Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2025, proposto da
DU Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B731F28FB7, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Beatrice Belli, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Saitta, Mario Di Carlo, Tania Cinalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OP Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formula Servizi Societa’ Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 2977 del 24/10/2025 con cui l'US Romagna ha aggiudicato al R.T.I. OP/Formula Servizi il servizio di accompagnamento e trasporto interno pazienti per l'Azienda Usl della Romagna e l'IRST di Meldola - CIG B731F28FB7, che risulta illegittima per tutti i vizi indicati in ricorso;
- della nota in data 27/10/2025 di comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- del verbale della Commissione giudicatrice relativo alle sedute in data 03/09/2025, 16/09/2025, 22/09/2025, 24/09/2025, 25/09/2025, 01/10/2025;
- del verbale del 03/10/2025 di apertura delle offerte economiche nella parte: - in cui è stato dichiarato che tutti i concorrenti hanno prodotto i documenti economici richiesti e non è stata rilevata la totale carenza, nella busta del R.T.I. OP, di quanto richiesto dall'art. 18 del Disciplinare, - in cui non è stata rilevata la necessità di eseguire né la verifica sulla congruità del costo della manodopera né la verifica sull'anomalia dell'offerta del R.T.I. OP;
- ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara e della Determinazione n. 2346 del 13/08/2025 di nomina della Commissione;
- dell'art. 24 c. 5 del Disciplinare nella parte in cui stabilisce che “la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione”;
- dell'art. 18 Disciplinare ove interpretato in senso difforme da quanto illustrato nel presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Capitolato Tecnico, la modulistica predisposta dalla centrale di committenza, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;
e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, tra l'US Romagna e il R.T.I. OP e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 124 c.p.a., previa, ove necessario, dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi art. 122 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall'Ecc.mo T.A.R.;
e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a:
(i) in via principale:
- in accoglimento del I motivo di ricorso, accertata/dichiarata l'esclusione dalla gara dell'offerta del R.T.I. OP, condannare la P.A. ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti, tra cui l'esclusione del R.T.I. e la collocazione di DU al 1° posto della graduatoria finale;
- in accoglimento del II motivo di ricorso, accertata/dichiarata l'esclusione dalla gara dell'offerta del R.T.I. OP, condannare la P.A. ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti, tra cui l'esclusione del R.T.I. e la collocazione di DU al 1° posto della graduatoria finale;
- in accoglimento del IIII motivo di ricorso, accertata/dichiarata l'esclusione dalla gara dell'offerta del R.T.I. OP, condannare la P.A. ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti, tra cui l'esclusione del R.T.I. e la collocazione di DU al 1° posto della graduatoria finale;
(ii) in via subordinata, con scrutinio in via congiunta e cumulativa:
- in accoglimento del motivo II, condannare la P.A. alla valutazione sulla serietà/adeguatezza/sostenibilità dell'offerta del R.T.I. OP tenendo in considerazione quanto illustrato nel motivo stesso ed emendando i relativi vizi;
- in accoglimento del motivo III, condannare la P.A. alla valutazione sull'adeguatezza degli oneri di sicurezza aziendale indicati dal R.T.I. OP tenendo in considerazione quanto illustrato nel motivo stesso ed emendando i relativi vizi;
- in accoglimento del motivo IV, condannare la P.A. ad avviare ed eseguire il procedimento di verifica di congruità del costo della manodopera e del rispetto del progetto di riassorbimento per l'offerta del R.T.I. OP, tenendo in considerazione quanto illustrato nel motivo stesso ed emendando i relativi vizi;
- in accoglimento del motivo V, condannare la P.A. ad avviare ed eseguire il procedimento di verifica di anomalia ex art. 110 CCP per l'offerta del R.T.I. OP, tenendo in considerazione quanto illustrato nel motivo stesso ed emendando i relativi vizi;
con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure differenti da quelle qui esposte (considerato che l'offerta tecnica completa di OP è stata fornita alla ricorrente solo in data 10/11/2025) e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della OP Soc. Coop. e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa SI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
La DU Service srl ha agito in giudizio per l’annullamento della Determinazione n. 2977 del 24/10/2025 con cui l’US Romagna ha aggiudicato al R.T.I. OP/Formula Servizi il servizio di accompagnamento e trasporto interno pazienti per l’Azienda Usl della Romagna e l’IRST di Meldola - CIG B731F28FB7, chiedendo dichiararsi l’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato, con subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nell’esecuzione del contratto.
In fatto ha allegato che con Determinazione n. 1768 del 06/06/2025 l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto interno pazienti per l’Azienda Usl della Romagna e l’IRST di Meldola - CIG B731F28FB7, del valore complessivo dell’appalto di € 123.444.750,00, con bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 11/06/2025.
Alla gara hanno partecipato tre concorrenti, tra cui DU Service S.r.l. e il R.T.I. OP Soc. Coop./Formula Servizi Soc. Coop.
Con Determinazione n. 2346 del 13/08/2025 la S.A. ha nominato la Commissione giudicatrice, in data 04/08/2025 sono state aperte le buste amministrative e tutte le concorrenti sono state ammesse al prosieguo della gara, sicché nella seduta pubblica virtuale del 27/08/2025 sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche, successivamente esaminate dalla Commissione con attribuzione di n. 70 punti all’offerta tecnica di OP e di n. 66,25 all’offerta di DU.
Alla seduta del 03/10/2025 è stata data lettura dei punteggi tecnici e sono state aperte e valutate le offerte economiche, addivenendosi alla seguente graduatoria, per quanto di interesse in questa sede: 1) OP con n. 98,97 punti, 2) DU con n. 96,25 punti.
Con Determinazione n. 2977 del 24/10/2025 l’US ha quindi aggiudicato l’appalto in favore del R.T.I. OP, dandone comunicazione a DU con nota in data 27/10/2025 e rendendo disponibili i documenti della busta amministrativa e della busta economica di OP, mentre l’offerta tecnica dell’aggiudicataria è stata pubblicata in data 10/11/2025.
La ricorrente, ritenendo illegittima l’aggiudicazione in favore del R.T.I. OP, ha agito in questa sede chiedendone l’annullamento in forza dei seguenti motivi in diritto.
1) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art 97 Cost., degli artt. 33, 70 D.Lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 18 e 23 del Disciplinare di gara. Contrasto con i principi di completezza dell’offerta economica, autoresponsabilità dei concorrenti e par condicio competitorum. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, nonché per sviamento. Ingiustizia grave e manifesta ”.
Ad avviso della ricorrente il RT aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara ex art. 18 del Disciplinare rubricato “offerta economica”, per non avere prodotto uno degli elementi ivi previsti “a pena di esclusione”, e cioè la dichiarazione resa sul modello G predisposto dalla S.A. con indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti ivi indicate.
In particolare, il RT OP avrebbe presentato il modulo G, senza tuttavia indicare in esso i contenuti specificamente elencati nell’art. 18 del Disciplinare, in quanto la dichiarazione dell’aggiudicatario conterrebbe gli importi già presenti nel modello di offerta economica (costo del personale e oneri di sicurezza aziendale), senza precisare le possibili circostanze che hanno permesso la presentazione degli importi offerti (organizzazione del servizio, soluzioni tecniche adottate, condizioni favorevoli, originalità, ecc.), le voci di costo di cui si compone l’offerta e l’utile di impresa, le specifiche sulla composizione del costo del personale, il numero di lavoratori impiegati, la loro qualifica e inquadramento, il loro monte ore.
Né varrebbe in senso contrario l’art. 24 del Disciplinare laddove stabilisce che la mancata presentazione delle giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi secondo la ricorrente di norma illegittima (e pertanto impugnata unitamente all’aggiudicazione) per contrasto con il predetto art. 18 del Disciplinare e con la giurisprudenza in materia.
Pertanto, ad avviso di DU, il RT OP andava escluso dalla procedura in applicazione degli artt. 70 CCP e 23 Disciplinare, che prevedono l’esclusione dell’offerta non conforme ai documenti di gara, e cioè all’art. 18 del Disciplinare nel caso in esame.
2) “ Violazione/contrasto con il principio di serietà ed affidabilità delle offerte. Contrasto tra offerta tecnica ed offerta economica. Violazione del principio di buona fede contrattuale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà ”.
Secondo la ricorrente l’offerta di OP avrebbe dovuto essere esclusa anche per contrasto tra quanto offerto nell’offerta tecnica ed i costi stimati nell’offerta economica, non garantendo questi ultimi il rispetto delle obbligazioni assunte nell’offerta tecnica.
