TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 9146 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.-Est.
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 19146 /2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANNA, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
parte ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.it D'AMICO RAFFAELLA e CICCONE CP_1
MARIANNA in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente;
come da conclusioni congiunte, rispettivamente, del 21.07.2025 e del 25.07.2025
Per il PM:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.05.2025, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di separazione stabilite con verbale di separazione del Tribunale di Torino omologato in data 19.07.2021. In particolare, il ricorrente ha formulato, ex art. 473 bis 15 c.p.c., domanda in punto audizione dei minori e , con contestuale richiesta Per_1 Per_2 di accogliersi il regime di collocazione e visita minori – genitori enunciato in sede di ricorso. Nel merito, ha chiesto disporsi, fino al raggiungimento della maggiore età dei minori, l'affidamento condiviso degli stessi con permanenza della residenza anagrafica presso la madre. Ha cogliersi il regime di visita genitori – figli enunciato in sede di ricorso. Ha chiesto disporsi che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva spettanza e, conseguentemente, ha chiesto ridursi proporzionalmente l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne in misura non superiore ad € 150 (somma nella quale rientrano anche le spese di Per_3 telefonia e di trasporto), ferme le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Ha chiesto, altresì, disporsi disporre altresì che l'obbligo in capo al signor di contribuire al mantenimento Pt_1 del figlio maggiorenne venga automaticamente meno con il raggiungimento da parte di questi Per_3 di una propria autonomia economica. Da ultimo, ha chiesto darsi atto della percezione, nella misura del 50% ciascuno, dell'Assegno Unico Universale.
Con decreto del 18.05.2025, il Giudice, preso atto dell'urgenza, ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 02.07.2025, nonché ha disposto la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi sociali.
Con comparsa di costituzione depositata in data, si è costituita in giudizio parte resistente, CP_1
, instando per il rigetto del ricorso avversario. Nello specifico, nonché in via principale, ha
[...] chiesto disporsi - previa audizione dei figli minori e solo se da questi richiesto - lo schema di affido paritetico con alternanza settimanale tra la casa materna e quella paterna e, conseguentemente, dichiararsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei minori e Per_1 Per_2 nei periodi di rispettiva spettanza. Ha chiesto disporsi a carico del signor l'obbligo di versare Pt_1 la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne . Ha, inoltre, chiesto darsi atto della percezione integrale dell'Assegno Per_3
Unico a favore della signora Per il resto, ha chiesto confermarsi integralmente le condizioni CP_1 di separazione omologate. In via subordinata, in caso di mancata applicazione dello schema paritetico, ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto di e con stabile collocazione e residenza Per_1 Per_2 presso la madre e possibilità per i figli di vedere liberamente il padre. Da ultimo, ha chiesto quantificarsi in € 400,00 il quantum del contributo al mantenimento di , e da Per_3 Per_2 Per_1 disporsi a carico del padre, ferme le spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori e ferma la percezione nella misura del 100% dell'Assegno Unico Universale da parte della signora CP_1 All'udienza del 02.07.2025, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In tale sede, le rispettive difese hanno chiesto la concessione di un termine al fine di addivenire ad una definizione transattiva della controversia.
In data 14.07.2025 le parti hanno depositato in atti le note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte;
pertanto, con ordinanza del 21.07.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno pertanto respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere, compresa l'istanza di audizione del minore.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, atteso che esse appaiono rispondenti alle esigenze sia della prole minorenne, sia della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al loro accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
e (che manterranno la residenza presso la casa materna) ad entrambi i Parte_2 Per_2 genitori (con l'impegno dei medesimi a favorire il mantenimento di rapporti significativi dei figli con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, i quali potranno coadiuvare i genitori senza - in alcun modo - sostituirsi a questi) secondo lo schema paritetico con alternanza settimanale tra la casa materna (Torino Via Moretta 53 per errata intestazione ) e quella paterna (Torino Via Osasco 64), secondo le seguenti modalità (salvo diverso accordo tra le Parti e nel rispetto dei desiderata dei figli), con decorrenza Settembre 2025:
- la prima e la terza settimana del mese con il padre (il quale preleverà i minori la domenica alle ore 22.00 da casa della mamma e li riaccompagnerà - sempre presso il domicilio materma;
- la domenica successiva alle ore 22.00); - la seconda e la quarta settimana del mese con la madre;
Le Parti specificano che:
a. nelle settimane di propria pertoccanza pernotteranno personalmente con e Per_2 Per_1 senza delegare tale incombente ai nonni;
b. ciascun genitore provvederà a predisporre presso la propria abitazione idoneo vestiario (tanto per la stagione estiva, quanto per quella invernale) per ciascun ragazzo, così che e Per_1 Per_2 non debbano trasferire da una casa all'altra i propri effetti personali relativi all'abbigliamento.
