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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6692 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4345/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 19.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4345/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7216/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 15499/2018 pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avvocato Alfredo Massarelli (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._3
(deceduta il 9.12.2022), rappresentato e difeso dall'avvocato Persona_1
1 NT TI (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione
APPELLATO
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. ad atto di precetto
Conclusioni: per l'appellante: “…in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 19.8-
7.9.2021 recante il n. 7216/2021, dichiarare che la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 609/2012 del 12-18.1.2012, prevede accanto alle statuizioni indicate nel dispositivo, anche l'obbligo di facere posto in capo al signor di Controparte_2
rifacimento completo del solaio di divisione con la proprietà con la CP_1
realizzazione di nuova impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante richiamato nella sentenza;
2) Per l'effetto, voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della gravata pronunzia dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione introdotta con atto notificato in data 18.5.2018 dai signori e Controparte_2
avverso l'atto di precetto loro notificato in data 7.5.2018; 3) Persona_1
Condannare il signor per l'effetto di quanto sopra, al Controparte_2
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio quantificate in misura esemplare anche alla luce dell'avverso comportamento processuale;
4)
Condannare il signor alla restituzione in favore della signora Controparte_2
della somma di € 5.297,01 corrisposta in data 29.9.2021 all'avv. CP_1
NT TI quale antistataria degli appellati nel giudizio di I° grado. ”; per l'appellato: “…previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, nel merito, rigettare l'appello così come proposto dalla Sig.ra CP_1
contro l'impugnata sentenza n.7216/2021; - confermare la sentenza n.
[...]
7216/2021 emessa dal Tribunale di Napoli - Condannare al CP_1
pagamento delle spese e compensi del giudizio oltre spese generali e cassa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
2 Con citazione notificata in data 17/18.05.2018 e Controparte_2 [...]
convenivano innanzi al Tribunale di Napoli esponendo Per_1 CP_1
che: “1) Con atto di precetto notificato in data 7 maggio 2018 la d.ssa CP_1
intimava ai sigg.ri e di “eseguire
[...] Controparte_2 Persona_1
ad ad integrale propria cura e spese i lavori di rifazione del solaio oggetto CP_3
della sentenza del Tribunale di Napoli n. 609/2012 del 12-18.1.2012”.
2) Con sentenza civile n. 609/12 il Tribunale di Napoli, Sez. Civ. XI, in persona del
Dott. Paolo Mariani, ha statuito:
A) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di;
CP_1
B) in accoglimento della relativa domanda risarcitoria, condanna il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_4
pagamento in favore di e , per le causali Controparte_2 Persona_1
in motivazione, delle seguenti somme: €. 10.654,30 ed € 1.676,67 oltre interessi legali dal 07.06.2005 al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria secondo indice istat foi senza tabacchi dal 12.12.2009 al soddisfo, nonché €. 41.600,00, oltre interessi legali dalle singole mensilità al soddisfo;
C) rigetta la domanda di manleva proposta dal CP_4 CP_4 [...]
nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
D) condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi €. 5040,00, di cui CP_1
euro 88,00, per spese vive, euro 2.052,00 per diritti ed euro 2.900,00 per onorario, oltre rimb. forf. per spese generali del 12,50 % su diritti ed onorario, oltre iva e cpa;
E) condanna il in Controparte_4
persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di e Controparte_2
delle spese processuali che liquida in complessivi €. 7.408,00 Persona_1
di cui euro 896,00 per spese vive, euro 2412,00 per diritti ed euro 4.100,00 per onorario, oltre rimb. forf. per spese generali del 12,50 % su diritti ed onorario, oltre iva e cpa;
3 F) condanna il in Controparte_4
persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di Controparte_5
delle spese processuali che liquida in complessiva €. 2.846,00, di cui euro 66,00
[...]
per spese vive, euro 1380,00 per diritti ed euro 1.400,00 per onorario, oltre rimb. forf. per spese generali del 12,50% su diritti ed onorario, oltre iva e cpa;
G) pone definitivamente a carico del Controparte_4
in persona dell'amministratore p.t., le spese di CTU come già liquidate
[...]
in corso di causa in € 2891,82, nonché quelle di ATP già liquidate in € 2.165,00, oltre iva e contrib. Cassa prof.;
3) dalla semplice lettura della suddetta sentenza risulta che nessun obbligo di fare viene statuito dalla suddetta sentenza e che pertanto si palesa inesistente il presupposto dell'atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare notificato”.
Tanto rappresentato, l'attore proponeva formale opposizione al precetto e all'esecuzione insistendo affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “-
Accertare e dichiarare, in virtù di quanto esposto, l'inesistenza dell'obbligo di facere intimato nell'atto di precetto avverso il quale si è proposta opposizione e pertanto
l'assenza del titolo esecutivo, in quanto l'obbligo di cui si intima l'esecuzione è inesistente nel titolo posto a base del precetto, cioè nella sentenza 609/12.
- In via subordinata accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
d.ssa e carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri CP_1 CP_2
e per i motivi suesposti.
[...] Persona_1
- Accertare e dichiarare in virtù di quanto sopra esposto, la nullità e/o inesistenza,
e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto avverso il quale si è proposta opposizione per i motivi suesposti e
- Condannare al pagamento delle spese di lite con attribuzione al CP_1
procuratore costituito che si dichiara antistatario.
- Condannare anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 1”. CP_1
Si costituiva che impugnava il contenuto del libello introduttivo, CP_1
rassegnando le conclusioni che seguono: “Rigettare siccome integralmente infondata,
4 inammissibile e pretestuosa l'opposizione ex adverso formulata previo riconoscimento dell'obbligo di facere gravante sugli opponenti e consistente nell'onere di far effettuare a loro completa cura e spese le opere tutte necessarie alla rifazione del solaio di copertura del loro appartamento oggetto della statuizione del
Tribunale di Napoli n. 609/612;
In considerazione della infondatezza, temerarietà e dilatorietà dell'opposizione proposta, condannare i signori e , in Controparte_2 Persona_1
solido, al pagamento delle spese, e competenze del presente giudizio oltre rimborso spese generali ed oltre accessori di legge ristoro”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'11.03.2020.
