Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Sentenza 19 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 19/01/2022, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2022
N. 00097/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
previa adozione delle più idonee misure cautelari, del provvedimento -OMISSIS-del 12.07.2021 dell'Aeronautica Militare - Comando Logistico - Servizio dei Supporti e notificato al ricorrente in data 23.07.2021, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso gli atti-OMISSIS--del 30.03.2021 (sanzione di 7 giorni di consegna) e -OMISSIS-del 30.03.2021 (sanzione di 7 giorni di consegna);
dell'atto avente protocollo-OMISSIS--del 30.03.2021 dell'Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni 7;
dell'atto avente protocollo -OMISSIS-del 30.03.2021 dell'Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni 7.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – militare in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di-OMISSIS- – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il provvedimento n. -OMISSIS-, datato 12.07.2021, dell’Aeronautica Militare – Comando Logistico – Servizio dei Supporti, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso gli atti -OMISSIS-
-OMISSIS- del 30.03.2021 (sanzione di 7 giorni di consegna); -OMISSIS-del 30.03.2021 (sanzione di 7 giorni di consegna).
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione del procedimento disciplinare; 2) difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 1398 e 1370 d. lgs. 66/2010; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 13.10.2021 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 13.1.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il secondo motivo di gravame, che va esaminato prioritariamente, stante l’astratta attitudine a definire l’intero giudizio, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’atto di rigetto del ricorso gerarchico, da lui esperito prima dell’instaurazione dell’odierno giudizio.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/90, ogni provvedimento – salvo eccezioni – è soggetto a motivazione, con riferimento ai presupposti di fatto e ragioni giuridiche della decisione.
Le esigenze di trasparenza, democraticità e verificabilità dell’attività amministrativa sottese all’obbligo di motivazione – a sua volta corollari dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della stessa (art. 97 Cost.), nonché dell’imprescindibile diritto di difesa, espressione del diritto al c.d. giusto processo (art. 111 Cost; 6 CEDU) – sono da ritenersi approdi del tutto pacifici in giurisprudenza.
2.2. A tal riguardo, si è condivisibilmente affermato che: “ l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, trattato UE, sia pure con riferimento agli "atti giuridici", non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari ” (TAR Lazio, II, 7.5.2012, n. 4103).
2.3. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall’obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l’amministrazione esterni, sia pur succintamente, le ragioni che l’hanno indotta a determinarsi in una data maniera. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “ ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta ” (C.d.S, V, 31.3.2012, n. 1907).
In termini confermativi, si è affermato che: “ La motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio. Il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti ” (TAR Catania, III, 5.4.2017, n. 711. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S, III, 30 aprile 2014, n. 2247; C.d.S, V, 27 marzo 2013, n. 1808).
2.4. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico odiernamente impugnato reca la seguente motivazione: “ In merito al ricorso gerarchico in oggetto, proposto dalla S.V. in data 29 aprile 2021 e pervenuto allo scrivente Servizio con il foglio a riferimento, si rappresenta che le argomentazioni poste alla base dei provvedimenti sanzionatori emessi dal Comandante di Corpo che legge in conoscenza, risultano condivisibili e pertanto si ritengono legittime le sanzioni irrogate dalla predetta Autorità in relazione agli addebiti contestati. Per quanto sopra esposto, il ricorso gerarchico in argomento si ritiene respinto ”.
2.5. All’evidenza, l’atto impugnato contiene una motivazione meramente assertoria, e comunque inidonea a comprendere le ragioni del rigetto, essendo formulato in chiave di mera e acritica condivisione delle ragioni poste a base dei provvedimenti sanzionatori.
Orbene, alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali suindicate, è evidente che l’impugnato provvedimento non consente in alcun modo di risalire ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della decisione, risolvendosi quindi in una sostanziale elusione del relativo obbligo motivazionale.
2.6. Per tali ragioni, in accoglimento di tale motivo di ricorso, e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame (assorbimento logico-necessario; cfr. C.d.S, AP n. 5/15), va disposto annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, datato 12.07.2021, dell’Aeronautica Militare – Comando Logistico – Servizio dei Supporti, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, con conseguente statuizione dell’obbligo per l’Amministrazione di ripronunciarsi in ordine a quest’ultimo, precisando, altresì, l’impossibilità di procedere - in questa sede - allo scrutinio di legittimità dei provvedimenti di irrogazione della sanzione, diversamente operandosi una inammissibile sostituzione del giudice amministrativo nella sfera di discrezionalità riservata all’Autorità preposta alla valutazione del ricorso gerarchico, il cui relativo potere è da ritenersi non ancora esercitato (a cagione del rilevato vizio di motivazione), in spregio al principio di separazione dei poteri, di cui è corollario la previsione di cui all’art. 34 co. 2 c.p.a.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. -OMISSIS-, datato 12.07.2021, dell’Aeronautica Militare – Comando Logistico – Servizio dei Supporti, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso gli atti-OMISSIS--del 30.03.2021; -OMISSIS-del 30.03.2021.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.