2. Vacanze estive
Per l'estate 2025, e trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 15 Agosto Per_2 Per_1
(allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della mamma alle ore 22,00) e con la madre dal 16
Agosto al 1° Settembre.
Per i successivi periodi estivi, e trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con Per_2 Per_1 il padre e 15 giorni anche non consecutivi con la madre. I genitori si impegnano a concordare i rispettivi periodi di ferie entro e non oltre la data del 30 Marzo di ogni anno. In caso di disaccordo,
e trascorreranno durante il mese di agosto 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, Per_2 Per_1 negli anni pari i primi 15 giorni di Agosto con il padre, negli anni dispari i primi 15 giorni di Agosto con la madre.
3. Altre festività (es. Natale, Santostefano Capodanno, Pasqua, Pasquetta Compleanno), e Per_1
- indipendentemente dalla settimana di pertoccanza - trascorrano il giorno festivo ad anni Per_2 alterni con la madre e con il padre (a titolo esemplificativo: Natale '25 con padre, Santostefano '25 con madre;
Capodanno '25/26 con mamma e vigilia con padre;
Pasqua 2026 con padre e Pasquetta con padre;
e così a seguire per gli anni successivi con alternanza del giorno festivo)
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di e per il tempo Per_1 Per_2 di propria pertoccanza (compreso quello di vacanza) con le specifiche che seguono:
- abbonamento trasporto pubblico: il padre si occuperà dell'intero costo dell'abbonamento di
, mentre la mamma coprirà quello relativo a Per_2 Per_1
- spese di telefonia mobile (e correlata gestione dei contratti): il padre si graverà di spese/gestione di , mentre la mamma si occuperà di quelle relative a Per_2 Per_1
- spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino 15 Marzo 2016; DÀ ATTO che l'assegno unico (o qualsivoglia altre indennità a sostegno della genitorialità) relativo a e verrà diviso al 50% ciascuno. Di talché, il Signor presenterà la relativa Per_1 Per_2 Pt_1 istanza all'istituto competente.
DÀ ATTO che e completeranno gli studi scolastici (medie superiori) e nella Per_1 Per_2 fattispecie:
terminerà il triennio con qualifica presso l'Istituto “Il salotto Fiorito” (Rivoli) e qualora lo Per_1 ritenga, proseguirà gli studi presso l'Istituto da lui scelto;
terminerà il percorso di studi con diploma presso l'Istituto “Beccari” (Torino) Per_2
Entrambi i genitori avranno autonome credenziali per accedere ai registri elettronici;
di tal che il padre farà la relativa richiesta ai precitati Istituti;
testi scolastici ed attrezzature scolastiche con finalità didattica, seguiranno sempre i gemelli nei loro spostamenti settimanali. e avranno una divisa scolastica presso la casa paterna ed Per_2 Per_1 una presso la casa materna e, pertanto, ogni genitore dovrà occuparsi della cura della medesima nella settimana di propria pertoccanza;
DISPONE che il signor - a decorrere dal mese di Agosto 2025 ed entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese - corrisponda alla signora l'importo mensile di € 200,00 (somma rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e comprensiva delle spese di telefonia, di trasporto pubblico e di eventuale carburante) a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , sino a quando lo Per_3 stesso non avrà raggiunto una autonomia economica;
DÀ ATTO che l'assegno unico (o qualsivoglia altre indennità a sostegno della genitorialità) relativo a sarà di pertoccanza in ragione del 100%. Spese straordinarie come da protocollo Per_3 CP_1
d'intesa del Tribunale di Torino 15 Marzo 2016 (ad eccezione di mantenimento/cura/custodia del cavallo, di esclusiva pertoccanza . CP_1
DÀ ATTO che, per quanto qui non modificato, resta fermo tutto quanto disposto nel decreto di omologazione n. 12659/2021 del 19 Luglio 2021 reso dal Tribunale di Torino al termine del procedimento di separazione personale dei coniugi R.G. 11101/2021. In particolare, le Parti confermano e richiamano gli accordi di cui ai punti 1; 11; 12 (con la specifica che il signor Pt_1 verserà la quota di sua spettanza direttamente sul cc del Monte dei Paschi di Siena); 14; 15 e 20;
DÀ ATTO che il signor ha provveduto al versamento dei seguenti importi: Parte_1
€ 900,00 (50 % del mutuo casa coniugale per i ratei di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e
Luglio 2025 sul c.c. Monte dei Paschi di Siena); € 690,00 (50% spese straordinarie casa coniugale rate di Maggio, Giugno e Luglio 2025 sul c.c. della signora CP_1
€ 417,00 (quota parte spese straordinarie figli mesi di Gennaio/Luglio 2025 sul c.c. della signora
. CP_1
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 05.09.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.-Est.
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 19146 /2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANNA, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
parte ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.it D'AMICO RAFFAELLA e CICCONE CP_1
MARIANNA in virtù di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente;
come da conclusioni congiunte, rispettivamente, del 21.07.2025 e del 25.07.2025
Per il PM:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.05.2025, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di separazione stabilite con verbale di separazione del Tribunale di Torino omologato in data 19.07.2021. In particolare, il ricorrente ha formulato, ex art. 473 bis 15 c.p.c., domanda in punto audizione dei minori e , con contestuale richiesta Per_1 Per_2 di accogliersi il regime di collocazione e visita minori – genitori enunciato in sede di ricorso. Nel merito, ha chiesto disporsi, fino al raggiungimento della maggiore età dei minori, l'affidamento condiviso degli stessi con permanenza della residenza anagrafica presso la madre. Ha cogliersi il regime di visita genitori – figli enunciato in sede di ricorso. Ha chiesto disporsi che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva spettanza e, conseguentemente, ha chiesto ridursi proporzionalmente l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne in misura non superiore ad € 150 (somma nella quale rientrano anche le spese di Per_3 telefonia e di trasporto), ferme le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Ha chiesto, altresì, disporsi disporre altresì che l'obbligo in capo al signor di contribuire al mantenimento Pt_1 del figlio maggiorenne venga automaticamente meno con il raggiungimento da parte di questi Per_3 di una propria autonomia economica. Da ultimo, ha chiesto darsi atto della percezione, nella misura del 50% ciascuno, dell'Assegno Unico Universale.
Con decreto del 18.05.2025, il Giudice, preso atto dell'urgenza, ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 02.07.2025, nonché ha disposto la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi sociali.
Con comparsa di costituzione depositata in data, si è costituita in giudizio parte resistente, CP_1
, instando per il rigetto del ricorso avversario. Nello specifico, nonché in via principale, ha
[...] chiesto disporsi - previa audizione dei figli minori e solo se da questi richiesto - lo schema di affido paritetico con alternanza settimanale tra la casa materna e quella paterna e, conseguentemente, dichiararsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei minori e Per_1 Per_2 nei periodi di rispettiva spettanza. Ha chiesto disporsi a carico del signor l'obbligo di versare Pt_1 la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne . Ha, inoltre, chiesto darsi atto della percezione integrale dell'Assegno Per_3
Unico a favore della signora Per il resto, ha chiesto confermarsi integralmente le condizioni CP_1 di separazione omologate. In via subordinata, in caso di mancata applicazione dello schema paritetico, ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto di e con stabile collocazione e residenza Per_1 Per_2 presso la madre e possibilità per i figli di vedere liberamente il padre. Da ultimo, ha chiesto quantificarsi in € 400,00 il quantum del contributo al mantenimento di , e da Per_3 Per_2 Per_1 disporsi a carico del padre, ferme le spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori e ferma la percezione nella misura del 100% dell'Assegno Unico Universale da parte della signora CP_1 All'udienza del 02.07.2025, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In tale sede, le rispettive difese hanno chiesto la concessione di un termine al fine di addivenire ad una definizione transattiva della controversia.
In data 14.07.2025 le parti hanno depositato in atti le note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte;
pertanto, con ordinanza del 21.07.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno pertanto respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere, compresa l'istanza di audizione del minore.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, atteso che esse appaiono rispondenti alle esigenze sia della prole minorenne, sia della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al loro accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
e (che manterranno la residenza presso la casa materna) ad entrambi i Parte_2 Per_2 genitori (con l'impegno dei medesimi a favorire il mantenimento di rapporti significativi dei figli con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, i quali potranno coadiuvare i genitori senza - in alcun modo - sostituirsi a questi) secondo lo schema paritetico con alternanza settimanale tra la casa materna (Torino Via Moretta 53 per errata intestazione ) e quella paterna (Torino Via Osasco 64), secondo le seguenti modalità (salvo diverso accordo tra le Parti e nel rispetto dei desiderata dei figli), con decorrenza Settembre 2025:
- la prima e la terza settimana del mese con il padre (il quale preleverà i minori la domenica alle ore 22.00 da casa della mamma e li riaccompagnerà - sempre presso il domicilio materma;
- la domenica successiva alle ore 22.00); - la seconda e la quarta settimana del mese con la madre;
Le Parti specificano che:
a. nelle settimane di propria pertoccanza pernotteranno personalmente con e Per_2 Per_1 senza delegare tale incombente ai nonni;
b. ciascun genitore provvederà a predisporre presso la propria abitazione idoneo vestiario (tanto per la stagione estiva, quanto per quella invernale) per ciascun ragazzo, così che e Per_1 Per_2 non debbano trasferire da una casa all'altra i propri effetti personali relativi all'abbigliamento.