In particolare, con riferimento al sub-criterio 1 di valutazione (“Organizzazione ed esecuzione del servizio”), OP avrebbe indicato il “dimensionamento complessivo previsto per l’esecuzione del servizio” del personale in n. 368 persone, ben 130 persone in più rispetto all’attuale dimensionamento, ma nell’offerta economica il costo della manodopera risulterebbe maggiore di meno del 5% rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, con conseguente inattendibilità dell’offerta.
Ciò avrebbe dovuto portare ad avviso di DU all’esclusione di OP, ovvero in subordine, alla verifica da parte della stazione appaltante della serietà/adeguatezza/sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria sotto tale profilo.
3) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 91, 108, 110 D.Lgs. 36/2023. Contrasto con il D.Lgs. 81/2008. Violazione dell’art. 18 Disciplinare di gara e dell’art. 14 Capitolato d’appalto. Violazione dell’art. 64 CCNL Multiservizi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà ”.
L’offerta di OP, lamenta altresì la ricorrente, risulterebbe incongrua anche sotto il profilo degli oneri di sicurezza aziendale, tenuto conto dell'entità e delle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture, atteso che OP avrebbe indicato nella propria offerta tecnica, come già detto, un dimensionamento di personale pari a n. 368 lavoratori, quantificando tuttavia nell’offerta economica la somma di € 225.250,00 per gli oneri di sicurezza aziendali totali su 5 anni, addivenendosi quindi ad € 122,41 per ciascun lavoratore per ciascun anno, di molto inferiore rispetto all’importo indicato nelle tabelle ministeriali di cui al CCNL Multiservizi applicato, che prevedono un costo aziendale minimo annuo pro-capite per la sicurezza di 200 €.
Ciò avrebbe dovuto portare ad avviso di DU all’esclusione della controinteressata, ovvero in subordine, alla verifica da parte della stazione appaltante della serietà/adeguatezza/sostenibilità dell’offerta di OP sotto tale profilo.
4) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 41, 57, 108, 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di risultato, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per grave carenza istruttoria e motivazionale ”.
L’aggiudicazione al RT OP sarebbe altresì illegittima ad avviso della ricorrente, per avere la stazione appaltante omesso di verificare l’adeguatezza del costo della manodopera dell’aggiudicatario a garantire il rispetto dei trattamenti salariali del personale impiegato nell’appalto, controllo ad avviso di DU necessario, avendo l’aggiudicataria offerto un dimensionamento della manodopera maggiore di 130 addetti in più rispetto a quelli attualmente impiegati nel servizio, e comunque un monte ore annuo superiore a quello stimato dalla stazione appaltante a base di gara nell’art. 3 del Disciplinare, formulando quindi “varianti/migliorie” che incidendo sul costo della manodopera avrebbero dovuto essere verificate dalla stazione appaltante sotto il profilo della congruità del costo della manodopera.
5) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 41, 57, 108, 110 del D.Lgs. n. 36/2023, dell’art. 24 del Disciplinare. Violazione dei principi di risultato, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per grave carenza istruttoria e motivazionale ”.
L’aggiudicazione impugnata sarebbe infine illegittima ad avviso di DU per l’omessa sottoposizione dell’offerta dell’aggiudicataria alla verifica di anomalia dell’offerta ex art. 24 comma 4 del Disciplinare (“ La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa ”), in quanto sussisterebbero nel caso in esame elementi che dimostrano la natura anormalmente bassa e l’insostenibilità dell’offerta (appalto ad alta intensità di manodopera in cui OP ha formulato un’offerta con un dimensionamento della manodopera maggiore di circa il 50% di risorse rispetto a quelle stimate dalla S.A., prevedendo tuttavia un costo della manodopera maggiore di meno del 5% rispetto a quello indicato dalla S.A ed indicando oneri di sicurezza aziendali inferiori di circa la metà rispetto a quelli dovuti come minimi in base alla normativa in materia di sicurezza ed al CCNL di settore).
Sulla base di tali doglianze la ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione disponendosi, in via principale, l’esclusione del RT controinteressato con aggiudicazione della gara in favore di DU, ovvero in via subordinata la condanna della stazione appaltante a sottoporre l’offerta del RT OP alle verifiche esposte nei motivi di impugnazione.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e OP Soc. Cop. si sono costituite in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, visti gli atti prodotti e tenuto conto della normativa e dei principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in discussione, il ricorso va respinto per l’infondatezza di tutte le censure articolate.