All'udienza del 12.05.2021, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 7216 pubblicata il 7.09.2021, il Tribunale così statuiva:
“
1. accoglie l'opposizione; per l'effetto,
2. dichiara l'inesistenza nel titolo esecutivo azionato dell'obbligo di facere intimato nell'atto di precetto;
3. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida con distrazione in favore dell'Avv.to NT TI in € 3.972,00 per compenso professionale, € 545,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovuta, come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 7.09.2021 e notificata il 18.09.2021, con citazione notificata a mezzo PEC in data 18.10.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo CP_1
il 25.10.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) .., in riforma della sentenza …, dichiarare che la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 609/2012 del 12 -18.1.2012, prevede accanto alle statuizioni indicate nel dispositivo, anche l'obbligo di facere posto in capo ai signori CP_2
5 e di rifacimento completo del solaio di divisione con CP_2 Persona_1
la proprietà con la realizzazione di nuova impermeabilizzazione del CP_1
terrazzo sovrastante richiamato nella sentenza;
2) per l'effetto, voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della gravata pronunzia dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione introdotta con atto notificato in data 18.5.2018 dai signori e Controparte_2 Persona_1
avverso l'atto di precetto loro notificato in data 7.5.2018;
3) condannare in solido i signori e per Controparte_2 Persona_1
l'effetto di quanto sopra, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio quantificate in misura esemplare anche alla luce dell'avverso comportamento processuale;
4) condannare in solido i signori e alla Controparte_2 Persona_1
restituzione in favore della signora della somma di € 5.297,01 CP_1
corrisposta in data 29.9.2021 all'avv. NT TI quale antistataria degli appellati nel giudizio di I° grado”.
Si costituivano e che resistevano e Controparte_2 Persona_1
chiedevano il rigetto del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza del 25.02.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.04.2024.
Successivamente, il difensore rappresentava il decesso di Persona_1
sicché il 5.04.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto.
L'appellante depositava ricorso in riassunzione e fissata udienza si costituiva, pertanto, in proprio e quale erede di che Controparte_2 Persona_1
si riportava alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva disposto termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione secondo l'art. 281 sexies c.p.c. sino al
19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Tutte le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
6 La gravata sentenza ha accolto l'opposizione con le seguenti motivazioni:
“….
L'intimazione opposta rinviene fondamento nella sentenza n. 609/2012 del 12-
18.1.2012 emessa dal Tribunale di Napoli.
La parte convenuta, segnatamente, ha intimato all'attrice di eseguire ad horas ad integrale propria cura e spese i lavori di rifrazione del solaio oggetto del titolo anzidetto.
A mezzo dello strumento di reazione attivato, l'opponente ha contestato l'intimazione per due profili di doglianza: ha innanzitutto eccepito l'insussistenza nel titolo di una condanna al facere;
ha, conseguentemente, eccepito il difetto di legittimazione attiva
e passiva in relazione alle parti in causa.
Il primo motivo di opposizione è fondato ed idoneo, di per sé solo, a determinare
l'accoglimento della domanda.
Giova prendere le mosse dalla disamina del titolo esecutivo azionato reso a definizione dei giudizi riuniti iscritti al ruolo ai nn. 38922/2004 e 20705/2005, entrambi promossi dal e dalla rispettivamente
contro
Parte_1 Per_1 [...]
e contro il al fine di CP_1 Controparte_4
accertare la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni da infiltrazione cagionati all'appartamento di proprietà e condannare chi di ragione al risarcimento di tutti i danni patiti.
Il Tribunale adito, nella parte dispositiva che in questa sede rileva, ha così deciso:
“A) rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di B) in CP_1
accoglimento della relativa domanda risarcitoria, condanna il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_4
pagamento in favore di e , per le causali Controparte_2 Persona_1
di cui in motivazione, delle seguenti somme: € 10.654,30 ed € 1.676,67 oltre interessi legali dal 07.06.2005 al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria secondo indice istat foi senza tabacchi dal 12.12.2009 al soddisfo, nonché € 41.600,00, oltre interessi legali dalle singole mensilità al soddisfo;
C) rigetta la domanda di manleva proposta
7 dal nei confronti di Controparte_4
; D) condanna e Controparte_5 Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle spese processuali…”. Per_1 CP_1
Proprio a fronte di siffatta parte dispositiva, la parte attrice ha formulato il motivo di opposizione in disamina, sostenendo l'insussistenza della condanna di facere loro intimata dalla controparte.
Di contro l'intimante, richiamando a conforto della propria prospettazione la costante giurisprudenza che afferma come la parte motiva di un titolo giudiziale abbia funzione integrativa della parte dispositiva, ha sostenuto come dalla disamina complessiva del titolo emergesse che la condanna al risarcimento prevista sub lett.
B) del dispositivo rinvenisse fondamento nell'obbligo posto in capo agli attori di rifacimento del solaio.
Detta prospettazione, tuttavia, non rinviene il favore della interpretazione del titolo, risultando, di converso, fondata la tesi attorea circa l'insussistenza di un obbligo di facere in capo agli intimati.
Innanzitutto, benché in relazione alla parte attrice, il titolo esclude expressis verbis
l'ammissibilità della richiesta di condanna alla esecuzione di opere (cfr. pag. 5, lett.
B della motivazione) e puntualizza come il petitum delle domande, poi riunite, verta in via esclusiva sui profili risarcitori.
Ora, a pag. 7 e ss. della sentenza, ai fini del quantum debeatur, viene effettivamente tenuto conto, per quello che più interessa in questa sede, del costo di rifacimento del solaio.
Tuttavia, la condanna al risarcimento di questa voce di danno non postula anche la diversa condanna a carico della parte in favore della quale il risarcimento è stato riconosciuto al rifacimento della struttura.
