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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.10343/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10343/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 amente domiciliata in Ischia alla via Fasolara nr. 4 C.F._1 vv. Antonio Rispoli dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore RICORRENTE E nato a [...] il [...], C. F: , Controparte_1 C.F._2 iliato in Salerno al C.so Garibaldi dell'avv. Raffaele Romanelli dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. , quale curatrice speciale del minore nato CP_2 Persona_1 ad A 03.2013, rappresentata e difesa da sé TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 7.12.2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordata in data Controparte_1
26.04.2012 nel Comune di Praiano (SA) e che, dall' ato un figlio, nato ad [...] il [...], ha chiesto la Persona_1 pronu gli effetti civili del matrimonio, precisando che, con sentenza nr. 2627/2016, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la sentenza personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori e la sua collocazione prevalente presso di sè, olt go a carico del resistente di corrisponderle mensilmente euro 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio. Infine, la ricorrente chiedeva la condanna al risarcimento del danno morale patito, deducendo di avere subito, nel corso della separazione, una sofferenza interiore e psicologica tanto da rendere difficoltosa se non impossibile la convivenza con il figlio, impedendole di svolgere il ruolo di madre deteriorando il rapporto con il figlio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili d tava quanto allegato dalla ricorrente, richiedendo così l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sè, a Praiano, dando atto dell'avvenuto cambiamento di residenza dello stesso presso la propria abitazione. Si costituiva altresì l'avv. , nominata curatrice speciale del minore CP_2 in ragione de nflittualità manifestata dalle parti, che Per_1
a la persistenza di atteggiamenti di risentimento e di rivalsa da parte di entrambi i genitori con il rischio di gravi pregiudizi per la salute psico-fisica del minore.
2. In data 19.9.2023, a seguito dell'ascolto del minore, il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo la causa dinanzi al giudice relatore;
concessi, poi, i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1539/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti provvisori e urgenti In via ulteriormente preliminare è opportuno specificare che, all'udienza del 19.09.2023, il G.D., sentito il minore e le parti ha disposto, provvisoriamente: - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, Per_1 con residenza prevalente presso il padre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con il padre tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
durante il periodo natalizio 2023 Per_1 trascorrerà con la madre il periodo dal 22 al 29 dicembre e con il padre dal 30 dicembre al 6 gennaio;
le festività pasquali 2024 (dal 28 marzo al 2 aprile) saranno trascorse con la madre;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo della madre di contribuire nella misura del 20% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Si può, quindi, passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento del figlio minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Per_1
Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno dis cizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Quanto alla collocazione prevalente, sul punto, giova precisare come, secondo l'art. 337 ter c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli), «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Si tratta del c.d. principio di bigenitorialità, che a sua volta costituisce, nella prospettiva dei genitori ad avere con sé più tempo possibile i figli, espressione del principio espresso dall'art. 30 Cost., secondo cui «È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio » nonché del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., secondo cui « tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso... ». L'essere uomo o donna, dunque, secondo la Costituzione e le norme aventi rango di legge ordinaria, non rileva ai fini dell'affidamento dei figli. È importante altresì osservare che il secondo comma dell'art. 30 Cost. cit., nello stabilire che «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti», sembra limitare la separazione dei genitori dai figli (id est il collocamento esclusivo dei figli presso uno solo dei genitori) alle sole ipotesi di reale inidoneità dei genitori, non anche, come invece pure spesso accade, per ragioni economiche o logistiche superabili. Continua poi il citato art. 337-ter c.c. affermando che «per realizzare tale finalità (ossia quella di assicurare al figlio la bigenitorialità), nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
“esclusivo” riferimento all'interesse morale e materiale dei figli». L'espressione
“esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” del figlio riprende l'espressione “the best interest of the child” di cui all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini siglata a New York il 20 novembre 1989. La citata convenzione è stata ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo) il cui art. 3 afferma che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere preminente. Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010. Inoltre, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ». Il best interests of the child, quindi, costituisce un principio fondamentale nel diritto di famiglia e deve orientare la scelta del Giudice in ordine alle decisioni principali che riguardano la vita del minore. Nel caso di specie, ascoltato all'udienza del 19.9.2023, ha manifestato Per_1 la sua volontà di r raiano presso l'abitazione paterna, luogo in cui, da sempre, esplica ogni attività, scolastica ed extra scolastica e che costituisce, pertanto, il luogo di interessi principale per il minore (cfr. verbale di udienza: vivo con papà da tutta la vita, da pochi anni sto andando a Ischia a trovare mamma;
vorrei andare a Ischia quando voglio io perché ho i miei impegni, lo sporti;
vorrei andare una/due volte al mese anche perché devo fare le partite). Che si debba tener conto delle dichiarazioni di tra l'altro, è emerso Per_1 anche dalle comparse conclusionali della curatri , concludendo per la residenza prevalente presso il padre, ha specificato come sia apparso Per_1 come un bambino maturo, con una buna capacità di di , capace di esprimere autonomamente giudizi in conformità alla situazione che lo vede coinvolto ed ha esplicitato in modo chiaro le proprie esigenze. (cfr. verbale di udienza del 19.09.2023). Si dispone, pertanto, la collocazione prevalente di presso il padre, Per_1 in Praiano alla via Lama nr. 4, al ntirgli continuità Controparte_1
e nelle sue abitudini di vita, avendo lo stesso manifestato in maniera consapevole e chiara la sua specifica volontà che non è risultata viziata da condizionamenti e ingerenze. Tempi di permanenza presso la madre In merito ai tempi di permanenza del figlio presso la madre, il Tribunale ritine equo confermare quanto già statuito tenuto conto della suddetta volontà manifestata da e per le medesime finalità di tutela in precedenza Per_1 indicate;
pertan ne che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con il padre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
durante il periodo natalizio trascorrerà con la madre il periodo dal 22 al 29 dicembre o dal 30 Per_1 al 6 gennaio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le festività pasquali, trascorrerà con la madre il periodo dal mercoledì al sabato Per_1 Santo o dalla Domenica di Pasqua fino al giorno precedente la ripresa della scuola seguendo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore e delle esigenze lavorative dei genitori.. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori all'altro vanno garantiti videochiamate e contatti telefonici giornalieri, pur sempre rispettando la volontà del minore, nonché i suoi impegni scolastici ed extra scolastici. Infine, nessuna statuizione ulteriore può essere resa in merito al lugo di incontro dove portare e andare a prendere il minore, considerato che il resistente ha manifestato la propria disponibilità ad accompagnare in luogo diverso Per_1 dall'abitazione del minore, venendo così incontro all ogistiche dell'ex coniuge. Mantenimento del figlio minore In merito alle richieste a contenuto economico, si evidenzia che non vi è stata alcuna rilevante modifica della situazione economica-patrimoniale delle parti rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale e, pertanto, a conferma dei provvedimenti provvisori emessi in data 19.09.2023, si dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi. Si ritiene, invece, equo modificare la contribuzione alle spese straordinarie in ragione dell'aumento delle esigenze del minore implicanti l'esborso delle suddette spese in relazione alla sua età; pertanto, si dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Risarcimento del danno La domanda di risarcimento del danno morale avanzata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, quantomeno per i processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, nr. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (è il caso degli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia per lavoro o previdenziale. (cfr. Cass. Civ. 22 ottobre 2004 nr. 20638, secondo cui:
“L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi”) Devono essere compiute le formalità di legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per Persona_1 ria amministrazione, con collocazione prevalente presso il padre e con i tempi di permanenza presso la madre indicati in parte motiva;
B) dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
C) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
D) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10343/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 amente domiciliata in Ischia alla via Fasolara nr. 4 C.F._1 vv. Antonio Rispoli dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore RICORRENTE E nato a [...] il [...], C. F: , Controparte_1 C.F._2 iliato in Salerno al C.so Garibaldi dell'avv. Raffaele Romanelli dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. , quale curatrice speciale del minore nato CP_2 Persona_1 ad A 03.2013, rappresentata e difesa da sé TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 7.12.2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordata in data Controparte_1
26.04.2012 nel Comune di Praiano (SA) e che, dall' ato un figlio, nato ad [...] il [...], ha chiesto la Persona_1 pronu gli effetti civili del matrimonio, precisando che, con sentenza nr. 2627/2016, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la sentenza personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori e la sua collocazione prevalente presso di sè, olt go a carico del resistente di corrisponderle mensilmente euro 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio. Infine, la ricorrente chiedeva la condanna al risarcimento del danno morale patito, deducendo di avere subito, nel corso della separazione, una sofferenza interiore e psicologica tanto da rendere difficoltosa se non impossibile la convivenza con il figlio, impedendole di svolgere il ruolo di madre deteriorando il rapporto con il figlio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili d tava quanto allegato dalla ricorrente, richiedendo così l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sè, a Praiano, dando atto dell'avvenuto cambiamento di residenza dello stesso presso la propria abitazione. Si costituiva altresì l'avv. , nominata curatrice speciale del minore CP_2 in ragione de nflittualità manifestata dalle parti, che Per_1
a la persistenza di atteggiamenti di risentimento e di rivalsa da parte di entrambi i genitori con il rischio di gravi pregiudizi per la salute psico-fisica del minore.