Invero, certamente priva di pregio è la prima e principale censura contenuta in ricorso, basata sull’asserito contrasto tra gli artt. 18 e 24 del Disciplinare di gara e la ritenuta illegittimità di quest’ultima disposizione.
L’art. 18 del Disciplinare, posto dalla ricorrente a fondamento della propria doglianza, per quanto di interesse in questo giudizio, così recita: “ L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: […] e) Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell’eventuale offerta anomala, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o persona dotata di idonei poteri di firma – (secondo il fac simile - Allegato G) in merito all’indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare: • indicazioni relative all’organizzazione e al metodo della prestazione (economia del processo di fornitura/dei servizi prestati), • indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate, • indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa per la prestazione della fornitura e prestare i servizi oggetto dell’appalto, • indicazioni circa l’originalità della fornitura o dei servizi proposti dall’offerente ”.
Secondo la ricorrente in forza di tale disposizione il RT OP avrebbe dovuto allegare, a pena di esclusione, nell’ambito della propria “offerta economica” il modulo contenuto nell’allegato G ivi citato, indicando in esso non solo gli importi già presenti nel modello di offerta economica (costo del personale e oneri di sicurezza aziendale), ma anche tutti gli altri elementi citati dalla disposizione, e cioè le possibili circostanze che hanno permesso la presentazione degli importi offerti (organizzazione del servizio, soluzioni tecniche adottate, condizioni favorevoli, originalità, ecc.), le voci di costo di cui si compone l’offerta e l’utile di impresa, le specifiche sulla composizione del costo del personale, il numero di lavoratori impiegati, la loro qualifica e inquadramento, il loro monte ore.
Tuttavia, in contrasto con tale tesi e cioè con la natura escludente dell’omessa indicazione di tali ulteriori elementi, va richiamato l’art. 24 del Disciplinare che sul punto così dispone: “ Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo come previsto all’art. 18. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP ove le giustificazioni non siano state presentate in sede di offerta o non siano esaustive richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ”.
Tale ultima disposizione, prevede infatti espressamente che “ la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione” .
Ad avviso della ricorrente, a fronte dell’asserito insanabile contrasto tra le due disposizioni del Disciplinare, dovrebbe trovare applicazione l’art. 18 dichiarandosi illegittimo l’art. 24.
In realtà, ad avviso del Collegio, ad una più approfondita lettura della prima delle due norme, non risulta sussistere alcun contrasto tra le due disposizioni che non sia risolvibile a livello ermeneutico attraverso, da un lato, l’interpretazione finalistica delle varie norme e, dall’altro, la valutazione complessiva della lex specialis .
Invero, l’art. 18 del Disciplinare, dopo avere elencato gli elementi da allegare sub a, b, c, d), senza alcuna precisazione, al punto e) in rilevo in questa sede, richiede invece al “ solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell’eventuale offerta anomala ” la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 secondo il fac simile Allegato G) relativa alle specifiche relative ai prezzi offerti, evidenziando che tali specifiche possono riguardare “ a titolo esemplificativo e non esaustivo ” gli elementi ivi riportati, puntualizzazioni che ne confermano la facoltatività in questa sede, potendo infatti tali elementi essere esposti anche in seguito, come espressamente confermato dall’art. 24 del Disciplinare, trattandosi di indicazioni rilevanti nel successivo e solo eventuale giudizio di anomalia dell’offerta.
In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere sussistente il lamentato contrasto tra le due disposizioni, la tesi di parte ricorrente secondo cui dovrebbe prevalere l’art. 18 sull’art. 24 del Disciplinare non trova alcun fondamento, dovendosi infatti dare della lex specialis , per consolidata giurisprudenza, una lettura complessiva, scegliendosi tra le varie interpretazioni possibili, quella più coerente col favor partecipationis (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 295 del 2024, n. 13 del 2026), tenuto anche conto del principio di tassatività delle clausole di esclusione.
Peraltro, nel caso in discussione, il RT aggiudicatario ha prodotto unitamente alla propria offerta economica il predetto modulo di cui all’allegato G con le giustificazioni preventive, omettendo esclusivamente di specificare alcune voci di costo, sicché a maggior ragione la stazione appaltante non ne ha legittimamente disposto l’esclusione.
La prima censura contenuta in ricorso va pertanto respinta.
Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato alla stazione appaltante di non avere escluso la controinteressata dalla gara, o comunque verificato la sua offerta sotto il profilo della congruità del costo della manodopera, avendo a suo dire il RT OP dichiarato di voler eseguire l’appalto con n. 368 unità (ben 130 unità in più rispetto all’attuale dimensionamento), quantificando un aumento del costo della manodopera pari a solo il 5% circa in più rispetto al costo stimato dalla stazione appaltante.
Anche tale doglianza risulta tuttavia priva di pregio, avendo il RT OP dimostrato in giudizio che le unità citate da controparte (pari a n. 368) sono state indicate nella propria offerta comprendendovi tutto il personale interessato, anche solo indirettamente, all’esecuzione dell’appalto, con specificazione tuttavia che il personale “operativo dedicato all’appalto” risultava invece composto da n. 265 unità, distribuiti nei vari presidi, sicché è con riguardo a tale numero e non a quello utilizzato dalla ricorrente nella censura che va valutata la congruità del costo della manodopera (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 6786 del 2020, n. 4250/2025), evidenziandosi peraltro che la stessa DU nella propria offerta tecnica ha fatto riferimento a n. 321 risorse complessive, di cui solo n. 281 riguardanti specificamente la commessa in discussione, utilizzando quindi lo stesso metodo espositivo.
Invero, ciò che rileva ai fini in discussione sono le ore lavorate offerte per la commessa, come peraltro previsto dall’art. 3 del Disciplinare, e non il numero complessivo dei lavoratori, e nel caso in esame il RT OP ha offerto di eseguire le prestazioni con 277.812,12 ore annue, superiori di sole 914 ore rispetto al monte ore stimato dalla stazione appaltante (pari n. 276.898), con un costo totale di € 25.799.521,80 nel quinquennio, maggiore rispetto al costo indicato negli atti di gara (€ 24.673.697,00 ex art. 3 del Disciplinare, calcolato considerando il costo medio orario delle tabelle ministeriali di cui al Decreto Direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024), sufficiente a remunerare le ore annuali in più offerte.
Per le stesse ragioni, e cioè tenuto conto dell’erroneità del presupposto da cui muove la censura, parimenti privo di pregio è il terzo motivo di ricorso inerente l’asserita incongruità degli oneri della sicurezza, eccepita da DU effettuando anche in questo caso il calcolo partendo dal numero complessivo dei lavoratori menzionati dal RT OP (n. 368), anziché da quello delle sole unità specificamente destinate alla commessa (n. 265), rilevandosi peraltro che le tabelle ministeriali citate dalla stessa ricorrente prevedono il costo minimo di € 200 solo per il primo anno di avvio dell’appalto, mentre per gli anni successivi il costo ammonta ad € 130,00 (vedi doc. 13 - tabella costo del lavoro, prodotto da OP).
Nel caso in esame, l’aggiudicatario ha dimostrato la congruità dei propri costi, avendo indicato oneri della sicurezza nel quinquennio pari ad € 225.250,00 che divisi per n. 265 lavoratori, consentono di addivenire ad un costo pro-capite di € 850, maggiore di quello derivante complessivamente dalle tabelle ministeriali (€ 200,00 per il primo anno ed € 130,00 per i successivi quattro, per un totale di € 720).
Priva di pregio, per le ragioni già esposte nell’affrontare la seconda doglianza, risulta anche la quarta censura articolata in atti, tenuto conto dell’ammontare del costo della manodopera offerto da OP, superiore a quello stimato dalla stazione appaltante e sulla cui congruità si è già detto.
Infine, per quanto riguarda l’ultimo motivo di impugnazione, basato sull’asserita necessità di procedersi alla verifica di anomalia dell’offerta ex art. 24 comma 4, va rilevato che, non trattandosi di verifica obbligatoria (non potendo trovare applicazione l’art. 24 comma 1 del Disciplinare tenuto conto del numero di partecipanti alla gara) ma facoltativa, sussiste ampia discrezionalità della stazione appaltante al riguardo, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4968 del 2022 e n. 5600 del 2025), non ravvisabile tuttavia ad avviso del Collegio nel caso in discussione, tenuto conto di quanto esposto in ordine al monte ore offerto, all’ammontare dei costi della manodopera stimati e agli oneri di sicurezza indicati da OP, come detto non palesemente incongrui in relazione alle stime della stazione appaltante, anche considerato il tipo di appalto in esame.
Pertanto, stante l’infondatezza di tutte le censure articolate, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SI NE, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SI NE | GO Di TO |
IL SEGRETARIO