In tal senso milita, come evidenziato, il tenore letterale e l'interpretazione complessiva del titolo.
Ma, a fortiori, la determinazione rinviene fondamento nei principi generali processuali: gli attori del giudizio di cognizione, odierna parte opponente, hanno
8 istaurato i procedimenti poi riuniti al fine di rivendicare plurime voci di danno cagionato all'immobile di proprietà. Non consta dalla lettura del titolo esecutivo, né dalla prospettazione difensiva fornita dalle parti in questa sede, che l'odierna intimante abbia spiegato in sede di cognizione domanda riconvenzionale al fine di ottenere, a sua volta, la condanna della controparte al facere che ha formato oggetto del precetto opposto.
In altre parole, la condanna al risarcimento di un danno che tiene conto, come richiesto, del costo da sostenere per il rifacimento di una opera edilizia non postula implicitamente anche la condanna all'esecuzione dell'opera: le due condanne si fondano su principi e domande diverse e richiedono una previsione esplicita nel titolo che, nel caso in esame, non si rinviene né nel dispositivo, né - come vorrebbe
l'intimante - nella parte motivazionale.
Le ragioni che precedono determinano l'accoglimento dell'opposizione.
Ciononostante, non può trovare riconoscimento la domanda di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in quanto inammissibile e, comunque, infondata.
Sotto il primo profilo, la parte si è limitata a formulare la domanda solamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza allegare i presupposti di fatto e di diritto sulla quale la stessa si fonderebbe.
Ad ogni buon conto, la domanda è anche infondata, in quanto non provata.
[…]
Nella specie, l'istante non ha fornito alcun contributo sugli elementi costitutivi della fattispecie, ivi incluso il quantum del pregiudizio, non ottemperando alla prova su di lei incombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.to NT TI dichiaratosi antistatario a mente del D.M. n. 55/14 in ragione del valore della controversia (indeterminabile, bassa complessità) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con
l'applicazione del minimo tenuto conto della scarsa complessità delle questioni poste”.
9 § 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'interpretazione espressa dall'impugnata sentenza con riguardo al titolo esecutivo azionato con l'opposto precetto, assumendo che è in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'esatto contenuto della sentenza va individuato nella parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale, tenendo conto anche della motivazione, coniugando le formali enunciazioni insite al dispositivo con il percorso logico - semantico effettuato dal giudice;
deduce che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11066 del 2.7.2012 hanno precisato i limiti e criteri interpretativi delle sentenze affermando che il
Giudice è tenuto ad indagare circa l'effettivo significato del titolo esecutivo azionato superando il limite letterale ed approfondendo invece l'effettivo senso della decisione valutata nella sua interezza: parte motiva, dispositivo ed eventuale esame degli atti e relazioni di consulenza su cui si è fondata la sentenza;
che l'impugnata sentenza si è limitata ad una interpretazione rigidamente letterale del titolo azionato da cui ha illogicamente ed irrazionalmente desunto che la condanna al pagamento di un'opera ancora da eseguirsi non postula anche la condanna all'esecuzione dell'opera medesima;
che erroneamente il Tribunale non ha valutato, nell'interpretare il titolo esecutivi, gli atti del processo, e, per l'effetto, della ctu, richiamata in più occasioni nella sentenza in questione, secondo cui, tenuto conto del grave stato di dissesto del solaio e soffitto, si rendeva necessario il rifacimento completo del solaio con la realizzazione di nuova impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante al fine di eliminare il pericolo di crolli e cedimenti, nonché di nuove infiltrazioni;
che la necessità di rifacimento del solaio per il rischio di crollo e la contemporanea condanna a pagare ai i 2/3 del costo di rifacimento (oltre ai Parte_2
risarcimenti danni determinati con altre, diverse e specifiche causali) ha una sola possibile, logica portata, l'obbligo posto dal Tribunale in capo ai Parte_2
una volta incassati i 2/3 del costo complessivo di “€ 15.981,45
[...]
comprensivo di oneri professionali per le indispensabili attività tecniche di un
10 professionista abilitato”, di realizzare a loro cura e spese, il rifacimento del solaio ammalorato.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che da diverse parti della motivazione della sentenza 609/2012 si evince l'obbligo a carico dei di Parte_2
eseguire i lavori del solaio di copertura ovvero nella parte in cui il Tribunale richiama l'art. 1126 c.c. per la ripartizione dei danni nonché nella parte in cui fa proprie le conclusioni del ctu e, per l'effetto, l'individuazione delle cause delle infiltrazioni nello stato del solaio costituente il lastrico solare e della loro addebitabilità, ivi compreso per quanto attiene alla concausa imputabile ai Parte_2
nonché nella seguenti motivazioni: “Passando, quindi alla quantificazione dei danni, per quanto attiene a quelli strutturali essi vanno determinati in misura corrispondente alla spesa che il CTU ha stimato per la esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle causali delle infiltrazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi. A tal riguardo si ritiene di condividere le valutazioni espresse dal CTU secondo cui, tenuto conto del grave stato di dissesto del solaio e soffitto, si rende necessario il rifacimento completo del solaio con la realizzazione di nuova impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante al fine di eliminare il pericolo di crolli
e cedimenti, nonché nuove infiltrazioni che si propaghino dalla sovrastante copertura (vedi CTU pag. 9). Per la determinazione dei relativi costi delle opere a farsi ritiene il giudicante di far proprie le stime del CTU come risultanti dall'allegato computo metrico estimativo (vedi CTU pag. 10, ed allegato computo metrico) per cui
l'ammontare è pari ad € 15.981,45, comprensivi anche degli oneri professionali per le indispensabili attività tecniche di un professionista abilitato” ; che peraltro, il
Tribunale precisa anche che l'omessa manutenzione dei ha Parte_2
costituito una concausa determinabile nella misura di 1/3, ragion per cui riduce l'importo loro dovuto ad € 10.654,30, tenuto conto dell'importo complessivo quantificato dal CTU per il rifacimento del solaio
Con il terzo motivo lamenta una “Errata differenziazione delle CP_1
causali di condanna riportate nel titolo esecutivo azionato”, deducendo che il
11 Tribunale nella sentenza n. 609/2012 mentre è specifico nel discorrere di risarcimento nel riconoscere il mancato guadagno ai (punto c), non Parte_2
altrettanto fa ove individua in € 10.654,30 altra somma dovuta dal;
parte CP_4
appellante deduce che la ragione della mancata precisazione sta nella circostanza che mentre la somma di € 41.600,00 è liquidata a titolo di lucro cessante per impossibilità di godere dell'immobile ed € 1.676,67 a titolo di risarcimento dai danni subiti dai beni mobili dei , l'importo di € 10.654,30 rappresenta Parte_2
un'anticipazione per la realizzazione di un'opera; non ritenere che con la condanna al pagamento delle spese per il rifacimento del solaio il Tribunale non abbia obbligato implicitamente il beneficiario di tali spese all'esecuzione di tali lavori, significherebbe lasciare inalterata la situazione di pericolo del solaio accertata dal medesimo Tribunale.
§ 7.
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
È pur vero che secondo la Suprema Corte, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel tenore stesso del titolo;
tuttavia, l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è possibile se le risultanze non siano tali da riconoscere al titolo una rilevanza in contrasto con quanto scaturente dalla lettura congiunta del dispositivo e della motivazione;
per converso, la divergenza tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente opposti può essere, eventualmente, emendato, in base ai rispettivi presupposti e limiti temporali, o ricorrendo al procedimento di correzione innanzi allo stesso giudicante che ha pronunciato il provvedimento impugnato o mediante l'impugnazione per revocazione.
12 Premesso che è chiaro il tenore letterale del dispositivo nel senso che alcun obbligo di facere impone a carico di odierna parte appellata, l'interpretazione del titolo esecutivo propinata dall'appellante si pone in contrasto con i su rammentati principi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , 13/06/2018 , n. 15538).
Ed invero, dal complesso della motivazione della sentenza n. 609/2012 – non sono, invece, allegati gli atti di parte allegati relativi al giudizio conclusosi con la medesima sentenza - si evince che alcuna rituale e tempestiva domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio è stata formulata, ma piuttosto esclusivamente domande di risarcimento danni;
per giunta, il Tribunale con la detta sentenza, expressis verbis afferma che il nel suo complesso e per esso CP_4
l'amministratore è tenuto ad eseguire i lavori inerenti la terrazza a livello che funge da lastrico di copertura e che sul punto non incidono i criteri di ripartizione delle spese necessarie ai sensi dell'art. 1126 c.c.: tanto il Tribunale statuisce per rigettare, per difetto di titolarità dal lato passivo, la domanda, sempre di risarcimento danni, proposta nei confronti di proprietaria della detta terrazza a livello. A CP_1
conferma va evidenziata la statuizione di inammissibilità, perché proposta tardivamente ovvero in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di condanna all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le cause di infiltrazioni, domanda, peraltro, proposta dai contro Parte_3 CP_1
In generale, poi, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2023 n.1942).
Alla luce delle statuizioni su evidenziate, il titolo giudiziale è chiaro nel senso di escludere qualsivoglia condanna di esecuzione lavori.
Inoltre, parte appellante invoca impropriamente a supporto la pronuncia n.
11066/2012 delle Sezioni Unite che attiene a controversia in cui si discuteva di titolo
13 esecutivo costituito da sentenza contenente la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato e, quindi, da pronuncia contenente una statuizione generica per la quale si rendeva necessario al fine di "superare le incertezze lasciate dal documento fatto valere come titolo esecutivo far rientrare nei poteri del giudice quello di risalire alla formulazione delle domande delle parti e agli atti del processo".
Nella fattispecie in esame, invece, il dispositivo della sentenza n. 609/2012 non lascia spazio a incertezze circa l'insussistenza dell'obbligo di un facere né questo può evincersi implicitamente dalla circostanza che il Tribunale ha condannato il al risarcimento dei danni in una somma pari al costo del rifacimento del CP_4
solaio in favore dei , quale accertato dal Ctu;
a parte la Parte_3
considerazione che secondo la prospettazione di parte appellante, l'omessa condanna
“a facere” sarebbe a carico dei soggetti cui favore invece è pronunciata la domanda di risarcimento danni, la sentenza, come detto, non contiene un accertamento, tantomeno “implicito”, nel senso che tenuti al rifacimento del solaio sono i predetti
– affermando, per converso, che a eseguire i lavori sia tenuto CP_2 Per_1
tutto il . Pertanto, la questione posta, ovvero, la circostanza che siano CP_4
riconosciute in favore dei – spese di rifacimento del solaio, CP_2 Per_1
mentre quest'ultimo non risulta essere stato riparato, rappresenta questione che doveva essere oggetto di specifico gravame avverso la sentenza n. 609/2012 (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/05/2023, n.14234).
Va, infine, evidenziato che il Tribunale anche quando riconosce ai Parte_3
l'importo di €10.654,30 discorre di risarcimento, precisamente, di danni Per_1
strutturali, precisando, poi, che vanno determinati in misura corrispondente alle spese quantificate dal CTU per eliminare le cause delle infiltrazioni e il ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, la circostanza che rimane inalterata la situazione di pericolo del solaio accertata dal Tribunale, in mancanza dell'esecuzione dei detti lavori, non è di certo sufficiente per ritenere che il Tribunale abbia obbligato implicitamente il beneficiario delle relative spese all'esecuzione dei medesimi lavori.
14 § 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare tenuto conto della natura delle questioni esaminate.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
con citazione notificata in data 18.10.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di parte appellata, delle CP_1
spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avvocato NT TI;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
15 Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
[...]
16
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4345/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 19.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4345/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7216/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 15499/2018 pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avvocato Alfredo Massarelli (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._3
(deceduta il 9.12.2022), rappresentato e difeso dall'avvocato Persona_1
1 NT TI (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione
APPELLATO
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. ad atto di precetto
Conclusioni: per l'appellante: “…in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 19.8-
7.9.2021 recante il n. 7216/2021, dichiarare che la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 609/2012 del 12-18.1.2012, prevede accanto alle statuizioni indicate nel dispositivo, anche l'obbligo di facere posto in capo al signor di Controparte_2
rifacimento completo del solaio di divisione con la proprietà con la CP_1
realizzazione di nuova impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante richiamato nella sentenza;
2) Per l'effetto, voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della gravata pronunzia dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione introdotta con atto notificato in data 18.5.2018 dai signori e Controparte_2
avverso l'atto di precetto loro notificato in data 7.5.2018; 3) Persona_1
Condannare il signor per l'effetto di quanto sopra, al Controparte_2
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio quantificate in misura esemplare anche alla luce dell'avverso comportamento processuale;
4)
Condannare il signor alla restituzione in favore della signora Controparte_2
della somma di € 5.297,01 corrisposta in data 29.9.2021 all'avv. CP_1
NT TI quale antistataria degli appellati nel giudizio di I° grado. ”; per l'appellato: “…previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, nel merito, rigettare l'appello così come proposto dalla Sig.ra CP_1
contro l'impugnata sentenza n.7216/2021; - confermare la sentenza n.
[...]
7216/2021 emessa dal Tribunale di Napoli - Condannare al CP_1
pagamento delle spese e compensi del giudizio oltre spese generali e cassa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
2 Con citazione notificata in data 17/18.05.2018 e Controparte_2 [...]
convenivano innanzi al Tribunale di Napoli esponendo Per_1 CP_1
che: “1) Con atto di precetto notificato in data 7 maggio 2018 la d.ssa CP_1
intimava ai sigg.ri e di “eseguire
[...] Controparte_2 Persona_1
ad ad integrale propria cura e spese i lavori di rifazione del solaio oggetto CP_3
della sentenza del Tribunale di Napoli n. 609/2012 del 12-18.1.2012”.
2) Con sentenza civile n. 609/12 il Tribunale di Napoli, Sez. Civ. XI, in persona del
Dott. Paolo Mariani, ha statuito:
A) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di;
CP_1
B) in accoglimento della relativa domanda risarcitoria, condanna il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_4
pagamento in favore di e , per le causali Controparte_2 Persona_1
in motivazione, delle seguenti somme: €. 10.654,30 ed € 1.676,67 oltre interessi legali dal 07.06.2005 al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria secondo indice istat foi senza tabacchi dal 12.12.2009 al soddisfo, nonché €. 41.600,00, oltre interessi legali dalle singole mensilità al soddisfo;
C) rigetta la domanda di manleva proposta dal CP_4 CP_4 [...]
nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
D) condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi €. 5040,00, di cui CP_1
euro 88,00, per spese vive, euro 2.052,00 per diritti ed euro 2.900,00 per onorario, oltre rimb. forf. per spese generali del 12,50 % su diritti ed onorario, oltre iva e cpa;
E) condanna il in Controparte_4
persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di e Controparte_2
delle spese processuali che liquida in complessivi €. 7.408,00 Persona_1
di cui euro 896,00 per spese vive, euro 2412,00 per diritti ed euro 4.100,00 per onorario, oltre rimb. forf. per spese generali del 12,50 % su diritti ed onorario, oltre iva e cpa;
3 F) condanna il in Controparte_4
persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di Controparte_5
delle spese processuali che liquida in complessiva €. 2.846,00, di cui euro 66,00
[...]
per spese vive, euro 1380,00 per diritti ed euro 1.400,00 per onorario, oltre rimb. forf. per spese generali del 12,50% su diritti ed onorario, oltre iva e cpa;
G) pone definitivamente a carico del Controparte_4
in persona dell'amministratore p.t., le spese di CTU come già liquidate
[...]
in corso di causa in € 2891,82, nonché quelle di ATP già liquidate in € 2.165,00, oltre iva e contrib. Cassa prof.;
3) dalla semplice lettura della suddetta sentenza risulta che nessun obbligo di fare viene statuito dalla suddetta sentenza e che pertanto si palesa inesistente il presupposto dell'atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare notificato”.
Tanto rappresentato, l'attore proponeva formale opposizione al precetto e all'esecuzione insistendo affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “-
Accertare e dichiarare, in virtù di quanto esposto, l'inesistenza dell'obbligo di facere intimato nell'atto di precetto avverso il quale si è proposta opposizione e pertanto
l'assenza del titolo esecutivo, in quanto l'obbligo di cui si intima l'esecuzione è inesistente nel titolo posto a base del precetto, cioè nella sentenza 609/12.
- In via subordinata accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
d.ssa e carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri CP_1 CP_2
e per i motivi suesposti.
[...] Persona_1
- Accertare e dichiarare in virtù di quanto sopra esposto, la nullità e/o inesistenza,
e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto avverso il quale si è proposta opposizione per i motivi suesposti e
- Condannare al pagamento delle spese di lite con attribuzione al CP_1
procuratore costituito che si dichiara antistatario.
- Condannare anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 1”. CP_1
Si costituiva che impugnava il contenuto del libello introduttivo, CP_1
rassegnando le conclusioni che seguono: “Rigettare siccome integralmente infondata,
4 inammissibile e pretestuosa l'opposizione ex adverso formulata previo riconoscimento dell'obbligo di facere gravante sugli opponenti e consistente nell'onere di far effettuare a loro completa cura e spese le opere tutte necessarie alla rifazione del solaio di copertura del loro appartamento oggetto della statuizione del
Tribunale di Napoli n. 609/612;
In considerazione della infondatezza, temerarietà e dilatorietà dell'opposizione proposta, condannare i signori e , in Controparte_2 Persona_1
solido, al pagamento delle spese, e competenze del presente giudizio oltre rimborso spese generali ed oltre accessori di legge ristoro”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'11.03.2020.
All'udienza del 12.05.2021, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 7216 pubblicata il 7.09.2021, il Tribunale così statuiva:
“
1. accoglie l'opposizione; per l'effetto,
2. dichiara l'inesistenza nel titolo esecutivo azionato dell'obbligo di facere intimato nell'atto di precetto;
3. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida con distrazione in favore dell'Avv.to NT TI in € 3.972,00 per compenso professionale, € 545,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovuta, come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 7.09.2021 e notificata il 18.09.2021, con citazione notificata a mezzo PEC in data 18.10.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo CP_1
il 25.10.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) .., in riforma della sentenza …, dichiarare che la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 609/2012 del 12 -18.1.2012, prevede accanto alle statuizioni indicate nel dispositivo, anche l'obbligo di facere posto in capo ai signori CP_2
5 e di rifacimento completo del solaio di divisione con CP_2 Persona_1
la proprietà con la realizzazione di nuova impermeabilizzazione del CP_1
terrazzo sovrastante richiamato nella sentenza;
2) per l'effetto, voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della gravata pronunzia dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione introdotta con atto notificato in data 18.5.2018 dai signori e Controparte_2 Persona_1
avverso l'atto di precetto loro notificato in data 7.5.2018;
3) condannare in solido i signori e per Controparte_2 Persona_1
l'effetto di quanto sopra, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio quantificate in misura esemplare anche alla luce dell'avverso comportamento processuale;
4) condannare in solido i signori e alla Controparte_2 Persona_1
restituzione in favore della signora della somma di € 5.297,01 CP_1
corrisposta in data 29.9.2021 all'avv. NT TI quale antistataria degli appellati nel giudizio di I° grado”.
Si costituivano e che resistevano e Controparte_2 Persona_1
chiedevano il rigetto del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza del 25.02.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.04.2024.
Successivamente, il difensore rappresentava il decesso di Persona_1
sicché il 5.04.2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto.
L'appellante depositava ricorso in riassunzione e fissata udienza si costituiva, pertanto, in proprio e quale erede di che Controparte_2 Persona_1
si riportava alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva disposto termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione secondo l'art. 281 sexies c.p.c. sino al
19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Tutte le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
6 La gravata sentenza ha accolto l'opposizione con le seguenti motivazioni:
“….
L'intimazione opposta rinviene fondamento nella sentenza n. 609/2012 del 12-
18.1.2012 emessa dal Tribunale di Napoli.
La parte convenuta, segnatamente, ha intimato all'attrice di eseguire ad horas ad integrale propria cura e spese i lavori di rifrazione del solaio oggetto del titolo anzidetto.
A mezzo dello strumento di reazione attivato, l'opponente ha contestato l'intimazione per due profili di doglianza: ha innanzitutto eccepito l'insussistenza nel titolo di una condanna al facere;
ha, conseguentemente, eccepito il difetto di legittimazione attiva
e passiva in relazione alle parti in causa.
Il primo motivo di opposizione è fondato ed idoneo, di per sé solo, a determinare
l'accoglimento della domanda.
Giova prendere le mosse dalla disamina del titolo esecutivo azionato reso a definizione dei giudizi riuniti iscritti al ruolo ai nn. 38922/2004 e 20705/2005, entrambi promossi dal e dalla rispettivamente
contro
Parte_1 Per_1 [...]
e contro il al fine di CP_1 Controparte_4
accertare la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni da infiltrazione cagionati all'appartamento di proprietà e condannare chi di ragione al risarcimento di tutti i danni patiti.
Il Tribunale adito, nella parte dispositiva che in questa sede rileva, ha così deciso:
“A) rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di B) in CP_1
accoglimento della relativa domanda risarcitoria, condanna il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_4
pagamento in favore di e , per le causali Controparte_2 Persona_1
di cui in motivazione, delle seguenti somme: € 10.654,30 ed € 1.676,67 oltre interessi legali dal 07.06.2005 al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria secondo indice istat foi senza tabacchi dal 12.12.2009 al soddisfo, nonché € 41.600,00, oltre interessi legali dalle singole mensilità al soddisfo;
C) rigetta la domanda di manleva proposta
7 dal nei confronti di Controparte_4
; D) condanna e Controparte_5 Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle spese processuali…”. Per_1 CP_1
Proprio a fronte di siffatta parte dispositiva, la parte attrice ha formulato il motivo di opposizione in disamina, sostenendo l'insussistenza della condanna di facere loro intimata dalla controparte.
Di contro l'intimante, richiamando a conforto della propria prospettazione la costante giurisprudenza che afferma come la parte motiva di un titolo giudiziale abbia funzione integrativa della parte dispositiva, ha sostenuto come dalla disamina complessiva del titolo emergesse che la condanna al risarcimento prevista sub lett.
B) del dispositivo rinvenisse fondamento nell'obbligo posto in capo agli attori di rifacimento del solaio.
Detta prospettazione, tuttavia, non rinviene il favore della interpretazione del titolo, risultando, di converso, fondata la tesi attorea circa l'insussistenza di un obbligo di facere in capo agli intimati.
Innanzitutto, benché in relazione alla parte attrice, il titolo esclude expressis verbis
l'ammissibilità della richiesta di condanna alla esecuzione di opere (cfr. pag. 5, lett.
B della motivazione) e puntualizza come il petitum delle domande, poi riunite, verta in via esclusiva sui profili risarcitori.
Ora, a pag. 7 e ss. della sentenza, ai fini del quantum debeatur, viene effettivamente tenuto conto, per quello che più interessa in questa sede, del costo di rifacimento del solaio.
Tuttavia, la condanna al risarcimento di questa voce di danno non postula anche la diversa condanna a carico della parte in favore della quale il risarcimento è stato riconosciuto al rifacimento della struttura.
In tal senso milita, come evidenziato, il tenore letterale e l'interpretazione complessiva del titolo.
Ma, a fortiori, la determinazione rinviene fondamento nei principi generali processuali: gli attori del giudizio di cognizione, odierna parte opponente, hanno
8 istaurato i procedimenti poi riuniti al fine di rivendicare plurime voci di danno cagionato all'immobile di proprietà. Non consta dalla lettura del titolo esecutivo, né dalla prospettazione difensiva fornita dalle parti in questa sede, che l'odierna intimante abbia spiegato in sede di cognizione domanda riconvenzionale al fine di ottenere, a sua volta, la condanna della controparte al facere che ha formato oggetto del precetto opposto.
In altre parole, la condanna al risarcimento di un danno che tiene conto, come richiesto, del costo da sostenere per il rifacimento di una opera edilizia non postula implicitamente anche la condanna all'esecuzione dell'opera: le due condanne si fondano su principi e domande diverse e richiedono una previsione esplicita nel titolo che, nel caso in esame, non si rinviene né nel dispositivo, né - come vorrebbe
l'intimante - nella parte motivazionale.
Le ragioni che precedono determinano l'accoglimento dell'opposizione.
Ciononostante, non può trovare riconoscimento la domanda di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in quanto inammissibile e, comunque, infondata.
Sotto il primo profilo, la parte si è limitata a formulare la domanda solamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza allegare i presupposti di fatto e di diritto sulla quale la stessa si fonderebbe.
Ad ogni buon conto, la domanda è anche infondata, in quanto non provata.
[…]
Nella specie, l'istante non ha fornito alcun contributo sugli elementi costitutivi della fattispecie, ivi incluso il quantum del pregiudizio, non ottemperando alla prova su di lei incombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.to NT TI dichiaratosi antistatario a mente del D.M. n. 55/14 in ragione del valore della controversia (indeterminabile, bassa complessità) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con
l'applicazione del minimo tenuto conto della scarsa complessità delle questioni poste”.
9 § 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'interpretazione espressa dall'impugnata sentenza con riguardo al titolo esecutivo azionato con l'opposto precetto, assumendo che è in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'esatto contenuto della sentenza va individuato nella parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale, tenendo conto anche della motivazione, coniugando le formali enunciazioni insite al dispositivo con il percorso logico - semantico effettuato dal giudice;
deduce che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11066 del 2.7.2012 hanno precisato i limiti e criteri interpretativi delle sentenze affermando che il
Giudice è tenuto ad indagare circa l'effettivo significato del titolo esecutivo azionato superando il limite letterale ed approfondendo invece l'effettivo senso della decisione valutata nella sua interezza: parte motiva, dispositivo ed eventuale esame degli atti e relazioni di consulenza su cui si è fondata la sentenza;
che l'impugnata sentenza si è limitata ad una interpretazione rigidamente letterale del titolo azionato da cui ha illogicamente ed irrazionalmente desunto che la condanna al pagamento di un'opera ancora da eseguirsi non postula anche la condanna all'esecuzione dell'opera medesima;
che erroneamente il Tribunale non ha valutato, nell'interpretare il titolo esecutivi, gli atti del processo, e, per l'effetto, della ctu, richiamata in più occasioni nella sentenza in questione, secondo cui, tenuto conto del grave stato di dissesto del solaio e soffitto, si rendeva necessario il rifacimento completo del solaio con la realizzazione di nuova impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante al fine di eliminare il pericolo di crolli e cedimenti, nonché di nuove infiltrazioni;
che la necessità di rifacimento del solaio per il rischio di crollo e la contemporanea condanna a pagare ai i 2/3 del costo di rifacimento (oltre ai Parte_2
risarcimenti danni determinati con altre, diverse e specifiche causali) ha una sola possibile, logica portata, l'obbligo posto dal Tribunale in capo ai Parte_2
una volta incassati i 2/3 del costo complessivo di “€ 15.981,45
[...]
comprensivo di oneri professionali per le indispensabili attività tecniche di un
10 professionista abilitato”, di realizzare a loro cura e spese, il rifacimento del solaio ammalorato.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che da diverse parti della motivazione della sentenza 609/2012 si evince l'obbligo a carico dei di Parte_2
eseguire i lavori del solaio di copertura ovvero nella parte in cui il Tribunale richiama l'art. 1126 c.c. per la ripartizione dei danni nonché nella parte in cui fa proprie le conclusioni del ctu e, per l'effetto, l'individuazione delle cause delle infiltrazioni nello stato del solaio costituente il lastrico solare e della loro addebitabilità, ivi compreso per quanto attiene alla concausa imputabile ai Parte_2
nonché nella seguenti motivazioni: “Passando, quindi alla quantificazione dei danni, per quanto attiene a quelli strutturali essi vanno determinati in misura corrispondente alla spesa che il CTU ha stimato per la esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle causali delle infiltrazioni ed al ripristino dello stato dei luoghi. A tal riguardo si ritiene di condividere le valutazioni espresse dal CTU secondo cui, tenuto conto del grave stato di dissesto del solaio e soffitto, si rende necessario il rifacimento completo del solaio con la realizzazione di nuova impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante al fine di eliminare il pericolo di crolli
e cedimenti, nonché nuove infiltrazioni che si propaghino dalla sovrastante copertura (vedi CTU pag. 9). Per la determinazione dei relativi costi delle opere a farsi ritiene il giudicante di far proprie le stime del CTU come risultanti dall'allegato computo metrico estimativo (vedi CTU pag. 10, ed allegato computo metrico) per cui
l'ammontare è pari ad € 15.981,45, comprensivi anche degli oneri professionali per le indispensabili attività tecniche di un professionista abilitato” ; che peraltro, il
Tribunale precisa anche che l'omessa manutenzione dei ha Parte_2
costituito una concausa determinabile nella misura di 1/3, ragion per cui riduce l'importo loro dovuto ad € 10.654,30, tenuto conto dell'importo complessivo quantificato dal CTU per il rifacimento del solaio
Con il terzo motivo lamenta una “Errata differenziazione delle CP_1
causali di condanna riportate nel titolo esecutivo azionato”, deducendo che il
11 Tribunale nella sentenza n. 609/2012 mentre è specifico nel discorrere di risarcimento nel riconoscere il mancato guadagno ai (punto c), non Parte_2
altrettanto fa ove individua in € 10.654,30 altra somma dovuta dal;
parte CP_4
appellante deduce che la ragione della mancata precisazione sta nella circostanza che mentre la somma di € 41.600,00 è liquidata a titolo di lucro cessante per impossibilità di godere dell'immobile ed € 1.676,67 a titolo di risarcimento dai danni subiti dai beni mobili dei , l'importo di € 10.654,30 rappresenta Parte_2
un'anticipazione per la realizzazione di un'opera; non ritenere che con la condanna al pagamento delle spese per il rifacimento del solaio il Tribunale non abbia obbligato implicitamente il beneficiario di tali spese all'esecuzione di tali lavori, significherebbe lasciare inalterata la situazione di pericolo del solaio accertata dal medesimo Tribunale.
§ 7.
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
È pur vero che secondo la Suprema Corte, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel tenore stesso del titolo;
tuttavia, l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è possibile se le risultanze non siano tali da riconoscere al titolo una rilevanza in contrasto con quanto scaturente dalla lettura congiunta del dispositivo e della motivazione;
per converso, la divergenza tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente opposti può essere, eventualmente, emendato, in base ai rispettivi presupposti e limiti temporali, o ricorrendo al procedimento di correzione innanzi allo stesso giudicante che ha pronunciato il provvedimento impugnato o mediante l'impugnazione per revocazione.
12 Premesso che è chiaro il tenore letterale del dispositivo nel senso che alcun obbligo di facere impone a carico di odierna parte appellata, l'interpretazione del titolo esecutivo propinata dall'appellante si pone in contrasto con i su rammentati principi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , 13/06/2018 , n. 15538).
Ed invero, dal complesso della motivazione della sentenza n. 609/2012 – non sono, invece, allegati gli atti di parte allegati relativi al giudizio conclusosi con la medesima sentenza - si evince che alcuna rituale e tempestiva domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio è stata formulata, ma piuttosto esclusivamente domande di risarcimento danni;
per giunta, il Tribunale con la detta sentenza, expressis verbis afferma che il nel suo complesso e per esso CP_4
l'amministratore è tenuto ad eseguire i lavori inerenti la terrazza a livello che funge da lastrico di copertura e che sul punto non incidono i criteri di ripartizione delle spese necessarie ai sensi dell'art. 1126 c.c.: tanto il Tribunale statuisce per rigettare, per difetto di titolarità dal lato passivo, la domanda, sempre di risarcimento danni, proposta nei confronti di proprietaria della detta terrazza a livello. A CP_1
conferma va evidenziata la statuizione di inammissibilità, perché proposta tardivamente ovvero in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di condanna all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le cause di infiltrazioni, domanda, peraltro, proposta dai contro Parte_3 CP_1
In generale, poi, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2023 n.1942).
Alla luce delle statuizioni su evidenziate, il titolo giudiziale è chiaro nel senso di escludere qualsivoglia condanna di esecuzione lavori.
Inoltre, parte appellante invoca impropriamente a supporto la pronuncia n.
11066/2012 delle Sezioni Unite che attiene a controversia in cui si discuteva di titolo
13 esecutivo costituito da sentenza contenente la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato e, quindi, da pronuncia contenente una statuizione generica per la quale si rendeva necessario al fine di "superare le incertezze lasciate dal documento fatto valere come titolo esecutivo far rientrare nei poteri del giudice quello di risalire alla formulazione delle domande delle parti e agli atti del processo".
Nella fattispecie in esame, invece, il dispositivo della sentenza n. 609/2012 non lascia spazio a incertezze circa l'insussistenza dell'obbligo di un facere né questo può evincersi implicitamente dalla circostanza che il Tribunale ha condannato il al risarcimento dei danni in una somma pari al costo del rifacimento del CP_4
solaio in favore dei , quale accertato dal Ctu;
a parte la Parte_3
considerazione che secondo la prospettazione di parte appellante, l'omessa condanna
“a facere” sarebbe a carico dei soggetti cui favore invece è pronunciata la domanda di risarcimento danni, la sentenza, come detto, non contiene un accertamento, tantomeno “implicito”, nel senso che tenuti al rifacimento del solaio sono i predetti
– affermando, per converso, che a eseguire i lavori sia tenuto CP_2 Per_1
tutto il . Pertanto, la questione posta, ovvero, la circostanza che siano CP_4
riconosciute in favore dei – spese di rifacimento del solaio, CP_2 Per_1
mentre quest'ultimo non risulta essere stato riparato, rappresenta questione che doveva essere oggetto di specifico gravame avverso la sentenza n. 609/2012 (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/05/2023, n.14234).
Va, infine, evidenziato che il Tribunale anche quando riconosce ai Parte_3
l'importo di €10.654,30 discorre di risarcimento, precisamente, di danni Per_1
strutturali, precisando, poi, che vanno determinati in misura corrispondente alle spese quantificate dal CTU per eliminare le cause delle infiltrazioni e il ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, la circostanza che rimane inalterata la situazione di pericolo del solaio accertata dal Tribunale, in mancanza dell'esecuzione dei detti lavori, non è di certo sufficiente per ritenere che il Tribunale abbia obbligato implicitamente il beneficiario delle relative spese all'esecuzione dei medesimi lavori.
14 § 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare tenuto conto della natura delle questioni esaminate.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
con citazione notificata in data 18.10.2021, avverso la sentenza in epigrafe
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indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di parte appellata, delle CP_1
spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avvocato NT TI;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
15 Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
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