2. In data 19.9.2023, a seguito dell'ascolto del minore, il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo la causa dinanzi al giudice relatore;
concessi, poi, i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1539/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti provvisori e urgenti In via ulteriormente preliminare è opportuno specificare che, all'udienza del 19.09.2023, il G.D., sentito il minore e le parti ha disposto, provvisoriamente: - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, Per_1 con residenza prevalente presso il padre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con il padre tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
durante il periodo natalizio 2023 Per_1 trascorrerà con la madre il periodo dal 22 al 29 dicembre e con il padre dal 30 dicembre al 6 gennaio;
le festività pasquali 2024 (dal 28 marzo al 2 aprile) saranno trascorse con la madre;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo della madre di contribuire nella misura del 20% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Si può, quindi, passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento del figlio minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Per_1
Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno dis cizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Quanto alla collocazione prevalente, sul punto, giova precisare come, secondo l'art. 337 ter c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli), «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Si tratta del c.d. principio di bigenitorialità, che a sua volta costituisce, nella prospettiva dei genitori ad avere con sé più tempo possibile i figli, espressione del principio espresso dall'art. 30 Cost., secondo cui «È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio » nonché del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., secondo cui « tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso... ». L'essere uomo o donna, dunque, secondo la Costituzione e le norme aventi rango di legge ordinaria, non rileva ai fini dell'affidamento dei figli. È importante altresì osservare che il secondo comma dell'art. 30 Cost. cit., nello stabilire che «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti», sembra limitare la separazione dei genitori dai figli (id est il collocamento esclusivo dei figli presso uno solo dei genitori) alle sole ipotesi di reale inidoneità dei genitori, non anche, come invece pure spesso accade, per ragioni economiche o logistiche superabili. Continua poi il citato art. 337-ter c.c. affermando che «per realizzare tale finalità (ossia quella di assicurare al figlio la bigenitorialità), nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
“esclusivo” riferimento all'interesse morale e materiale dei figli». L'espressione
“esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” del figlio riprende l'espressione “the best interest of the child” di cui all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini siglata a New York il 20 novembre 1989. La citata convenzione è stata ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo) il cui art. 3 afferma che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere preminente. Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010. Inoltre, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ». Il best interests of the child, quindi, costituisce un principio fondamentale nel diritto di famiglia e deve orientare la scelta del Giudice in ordine alle decisioni principali che riguardano la vita del minore. Nel caso di specie, ascoltato all'udienza del 19.9.2023, ha manifestato Per_1 la sua volontà di r raiano presso l'abitazione paterna, luogo in cui, da sempre, esplica ogni attività, scolastica ed extra scolastica e che costituisce, pertanto, il luogo di interessi principale per il minore (cfr. verbale di udienza: vivo con papà da tutta la vita, da pochi anni sto andando a Ischia a trovare mamma;
vorrei andare a Ischia quando voglio io perché ho i miei impegni, lo sporti;
vorrei andare una/due volte al mese anche perché devo fare le partite). Che si debba tener conto delle dichiarazioni di tra l'altro, è emerso Per_1 anche dalle comparse conclusionali della curatri , concludendo per la residenza prevalente presso il padre, ha specificato come sia apparso Per_1 come un bambino maturo, con una buna capacità di di , capace di esprimere autonomamente giudizi in conformità alla situazione che lo vede coinvolto ed ha esplicitato in modo chiaro le proprie esigenze. (cfr. verbale di udienza del 19.09.2023). Si dispone, pertanto, la collocazione prevalente di presso il padre, Per_1 in Praiano alla via Lama nr. 4, al ntirgli continuità Controparte_1
e nelle sue abitudini di vita, avendo lo stesso manifestato in maniera consapevole e chiara la sua specifica volontà che non è risultata viziata da condizionamenti e ingerenze. Tempi di permanenza presso la madre In merito ai tempi di permanenza del figlio presso la madre, il Tribunale ritine equo confermare quanto già statuito tenuto conto della suddetta volontà manifestata da e per le medesime finalità di tutela in precedenza Per_1 indicate;
pertan ne che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con il padre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
durante il periodo natalizio trascorrerà con la madre il periodo dal 22 al 29 dicembre o dal 30 Per_1 al 6 gennaio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le festività pasquali, trascorrerà con la madre il periodo dal mercoledì al sabato Per_1 Santo o dalla Domenica di Pasqua fino al giorno precedente la ripresa della scuola seguendo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore e delle esigenze lavorative dei genitori.. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori all'altro vanno garantiti videochiamate e contatti telefonici giornalieri, pur sempre rispettando la volontà del minore, nonché i suoi impegni scolastici ed extra scolastici. Infine, nessuna statuizione ulteriore può essere resa in merito al lugo di incontro dove portare e andare a prendere il minore, considerato che il resistente ha manifestato la propria disponibilità ad accompagnare in luogo diverso Per_1 dall'abitazione del minore, venendo così incontro all ogistiche dell'ex coniuge. Mantenimento del figlio minore In merito alle richieste a contenuto economico, si evidenzia che non vi è stata alcuna rilevante modifica della situazione economica-patrimoniale delle parti rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale e, pertanto, a conferma dei provvedimenti provvisori emessi in data 19.09.2023, si dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi. Si ritiene, invece, equo modificare la contribuzione alle spese straordinarie in ragione dell'aumento delle esigenze del minore implicanti l'esborso delle suddette spese in relazione alla sua età; pertanto, si dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Risarcimento del danno La domanda di risarcimento del danno morale avanzata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, quantomeno per i processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, nr. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (è il caso degli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia per lavoro o previdenziale. (cfr. Cass. Civ. 22 ottobre 2004 nr. 20638, secondo cui:
“L'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi”) Devono essere compiute le formalità di legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per Persona_1 ria amministrazione, con collocazione prevalente presso il padre e con i tempi di permanenza presso la madre indicati in parte motiva;
B) dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
C) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
D) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario