TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 858
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 18 e 24 del Disciplinare per mancata esclusione del RTI OP

    Non sussiste contrasto tra l'art. 18 e l'art. 24 del Disciplinare. L'art. 18 richiede la presentazione del modulo G 'al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell’eventuale offerta anomala' e le specifiche possono riguardare 'a titolo esemplificativo e non esaustivo' gli elementi elencati. L'art. 24 stabilisce che la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RTI OP ha prodotto il modulo G omettendo solo alcune voci di costo, non integrando una causa di esclusione.

  • Rigettato
    Contrasto tra offerta tecnica ed economica del RTI OP

    Il RTI OP ha chiarito che il numero di 368 unità includeva tutto il personale interessato, anche indirettamente, mentre il personale operativo dedicato era di 265 unità. Il monte ore offerto era superiore di sole 914 ore rispetto alla stima della stazione appaltante, con un costo totale superiore, sufficiente a remunerare le ore aggiuntive. La DU stessa ha utilizzato un metodo espositivo simile.

  • Rigettato
    Incongruità degli oneri di sicurezza aziendale del RTI OP

    Il calcolo della ricorrente si basava sul numero complessivo di 368 lavoratori, anziché sulle 265 unità specificamente destinate alla commessa. Gli oneri indicati dal RTI OP (€ 225.250,00 per 5 anni, pari a € 850 pro-capite) sono superiori al costo minimo derivante dalle tabelle ministeriali (€ 200 per il primo anno ed € 130 per i successivi, per un totale di € 720).

  • Rigettato
    Omissione della verifica di congruità del costo della manodopera del RTI OP

    La doglianza è infondata per le ragioni già esposte in relazione alla seconda censura, in quanto il costo della manodopera offerto dal RTI OP era superiore a quello stimato dalla stazione appaltante e la sua congruità è stata ritenuta adeguata.

  • Rigettato
    Omissione della verifica di anomalia dell'offerta del RTI OP

    La verifica di anomalia è facoltativa in questo caso, non essendo obbligatoria ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Disciplinare. La discrezionalità della stazione appaltante è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, non ravvisata in questo caso dato che il monte ore offerto, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza non sono palesemente incongrui.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 858
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 858
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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