2. Vacanze estive
Per l'estate 2025, e trascorreranno con il padre il periodo dal 1 al 15 Agosto Per_2 Per_1
(allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della mamma alle ore 22,00) e con la madre dal 16
Agosto al 1° Settembre.
Per i successivi periodi estivi, e trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con Per_2 Per_1 il padre e 15 giorni anche non consecutivi con la madre. I genitori si impegnano a concordare i rispettivi periodi di ferie entro e non oltre la data del 30 Marzo di ogni anno. In caso di disaccordo,
e trascorreranno durante il mese di agosto 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, Per_2 Per_1 negli anni pari i primi 15 giorni di Agosto con il padre, negli anni dispari i primi 15 giorni di Agosto con la madre.
3. Altre festività (es. Natale, Santostefano Capodanno, Pasqua, Pasquetta Compleanno), e Per_1
- indipendentemente dalla settimana di pertoccanza - trascorrano il giorno festivo ad anni Per_2 alterni con la madre e con il padre (a titolo esemplificativo: Natale '25 con padre, Santostefano '25 con madre;
Capodanno '25/26 con mamma e vigilia con padre;
Pasqua 2026 con padre e Pasquetta con padre;
e così a seguire per gli anni successivi con alternanza del giorno festivo)
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di e per il tempo Per_1 Per_2 di propria pertoccanza (compreso quello di vacanza) con le specifiche che seguono:
- abbonamento trasporto pubblico: il padre si occuperà dell'intero costo dell'abbonamento di
, mentre la mamma coprirà quello relativo a Per_2 Per_1
- spese di telefonia mobile (e correlata gestione dei contratti): il padre si graverà di spese/gestione di , mentre la mamma si occuperà di quelle relative a Per_2 Per_1
- spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino 15 Marzo 2016; DÀ ATTO che l'assegno unico (o qualsivoglia altre indennità a sostegno della genitorialità) relativo a e verrà diviso al 50% ciascuno. Di talché, il Signor presenterà la relativa Per_1 Per_2 Pt_1 istanza all'istituto competente.
DÀ ATTO che e completeranno gli studi scolastici (medie superiori) e nella Per_1 Per_2 fattispecie:
terminerà il triennio con qualifica presso l'Istituto “Il salotto Fiorito” (Rivoli) e qualora lo Per_1 ritenga, proseguirà gli studi presso l'Istituto da lui scelto;
terminerà il percorso di studi con diploma presso l'Istituto “Beccari” (Torino) Per_2
Entrambi i genitori avranno autonome credenziali per accedere ai registri elettronici;
di tal che il padre farà la relativa richiesta ai precitati Istituti;
testi scolastici ed attrezzature scolastiche con finalità didattica, seguiranno sempre i gemelli nei loro spostamenti settimanali. e avranno una divisa scolastica presso la casa paterna ed Per_2 Per_1 una presso la casa materna e, pertanto, ogni genitore dovrà occuparsi della cura della medesima nella settimana di propria pertoccanza;
DISPONE che il signor - a decorrere dal mese di Agosto 2025 ed entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese - corrisponda alla signora l'importo mensile di € 200,00 (somma rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e comprensiva delle spese di telefonia, di trasporto pubblico e di eventuale carburante) a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , sino a quando lo Per_3 stesso non avrà raggiunto una autonomia economica;
DÀ ATTO che l'assegno unico (o qualsivoglia altre indennità a sostegno della genitorialità) relativo a sarà di pertoccanza in ragione del 100%. Spese straordinarie come da protocollo Per_3 CP_1
d'intesa del Tribunale di Torino 15 Marzo 2016 (ad eccezione di mantenimento/cura/custodia del cavallo, di esclusiva pertoccanza . CP_1
DÀ ATTO che, per quanto qui non modificato, resta fermo tutto quanto disposto nel decreto di omologazione n. 12659/2021 del 19 Luglio 2021 reso dal Tribunale di Torino al termine del procedimento di separazione personale dei coniugi R.G. 11101/2021. In particolare, le Parti confermano e richiamano gli accordi di cui ai punti 1; 11; 12 (con la specifica che il signor Pt_1 verserà la quota di sua spettanza direttamente sul cc del Monte dei Paschi di Siena); 14; 15 e 20;
DÀ ATTO che il signor ha provveduto al versamento dei seguenti importi: Parte_1
€ 900,00 (50 % del mutuo casa coniugale per i ratei di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e
Luglio 2025 sul c.c. Monte dei Paschi di Siena); € 690,00 (50% spese straordinarie casa coniugale rate di Maggio, Giugno e Luglio 2025 sul c.c. della signora CP_1
€ 417,00 (quota parte spese straordinarie figli mesi di Gennaio/Luglio 2025 sul c.c. della signora
. CP_1
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 05.09.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento