordo tra i genitori, nel martedì dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando avrà cura di riportarlo presso l'istituto scolastico. I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordati di comune accordo dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il figlio trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito); il giorno di Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con pagina 12 di 14 l'uno e l'altro genitore. Inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che corrisponda a , entro il giorno 10 (dieci) Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della Per_2
figlia maggiorenne , non economicamente indipendente, la somma mensile Per_1
complessiva pari a € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso;
7) dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli siano ripartite tra i genitori al
50%, secondo la disciplina prevista dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Prato e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
a tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede) di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre- scuola e doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
pagina 13 di 14 c) rientrano tra le rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno), avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) rigetta la domanda di di versamento, da parte del marito, di un assegno per il Parte_1
proprio mantenimento;
8) dichiara inammissibile la domanda di per l'autorizzazione al rinnovo del Controparte_1
passaporto;
9) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/01/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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