Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 21 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Antonio Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione
del decreto a firma del Vice Prefetto, Dirigente Area I della Prefettura di Macerata, F. -OMISSIS- dell’11.10.2024, notificato l’11.10.2024, con il quale si dispone che “…Visti gli atti d’ufficio e le relazioni degli organi di polizia, si conferma il provvedimento vigente. La richiesta è pertanto respinta ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 30\6\2025:
previa sospensione
del decreto a firma del Vice Prefetto Vicario, Dirigente Area I della Prefettura di Macerata, F. -OMISSIS- del 08.04.2025, notificato il 08.04.2025, con il quale si dispone “…Visti gli atti d’ufficio e le relazioni degli organi di polizia, si conferma il provvedimento vigente. LA richiesta è pertanto respinta ”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AB RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato il diniego opposto l’11 ottobre 2024 dalla Prefettura di Macerata alla istanza di revoca (presentata il 31 luglio 2023) del divieto di detenere armi e munizioni in precedenza emesso a suo carico. Il ricorso era assistito da istanza cautelare, accolta ai fini del riesame, affinché fosse garantito il contraddittorio procedimentale (ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-).
All’esito del riesame la Prefettura ha nuovamente negato la revoca del divieto, con atto dell’8 aprile 2025, la cui motivazione così riporta “ l'interessato per oltre un decennio ha coscientemente vissuto in un contesto di illeciti penali e regolamentari puntualmente riportati nell'originario Decreto Prefettizio di divieto detenzione armi.
Dal primo reato sono stati commessi ulteriori illeciti penali; dette circostanze non denotano favorevolmente la personalità dell'interessato e non depongono per lo stabile ripristino delle condizioni di affidabilità richieste per il possesso delle armi, in corrispondenza ad una rinnovata e consolidata integrazione nel sano contesto sociale in presenza di indizi univoci e concordanti in tal senso.
Da ultimo la Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata ha comunicato a questo Ufficio che a carico del sig. -OMISSIS- ci sono due procedimenti penali in corso per la violazione ex art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) e violazione ex art. 225-227 Dlg. nr 81 del 2008.
Sul punto l'esistenza di procedimenti penali non ancora definiti, anche se collegati all'attività lavorativa, permette all'Autorità di Pubblica Sicurezza di valutare i fatti presupposti della segnalazione all'interno del procedimento amministrativo, e quindi, nel giudizio di affidabilità ai fini della detenzione armi, il quale costituisce un fatto non ordinario così come indicato dall'art.669 (rectius, 699) del cp. e dall'art. 4 della legge n. 110/1975 e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza”.
Contro tale provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, affidati alle seguenti doglianze.
Con un unico motivo si deduce carenza di motivazione, perché, si dice, l’atto non reca confronto con quanto indicato in sede di audizione personale e con quanto rilevato con il ricorso introduttivo, prodotto in sede amministrativa quale memoria difensiva. Inoltre, il ricorrente afferma che è stato travisato il contenuto della relazione a firma del Comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata; che il certificato dei carichi pendenti acquisito il 6 marzo 2025 è negativo; che nel certificato del casellario giudiziario, anch’esso acquisito in pari data, risulta una sola sentenza per reato di lesioni colpose, risalenti all’anno 2003; che il procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Macerata riguarda lesioni colpose inerenti due lavoratori della sua impresa; che egli non ha mai posto in essere comportamenti violenti o che abbiano fatto dubitare della perdita di auto controllo.
All’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti, il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensiva.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
Il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come peraltro prefigurato nella citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, dato che l’interesse all’impugnazione si appunta ora sul provvedimento esito del disposto riesame (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397: il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una rinnovata espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ).
I motivi aggiunti vanno respinti, per le seguenti ragioni.
È pacifico che le criticità procedimentali alla base del remand cautelare sono state superate nell’ambito del nuovo procedimento amministrativo che ne è scaturito.
Sono altrettanto pacifici i fatti da cui sono scaturiti vari procedimenti penali a carico del ricorrente, da quando è stato adottato il provvedimento di divieto di detenzione armi, oggetto delle reiterate istanze di revoca presentate.
Ciò che è contestato dal ricorrente è, viceversa, quanto l’Amministrazione deduce da tali fatti.
Gli stessi sarebbero, a giudizio del ricorrente, inidonei a fondare una valutazione di non meritevolezza circa il buon uso delle armi, dato il carattere colposo dei reati ascritti e l’estinzione in vari casi intervenuta.
Tuttavia, la tesi del ricorrente non può essere condivisa, in quanto la Prefettura ha adeguatamente dato conto di come la ricorrenza di tali plurimi fatti di reato sia costante nel lungo tempo trascorso dall’emissione del divieto di cui si chiede la revoca. È stata posta in evidenza la reiterazione nel tempo di condotte da parte del ricorrente che, seppur colpose, quindi caratterizzate da negligenza, imprudenza, imperizia, o da violazione di leggi e regolamenti, denotano, comunque, incapacità a conformarsi alle regole di comportamento socialmente accettabili ed esigibili.
Non sono, quindi, ravvisabili nel caso di specie manifeste illogicità o travisamento dei fatti alla base dell’istruttoria amministrativa eseguita e dell’ampia discrezionalità esercitata dall’Amministrazione di pubblica sicurezza in materia di armi.
Quello che rileva in questa sede, ossia nel riscontro di legittimità dell’azione amministrativa in materia di provvedimenti cautelari in tema di armi, non è tanto se i reati si siano estinti per prescrizione o per uno dei molteplici istituti processualpenalistici che incidono sulla sanzione penale o sulla menzione nelle certificazioni giudiziarie, quanto piuttosto l’acclaramento di fatti storici discrezionalmente valutabili, ai fini del giudizio di affidabilità nell’uso delle armi, da parte dell’Amministrazione preposta.
Va ribadito che in materia di armi “ I relativi provvedimenti di segno negativo possono, quindi, essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa comunque desumere la non completa affidabilità circa l'uso delle stesse. Conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr., ex multis, Cons. Stato., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4914) ", (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 19 giugno 2025, n. 271).
Parimenti va riaffermato che “ Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018) ”, (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30/9/2024, n.1378), (T.A.R. Marche, sez. I, 2 novembre 2024, n. 840).
I motivi aggiunti vanno, dunque, respinti in quanto occorre ribadire che la detenzione di armi non rappresenta un diritto assoluto, bensì un'eccezione al normale divieto. Eccezione che deve basarsi su una perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, al di là di ogni ragionevole dubbio, trovando tale diritto limite nel presidio di beni giuridici superiori quali l'ordine pubblico e la tranquilla convivenza civile. In tali casi il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti nel caso di specie non ravvisabili (T.A.R. Marche, sez. I, 3 marzo 2025, n. 145),
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre i motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.
Spese secondo soccombenza, con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
AB RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB RI | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.